| 
                          IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                           Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
                          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
                          evitare l'interruzione della radiodiffusione da parte
                          di soggetti privati; 
                          Considerato, altresì, che per le emittenti
                          televisive nazionali, che intendano trasmettere in
                          codice, è in corso il complesso procedimento per
                          l'emanazione di un apposito regolamento, previsto dal
                          decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con
                          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; 
                          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
                          adottata nella riunione del 27 agosto 1993; 
                          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
                          Ministri e del Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni; 
                          E M A N A 
                          il seguente decreto-legge: 
                          Art. 1. 
                          1. Il Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a
                          proseguire nell'esercizio di impianti per la
                          radiodiffusione televisiva in ambito locale, ai sensi
                          dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le
                          relative concessioni con durata fino alla data di
                          entrata in vigore della nuova disciplina del sistema
                          radiotelevisivo e dell'editoria prevista dall'articolo
                          2, comma 2, della legge 25 giugno 1993, n. 206, e
                          comunque per un periodo non superiore a tre anni. 
                          2. L'atto di concessione consente esclusivamente
                          l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti
                          di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32
                          della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente
                          modificati ai sensi del comma 2 della medesima
                          disposizione. 
                          3. Fino alla scadenza del termine di durata delle
                          concessioni di cui al comma 1, i titolari di
                          concessioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 6
                          agosto 1990, n. 223, o di autorizzazione ai sensi
                          dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
                          proseguono l'esercizio della radiodiffusione
                          televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i
                          connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai
                          sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.
                          223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2
                          della medesima disposizione. 
                          4. Le concessioni di cui al presente articolo
                          possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti
                          che alla data del 28 febbraio 1993 fossero in possesso
                          dei requisiti previsti dall'articolo 16, commi 7, 8,
                          10, 11, 12, 13, 14 e 15, della legge 6 agosto 1990, n.
                          223. 
                          5. Sono, altresì, requisiti essenziali per il
                          rilascio della concessione di cui al presente
                          articolo: 
                          a) l'esistenza di un rapporto continuativo di
                          lavoro subordinato, in regola con le vigenti
                          disposizioni di legge in materia previdenziale, per
                          almeno tre dipendenti; 
                          b) il capitale sociale interamente versato nella
                          misura minima prevista dall'articolo 16, comma 8,
                          lettera c), della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro
                          il 30 novembre 1993; 
                          c) il versamento della cauzione, secondo le
                          modalità stabilite dall'articolo 28, comma 1, del
                          decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992,
                          n. 255, nella misura prevista dall'articolo 16, comma
                          8, lettere a ) e b), della legge 6 agosto 1990, n.
                          223, entro il 30 novembre 1993; 
                          d) l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e
                          3 dell'articolo 5 del presente decreto. 
                          6. Le disposizioni di cui al comma 5, nonché
                          quelle previste dall'articolo 16, comma 8, della legge
                          6 agosto 1990, n. 223, non si applicano alle emittenti
                          che all'atto della presentazione della documentazione
                          necessaria al rilascio della concessione assumano
                          l'irrevocabile impegno, per tutta la durata della
                          concessione, di trasmettere pubblicità in qualunque
                          forma non oltre i limiti previsti per le emittenti
                          radiofoniche a carattere comunitario. Le stesse
                          emittenti sono tenute al pagamento del canone di
                          concessione nella misura indicata dal comma 2
                          dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
                          7. Qualora, nel periodo di durata della
                          concessione, vengano meno i requisiti di cui ai commi
                          4 e 5, ovvero in caso di inosservanza della
                          disposizione di cui al comma 6, il Ministro delle
                          poste e delle telecomunicazioni, anche su segnalazione
                          del Garante per la radiodiffussione e l'editoria,
                          dispone l'immediata revoca della concessione. 
                          Art. 2 
                          1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
                          degli impianti per la radiodiffusione televisiva in
                          ambito locale e dei connessi collegamenti di
                          telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1,
                          della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per
                          le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa,
                          fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla
                          reiezione della domanda, e comunque non oltre il 28
                          febbraio 1994. 
