Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Internet e stampa

Come essere in regola con le norme sulla stampa

03.05.01

4 - Chi deve fare cosa?

Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2 della legge 47/48

2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48

3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?

7 - Quando occorre il direttore responsabile?

8 - Le strade per diventare giornalista

9 - Che cosa cambia con la legge-delega?

Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato delle norme in vigore

Affrontiamo finalmente la domanda cruciale, comune a tutte le richieste di chiarimenti sull'applicazione della legge 62/01 che continuano ad arrivare in redazione, e che può essere riassunta come "Chi-deve-fare-cosa?"
Ancora una volta dobbiamo sottolineare che, allo stato dei fatti, è impossibile dare risposte sicure. Il testo è incoerente, è difficile adattare le vecchie norme sulla stampa al nuovo contesto della Rete e le "interpretazioni" di alcuni politici sono rassicuranti quanto ininfluenti dal punto di vista giuridico.
Altrettanto ininfluenti sono le interpretazioni "di parte", come quelle fornite da Franco Abruzzo su Il Sole 24 Ore del 1. maggio, dove si afferma semplicemente che Vanno registrate le testate on line, senza nemmeno sfiorare i complessi problemi interpretativi di una legge senza capo né coda.
Dunque queste note vanno prese con beneficio di inventario: non possiamo garantire che, nella malaugurata eventualità di un'azione penale contro il titolare di un sito web, l'interpretazione del giudice coincida con la nostra.

Per semplificare il discorso e dare indicazioni che soddisfino il maggior numero possibile di domande, dividiamo i siti in due categorie:

  1. Attività non professionali
  2. Attività professionali o d'impresa

All'interno di queste vedremo poi diverse possibilità.

1. Attività non professionali

Intendiamo come "non professionali" i siti che non siano riconducibili all'attività professionale o d'impresa del titolare, e che comunque non abbiano finalità di profitto. Una possibile interpretazione della legge 62/01 potrebbe escludere questi siti dalle disposizioni del terzo comma dell'art. 1, ma dal testo non si ricava una sufficiente certezza.

a) Siti che non hanno periodicità regolare, non resta che applicare, per quanto possibile, le disposizioni dell'art. 2 della legge 47/48 e indicare nome e domicilio dell'autore, che deve essere considerato anche come "editore" (legge 2 febbraio 1939, n. 374, art. 9, comma 2).
Non essendovi uno "stampatore", e non potendo essere considerato stampatore il fornitore di hosting (che di fatto è il distributore), l'indicazione dell'autore-editore dovrebbe soddisfare le prescrizioni della legge.

b) Siti contraddistinti da periodicità regolare.  Qui la questione è più complicata, se si parte dall'interpretazione "estensiva" dell'applicabilità del terzo comma ai siti non professionali. Per la maggior parte di essi individuare il direttore responsabile può essere un problema insolubile, senza considerare che gli adempimenti burocratici sono sufficienti a far passare la voglia di tenere vivo il sito.
L'unica soluzione è "schivare" la disposizione, eliminando la periodicità dell'aggiornamento. Per ottenere questo scopo è necessario e sufficiente eliminare qualsiasi indicazione relativa alla periodicità (quotidiano, settimanale, mensile...) nella "testata" o nella home page, e non aggiornare regolarmente le pagine (situazione del tutto normale nei siti non professionali). In questo modo si ricade nella previsione dell'art. 2 della legge sulla stampa e basta l'indicazione del nome e del domicilio dell'autore.

Resta il fatto che molti autori preferirebbero non vedere pubblicato il proprio indirizzo di casa. Ma se la legge si applica anche ai siti non professionali, al momento non si vede una via d'uscita.
L'alternativa è prendere sul serio le indicazioni di Chiti & C. e considerare  i siti non professionali come non soggetti alla legge. Ma è una soluzione pericolosa perché l'art. 12 del codice civile (le cosiddette "preleggi") dice: Nell'interpretazione della legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. L'interpretazione di un sottosegretario, o di qualsiasi altro anche autorevole personaggio, è acqua fresca di fronte al giudice.

2. Attività professionali

Qui le cose si complicano, perché ci possono essere diverse situazioni di siti web riconducibili ad attività di impresa e quindi sicuramente soggetti alle disposizioni sui "prodotti editoriali", come definiti dalla legge 62/01. Vediamo i casi più comuni:

a) Siti di comunicazione aziendale. E' il solo caso in cui si può essere certi che non sono compresi nell'ambito della legge, per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 1: Non costituiscono prodotto editoriale... i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.

b) Siti di commercio elettronico o comunque destinati alla fornitura di "servizi", ma che non contengono "informazioni". Il senso comune vede che queste situazioni come estranee alle disposizioni sulla stampa. Tuttavia la definizione di "prodotto editoriale" dalla dalla nuova legge comprende anche queste realtà e quindi si devono applicare le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1: in tutti i casi, pubblicazione delle indicazioni prescritte dall'articolo 2  della legge del '48 e, in caso di aggiornamenti regolari, iscrizione nei registri della stampa ai sensi dell'art. 5 della stessa legge.

c) Siti di contenuto informativo (riconducibili a un'attività professionale o d'impresa). Qui non ci sono dubbi, la legge 62/01 si applica. Quindi, inserimento delle informazioni prescritte dall'art. 2 della legge sulla stampa e iscrizione nei registri dei tribunali in caso di pubblicazioni periodiche. Per maggiori dettagli sull'iscrizione, si veda il secondo articolo di questa serie.

Conclusioni

A questo punto non resta che ricordare, ancora una volta, che tutte le indicazioni date in questo e nei precedenti articoli non devono essere prese come oro colato. Chi le segue non si può considerare del tutto al sicuro da interpretazioni diverse da parte della magistratura o delle autorità amministrative.
E' indispensabile e urgente un'interpretazione "autentica", cioè da parte dello stesso legislatore, della legge 62/01. In parte l'interpretazione potrà aversi con il regolamento previsto dall'art. 5, comma 13 della stessa legge, che si spera sia emanato in tempi brevi.
 

Nota sul copyright. Questo articolo è liberamente riproducibile su qualsiasi sito internet, purché in versione integrale e con la citazione per esteso del titolo originale, della data e del sito Manlio Cammarata reporter, con la URL http://www.mcreporter.info

 

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