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Internet e stampa

"L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni"

12.04.01

C'è qualcuno a cui piace la nuova legge sull'editoria.  "Questa legge l'ho invocata e sono soddisfatto dei risultati",  dice Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia.  Abruzzo (citato da Vita) ha precisato che sono obbligati alla registrazione tutti quei siti che hanno le stesse caratteristiche delle testate della carta stampata: "Non vanno registrati i portali, ma le loro sezioni dedicate all'attualità. Per quanto riguarda poi i siti del volontariato, ribadisco che non spendono una lira".
Quest'ultima affermazione richiede un chiarimento, perché non si trovano norme che prevedano differenze in funzione della proprietà nei contributi che vanno versati per l'iscrizione nei registri della stampa. A che cosa si riferisce Abruzzo?

L'ultima dichiarazione del presidente dell'Ordine lombardo conferma l'interpretazione della legge data dalla maggioranza dei commentatori: per i siti internet si applicano, a seconda dei casi,  l'articolo 2 o l'articolo 5 della legge sulla stampa. Ed è la logica conseguenza delle proposte che lo stesso Abruzzo aveva formulato l'anno scorso in un appello al Ministro della giustizia, accompagnate da dichiarazioni che avevano suscitato le prime polemiche e provocato la campagna di PeaceLink. "Abruzzo ha confermato personalmente ad un rappresentante dell'associazione PeaceLink - si leggeva sul sito - che in base alle recenti proposte di modifica della legge sulla stampa (la 47/1948) anche le associazioni, i gruppi di volontariato, le associazioni no profit e i singoli cittadini che vorranno produrre in maniera continuativa documenti e informazioni da diffondere in rete, dovranno registrare la propria 'testata giornalistica' telematica e individuare un direttore responsabile iscritto all'albo dei giornalisti che sia il garante delle informazioni pubblicate sul sito".

Le disposizioni invocate da Abruzzo - e da una parte consistente della corporazione dei giornalisti - non sono state poi inserite nel progetto di legge C.7992, allora oggetto della campagna di PeaceLink e decaduto con la fine della legislatura, ma in quello che è diventato la legge 62/01. E fin qui i conti tornano.
Non tornano, invece, in una serie di dichiarazioni comparse in questi giorni sulla Rete.
Riferisce Punto Informatico che per il segretario della FNSI, Paolo Serventi Longhi, la normativa serve "solo per i grandi... per chi fa vera informazione". Ma nella legge questo non è scritto da nessuna parte, senza considerare al difficoltà di distinguere l'informazione "vera" da quella "non vera".

Mauro Masi, capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio, intervistato da Clarence, afferma: "La legge non prevede alcun vincolo di registrazione per i siti, in nessun modo. Non c'è nessun vincolo aggiuntivo rispetto a quelli che erano presenti prima della legge. Zero, proprio non c'è". Se ne deduce che dalla copia della legge in possesso di Masi è stato tagliato il terzo comma dell'articolo 3, quello che dice Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. Articolo 5 che dice: Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
In effetti non c'è nessun "vincolo aggiuntivo": c'è soltanto l'estensione alle pubblicazioni telematiche della definizione di "prodotto editoriale"...

Ancora Masi: "Guardi, il discorso è questo: io faccio riferimento alla legge, e la legge non prevede alcun obbligo di registrazione di nessun tipo (tranne che al terzo comma dell'articolo 1, ndr). La legge prevede all'art. 15 (invece è l'art. 16, ndr) la semplificazione delle registrazioni che già esistono, cioè quelle registrazioni esistenti già prima di questa legge, secondo cui le testate tradizionali (così come le prevede la legge sulla stampa) devono iscriversi al Registro Nazionale della Stampa". Errore: la legge sulla stampa prevede l'iscrizione nei registri dei tribunali, ed è richiamata dall'art. 1, comma 3 della legge 62; mentre l'art. 16 prevede l'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione, erede del Registro nazionale della stampa.

Sempre Masi: "Se lei consulta la legge, l'art.1, comma 1, definisce il 'prodotto editoriale' 'limitatamente al valore della presente legge'. Questo vuol dire che la legge non è estensibile ad alcunché". E' falso: l'avverbio limitatamente non c'è.