                          2. Il Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni rilascia le concessioni per la
                          radiodiffusione televisiva entro il novantesimo giorno
                          successivo al ricevimento della documentazione
                          attestante i requisiti previsti dall'articolo 1 del
                          presente decreto. 
                          3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere
                          inoltrata al Ministero delle poste e delle
                          telecomunicazioni entro il 30 novembre 1993. 
                          4. Il Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni nomina una commissione coordinata da
                          un esperto in materie radioelettriche e composta da un
                          esperto designato da ciascuna delle associazioni più
                          rappresentative delle emittenti, da un esperto
                          designato dalla concessionaria pubblica, da un esperto
                          designato da ogni regione e dalle province autonome di
                          Trento e di Bolzano, da un esperto in materie
                          giuridiche e da un rappresentante del Consiglio
                          superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni
                          e dell'automazione. Tale commissione formula eventuali
                          osservazioni e proposte sul procedimento istruttorio
                          relativo al rilascio delle concessioni per l'esercizio
                          della radiodiffusione ed opera quale organo consultivo
                          del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per
                          i problemi attinenti all'assetto del sistema
                          radiotelevisivo. La partecipazione alla commissione è
                          a titolo gratuito. 
                          Art. 3 
                          1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in
                          vigore della legge di conversione del presente
                          decreto, il Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni avvia la revisione del piano
                          nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la
                          radiodiffusione televisiva, approvato con decreto del
                          Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992,
                          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo
                          1992, tenendo conto del quadro normativo vigente e
                          della rapida evoluzione tecnologica del settore e
                          prevedendo non più di otto reti televisive private in
                          ambito nazionale. 
                          Art. 4 
                          1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio
                          degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei
                          connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui
                          all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
                          n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate
                          alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della
                          concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda
                          e comunque non oltre il 28 febbraio 1994. 
                          2. Il Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni rilascia le concessioni per la
                          radiodiffusione sonora entro il novantesimo giorno
                          successivo al ricevimento della documentazione
                          attestante i requisiti previsti dall'articolo 1, comma
                          3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407,
                          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
                          1992, n. 482. 
                          3. La documentazione di cui al comma 2 deve essere
                          inoltrata al Ministero delle poste e delle
                          telecomunicazioni entro il termine del 30 novembre
                          1993. 
                          Art. 5 
                          1. Le emittenti televisive in ambito locale devono
                          istituire, a decorrere dal 30 novembre 1993, un
                          telegiornale a cui si applicano le norme sulla
                          registrazione dei giornali periodici contenute negli
                          articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; i
                          direttori dei telegiornali sono, a questo fine,
                          considerati direttori responsabili degli stessi. 
                          2. Ai concessionari privati per la radiodiffusione
                          televisiva in ambito locale, nonché ai concessionari
                          privati per la radiodiffusione sonora, ovvero ai
                          soggetti autorizzati ad operare in ambito televisivo
                          locale o in ambito radiofonico nazionale o locale di
                          cui all'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223,
                          è consentita, ai fini e nei limiti dell'esercizio del
                          diritto di cronaca, l'acquisizione e la diffusione di
                          immagini e materiali sonori e di informazione su tutte
                          le manifestazioni di preminente interesse generale che
                          si svolgono nel bacino di utenza oggetto della
                          concessione. 
