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Internet e stampa

Da una sentenza sbagliata a una proposta demagogica

15.12.08
Dopo la sentenza di Modica c'è troppa confusione sull'obbligo di registrare i siti internet. La proposta di legge "Cassinelli" aggrava la situazione più che correggerla: registrazione al tribunale invece che al ROC. E non solo...
Paura e confusione. Questo è quanto emerge dalle moltissime e-mail che giungono da blogger, gestori di siti web, aspiranti giornalisti o editori, dopo la bislacca sentenza del tribunale di Modica, che ha condannato un blogger a 150 euro di multa per il reato di "stampa clandestina". Colpa di una legge ancora più bislacca, la 62 del 2001, che si rifà alla 47 del lontano 1948.
Ora si discute di una proposta di legge (C.1921), presentata dal deputato Roberto Cassinelli, che vorrebbe risolvere tutti i problemi con poche modifiche alle due leggi incriminate. Proposta scritta, si legge nella relazione, "con il contributo e la collaborazione del popolo della rete internet, dei blogger italiani e dei tecnici delle riviste specializzate". Con risultati deludenti.

Il quadro normativo attuale

Procediamo con ordine e partiamo dalla normativa sotto accusa, introdotta dalla famigerata legge 7 marzo 2001, n. 62 "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416". Vediamo i passaggi fondamentali di questa legge, per la materia che ci interessa.

1. Al primo punto c'è la definizione di "prodotto editoriale", che comprende "il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici" (art. 1, c. 1). Non rientrano nella nozione di prodotto editoriale "i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico" (art. 1. c. 2).

2. Stabilisce poi la legge che "Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948" (art. 1, c. 3; l'art. 5 della legge 47 prevede la registrazione dei periodici, con l'indicazione del direttore responsabile). Questo è il punto-chiave, dal quale derivano i problemi di oggi. Infatti la legge del 48, dopo aver limitato all'art. 1 la nozione di "stampa o stampato" ai soli prodotti su carta, all'art. 2 introduce due obblighi per chi pubblica:

a) di indicare "il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore". Queste indicazioni, in sostanza, valgono per i libri; inoltre "i giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile";

b) una seconda, essenziale prescrizione è che "all'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari".

E' chiaro a prima vista che queste prescrizioni non si possono estendere automaticamente ai prodotti editoriali telematici perché: a) il "luogo della pubblicazione" è di difficile identificazione, dal momento che il server web dal quale la pubblicazione è diffusa è indifferente e può essere cambiato in brevissimo tempo con estrema semplicità"; b) non esiste uno "stampatore" come soggetto che riproduce in n copie lo stesso prodotto; c) non c'è "identità di contenuto in tutti gli esemplari", poiché ogni utente costruisce il suo esemplare prendendo solo le pagine che gli interessano, anche pubblicate in date diverse.
Risolve in parte il problema la modifica dell'art. 1, c. 3 della proposta 1921, che limita alle pubblicazioni cartacee l'estensione di questa norma operata dalla legge del 2001.

3. Stabilisce poi l'art. 16 della legge del 2001 che "i soggetti tenuti all’iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47". Con un'aggiunta: "L’iscrizione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni".
Sotto la rubrica "semplificazioni" che contraddistingue questo articolo, si nasconde in realtà un terribile pasticcio. Infatti: a) i "soggetti" contemplati dalla legge 249/97 (la celebre "Maccanico") sono solo "imprese" e non persone fisiche; b) l'iscrizione al registro della stampa comporta l'indicazione del direttore responsabile (che per la legge 63/69 deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti), mentre questa condizione non è richiesta per l'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione; c) l'iscrizione come "condizione per l'inizio delle pubblicazioni" potrebbe cozzare contro l'art. 21 della Costituzione, costituendo di fatto una "autorizzazione".

Queste disposizioni, come può constatare chiunque abbia la pazienza di scorrere le pagine citate alla fine di questo articolo, hanno suscitato subito accese polemiche. Sicché il legislatore è intervenuto con una specie di "interpretazione autentica" nell'art. 7, c. 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che chiarisce: "La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62".