Dello stesso segno l'affermazione del sottosegretario all'editoria, Vannino Chiti, nel forum di Repubblica.it: Chiti richiama l'articolo 1: "Cito testualmente: 'Per prodotto editoriale ai fini della presente legge', c'è scritto all'inizio. Solo ai fini della presente legge, ripeto, quindi questa indicazione sancisce in maniera esplicita e vincolante l'impossibilità di estendere la norma in via interpretativa. Pertanto le domande che nascono da questo assunto decadono perché non c'è alcun vincolo aggiuntivo di iscrizione di sorta da parte dei siti presenti su Internet". Di nuovo: l'avverbio solo non è nel testo.

Ma il sottosegretario avanza una tesi in netto contrasto con quella di Abruzzo: la nuova legge imporrebbe l'iscrizione solo agli editori che interessati ai contributi statali, che costituiscono l'oggetto del testo entrato in vigore una settimana fa. Chiti dice che "Di registrazione nella legge si parla all'articolo 16, ed è un meccanismo di semplificazione perché prevede l'equiparazione delle registrazioni attualmente esistenti con quelle nuove presso l'albo degli operatori della comunicazione. Insomma, registrarsi in quest'ultimo è la stessa cosa di registrarsi in tribunale come si è fatto finora".
Anche qui si fa confusione tra leggi e registri: uno è il Registro della stampa - al quale si iscrivono le testate giornalistiche - istituito presso ogni tribunale dalla legge 47/48 e  richiamato dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 62/01, uno è il non ancora attivo Registro degli operatori di comunicazione (ROC) dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel quale confluirà il Registro nazionale della stampa istituito dalla legge 416/81, nel quale devo essere iscritte imprese editoriali per usufruire dei contributi.

Ma tutto questo non conta. Quello che conta è il testo di una legge dello Stato, poi ci saranno le valutazioni dei giudici, insieme - eventualmente - a un'interpretazione autentica dello stesso legislatore. E il testo della legge 62,ricordiamolo ancora una volta, al terzo comma dell'art. 1 richiama l'art. 5 della legge 47/48, che dice Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi. Questa è una norma vincolante, la cui inosservanza costituisce il reato di "stampa clandestina".

Invece l'art. 16 della nuova legge offre una soluzione alternativa all'iscrizione nel registro della stampa, con la precisazione - essenziale - che L'iscrizione è condizione per l'inizio della pubblicazioni.
Dunque, fermo restando che l'iscrizione nel ROC potrebbe costituire la condizione per ottenere i contributi, e che questa precisazione potrebbe essere compresa nel regolamento che deve essere emanato dall'AGCOM, l'iscrizione è comunque "la condizione per l'inizio delle pubblicazioni". Legge dello Stato, nero su bianco.
Con grande soddisfazione di Abruzzo e con buona pace di Chiti. E con qualche problema giuridico, derivante dal fatto che i due registri non possono essere alternativi, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle norme penali. Ma questo è un discorso che approfondiremo in altra occasione.

E veniamo a Giuseppe Giulietti, relatore del disegno di legge, che in un'intervista a Wayvision dice: "Questa legge prevede che solo e soltanto chi vuole accedere con la propria attività imprenditoriale ai benefici fiscali, cioé al credito d'imposta, deve registrarsi in Tribunale. Chi ha un proprio sito 'personale' o anche chi comunque lo aggiorna periodicamente, ma non è interessato ai benefici, non deve registrarsi da nessuna parte".
Anche Giulietti fa qualche confusione tra i due registri, ma è interessante un'altra sua affermazione: "Ho fatto immediatamente richiesta, e spero che ciò avvenga al più presto, di una circolare esplicativa e ufficiale da parte della Presidenza del Consiglio, da diffondere in rete e sugli altri mass media, per mettere fine a tutta questa storia".

Se effettivamente ci fosse un'interpretazione ufficiale del Governo che stabilisse che per "prodotto editoriale" si intende solo quello prodotto nell'ambito di un'attività d'impresa - concetto che nella legge non è scritto - sarebbe un grande passo avanti. E' l'interpretazione suggerita proprio su queste pagine nell'articolo di Andrea Monti Editoria, è il "prodotto" che fa la differenza alla vigilia dell'entrata in vigore della legge 62. Scriveva Monti "Questa interpretazione è chiaramente forzata ed è comprensibile che prenderla per buona susciti più di una perplessità. Ma, allo stato, è l’unica che consentirebbe al legislatore una (peraltro scomoda) via d’uscita.
Se il legislatore seguisse questa via, quasi tutti i problemi sarebbero risolti e anche la disposizione l'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni, applicandosi solo alle imprese editoriali, salverebbe la libertà di espressione dei siti amatoriali.

Ma non piacerebbe a Franco Abruzzo...

 

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