| Titolo IDel Servizio Pubblico di diffusione radiofonica e
                          televisiva.
 Art. 1. La diffusione circolare di
                          programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale,
                          via filo e di programmi televisivi via etere, o, su
                          scala nazionale via cavo e con qualsiasi altro mezzo
                          costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della
                          costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a
                          carattere di preminente interesse generale in quanto
                          volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e
                          concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese
                          in conformità ai principi sanciti dalla costituzione.
                          Il servizio e' pertanto riservato allo stato.La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle
                          diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel
                          rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione,
                          sono principi fondamentali della disciplina del
                          servizio pubblico radiotelevisivo.
 Ai fini della attuazione delle finalità di cui al
                          primo comma e dei principi, di cui al secondo comma,
                          la determinazione dell'indirizzo generale e
                          l'esercizio della vigilanza dei servizi
                          radiotelevisivi competono alla commissione prevista
                          dal decreto legislativo del capo provvisorio dello
                          stato 3 aprile 1947, n.428. Sono soppressi gli
                          articoli 8, 9,10,11,12,13 e 14 del decreto legislativo
                          del capo provvisorio dello stato 3 aprile 1947,
                          n.428,e la legge 23 agosto 1949, n.681.
 Detta commissione assume la denominazione di
                          commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
                          vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
 Essa e' composta di quaranta membri designati
                          pariteticamente dai presidenti delle due camere del
                          Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi
                          parlamentari.
 La commissione elabora un proprio regolamento interno
                          che sarà emanato di concerto dai presidenti delle due
                          Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di
                          presidenza. detto regolamento stabilisce le modalità
                          per il funzionamento della commissione stessa e la sua
                          articolazione in sottocommissioni per l'adempimento
                          dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette
                          sottocommissioni permanenti è competente per l'esame
                          delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito
                          dal successivo articolo 6.
 
 Art. 2
 La riserva del servizio allo stato,
                          di cui all'articolo 1 ,comprende:l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti
                          destinati alla diffusione circolare radiofonica e
                          televisiva, fatta eccezione per gli impianti
                          ripetitori privati via etere di programmi televisivi e
                          radiofonici stranieri e nazionali, la cui
                          installazione e utilizzazione sono regolate dal Titolo
                          III della presente legge;
 la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di
                          programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che
                          all'estero.
 Sono altresì incluse nella riserva la filodiffusione
                          sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per
                          le ipotesi previste dal Titolo
                          II della presente legge.
 
 Art. 3
 Il Governo può provvedere al
                          servizio pubblico della radio e della televisione con
                          qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione
                          ad una società per azioni a totale partecipazione
                          pubblica sentita la commissione parlamentare per
                          l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
                          radiotelevisivi.La concessione importa di diritto l'attribuzione alla
                          concessionaria della qualità di società di interesse
                          nazionale, ai sensi dell'articolo 2461 del codice
                          civile .
 
