Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Internet e stampa

Come essere in regola con le norme sulla stampa

17.05.01

5 - Problemi per la richiesta al tribunale

Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2 della legge 47/48

2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48

3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?

7 - Quando occorre il direttore responsabile?

8 - Le strade per diventare giornalista

9 - Che cosa cambia con la legge-delega?

Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato delle norme in vigore

Ritorniamo sull'argomento dell'iscrizione delle testate telematiche nei registri dei tribunali, in risposta a diverse richieste di chiarimenti arrivate negli ultimi giorni.
Ricordiamo che non ci sono dubbi sul fatto che la legge 62/01 renda obbligatoria l'iscrizione ai sensi dell'articolo 5 della legge 47/48 per i siti internet che fanno informazione "professionale" o, per essere più precisi, nell'ambito di un'impresa editoriale. Invece è dubbio se la disposizione si applichi anche all'informazione "spontanea" (vedi Chi deve fare cosa? e Siti amatoriali esenti dall'iscrizione?).

Come abbiamo già scritto nel secondo articolo di questa serie, le procedure variano da un tribunale all'altro, ed è quindi opportuna una visita preliminare alla "sezione stampa" del tribunale civile del luogo di pubblicazione per chiedere lumi e ritirare i formulari che di norma sono predisposti dalla cancelleria e che contengono anche le indicazioni per il pagamento degli inevitabili balzelli.
Vediamo comunque gli elementi essenziali e comuni, perché imposti dalla legge del '48.

Proprietario, editore, direttore responsabile

La legge impone una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione. Di fatto molti tribunali chiedono atti separati per il proprietario, l'esercente dell'impresa giornalistica e il direttore responsabile.
Nella maggior parte dei casi il proprietario della testata coincide con l'editore (cioè l'esercente dell'impresa giornalistica, secondo la definizione della legge), in altri il proprietario della testata è anche direttore responsabile e si affida a un editore per la pubblicazione.

Per semplificare, facciamo l'esempio del proprietario-editore.
Questi deve dichiarare la propria residenza, di essere cittadino italiano o di un altro paese dell'Unione europea e di godere dei diritti politici. Non occorrono più i relativi certificati: basta inserire le informazioni nella richiesta e sottoscriverla davanti all'incaricato (Testo unico sulla documentazione amministrativa, art. 46).
Se l'editore è una persona giuridica, è necessario produrre una copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale. Anche se la legge non lo prevede, di solito è richiesto il "certificato di vigenza" della Camera di commercio, con tutte le indicazioni relative allo stato della società, le generalità degli amministratori ecc.

Il direttore responsabile deve allegare il certificato di iscrizione all'albo dei giornalisti (anche questo può essere sostituito dalla dichiarazione contestuale, cioè inserita nell'istanza, sempre ai sensi dell'art. 46 del TU sulla documentazione amministrativa).

Come tutti sanno, il direttore responsabile può essere iscritto indifferentemente all'elenco dei professionisti o dei pubblicisti, mentre non viene considerata applicabile alle testate telematiche l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico professionale o scientifico, previsto dall'art. 28 della legge 69/63. Questa limitazione è stata sancita da una nota del Ministero della giustizia del 1995, sulla base di un parere del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (a cui spetta decidere in caso di contestazioni sulla natura del periodico). Il motivo è che la diffusione via internet contrasta con la previsione di diffusione limitata tipica delle riviste tecniche o scientifiche.

Il problema dello "stampatore" e l'autorizzazione del fornitore di hosting

Per i giornali cartacei nella richiesta deve essere indicato il nome e indirizzo della tipografia. La norma è stata estesa ai giornali radiotelevisivi, per i quali si devono indicare il nome dell'emittente, la frequenza e l'indirizzo (anche dello studio di trasmissione, se diverso).
Per le pubblicazioni telematiche, come è logico, si deve indicare il nome e l'indirizzo del fornitore di hosting. Sembra logico, ma c'è qualche problema, perché l'eventuale cambio del server si può fare da un momento all'altro, senza alcun riflesso sulla diffusione del periodico. In realtà anche l'indirizzo fisico della redazione serve a poco, perché chiunque può fare una pubblicazione on line girando il mondo con il notebook sotto il braccio...
In sostanza l'unico indirizzo che serve è quello telematico, cioè il domain name della testata, ma non sembra facile farlo capire alle "autorità competenti".

C'è un aspetto più grave. Qualche tribunale chiede di indicare anche gli estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle comunicazioni ex DLgs 103/95 per il provider che ospita la pubblicazione. E' una richiesta insensata.
In primo luogo va osservato che il decreto in questione è abrogato da un pezzo (ma, secondo recenti segnalazioni, la polizia postale ancora non lo sa...). Ora ci sono le autorizzazioni generali, che sono rilasciate non dal Ministero, ma dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per maggiori dettagli si vedano i numerosi articoli pubblicati nella sezione Il decreto legislativo 103/95 - Le autorizzazioni generali.

Il punto essenziale è che l'autorizzazione generale è richiesta per la fornitura di un "servizio di telecomunicazioni", definito dalle varie leggi italiane e dalla normativa comunitaria come un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell’instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi. Dunque l'autorizzazione riguarda chi offre l'accesso alla rete.
Il contratto di hosting, che lega l'editore al fornitore nel servizio, consiste nell'affitto di uno spazio fisico su un'unità di memoria di un server connesso alla rete. Quindi non rientra nella definizione di "servizio di telecomunicazioni". E' possibile, e non è un caso raro, che il fornitore di spazio e di connessione alla rete non sia anche fornitore di accessi, sicché non è soggetto all'obbligo di chiedere l'autorizzazione generale.

L'iscrizione è un atto dovuto

Si deve infine ricordare che l'iscrizione è un atto dovuto. Non c'è alcun potere discrezionale del giudice nell'ordinare l'inserimento della testata nel registro. L'art. 5 della legge 47/48 dice che Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Questo perché, secondo l'articolo 21 della nostra Costituzione, La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Nemmeno alle "autorizzazioni generali" dell'Autorità per le garanzie.
 

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