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Internet e stampa

Stampa e Rete, il problema non è l'articolo 5

07.12.2000

Fibrillazioni in rete, tanto per cambiare. "C'è una proposta di legge che obbligherebbe tutti i siti che fanno informazione sull'internet a iscriversi come testate giornalistiche, con tanto di direttore responsabile, dovremo chiudere" grida Peacelink citando Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia.
Si legge sul sito: "Abruzzo ha confermato personalmente ad un rappresentante dell'associazione PeaceLink che in base alle recenti proposte di modifica della legge sulla stampa (la 47/1948) anche le associazioni, i gruppi di volontariato, le associazioni no profit e i singoli cittadini che vorranno produrre in maniera continuativa documenti e informazioni da diffondere in rete, dovranno registrare la propria 'testata giornalistica' telematica e individuare un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti che sia il garante delle informazioni pubblicate sul sito".

Per la verità, non si trova alcuna conferma di questa notizia di né nella proposta di legge richiamata nel testo, né nell'articolo dello stesso Abruzzo sul Il Sole 24 Ore del 19 novembre (e ripubblicato sul sito dell'OdG lombardo). Il tema, invece, è quello della diffamazione a mezzo stampa, che oggi costituisce una seria minaccia alla libertà dei giornalisti per il modo in cui è regolata nella legislazione vigente.
Ma nello stesso sito si trova un altra pagina di Franco Abruzzo, con un appello che ha come primo destinatario il Ministro della giustizia. Un un paragrafo dedicato proprio alla questione dell'informazione on line. Eccolo:

La registrazione delle testate on-line o telematiche. L’articolo 5 della legge sulla stampa n. 47/1948 sulla registrazione delle testate scritte, già esteso (con l’articolo 10 della legge n. 223/1990) ai telegiornali e ai radiogiornali, dovrebbe ricomprendere anche i giornali che utilizzano la rete per la diffusione. Si calcola che i quotidiani on-line siano oggi 60 e che saranno 300 tra due anni. La registrazione obbligatoria (che oggi è accettata, sul piano della interpretazione estensiva, da alcuni tribunali come Milano, Roma, Napoli e Voghera) è la condizione giuridica per l’applicazione del contratto giornalistico a quanti fanno informazione nelle testate web.

La proposta non è nuova e sarebbe condivisibile se non nascondesse una pericolosa trappola. Vediamo quale.

La legge 8 febbraio 1948, n. 47, prescrive che "ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile" (art. 3) e che "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi" (art. 5). Inoltre, lo stesso articolo 5 richiede, per i direttore responsabile, "un documento da cui risulti l'iscrizione all'albo dei giornalisti".
Tutto questo, però, riguarda formalmente le pubblicazioni che rientrano nella definizione di "stampa" e "stampato" dell'art. 1: "Sono considerate stampe o stampati , ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o  fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione".

Sulla base di questi principi, molti tribunali hanno rifiutato per lungo tempo l'iscrizione delle testate telematiche (se non come supplementi di pubblicazioni su carta), anche in considerazione del fatto che per l'estensione del regime della stampa ai notiziari radiofonici e televisivi era stata emanata un'apposita disposizione nella la legge 223/90 (la famosa "Mammì", che avrebbe dovuto mettere ordine nel settore radiotelevisivo rivoluzionato dalla lunga stagione dello sviluppo dell'emittenza privata).
Solo nel 1997, una coraggiosa ordinanza del tribunale di Roma accoglieva la richiesta di registrazione di questa testata, come periodico "trasmesso a mezzo rete telefonica, in formato digitale con i protocolli tecnici della rete INTERNET".

Da allora alcuni tribunali hanno seguito l'esempio di Roma, altri hanno continuato a sollevare obiezioni, fino a recenti prese di posizione, secondo le quali la registrazione sarebbe obbligatoria anche per le testate telematiche. Sotto questo punto di vista, la modifica della legge del '48 non farebbe altro che sancire una situazione di fatto.
Però una semplice aggiunta all'articolo 5, per includere le pubblicazioni on line, potrebbe rivelarsi pericolosa, a causa della disposizione dell'articolo 16, che dice testualmente:

Stampa clandestina. - Chiunque intraprende la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta all'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero.