                          3. La presentazione annuale del bilancio e dei
                          relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e
                          l'editoria di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto
                          1990, n. 223, è requisito essenziale per il rilascio
                          e per la validità della concessione per la
                          radiodiffusione sonora e televisiva. Il Ministro delle
                          poste e delle telecomunicazioni dispone il diniego,
                          ovvero la revoca della concessione nei confronti delle
                          imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e
                          televisiva che non inviano il proprio bilancio annuale
                          e i relativi allegati, secondo quanto previsto dal
                          decreto del Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382,
                          all'ufficio del Garante per la radiodiffusione e
                          l'editoria entro il 31 luglio di ogni anno. Ai fini
                          dell'applicazione del presente comma il Garante
                          comunica, entro sessanta giorni dalla scadenza del
                          termine del 31 luglio, al Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni l'elenco delle emittenti che non
                          hanno rispettato il suddetto obbligo. Il Ministro
                          delle poste e delle telecomunicazioni, entro il
                          termine di trenta giorni, dispone il diniego, ovvero
                          la revoca della concessione nei confronti delle
                          imprese esercenti impianti di radiodiffusione sonora e
                          televisiva che non hanno rispettato tale obbligo. In
                          sede di prima attuazione le disposizioni di cui al
                          presente comma si applicano con riferimento al
                          bilancio e ai relativi allegati dell'anno 1992. Le
                          emittenti radiofoniche e televisive che hanno omesso
                          la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati
                          concernenti gli anni 1990 e 1991 possono presentarli
                          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
                          della legge di conversione del presente decreto, ferme
                          restando le sanzioni previste dalle norme vigenti.
                          Alle emittenti che, trascorso tale termine, non
                          abbiano sanato la propria posizione, il Ministro delle
                          poste e delle telecomunicazioni, su comunicazione del
                          Garante, non rilascia la concessione. 
                          Art. 6 
                          1. Durante il periodo di tre anni decorrente dal
                          rilascio delle concessioni sono consentiti
                          esclusivamente i trasferimenti di proprietà di intere
                          emittenti televisive da un concessionario ad un altro
                          concessionario, nonché i trasferimenti di proprietà
                          di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 6 agosto
                          1990, n. 223, nel rispetto dei limiti previsti dagli
                          articoli 19 e 34 della stessa legge. 
                          2. Il Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni puo' disporre, secondo le procedure
                          di cui all'articolo 32, comma 2, della legge 6 agosto
                          1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e
                          strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma
                          3 della medesima disposizione, ai fini
                          dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della
                          gestione dello spettro radio o in presenza di motivate
                          situazioni quali sfratto, finita locazione o
                          trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione
                          radioelettrica, realizzazione dei collegamenti
                          necessari all'autorizzazione di cui all'articolo 21
                          della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad
                          ogni altro obbligo di legge. 
                          3. Le disposizioni contenute nell'articolo 21 della
                          legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano anche nei
                          confronti delle emittenti che operano nello stesso
                          bacino di utenza. 
                          4. Fino alla revisione del piano nazionale di
                          assegnazione delle radiofrequenze per la
                          radiodiffusione televisiva e comunque per un periodo
                          non superiore a tre anni dalla data di entrata in
                          vigore della legge di conversione del presente
                          decreto, le frequenze destinate alla radiodiffusione
                          televisiva che si rendano disponibili sono utilizzate
                          per la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche
                          di comunicazione. 
                          5. Con decreto del Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni, di concerto con il Ministro
                          dell'università e della ricerca scientifica e
                          tecnologica e con il Ministro della pubblica
                          istruzione, è costituita una commissione consultiva
                          avente il compito di proporre al Ministro delle poste
                          e delle telecomunicazioni i criteri di utilizzazione
                          delle frequenze di cui al comma 4, nonché gli enti
                          tecnici, scientifici e culturali ammessi alla loro
                          utilizzazione. I criteri proposti dalla commissione
                          sono recepiti in un regolamento da adottare ai sensi
                          della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nello stesso
                          regolamento è fissata la misura dei canoni da
                          corrispondere per l'utilizzazione delle frequenze di
                          cui al presente articolo. 
                          6. Per le emittenti radiofoniche il divieto di
                          detenere frequenze non indispensabili per
                          l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino,
                          previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 6
                          agosto 1990, n. 223, si applica a decorrere dalla data
                          di attuazione del piano nazionale di assegnazione
                          delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora. 
