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Internet e stampa

Come essere in regola con le norme sulla stampa

26.04.01

3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked Questions)

Gli altri articoli della serie
1.- L'applicazione dell'articolo 2 della legge 47/48

2 - L'iscrizione ai sensi dell'art. 5 della legge 47/48

3 - Domande e risposte (FAQ - Frequently Asked Questions)
4 - Chi deve fare cosa?
5 - Problemi per la richiesta al tribunale
6 - Posso pubblicare senza registrazione?

7 - Quando occorre il direttore responsabile?

8 - Le strade per diventare giornalista

9 - Che cosa cambia con la legge-delega?

Vedi anche
Siti amatoriali esenti dall'iscrizione? - Schema coordinato delle norme in vigore

Si contano ormai a centinaia le e-mail giunte in redazione con richieste di chiarimenti sull'applicazione della legge 62/01. Nella maggior parte di esse si espone una particolare situazione e si chiede se il sito descritto rientri o no nelle disposizioni del terzo comma dell'articolo 1, se sia necessaria la registrazione ai sensi dell'art. 5 della legge sulla stampa, o se siano sufficienti le indicazioni richieste dall'art. 2 della stessa legge e via discorrendo

Non abbiamo materialmente la possibilità di rispondere alle singole richieste. Quindi abbiamo raggruppato le domande più comuni e cerchiamo di dare alcune risposte di carattere generale che non dovrebbe essere difficile applicare ai casi particolari.
Ma c'è un problema molto serio. Molte prescrizioni della legge sulla stampa, che risale al 1948, sono di difficile, se non impossibile applicazione. La nuova legge non tiene conto di questa elementare circostanza. Inoltre alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse settimane da diversi personaggi sono in evidente contrasto con la lettera delle singole disposizioni.

Dunque ci sono molte incertezze interpretative. Solo con l'emanazione del regolamento applicativo, o in seguito all'interpretazione autentica del legislatore, o dopo le prime decisioni dei giudici, si potranno avere elementi tali da consentire risposte attendibili.
Dunque incominciamo con alcune indicazioni di carattere generale, sottolineando che, al momento, nessuna interpretazione della legge può dirsi ragionevolmente sicura.

1. A quali siti si applicano le disposizioni della legge 62/01, art. 1 (indicazioni obbligatorie o iscrizione nei registri dei tribunali)?

L'articolo 1 al primo comma dà una definizione molto ampia di prodotto editoriale, che comprende i "prodotti" realizzati su supporto cartaceo, compresi i libri, o su supporto informatico. L'indicazione-chiave è nel fatto che il prodotto deve essere destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva. Il comma 1 esclude i prodotti discografici o cinematografici.
Il comma 2 esclude dalla nozione di prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.

Quest'ultima indicazione è molto importante: i siti delle aziende che presentano al pubblico le aziende stesse o i loro prodotti sembrano esclusi dall'ambito applicativo della legge e quindi dall'osservanza delle disposizioni sulla stampa.
Tutti gli altri siti, stando alla lettera dell'articolo 1, sarebbero sottoposti ai relativi obblighi.

2. Le indicazioni previste dall'art. 2 della legge sulla stampa o l'iscrizione nei registri dei tribunali prevista dall'art. 5 si applicano a tutti i siti o solo a quelli che fanno qualche forma di informazione?

Domanda cruciale. La definizione di prodotto editoriale che deriva dai primi due commi dell'art. 1 sembra riferita a qualsiasi prodotto, anche non informativo. Infatti comprende, esplicitamente, i libri (compresi i romanzi, i saggi...) e le esclusioni costituiscono un elenco chiuso, senza la possibilità di estensioni. Anche la legge sulla stampa non contempla distinzioni in ragione del contenuto delle pubblicazioni. Dunque sembra logico ritenere che le disposizioni siano applicabili a qualsiasi sito web, con le eccezioni di cui parliamo nelle tre risposte che seguono.

3. Le prescrizioni dell'articolo 1 (indicazioni obbligatorie/registrazione) sono applicabili solo ai siti web o anche alle mailing list, ai newsgroup, e agli IRC-chat?

