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Internet e stampa

Regole vecchie per un mondo nuovo

09.07.98

1.
"CONSIDERATO che il Tribunale di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione, già da tempo ha ritenuto che un periodico telematico può beneficiare della tutela rappresentata dalla registrazione, in quanto possiede sia il requisito ontologico, sia quello finalistico relativo alla diffusione delle notizie, pur con una tecnica di diffusione diversa dalla stampa;
CONSIDERATO che le nozioni di periodico, quotidiano e agenzia di stampa sono sempre state intese
in modo estremamente ampio, proprio allo scopo di evitare forme di sindacato o di controllo sui
contenuti stessi;
CONSIDERATO che la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che nel concetto di periodico va ricompresa ogni pubblicazione programmaticamente periodica "quale ne sia il contenuto informativo e ne sia stata o no prestabilita la conclusione del piano di pubblicazione. Né a fondare l'esclusione della tipologia può valere il fatto che il messaggio di cui è portatrice sia trasmesso in tutto o in parte con mezzi diversi dalla stampa tradizionale";
CONSIDERATO che in queste espressioni si coglie l'intendimento di ampliare la tradizionale nozione
di periodico, onde adeguarla alle forme di diffusione più moderne, che, in tale linea di tendenza, la
compatibilità delle nuove tecniche editoriali con la vigente normativa trova risposta positiva..."
(Ordinanza del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997)

2.
"L'abuso del diritto di cronaca è sanzionabile anche se commesso con il mezzo "internet", poiché il mezzo non modifica l'essenza del fatto".
(Ordinanza del Tribunale di Teramo 11 dicembre 1997)

3.
"...contemporaneamente, tuttavia, la RAI modificava ad arte la home-page (equivalente alla copertina o alla prima pagina di una comune testata giornalistica) del sito...
Pertanto... l'opera denominata 'Mondo Italia' si configura come un peculiare 'giornale' telematico, destinato a comparire su un proprio c.d. sito del sistema Internet, caratterizzantesi per la possibilità offerta all'utente di accedere, anche attraverso rimandi c.d. ipertestuali, a prescelti servizi, trasmissioni, e programmi radiofonici e televisivi...nonché per la possibilità offerta all'utente di partecipare ed interagire individualmente con la redazione del 'giornale'"
(Ordinanza del Tribunale di Bari dell'11 giugno 1998)

4.
"I giornali e le riviste pubblicati in via esclusiva nelle reti telematiche di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti agli obblighi di registrazione ed al regime di responsabilità di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni".
(Progetto di legge 3530, proposto alla Camera il 4 aprile scorso dal deputato Stagno d'Alcontres, articolo 2, comma 4)

Tre casi di giurisprudenza e una proposta legislativa che vanno nella stessa direzione: l'equiparazione dell'informazione telematica con la stampa tradizionale. E' vero che nel progetto di legge lo scopo del legislatore è di segno repressivo (vedi PDL 3530, dilaga l'internetfobia), ma questo rafforza, anziché indebolire, la tesi che sostengo fin da prima della nascita di questa rivista: alle pubblicazioni telematiche che abbiano i requisiti previsti dalla legge n. 47 del 2 febbraio 1948 si deve applicare, per quanto possibile, la stessa disciplina degli organi di informazione su carta e radiotelevisivi (ai quali il regime della 47/48 è stato esteso dall'articolo 7 della legge 14 aprile 1975, n. 103:
"Ai telegiornali ed ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e dei periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine, considerati direttori responsabili".

Chi "pretende" che la telematica sia "stampa"?

Se la giurisprudenza si mostra disponibile all'innovazione, la dottrina tira il freno. Lo dimostra il saggio di Vincenzo Zeno-Zencovich, La pretesa estensione alla telematica del regime della stampa, pubblicato sul primo numero di quest'anno della rivista Il diritto dell'informazione e dell'informatica e diffuso on line da Beta.
L'autore prende spunto dall'ordinanza di registrazione della nostra testata ed esordisce con l'affermazione che la telematica non è "stampa". A sostegno di questo assunto cita l'articolo 1 della legge 47/48, che nella definizione di "stampa e stampato" non contempla il mezzo telematico, e le diverse interpretazioni della nozione di stampa che si sono succedute da allora (naturalmente prima della diffusione di Internet come mezzo di informazione).
Il punto fondamentale è che, contrariamente a quanto assume Zeno-Zencovich, nessuno pretende che il regime della stampa venga esteso alla telematica, perché la telematica comprende moltissime attività che non hanno nulla a che fare con l'informazione. Commercio in rete, posta elettronica, trasferimento di file, interrogazione di banche dati, giochi interattivi e quant'altro: chi mai può sostenere che a queste attività si possano o devano applicare le norme sulla stampa?