Riassumendo e semplificando, la situazione oggi è questa:
a) nessun obbligo è previsto per le pubblicazioni non periodiche, tranne le indicazioni previste dall'art. 2 della legge del '48 (alle quali si aggiunge il numero di partita IVA, secondo l'art. 35, c. 1, del DPR 633/72, come modificato nel 2001);
b) i prodotti editoriali periodici devono essere iscritti al registro della stampa del tribunale del luogo di pubblicazione (quindi devono avere il direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti);
c) le imprese editoriali che intendono avvalersi delle provvidenze per l'editoria devono iscriversi al ROC. L'iscrizione al ROC esonera dall'iscrizione nel registro della stampa, quindi non occorre il direttore responsabile (una stranezza in forte odore di incostituzionalità, perché comporta una disparità di trattamento non indifferente tra la carta e il web).

In conclusione, non c'è alcuna norma che obblighi i titolari di siti internet personali, blog, forum e quant'altro, a qualsivoglia iscrizione in qualsivoglia registro. A condizione che l'aggiornamento del sito non sia periodico (cioè a intervalli regolari).

La sentenza di Modica

L'allarme che si è diffuso dopo la sentenza di Modica è del tutto ingiustificato e sembra suscitato ad arte da qualche leguleio in cerca di notorietà. Prima di tutto perché nel nostro ordinamento una sentenza di tribunale non costituisce un precedente vincolante per nessun altro tribunale. Poi perché la decisione è chiaramente viziata da un eccesso di fantasia del giudice. Questi infatti non ha interpretato la norma seguendo il dettato dell'art. 12 c.c. "Interpretazione della legge", che dice: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore".

La norma in questione impone la registrazione per i prodotti editoriali pubblicati "con periodicità regolare" (dove l'aggettivo "regolare" è inutile, perché il senso proprio della parola "periodicità" è appunto "a intervalli regolari"; però qui aiuta a capire, senza possibilità di equivoci, l'intenzione del legislatore). Invece il giudice di Modica ha valutato come "periodicità regolare" la "sistematicità" dell'aggiornamento. Ha dunque confuso il "significato proprio delle parole", imposto come criterio interpretativo dall'art. 12 c.c. La sentenza è un incidente destinato all'oblio (vedi anche "Stampa clandestina": una sentenza inaccettabile).

Il progetto di legge 1921

Cavalca la tigre dell'allarme il deputato Roberto Cassinelli del PDL. Che annuncia una proposta di legge "salvablog", con la modifica di alcune disposizioni della 62/01. Il primo testo è diffuso in rete, viene subissato da una valanga di critiche, viene riformulato un paio di volte e alla fine presentato alla Camera, dove assume il numero 1921. E viene salutato da più parti come una panacea.

La realtà, leggi alla mano, è diversa. Prima di tutto perché oggi blog e altre libere manifestazioni del pensiero non hanno nessuna necessità di essere "salvate" da presunte norme liberticide delle leggi vigenti. Sono stati presentati progetti "ammazzablog", poi ritirati di fronte alla pronta reazione della rete. Quindi non c'è alcuna situazione di allarme, nessun motivo urgente di "salvare" qualcuno o qualcosa.
Il testo della proposta 1921 modifica la legge 62/01, aggiungendo all'art. 1 un comma 4, che impone l'iscrizione nel registro della stampa nei casi in cui il prodotto editoriale pubblicato sull'internet è ("risulta essere", nell'orribile italiano del testo) "l’edizione telematica di un prodotto editoriale realizzato su supporto cartaceo per il quale sussistono tali obblighi, e con esso ha in comune l’editore o il direttore responsabile".

Dunque i siti internet dei periodici su carta, già obbligati alla registrazione, devono essere a loro volta registrati. Prendi uno e paghi due! No, non è vero, "qui lo dico e qui lo nego": il testo prevede un comma 5 che annulla la disposizione del precedente, nel caso in cui sul sito internet sia citata la registrazione del periodico cartaceo. A parte il fatto che non sono rispettate le disposizioni della Guida alla redazione dei testi normativi, secondo le quali i commi aggiunti dovrebbero essere indicati come "3-bis" e "3-ter", basterebbe scrivere che "nei siti internet che costituiscono edizioni telematiche di periodici cartacei devono essere indicati gli estremi della registrazione".