La discriminante, come abbiamo visto nella risposte alle domande precedenti, è la diffusione di informazioni presso il pubblico. Dunque una mailing list, dalla quale vengono diffuse informazioni a una serie di soggetti determinati, non sarebbe soggetta all'ambito di applicazione della legge. Lo stesso dovrebbe valere per le altre situazioni, nelle quali è necessaria una forma di "accreditamento" o "iscrizione" per accedere alle informazioni, cioè in tutti i casi in cui l'informazione non è diffusa "al pubblico", ma a soggetti determinati, ancorché numerosi. Tuttavia questa interpretazione potrebbe essere contraddetta, perché la legge sulla stampa è applicata anche alle riviste diffuse solo per abbonamento.

4. I siti che fanno commercio elettronico sono soggetti alle stesse prescrizioni degli altri siti?

Anche in questo caso sono possibili interpretazioni opposte. Dalle considerazioni espresse nella risposta alla domanda n. 2, i siti dedicati al commercio elettronico sarebbero compresi nelle disposizioni dell'articolo 1. Una conferma di questa interpretazione viene dal fatto che i cataloghi delle vendite per corrispondenza diffusi nelle edicole sono soggetti alle disposizioni sulla stampa.
C'è però da considerare che il commercio elettronico è regolato da una disciplina specifica (in particolare dal decreto legislativo 31 marzo 1998 e dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185), che prevedono già le indicazioni obbligatorie da fornire al consumatore e non richiedono altre "registrazioni" oltre alla comunicazione al comune in cui l'esercente ha la residenza o la sede legale. Sembra invece fuori discussione l'esclusione dagli obblighi previsti dalla nuova legge per i siti di informazione aziendale (vedi la risposta alla domanda n. 1).

5. Che cosa si intende per "periodicità regolare e contraddistinto da una testata costituente elemento identificativo del prodotto"?

Dividiamo i due aspetti. La "periodicità regolare" non va, evidentemente, intesa in senso letterale: un mensile rimane un mensile anche se esce una volta il 1. del mese, una volta il 20 e una volta il 10; lo stesso discorso vale per un settimanale. Mancano definizioni esplicite sul significato di"periodico", tranne che nel codice postale (una norma secondaria di carattere speciale, che quindi non può essere presa come riferimento per una legge di carattere generale come la 62/01).
Di fatto la distinzione tra "periodico" e "non periodico" deve essere fatta sulla base dei contenuti del sito: se essi cambiano più o meno regolarmente offrendo al pubblico ogni volta un contenuto diverso (è il caso di questa rivista), la pubblicazione è periodica.
Invece un sito in cui cambiano alcuni dettagli, ma rimane in sostanza sempre uguale a se stesso, non dovrebbe essere considerato "periodico". Può rilevare anche l'indicazione relativa a un numero progressivo e alla data di pubblicazione: se c'è scritto, per esempio, "anno x, n. yy" siamo certamente di fronte a un periodico.
Per quanto riguarda la testata costituente elemento identificativo del prodotto, siamo probabilmente di fronte a una frase senza senso, a meno che non si intenda come "testata" un'indicazione specifica della natura di pubblicazione periodica (quotidiano, settimanale ecc.).

6. A quali siti si applicano le disposizioni dell'articolo 16 (iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione dell'Autorità per le garanzie)?

Il registro non è ancora attivo, per rispondere alla domanda è necessario aspettare il regolamento che deve essere emanato dall'AGCOM.

7. Le prescrizioni sulle indicazioni e l'obbligo di registrazione si applicano anche ai siti non professionali?

E' una possibile interpretazione della legge, che risolverebbe molti problemi. Ma, in assenza di un'indicazione giuridicamente valida, il dubbio resta (vedi Siti amatoriali esenti dall'iscrizione?).

Allora, che fare?

Dalle premesse e dalle risposte alle prime domande dovrebbe risultare chiaro che è molto difficile dare indicazioni sicure. Cercheremo comunque di fornire qualche indicazione pratica nel prossimo numero di InterLex.
 

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