Dunque, se passasse la semplice modifica dell'articolo 5, tutti i siti di natura informativa che possano essere assimilati a un giornale o un periodico, dovrebbero cercarsi un direttore responsabile e chiedere l'iscrizione, per non cadere sotto i colpi dell'articolo 16. Ipotesi inaccettabile per chi conosce la realtà della Rete.
Il problema è questo: da una parte abbiamo la necessità che anche le testate telematiche possano essere registrate come organi di stampa, dall'altra si deve impedire che l'obbligo della registrazione possa in qualsiasi modo limitare la libertà di espressione telematica.

Dell'importanza del riconoscimento della natura di informazione professionale a molte realtà telematiche abbiamo già discusso più volte su queste pagine e non è necessario ritornare sull'argomento (vedi Regole vecchie per un mondo nuovo e Quali regole per l'informazione in rete?, oltre agli altri articoli nell'indice di questa sezione).
Ma il problema vero è nel secondo aspetto della questione, quello che riguarda la libertà di espressione sull'internet. Essa oggi è minacciata sia da tentativi maldestri quanto pericolosi di controlli corporativi (il famigerato "bollino di qualità" che dovrebbe essere assegnato proprio dai giornalisti (vedi Richiamare "all'Ordine" la libera informazione?), sia da inaccettabili proposte censorie (vedi E' guerra aperta contro la libertà della Rete).

Ci sono alcuni punti fermi che non possono essere ignorati: il primo è senza dubbio la libertà di informare e di essere informati. Ma della libertà di essere informati dovrebbe far parte qualche indicazione sulla provenienza delle notizie e sulla responsabilità di chi le diffonde, quindi ci deve essere la possibilità di distinguere l'informazione professionale da quella spontanea. Questo non significa che le organizzazione dei giornalisti o degli editori siano autorizzate a distribuire bollini o patenti, ma che il professionista dell'informazione deve potersi qualificare come tale, assumendosi quindi tutti i vantaggi, ma anche tutti gli obblighi e le responsabilità che questa qualifica comporta. Per esempio, il dovere di rettifica (che non può essere imposto all'informazione spontanea), la responsabilità del direttore per omesso controllo e via dicendo.

Non serve l'iscrizione nel registro della stampa per individuare il responsabile di qualsiasi informazione telematica che passa sulla rete. Basterebbe una misura che si chiede da anni, l'identificazione dei propri abbonati da parte dei fornitori di servizi, con la contemporanea garanzia dell'anonimato in rete e la possibilità di risalire all'autore di un illecito solo nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria. A queste condizioni le leggi esistenti sono più che sufficienti a perseguire abusi e reati, senza imporre alcun limite alla libertà di espressione.

D'altra parte è necessario anche difendere il lavoro di chi fa informazione per scelta professionale, come dipendente o come libero professionista, e dunque equiparare sotto ogni aspetto il giornalismo telematico a quello tradizionale. Quindi l'iscrizione dei periodici telematici nel registro del tribunale può essere l'elemento che consente di distinguere l'informazione professionale da quella spontanea, con l'obbligo conseguente di applicare alla prima le condizioni economiche e normative dei contratti del settore della stampa.

Ma proprio su questo punto si vede l'arretratezza delle norme che si tenta, maldestramente, di modificare: ha ancora senso distinguere tra informazione scritta e radiotelevisiva da una parte e informazione on line dall'altra? Non è lontano il momento in cui qualsiasi testata, per sopravvivere e crescere, dovrà diffondersi con tutti i mezzi. Gi stessi giornalisti dovranno lavorare nello stesso tempo per la carta, il cavo e il satellite. Le disposizioni  anti-trust che oggi limitano le possibilità di controllo di un mezzo a chi detiene posizioni di forza in un altro si riveleranno presto prive di senso, forse lo sono già adesso: una posizione dominante nel campo dell'informazione può essere definita, anche se oggi non è facile, solo nel contesto generale, "multimediale" della comunicazione.

Dunque il problema non è solo la scontata aggiunta all'articolo 5 della legge sulla stampa, ma la revisione di tutte le vecchie regole dell'informazione, o piuttosto la loro scrittura ex novo in funzione di quella che viene definita, per l'appunto, "società dell'informazione". Che è la società dove tutti hanno la possibilità di dare e di ricevere informazione e che cesserebbe di svilupparsi se, invece delle garanzie, si ponessero vincoli e divieti. Per non parlare delle censure.
Se proprio si deve tenere in piedi con qualche stampella la veneranda legge sulla stampa, prima di tutto si abolisca il primo comma dell'articolo 16, quello sulla stampa periodica clandestina. Quindi si modifichi il secondo, obbligando chiunque fornisca informazioni a "rendersi reperibile" e quindi ad assumersi le proprie responsabilità.

Non serve altro.

 

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