 Art.4
 la Commissione Parlamentare per
                          l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
                          radiotelevisivi:formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei
                          principi di cui all'articolo 1, per la
                          predisposizione dei programmi e per la loro
                          equilibrata distribuzione nei tempi disponibili;
 controlla il rispetto degli indirizzi e adotta
                          tempestivamente le deliberazioni necessarie per la
                          loro osservanza;
 stabilisce, tenuto conto delle esigenze della
                          organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le
                          norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo
                          e decide sui ricorsi presentati contro le
                          deliberazioni adottate dalla sottocommissione
                          parlamentare di cui al successivo articolo 6 sulle
                          richieste di accesso;
 disciplina direttamente le rubriche di tribuna
                          politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e
                          tribuna stampa;
 indica i criteri generali per la formazione dei piani
                          annuali e pluriennali di spesa e di investimento
                          facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di
                          concessione;
 approva i piani di massima della programmazione
                          annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione;
 riceve dal consiglio di amministrazione della società
                          concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e
                          ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali
                          formulati;
 formula indirizzi generali relativamente ai messaggi
                          pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del
                          consumatore e la compatibilità delle esigenze delle
                          attività produttive con la finalità di pubblico
                          interesse e le responsabilità del servizio pubblico
                          radiotelevisivo;
 analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti
                          specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e
                          televisivi, accertando i dati di ascolto e di
                          gradimento dei programmi trasmessi;
 riferisce con relazione annuale al parlamento sulle
                          attività e sui programmi della commissione;
 elegge dieci consiglieri di amministrazione della
                          società concessionaria secondo le modalità previste
                          dall' articolo 8;
 esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla
                          legge.
 La commissione trasmette i propri atti per gli
                          adempimenti dovuti alle presidenze dei due rami del
                          Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei
                          Ministri, al Ministro per le poste e le
                          telecomunicazioni, ai consigli regionali e al
                          consiglio di amministrazione della società
                          concessionaria.
 Per l'adempimento dei suoi compiti la commissione può
                          invitare il presidente, gli amministratori, il
                          direttore generale e i dirigenti della società
                          concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti
                          parlamentari ,quanti altri ritenga utile; può,
                          altresì, chiedere alla concessionaria la
                          effettuazione di indagini e studi e la comunicazione
                          di documenti.
 
 Art. 5
 Ogni consiglio regionale elegge,
                          con voto limitato almeno ai due terzi dei membri da
                          eleggere, un comitato regionale per il servizio
                          radiotelevisivo, composto da nove membri. Questi
                          durano in carica tre anni e il loro mandato e'
                          gratuito.La carica di membro del comitato regionale
                          radiotelevisivo e' incompatibile con quella di
                          consigliere regionale, di dipendente della società
                          concessionaria, nonché con l'appartenenza agli organi
                          di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge.
 Il comitato regionale e' organo di consulenza della
                          regione in materia radiotelevisiva;
 formula indicazioni sui programmi radiotelevisivi
                          destinati alla diffusione regionale.
 Formula altresì proposte da presentare al consiglio
                          di amministrazione della società concessionaria in
                          merito a programmazioni regionali che possono essere
                          trasmesse in reti nazionali.
 Il comitato regionale regola l'accesso alle
                          trasmissioni regionali, secondo le norme della
                          commissione parlamentare.
 
 Art. 6
 Sono riservati dalla società
                          concessionaria, per apposite trasmissioni, tempi non
                          inferiori al 5 per cento del totale delle ore di
                          programmazione televisiva e al 3 per cento del totale
                          delle ore di programmazione radiofonica, distintamente
                          per la diffusione nazionale e per quella regionale, ai
                          partiti ed ai gruppi rappresentati in parlamento, alle
                          organizzazioni associative delle autonomie locali, ai
                          sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai
                          movimenti politici, agli enti e alle associazioni
                          politiche e culturali, alle associazioni nazionali del
                          movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, ai
                          gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di
                          rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta.Per le testate dei giornali quotidiani che non siano
                          organi ufficiali di partito e' istituita una tribuna
                          della stampa.
 La sottocommissione permanente per l'accesso,
                          costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare,
                          procede trimestralmente, sulla base delle norme
                          stabilite dalla commissione stessa, all'esame delle
                          richieste di accesso, delibera su di esse, determina
                          il tempo di trasmissione complessivamente riservato
                          allo accesso ai programmi nazionali e locali, provvede
                          alla ripartizione del tempo disponibile tra i soggetti
                          ammessi.
 Le norme emanate dalla Commissione Parlamentare devono
                          ispirarsi:
 a) all'esigenza di assicurare la pluralità delle
                          opinioni e degli orientamenti politici e culturali;
 b) alla rilevanza dell'interesse sociale, culturale ed
                          informativo delle proposte degli interessati;
 c) alle esigenze di varietà della programmazione.
 La sottocommissione stabilisce le modalità di
                          programmazione, sentita la concessionaria.
 Contro le decisioni della sottocommissione e' ammesso
                          ricorso da parte del richiedente alla commissione
                          parlamentare in seduta plenaria. i soggetti
                          interessati devono designare la persona responsabile,
                          agli effetti civili e penali, del programma da
                          ammettere alla trasmissione e comunicare alla
                          sottocommissione ed alla concessionaria il contenuto
                          del programma stesso.
 I soggetti ammessi all'accesso devono, nella libera
                          manifestazione del loro pensiero, osservare i principi
                          dell'ordinamento costituzionale, e tra essi in
                          particolare quelli relativi alla tutela della dignità
                          della persona nonché della lealtà e della
                          correttezza del dialogo democratico e astenersi da
                          qualsiasi forma di pubblicità commerciale.
 I soggetti che fruiscono dell'accesso,
                          nell'organizzare il proprio programma in modo
                          autonomo, possono avvalersi della collaborazione
                          tecnica gratuita della concessionaria secondo norme ed
                          entro limiti fissati dalla Commissione Parlamentare
                          per soddisfare esigenze minime di base.
 