                          Art. 6-bis. (1) 
                          1. Fino all'approvazione del regolamento di cui
                          all'articolo 10 del presente decreto, il canone di
                          concessione per le emittenti televisive in ambito
                          locale che hanno fatturato nell'anno precedente meno
                          di due miliardi di lire è determinato nella misura
                          dell'1 per cento del fatturato dello stesso anno. 
                          2. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria,
                          ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge
                          6 agosto 1990, n. 223 (a), comunica, entro il 31
                          ottobre di ciascun anno, al Ministero delle poste e
                          delle telecomunicazioni l'elenco delle emittenti
                          televisive locali che possono usufruire di quanto
                          previsto dal comma 1 del presente articolo, con
                          l'indicazione, per ognuna di esse del relativo
                          fatturato. 
                          3. In sede di prima applicazione, per il periodo
                          intercorrente tra la data di rilascio delle
                          concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti
                          televisive in ambito locale versano il canone di
                          concessione determinato ai sensi dell'articolo 22
                          della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a). 
                          Art. 7 
                          1. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto
                          1990, n. 223, è sostituito dal seguente: 
                          "3. Ai concessionari per la radiodiffusione
                          televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti
                          autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale
                          di cui all'articolo 32, che abbiano registrato la
                          testata televisiva presso il competente tribunale e
                          che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese
                          tra le 07,00 e le 23,00 per almeno un'ora, programmi
                          informativi autoprodotti su avvenimenti politici,
                          religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali,
                          si applicano i benefici di cui al comma 1
                          dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
                          così come modificato dall'articolo 7 della legge 7
                          agosto 1990, n. 250, nonché quelli di cui agli
                          articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n.
                          416, e successive modificazioni ed integrazioni.". 
                          2. All'articolo 11, comma 1, della legge 25
                          febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'articolo 7
                          della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole:
                          "tribunale, che effettuino da almeno tre anni
                          servizi informativi" sono sostituite dalle
                          seguenti: "tribunale e". 
                          3. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto
                          1990, n. 250, sono soppresse le parole:
                          "pubblichino notizie da almeno tre anni". 
                          Art. 8 
                          1. All'articolo 31, comma 1, della legge 6 agosto
                          1990, n. 223, dopo le parole: "articoli 8,"
                          sono inserite le seguenti: "escluso il comma
                          10,". 
                          2. All'articolo 31, comma 3, della legge 6 agosto
                          1990, n. 223, dopo le parole: "dei divieti di
                          cui" sono inserite le seguenti:
                          "all'articolo 8, comma 10, e di cui". 
                          Art. 9 
                          1. All'articolo 8, comma 9, della legge 6 agosto
                          1990, n. 223, così come modificato dall'articolo 3
                          del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito,
                          con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n.
                          483, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
                          "il limite di affollamento orario di cui al
                          presente comma non si applica alle forme di
                          pubblicità diverse dagli spot". 
                          2. Sino alla data di entrata in vigore delle
                          modificazioni al decreto del Ministro delle poste e
                          delle telecomunicazioni 4 luglio 1991, n. 439, di cui
                          all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre
                          1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla
                          legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto
                          previsto dal comma 9-quater dell'articolo 8 della
                          legge 6 agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'articolo 3,
                          comma 1, del medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992,
                          n. 408, continuano ad applicarsi le disposizioni di
                          cui al citato decreto ministeriale. 
                          Art. 10 
                          1. Entro sei mesi il Governo emana un regolamento
                          con decreto del Presidente della Repubblica, su
                          proposta del Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio
                          dei Ministri, sentiti il Garante per la
                          radiodiffusione e l'editoria e le competenti
                          commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi
                          criteri di determinazione dei canoni di concessione
                          per la radiodiffusione, anche in relazione al
                          fatturato annuo delle imprese radiotelevisive, e per
                          la definizione di un piano di interventi e di
                          incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale
                          e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale,
                          prevedendo a tale scopo anche l'utilizzazione di parte
                          delle quote afferenti alle amministrazioni statali del
                          canone di abbonamento alla radiotelevisione, come
                          ridefinito ai sensi dell'articolo 4 della legge 25
                          giugno 1993, n. 206. 