Ci sono però sulla Rete siti che hanno le stesse caratteristiche dell'informazione giornalistica e, in alcuni casi, presentano anche i requisiti che la legge richiede per la registrazione delle testate. Il problema è se queste pubblicazioni possano essere iscritte - su istanza del proprietario o dell'editore - nel registro della stampa.
Il Tribunale di Roma ha risposto affermativamente, individuando in InterLex i requisiti "ontologico" e "finalistico" delle pubblicazioni a stampa regolate dalla legge 47/48. In parole povere, il giudice ha ritenuto che questa rivista abbia il carattere essenziale (requisito ontologico) e gli scopi (requisito finalistico) di un giornale o di un periodico, ordinando quindi l'iscrizione.

L'autore del saggio ha ragione quando sostiene l'inapplicabilità della legge penale e anche di alcune disposizioni amministrative a una pubblicazione telematica eventualmente iscritta al registro della stampa, e quindi della sua parziale inutilità. Ma tutta la normativa che regola questa materia, che fa ancora riferimento a Regi Decreti e norme fasciste, deve essere rivista alla luce della società dell'informazione.
L'interpretazione della legge data dal Tribunale di Roma non risolve una serie di problemi, come l'obbligo dell'iscrizione previsto dall'articolo 16, la consegna obbligatoria degli stampati ai sensi della legge n. 374 del 2 febbraio 1939 (sic!) e via elencando. Ma queste considerazioni dovrebbero portare a riflettere, de iure condendo, su come modificare o cancellare le norme ora inadeguate, non a concludere che l'informazione telematica non può rientrare nel concetto di stampa.

Per capire come questa visione sia fuori dalla realtà, colleghiamoci al sito la Repubblica, tanto per avere un esempio immediato alla portata di tutti, e chiediamoci se questo tipo di informazione non ricada nel concetto di "stampa": è di assoluta evidenza che si tratta di un giornale a tutti gli effetti. Presenta cioè i requisiti "ontologico" e "finalistico" che per il Tribunale di Roma legittimano l'iscrizione nel registro della stampa. Ma, secondo l'autore, il giornale on line non potrebbe essere registrato, perché "la telematica non è stampa"!
Se mai un tribunale rifiutasse l'iscrizione di una pubblicazione come Repubblica.it sulla base dell'interpretazione restrittiva sostenuta da Zeno-Zencovich, si verificherebbe senza dubbio una forte disparità di trattamento tra informazione cartacea e informazione telematica, tale da portare l'articolo 1 della legge 47/48 davanti alla Corte Costituzionale.

Questo è il vero problema: quando le vecchie norme si rivelano non più adeguate all'evoluzione sociale e possono ostacolare lo sviluppo delle libertà - qui è in gioco la libertà dell'informazione - gli esperti del diritto dovrebbero applicarsi allo studio di norme nuove o del modo di aggiornare quelle superate dai tempi.
Non c'è dubbio che l'ordinamento della stampa e della professione giornalistica richiedano una revisione profonda, anche in funzione della nuova realtà determinata dallo sviluppo tecnologico e dalla presenza di nuove figure - professionali e non - di operatori dell'informazione. Ma fino a quando resteranno i vigore le vecchie leggi bisogna cercare di applicarle, per quanto possibile, al nuovo. Invece Zeno-Zencovich si impegna a dimostrare che la lettera di una legge emanata mezzo secolo fa non è adatta ai tempi di oggi, e arriva alla singolare conclusione che la realtà di oggi, in quanto non prevista dalle antiche norme, non esiste!
E' lo stesso ragionamento di un celebre personaggio manzoniano, don Ferrante, che giunse alla conclusione che il contagio della peste non esisteva in quanto non era "né sostanza, né accidente".
Morì di peste.

Naturalmente auguro lunga vita al professor Vincenzo Zeno-Zencovich. Di Internet non si muore, anzi, aiuta a vivere meglio.

"Il Web si sfoglia!!"

Di segno diverso e di taglio più problematico la nota che Pasquale Costanzo dedica all'ordinanza del Tribunale di Teramo citata all'inizio di questo articolo e pubblicata sul secondo numero di quest'anno della stessa rivista Il diritto dell'informazione e dell'informatica.
Costanzo punta l'attenzione sull'espressione "il mezzo non modifica l'essenza del fatto" e avanza il dubbio che questa "indifferenza" del mezzo possa rilevare in un caso come quello in esame, in cui è in gioco un'inibizione della manifestazione del pensiero. Riconosce che "è la stessa Costituzione a costruire ipotesi di tutela differenziate in ragione dei diversi mezzi espressivi", ma nello stesso tempo trova carenti le motivazioni del Tribunale, in quanto "ci si sarebbe dovuti maggiormente interrogare sulla specificità del mezzo utilizzato".