Andiamo avanti. Secondo la proposta Cassinelli devono essere registrati i siti per i quali l'editore intenda chiedere le provvidenze previste dall'art. 3 (della legge 62/01). A prima vista nulla cambia rispetto alla situazione attuale. Ma, mentre ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, c. 3, della 62/01 e dell'art. 7, c. 3 del DLGV 70/03, l'iscrizione era prevista al ROC, qui è prevista nel registro del tribunale, ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48. Per di più l'obbligo non riguarda solo i periodici, ma "tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet". Conseguenza immediata: direttore responsabile iscritto all'Ordine anche per le pubblicazioni non periodiche. Con conflitto di norme tra l'art. 5 della 47/48 e quella che si vorrebbe introdurre.

Ancora. Si prevede la registrazione presso il tribunale quando "il prodotto editoriale pubblicato sulla rete internet ha quale scopo unico o prevalente la pubblicazione e diffusione di notizie di attualità, cronaca, politica, costume, economia, cultura o sport, e sussistono entrambe le seguenti condizioni: il prodotto editoriale è gestito in modo professionale, oltre che dall’editore o proprietario, da una redazione di almeno due persone regolarmente retribuite; il prodotto editoriale contiene al proprio interno inserzioni pubblicitarie che complessivamente costituiscono per l'editore fonte di reddito lordo per un importo non inferiore ad Euro 50.000 annui".

A parte il fatto che "euro" si scrive con l'iniziale minuscola, secondo il regolamento (CE) N. 974/98 del Consiglio europeo del 3 maggio 1998, anche questa norma prevede l'obbligo di registrazione al tribunale per "tutti i prodotti editoriali pubblicati sulla rete internet", quindi anche quelli non periodici.
Dunque la proposta non alleggerisce, ma aggrava, gli obblighi per gli editori dei siti internet.

Vediamo infine l'art. 3 della proposta 1921. Cancella il reato di "stampa clandestina" sostituendolo con l'illecito amministrativo di "Omessa registrazione e omessa o non veritiera indicazione del nome dell’editore o dello stampatore". Bene, benissimo. Ma...
Viene meno qualsiasi previsione penale per la vera "stampa clandestina", cioè per le pubblicazioni anonime attraverso le quali si possono commettere diversi illeciti, dalla diffamazione all'aggiotaggio. E fin qui può andare bene, questi reati sono comunque puniti. Il problema è che nel testo ritornano lo stampatore e l'editore. In contraddizione anche con la relazione che accompagna il testo. Manca una disposizione che chiarisca le indicazioni che devono essere presenti su un sito internet.

In conclusione siamo di fronte a una proposta di legge inutile, superficiale e contraddittoria. Ma perfetto esempio di abile demagogia, a differenza di quelle che appaiono repressive e liberticide a prima vista.
Se veramente si vuole introdurre una normativa sull'informazione in linea con i tempi, si devono prima di tutto abrogare le leggi del '48 sulla stampa e del '63 sulla professione giornalistica. Sostituendole con una normativa "di sistema" che distingua tra l'informazione professionale, soggetta a obblighi e diritti, e quella spontanea dell'internet. Che non può avere altro limite che quello della identificabilità dell'autore. Senza schedature, comunque formulate e giustificate.
 

Sull'argomento vedi anche:
Stampa e Rete, il problema non è l'articolo 5 - 07.12.00
Come riconoscere l'informazione professionale on line? di Rodolfo Falvo - 14.12.00
Editoria: è il prodotto che fa la differenza di Andrea Monti - 04.04.01
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Legge 62/01: due interventi significativi - 12.04.01
"L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni" - 12.04.01
Processo per stampa clandestina: la parola alla difesa di Andrea Monti - 19.04.01
La legge sull’editoria viola le norme dell’Unione europea di Stefano Valentino - 26.04.01
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La legge 62/01: i nodi arrivano al pettine - 05.07.01
Editoria, un confuso groviglio normativo - 27.11.01

 

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