 Art. 7
 Ai telegiornali ed ai giornali
                          radio si applicano le norme sulla registrazione dei
                          giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6
                          della legge 8 febbraio 1948, n.47; i direttori dei
                          telegiornali e dei giornali radio sono, a questo fine,
                          considerati direttori responsabili.Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi materiali
                          o morali da trasmissioni contrarie a verità ha il
                          diritto di chiedere che sia trasmessa apposita
                          rettifica.
 La richiesta deve essere presentata al direttore della
                          rete radiofonica o televisiva o al direttore del
                          telegiornale o del giornale radio, nei cui programmi
                          la trasmissione da rettificare si e' verificata.
 Il direttore competente e' tenuto a disporre che la
                          rettifica sia effettuata, senza ritardo, purché la
                          rettifica stessa non abbia contenuto che possa dar
                          luogo a responsabilità penale.
 Salvo casi di particolare rilevanza, le rettifiche
                          vengono effettuate nell'ambito di apposite
                          trasmissioni.
 Il rifiuto di ottemperare all'obbligo di rettifica e'
                          punito con le sanzioni previste dall'articolo 8 della
                          legge 8 febbraio 1948, n.47.
 Si osservano in tal caso le norme di cui all'articolo
                          21 della stessa legge.
 La trasmissione della rettifica non esclude le
                          responsabilità penali e civili nelle quali si sia
                          già incorsi.
 
 Art. 8
 Il consiglio di amministrazione
                          della concessionaria e' composto da 16 membri, di cui:sei eletti dall'assemblea dei soci; dieci eletti dalla
                          commissione parlamentare con la maggioranza di tre
                          quinti dei suoi componenti, dei quali 4 scelti sulla
                          base delle designazioni effettuate dai consigli
                          regionali.
 Ciascun consiglio regionale designa da uno a tre
                          nominativi nei trenta giorni anteriori alla scadenza
                          del consiglio di amministrazione e, nella prima
                          attuazione della presente legge, entro quindici giorni
                          dalla sua entrata in vigore.
 Trascorsi i termini la commissione procede sulla base
                          delle designazioni pervenute.
 Il consiglio di amministrazione dura in carica tre
                          anni.
 Il consiglio di amministrazione della società
                          concessionaria nomina il presidente, scelto tra i suoi
                          componenti, e il direttore generale.
 Il consiglio di amministrazione nomina altresì uno o
                          più vice presidenti tra i suoi componenti.
 Al consiglio di amministrazione spetta la gestione
                          della società, salve le materie riservate per legge
                          alla assemblea sociale.
 Il consiglio approva trimestralmente, in attuazione
                          del piano annuale di massima approvato dalla
                          commissione parlamentare, lo schema dei programmi da
                          svolgere nel trimestre successivo;
 esamina periodicamente le proposte allo studio per la
                          futura programmazione; verifica periodicamente i
                          programmi trasmessi, per accertarne la rispondenza
                          alle direttive ed agli schemi approvati;
 trasmette alla commissione parlamentare periodiche
                          relazioni sui programmi trasmessi.
 Il consiglio, nel quadro degli indirizzi e dei criteri
                          generali formulati dalla Commissione Parlamentare,
                          provvede alla definizione del preventivo annuo globale
                          delle entrate con maggioranza dei tre quarti dei suoi
                          membri, provvede all'assegnazione annuale degli
                          stanziamenti per le attività dei vari settori, alla
                          determinazione del piano annuale di massima della
                          programmazione e degli investimenti e alle modifiche
                          generali dell'organizzazione.
 Il consiglio provvede altresì alle assunzioni, ai
                          trasferimenti, alle promozioni del personale con
                          qualifica di dirigente ed assimilate e detta norme
                          generali per l'assunzione degli altri dipendenti e dei
                          giornalisti e per le collaborazioni che abbiano
                          carattere continuativo.
 