La nota di Costanzo richiama correttamente la natura e le implicazioni dell'informazione diffusa via Internet, esaminando i diversi motivi che possono portare all'accoglimento della tesi dell'equiparazione tra giornale telematico e giornale tradizionale, e gli argomenti opposti, fino ad affermare: "Ma, ad una riflessione ulteriore, Internet potrebbe, in ragione di certe sue caratteristiche tecniche (il Web si sfoglia!!), risultare suscettibile di una configurazione più specifica quale mezzo diffusivo di notizie ed informazioni in maniera non dissimile dalla stampa periodica. Tuttavia, come già persuasivamente dimostrato da un'attenta dottrina, un collegamento immediato, diretto e, per così dire, senza residui tra i due fenomeni risulterebbe del tutto fuor di luogo, nel tempo stesso che la differenza strutturale tra i due mezzi sarebbe verosimilmente di ostacolo anche ad un'indiscriminata omologazione in sede legislativa di regime giuridico".

Questo è il punto: la "differenza strutturale" tra l'informazione cartacea e quella telematica non dovrebbe costituire un elemento rilevante, anche perché (come ricorda lo stesso autore) l'estensione della legge 47/48 è già stata operata per la stampa e la televisione e quindi ben potrebbe il legislatore compiere un atto analogo per la telematica. L'omologazione tra stampa periodica e Internet è impossibile perché si tratta di grandezze diverse. Mentre nessuno dovrebbe dubitare che le manifestazioni del pensiero sulla Rete possano avere una tutela diversa da quelle espresse con mezzi diversi, il regime specifico della stampa periodica non può che applicarsi ai soli siti che presentino i requisiti "ontologico e finalistico" impliciti nella legge 47/48.
L'individuazione, caso per caso o in generale, dell'esistenza di questi requisiti può essere ardua, come rileva lo stesso Costanzo citando il confuso impianto del disegno di legge S1138, ma non è vero che "le modalità del mezzo diffusivo si presentano come esattamente le stesse qualunque ne sia la provenienza o il grado di organizzazione e sistematicità": non è difficile, "sfogliando" il Web, accorgersi della differenza tra molti "siti" in senso generale e "organi di informazione" strutturati come giornali.
E la conclusione alla quale giunge l'autore, che "non dovrebbe suscitare dubbi la risposta negativa all'interrogativo se la specifica circolazione di notizie e informazioni su Internet debba essere considerata ontologicamente tale da esigere lo stesso regime della stampa" appare per qualche aspetto in contrasto con le premesse.

Non c'è dubbio che spetti al legislatore il compito di adeguare le norme alla nuova realtà dell'informazione, come è innegabile che l'estensione giurisprudenziale della normativa sulla stampa all'informazione telematica è un esercizio ardito (ma, a mio avviso, meritorio). Anche perché non è accettabile che manifestazioni del pensiero del tutto analoghe, per quanto riguarda gli aspetti "ontologico e finalistico", siano sottoposte a regimi differenti per il solo motivo che raggiungono il pubblico attraverso canali diversi.

Perché si dovrebbe registrare una pubblicazione telematica?

A questo punto è necessario mettere a fuoco i motivi per i quali può essere opportuna (ma non obbligatoria!) l'iscrizione di una testata telematica nell'elenco del Tribunale.

Il pubblico ministero che ha ordinato il sequestro del server di Isole nella Rete - poi non convalidato dal GIP - si sarebbe trovato in difficoltà se il sito fosse stato una testata registrata presso il Tribunale, o se dallo stesso server fosse stata diffusa una testata registrata ai sensi della legge 47/48, e quindi protetta dal terzo comma dell'articolo 21 della Costituzione:
"Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili".
La diffamazione non rientra tra i delitti che consentono il sequestro.