                          Art. 11 
                          1. Le trasmissioni in codice sono effettuate
                          esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via
                          cavo o da satellite. 
                          2. Per un periodo di un anno dalla data di entrata
                          in vigore del presente decreto, è consentito
                          l'esercizio di emittenti che trasmettono in codice,
                          secondo l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19
                          ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni,
                          dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482. 
                          3. Salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla
                          data di entrata in vigore della nuova disciplina del
                          sistema radiotelevisivo e dell'editoria, di cui
                          all'articolo 2, comma 2, della legge 25 giugno 1993,
                          n. 206, e comunque per un periodo non superiore a tre
                          anni, non è consentito il rilascio di ulteriori
                          concessioni per la radiodiffusione televisiva in
                          ambito nazionale ed è prorogato il termine di cui
                          all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990,
                          n. 223, per la prosecuzione dell'esercizio degli
                          impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito
                          nazionale e dei connessi collegamenti di
                          telecomunicazione, con gli obblighi previsti per i
                          concessionari. 
                          Art. 11-bis. (1) 
                          1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto
                          1990, n. 223 (a), è sostituito dal seguente: 
                          "1. Le amministrazioni statali, gli enti
                          pubblici territoriali, gli altri enti pubblici,
                          compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente
                          alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale,
                          sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti
                          televisive locali nonché su emittenti radiofoniche
                          nazionali e locali almeno il 15 per cento delle somme
                          stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e
                          di promozione delle proprie attività. Gli enti
                          pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a
                          rilevanza regionale e locale, compresi quelli
                          economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla
                          pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il
                          25 per cento delle somme stanziate in bilancio per le
                          campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie
                          attività, su emittenti televisive e radiofoniche
                          locali. La ripartizione tra emittenti radiofoniche
                          locali, emittenti radiofoniche nazionali e emittenti
                          televisive locali deve avvenire senza discriminazione,
                          secondo criteri di economicità e in base alle norme
                          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
                          marzo 1992, n. 255 (b). I comitati regionali
                          radiotelevisivi vigilano sull'applicazione del
                          presente articolo". 
                          2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
                          vigore della legge di conversione del presente
                          decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della
                          Repubblica 27 marzo 1992, n. 255 (b), dovrà essere
                          adeguato alle disposizioni di cui al comma 1. 
                          Art. 11-ter. (1) 
                          1. Ai fini della applicazione dell'articolo 17,
                          comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a), sono
                          equiparati alle persone fisiche gli enti di cui
                          all'articolo 12 del codice civile (b), nonché gli
                          enti morali costituiti e registrati ai sensi degli
                          articoli 14 e 33 del codice civile (b) che siano
                          intestatari di azioni aventi diritto di voto e di
                          quote delle società che esercitano le imprese
                          soggette all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo
                          12, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (a),
                          ovvero che siano intestatari di azioni aventi diritto
                          di voto o di quote di società intestatarie di azioni
                          aventi diritto di voto o di quote delle società che
                          esercitano imprese soggette al suddetto obbligo di
                          iscrizione, o che comunque controllino direttamente o
                          indirettamente le società che esercitano imprese
                          soggette al suddetto obbligo di iscrizione. 
                          Art. 12 
                          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
                          stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
                          Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
                          alle Camere per la conversione in legge. 
                          Il presente decreto, munito del sigillo dello
                          Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
                          atti normativi della Repubblica italiana. è fatto
                          obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
                          osservare. 
                          Dato a Roma, addì 27 agosto 1993 
                          SCALFARO 
                          CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          PAGANI, Ministro delle poste e delle
                          telecomunicazioni 
                          Visto, il Guardasigilli: CONSO
                            |