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 Art. 1  (Disposizioni Generali) 
  - La diffusione sonora e televisiva sullintero territorio
    nazionale, via etere o via cavo o per mezzo di satelliti o con qualsiasi altro mezzo, ha
    carattere di preminente interesse generale ed è riservata allo Stato.
 
  - Nellordinare il sistema radiotelevisivo lo Stato si
    informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati
    dalla Costituzione per realizzare un sistema misto di emittenza pubblica e privata.
 
  - Il servizio pubblico radiotelevisivo su scala nazionale è
    esercitato dallo Stato mediante concessione ad una società per azioni a totale
    partecipazione pubblica di interesse nazionale ai sensi dellarticolo 2461 del codice
    civile.
 
  - Fino alla data di entrata in vigore della legge generale sul
    sistema radiotelevisivo, il servizio pubblico nazionale è regolato dalle disposizioni
    contenute nella legge 14 aprile 1975, n.103, che non siano abrogate dal presente decreto o
    risultino con questo incompatibili.
 
  - La disciplina dellattività di radiodiffusione sonora e
    televisiva dellemittenza privata, nazionale e locale, le norme dirette ad evitare
    situazioni di oligopolio e ad assicurare la trasparenza degli assetti proprietari delle
    emittenti radiotelevisive private, nonché le norme volte a regolare la pubblicità
    nazionale e quella locale, sono dettate dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo.
 
 
Art. 2  (Piano di assegnazione delle
frequenze di radiodiffusione) 
  - Lattività di radiodiffusione sonora e televisiva
    dellemittenza pubblica e privata si svolge sulla base del piano nazionale di
    assegnazione delle frequenze.
 
  - Il piano individua:
 
 
  - Le frequenze necessarie ad assicurare la presenza del servizio
    pubblico su tutto il territorio nazionale ed il conseguimento degli obiettivi propri del
    servizio stesso;
 
  - I bacini di utenza idonei a consentire la presenza e
    leconomica gestione, entro i bacini stessi, di un numero di emittenti private tale
    da evitare situazione di monopolio ed oligopolio;
 
  - Le frequenze utilizzabili dalle emittenti private per la
    radiodiffusione sonora e televisiva sullintero territorio nazionale.
 
 
Art. 3  (Norme transitorie) 
  - Sino allapprovazione della legge generale sul sistema
    radiotelevisivo e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
    decreto, è consentita la prosecuzione dellattività delle singole emittenti
    radiotelevisive private con gli impianti di radiodiffusione già in funzione alla data del
    1° ottobre 1984, fermo restando il divieto di determinare situazioni di incompatibilità
    con i pubblici servizi.
 
  - Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1 sono
    provvisoriamente consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio tra i propri studi di
    emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli stessi ed i ripetitori con le
    caratteristiche tecniche in atto.
 
  - E consentita la trasmissione ad opera di più emittenti
    dello stesso programma pre-registrato, indipendentemente dagli orari prescelti.
 
  - Le emittenti televisive devono riservare almeno il venticinque
    per cento del tempo dedicato alla trasmissione di film di lungo, medio e corto metraggio
    ai film di produzione nazionale o di Paesi membri della Comunità economica europea. Tale
    percentuale, salvo quanto disposto dalla legge generale sul sistema radiotelevisivo, sarà
    elevata al 40 per cento a partire dal 1° luglio 1986.
 
 
Art.3-bis  (Pubblicità) 
  - La pubblicità diffusa dalle emittenti televisive private non
    può superare il 16 per cento del totale delle ore settimanali effettivamente dedicate
    alla trasmissione di programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari non può eccedere
    il 20 per cento di ciascuna ora di effettiva trasmissione.
 
  - La commissione parlamentare per lindirizzo generale e la
    vigilanza dei servizi radiotelevisivi, contestualmente alla determinazione del limite
    massimo degli introiti pubblicitari di cui allarticolo 21 della legge 14 aprile
    1975, n.103, fissa per la concessionaria la quota percentuale massima di messaggi
    pubblicitari per ciascuna ora di effettiva trasmissione.
 
 
Art. 4  (Comunicazione degli attuali
esercenti) 
  - I privati che, alla data di entrata in vigore del presente
    decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno lobbligo di
    inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro novanta giorni dalla
    data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:
 
 
  - i dati relativi al titolare dellimpianto e le generalità
    del responsabile dei programmi;
 
  - ubicazione degli impianti installati;
 
  - indicazione delle zone servite;
 
  - collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare
    riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;
 
  - tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;
 
  - tipo dellantenna utilizzata, diagramma di irradiazione,
    guadagno nella direzione di massima;
 
  - nominativo di identificazione della stazione
 
 
g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e
le loro variazioni. 
  - La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione
    prevista dallarticolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente
    della Repubblica 29 marzo 1973, numero 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli
    organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di
    assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei
    bacini di utenza.
 
  - Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata
    nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in
    immagini fisse, gli impianti sono disattivati.
 
 
3-bis. La presentazione, nei termini, della
comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali,
di cui allarticolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 marzo 1973, n.156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
Art. 5 
  - Il presidente del consiglio di amministrazione della società
    concessionaria è nominato dal consiglio tra i suoi componenti ed ha la stessa durata.
 
  - Il presidente ha la rappresentanza legale della società,
    presiede il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita la sorveglianza
    sullandamento della gestione aziendale, sul raggiungimento degli scopi sociali e
    sullattuazione degli indirizzi della commissione parlamentare per lindirizzo
    generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
 
  - Larticolo 10 della legge 14 aprile 1975, numero 103 è
    abrogato.
 