Senza ripetere le considerazioni già espresse sul sequestro del 27 giugno (vedi Internet, diritto e politica, non c'è da stare allegri), dobbiamo riflettere sulla speciale tutela che la Costituzione assicura alle libere manifestazioni del pensiero compiute attraverso la stampa (che, al tempo in cui la legge fu emanata, costituiva praticamente l'unica forma di diffusione disponibile per la generalità dei cittadini).
Va ricordato prima di tutto che la legge del '48, per la parte che riguarda la stampa periodica, non si applica a qualsiasi manifestazione del pensiero, ma soltanto alle fattispecie previste dal combinato disposto dei primi tre articoli:
1. Definizioni di stampa o stampato. - Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
2. Indicazioni obbligatorie sugli stampati. - Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie di informazione e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare l'indicazione;
del luogo e della data di pubblicazione;
del nome e dell'indirizzo dello stampatore;
del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile....
3. Direttore responsabile. Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile...

Inoltre, come prescrive l'articolo 5, nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non è stato iscritto nel registro della cancelleria del tribunale del luogo di pubblicazione. Il direttore responsabile, secondo l'articolo 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, deve essere un giornalista iscritto all'albo professionale.
Questi sono gli aspetti fondamentali, ma c'è anche una serie di disposizioni secondarie che, a ben guardare, pongono non pochi obblighi a carico di chi voglia pubblicare un giornale o un periodico. Perché?

Questo è il punto essenziale: imponendo l'esistenza di particolari requisiti e l'assolvimento di alcuni obblighi, si ottiene una forma di "garanzia" (non solo teorica) della "qualità" della stampa. Inoltre si possono porre particolari diritti e doveri (primo fra tutti il segreto professionale) che da una parte assicurano l'indipendenza dell'attività giornalistica e dall'altra la protezione della collettività dai possibili abusi della stampa.
Ora resta solo da chiedersi perché mai l'informazione telematica non possa - o non deva - essere equiparata all'informazione tradizionale, mantenendo la distinzione tra espressione del pensiero in generale e "stampa" ai sensi della legge 47/48, cioè l'informazione in senso professionale.
L'obiezione che viene spesso sollevata su quest'ultimo punto è che con l'avvento della telematica interattiva tutti gli utenti della Rete sono, o possono essere, autori dell'informazione. E anche editori e stampatori, dal momento che manca qualsiasi intermediario che abbia la possibilità di influire sulla diffusione. E' vero. Ma proprio questa realtà rende opportuna la distinzione tra informazione "volontaristica" e informazione professionale, e proprio allo scopo di tutelare sia gli utenti, sia i soggetti sul conto dei quali vengano diffuse notizie di qualsiasi tenore.
Infatti la presenza di un responsabile - che per essere iscritto all'albo deve aver dimostrato di possedere determinati requisiti - costituisce un filtro indispensabile per attribuire un vero e proprio "marchio di qualità" alle informazioni che provengono da testate giornalistiche registrate ai sensi della legge sulla stampa.

Posso fare un esempio immediato. Se un collaboratore manda a InterLex - che è una testata registrata, della quale sono direttore responsabile - un "pezzo" del tenore del messaggio diffuso da Isole nella Rete, non lo pubblico. Mando all'autore un messaggio e-mail in cui gli chiedo:
a) da dove ha appreso la notizia, se ha fatto il possibile per verificarla, se si può citare la fonte;
b) nel caso di dubbi sull'esattezza della notizia, di modificare il testo, con l'eventuale uso del condizionale (secondo fonti solitamente ben informate il signor Tal dei Tali manterrebbe rapporti con...), o di fornire altri elementi che diano al lettore la misura dell'attendibilità dell'informazione;
c) se è necessario, di cambiare il titolo, anche per evitare riferimenti personali diretti (è accaduto poco tempo fa) o suscitare polemiche ingiustificate.
Insomma, il responsabile è un intermediario che in qualche modo verifica e "certifica" la qualità dell'informazione, facendosi carico delle eventuali conseguenze di notizie inesatte o offensive, o che possano comununque configurare un illecito..
Invece, su un mezzo "generico", dove l'autore immette direttamente il materiale in rete, passa qualsiasi notizia, anche priva di fondamento, anche diffamatoria, offensiva o in violazione della normativa sui dati personali. Si tenga presente che le norme della legge 675/96, e il codice di autodisciplina adottato sulla base dell'articolo 25, da una parte conferiscono ai giornalisti una più ampia libertà di diffusione di dati personali, ma dall'altra subordinano l'esercizio di questa libertà all'osservanza di particolari obblighi.

In ultima analisi, la qualifica di stampa periodica eventualmente attribuita a una pubblicazione telematica determina forse più vincoli che privilegi, ma proprio per questo costituisce una garanzia per l'utente. E così si dovrebbe arrivare alla conclusione che equiparare l'informazione telematica - nei casi in cui presenta i necessari requisiti - alla stampa periodica può essere uno strumento di non trascurabile rilievo per lo sviluppo di Internet.

 

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