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Internet e stampa

La registrazione dei periodici on line
(Leggere prima di scrivere)

Le regole al 20 luglio 2012 

1. L'iscrizione di una testata nel registro della stampa tenuto dal tribunale è richiesta solo per le pubblicazioni periodiche. Per la procedura, chiedere informazioni al tribunale del luogo di pubblicazione, che di solito fornisce moduli predisposti.
E' indispensabile indicare un direttore responsabile, che deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti (professionisti o pubblicisti).
Nota. Alcuni tribunali chiedono copia dell'autorizzazione generale rilasciata al fornitore di servizi internet che diffonde la testata. La richiesta deve essere considerata illegittima, perché l'art. 5 della legge sulla stampa contiene un elenco tassativo dei documenti che devono essere depositato con la richiesta. Tra questi nessuno è assimilabile all'autorizzazione prevista dall'attuale normativa per i fornitori di servizi telematici.

2. L'iscrizione non è richiesta per le pubblicazioni che non escono a intervalli regolari.

3. Solo se si intendono chiedere le "provvidenze per l'editoria", è obbligatoria anche l'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Le informazioni sono sul sito dell'AGCOM, alla pagina http://www.agcom.it/operatori/roc/roc.htm.

4. Non rilevano la natura e l'oggetto della pubblicazione, né la figura del proprietario o editore della testata. L'unica distinzione operata dalle leggi è tra pubblicazioni periodiche o non periodiche.

5. Il Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, art. 3-bis ha escluso dall'obbligo della registrazione al tribunale e al ROC "le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro".

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