 Art. 9
 La carica di componente del
                          consiglio di amministrazione e' incompatibile con
                          l'appartenenza al Parlamento, ai consigli regionali e
                          con la titolarità di rapporti di interesse o di
                          lavoro con imprese o società, pubbliche o private,
                          interessate all'esercizio della radio e della
                          televisione e concorrenti della concessionaria.
 Art. 10
 Il presidente ha la rappresentanza
                          legale della società, presiede il consiglio di
                          amministrazione al quale risponde, esercita la
                          sorveglianza sull'andamento della gestione aziendale
                          ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e per
                          l'attuazione degli indirizzi della commissione
                          parlamentare.
 Art. 11
 Il direttore generale e'
                          responsabile dello svolgimento del servizio
                          radiotelevisivo nei confronti del consiglio di
                          amministrazione, in attuazione delle delibere del
                          consiglio stesso secondo gli indirizzi formulati dalla
                          Commissione Parlamentare.A tal fine presiede alla organizzazione e
                          all'attività della azienda;
 partecipa senza voto deliberativo alle riunioni del
                          consiglio di amministrazione.
 
 Art. 12
 Il consiglio di amministrazione e
                          il direttore generale decadono quando in un esercizio
                          finanziario il totale delle spese superi di oltre il
                          10 per cento il totale delle entrate previste.
                          l'aumento della indennità di contingenza eccedente la
                          quota prevista nel bilancio di previsione non e'
                          calcolata a questi fini.Il collegio dei sindaci qualora accerti che, in un
                          esercizio finanziario, nel bilancio consuntivo il
                          totale delle spese supera di oltre il 10 per cento il
                          totale delle entrate previste per l'esercizio stesso,
                          riferisce entro quindici giorni alla commissione
                          parlamentare che, accertato il superamento del limite
                          del 10 per cento, dichiara che ricorrono le condizioni
                          di cui al precedente comma.
 In questo caso la commissione parlamentare nomina a
                          maggioranza di due terzi dei componenti un collegio
                          commissariale di cinque membri di cui due designati
                          dall'assemblea degli azionisti, uno dei quali con
                          funzioni di presi-
 dente.
 Il collegio commissariale dura in carica quattro mesi.
 Il consiglio di amministrazione segnala
                          tempestivamente al Governo, alla commissione
                          parlamentare e al collegio sindacale, per gli
                          opportuni provvedimenti di rispettiva competenza, le
                          possibilità di aumento dei costi, derivanti da
                          ragioni esterne, obiettive e non prevedibili che
                          possono determinare la situazione di cui al presente
                          articolo.
 