 
Art.6 
  - Il consiglio di amministrazione della società per azioni
    concessionaria del servizio radiotelevisivo è composto di sedici membri nominati dalla
    commissione parlamentare di cui allarticolo 1 della legge 14 aprile 1975, numero
    103. La nomina avviene con voto limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per
    lelezione dei primi dodici componenti è necessaria la maggioranza assoluta dei
    membri della commissione parlamentare. Il consiglio è completato con la nomina di coloro
    che, dopo i primi dodici, hanno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina è
    validamente effettuata se tutti i componenti risultano eletti nella medesima votazione.
 
  - Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
 
  - Il consiglio di amministrazione della società concessionaria
    nomina il proprio presidente e, su proposta di questultimo, tra i suoi componenti,
    uno o più vicepresidenti.
 
  - Il consiglio ha le seguenti attribuzioni:
 
 
  - approva la proposta di bilancio della società e le proiezioni
    economiche da trasmettere al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
 
  - indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e
    pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni
    dellatto di concessione; su proposta del direttore generale definisce il preventivo
    annuale dei ricavi, approva il piano annuale di spesa ed il piano pluriennale degli
    investimenti e ne verifica lattuazione;
 
  - formula direttive generali sui programmi e ne approva, su
    proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina la rispondenza dei
    programmi trasmessi alle proprie direttive; invia alla commissione parlamentare per
    lindennizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi una relazione
    annuale sui programmi trasmessi;
 
  - verifica la imparzialità e la correttezza
    dellinformazione con riferimento agli indirizzi formulati dalla commissione
    parlamentare di cui allarticolo 1 della legge 14 aprile 1975, n.103;
 
  - detta le norme di principio per la gestione del personale
    fissando criteri oggettivi per lassunzione dei dipendenti e dei giornalisti e per le
    collaborazioni di carattere continuativo.
 
  La delibera è resa pubblica e trasmessa alla
  commissione parlamentare per lindirizzo generale e la vigilanza dei servizi
  radiotelevisivi; 
  - indica le linee generali dellassetto organizzativo e
    della politica contrattuale;
 
  - nomina, su proposta del direttore generale, i vice-direttori
    generali, i direttori delle reti e delle testate radiofoniche e televisive e i direttori
    di pari livello;
 
  - elabora gli indirizzi culturali ed editoriali della società,
    che affida per lattuazione al direttore generale;
 
 
h-bis) può proporre allassemblea degli
azionisti la revoca del direttore generale, secondo le norme di cui allarticolo 2383
del codice civile. 
  - Larticolo 8 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
    abrogato.
 
 
Art. 7  (Collegio sindacale) 
  - Il controllo della gestione sociale è effettuato, a norma
    degli articoli 2403 e seguenti del codice civile, da un collegio sindacale composto da
    cinque sindaci effettivi e due supplenti, nominati dallassemblea dei soci a norma
    dellarticolo 2397 del codice civile.
 
  - Le incompatibilità previste dallarticolo 9 della legge
    14 aprile 1975, n.103, per i consiglieri di amministrazione valgono anche per i componenti
    del collegio sindacale.
 
  - I sindaci svolgono le funzioni stabilite dalla legge.
 
  - Larticolo 23 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
    abrogato.
 
 
Art. 8  (Direttore generale) 
  - Il direttore generale è nominato dallassemblea dei soci
    della società per azioni concessionaria.
 
  - Il direttore generale risponde, ai sensi dellarticolo
    2396 del codice civile, della gestione aziendale ed è responsabile dello svolgimento del
    servizio radiotelevisivo, della migliore utilizzazione delle risorse e del personale in
    termini di funzionalità, efficienza ed economicità, nel quadro degli indirizzi dettati
    dalla commissione parlamentare di cui allarticolo 1 della legge 14 aprile 1975,
    n.103, e secondo le direttive fornite dal consiglio di amministrazione; assicura altresì
    il pluralismo della programmazione.
 
  - A tal fine sovraintende alla organizzazione ed alla attività
    dellazienda; propone al consiglio di amministrazione la nomina dei dirigenti di cui
    al precedente articolo 6, comma 4, lettera g), e nomina gli altri dirigenti, fermo
    restando le norme dei contratti nazionali di categoria; partecipa senza voto deliberativo
    alle riunioni del consiglio di amministrazione.
 
  - Larticolo 11 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
    abrogato.
 
 
Art. 9  (Organizzazione della società
concessionaria) 
  - La società concessionaria pone in essere lorganizzazione
    interna più idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche attraverso
    unarticolazione in reti e testate.
 
  - La società concessionaria è impegnata ad operare affinché:
    siano garantite la completezza e limparzialità dellinformazione e il rispetto
    della pluralità delle opinioni politiche, sociali e culturali; sia promosso, anche
    attraverso il decentramento, un efficace rapporto con le diverse realtà socio-culturali
    della comunità nazionale; sia valorizzata la professionalità di quanti, a qualsiasi
    titolo, operano nel servizio pubblico radiotelevisivo.
 
  - Le attività commerciali, editoriali, audiovisive,
    discografiche e simili, comunque connesse alloggetto sociale della società, sono
    effettuate direttamente o attraverso società collegate.
 
  - Larticolo 13 della legge 14 aprile 1975, numero 103, è
    abrogato.
 
 
Art. 9-bis  (Divieto di propaganda
elettorale) 
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti
per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di
diffondere propaganda elettorale. 
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