 Art. 13
 L'atto di concessione deve
                          impegnare la società concessionaria ad organizzarsi
                          in modi idonei per:assicurare il rispetto dei principi fondamentali
                          sanciti dall'articolo 1 della presente legge;
 garantire la priorità dell'attività di produzione
                          dei settori dei programmi e dell'informazione, anche
                          con un equilibrato sviluppo delle capacita' produttive
                          aziendali;
 favorire uno sviluppo del servizio che rispetti la
                          importanza e la molteplicità delle opinioni, anche
                          attraverso un decentramento ideativo e produttivo
                          della azienda e stabilendo un efficace rapporto con la
                          realtà del paese e in particolare con le
                          organizzazioni più rappresentative dei lavoratori,
                          dipendenti e autonomi, della cooperazione e con le
                          forze della cultura;
 garantire che i giornalisti preposti ai servizi di
                          informazione siano tenuti all'imparzialità e che i
                          giornalisti, gli autori ed i realizzatori dei
                          programmi radiotelevisivi siano posti in grado di
                          adempiere ai loro doveri nel rispetto dei principi
                          della professionalità.
 Il consiglio di amministrazione, non appena in
                          funzione, e' impegnato ad esaminare le proposte
                          riorganizzative dell'azienda, che siano in grado di
                          assicurare funzionalità, efficienza, conduzione
                          unitaria ed economicità di gestione, in attuazione di
                          quanto stabilito dai successivi commi, e a deliberare
                          su di esse.
 L'ideazione e la realizzazione della programmazione
                          televisiva e radiofonica, ad eccezione dei servizi
                          giornalistici di cui al successivo settimo comma,
                          vengono organizzate da direzioni di rete. ciascuna
                          direzione di rete ha una sua distinta assegnazione di
                          personale organizzativo e amministrativo.
 Le direzioni di rete sono articolate in strutture di
                          programmazione, per ciascuna delle quali viene
                          stabilito un numero di collocazioni orarie e i
                          relativi stanziamenti e mezzi tecnici.
 Per quanto attiene alla impostazione, realizzazione e
                          messa in onda dei programmi i direttore di rete sono
                          alle dirette dipendenze del direttore generale.
 Delle proposte allo studio per i programmi,
                          dell'andamento delle produzioni e della messa in onda
                          e' responsabile il direttore di rete che ne concorda i
                          vari momenti di sviluppo e di attuazione con la
                          direzione generale.
 Il piano annuale delle trasmissioni, il piano di
                          produzione ed i piani trimestrali vengono proposti dai
                          vari settori produttivi ai direttori di rete, che li
                          rielaborano in una proposta alla direzione generale.
 Il direttore generale coordina le varie proposte
                          presentando un programma organico al consiglio di
                          amministrazione.
 Il consiglio di amministrazione, sulla base dei piani
                          di produzione e di trasmissione approvati, determina
                          gli stanziamenti per ciascuna direzione.
 I piani di trasmissione annuali, approvati dal
                          consiglio di amministrazione, vengono successivamente
                          presentati alla Commissione Parlamentare.
 I servizi giornalistici quotidiani e periodici sono
                          forniti in televisione da due telegiornali ed in radio
                          da tre giornali radio, il direttore di ciascuno dei
                          quali e' responsabile di fronte al direttore generale
                          particolarmente della impostazione informativa e
                          politica, della realizzazione e messa in onda delle
                          trasmissioni.
 Al fine di valorizzare le attività scolastiche ed
                          educative del mezzo radiotelevisivo, anche nel quadro
                          di un collegamento con esperienze didattiche a livello
                          locale e regionale, realizzate nell'ambito delle
                          competenze di legge, e' istituito il dipartimento
                          radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed
                          educative per adulti, il direttore del quale e'
                          responsabile di fronte al direttore generale.
 Servizi comuni di natura gestionale sono forniti dalle
                          direzioni di supporto.
 I direttori delle direzioni di supporto, dei servizi
                          giornalistici per l'estero, di tribuna politica, sono,
                          indipendentemente dalle qualifiche, alle dipendenze
                          del direttore generale.
 Un vice direttore generale coordina l'attività delle
                          reti televisive.
 Un vice direttore generale coordina l'attività delle
                          reti radiofoniche.
 Un vice direttore generale coordina l'attività delle
                          direzioni di supporto.
 Per consentire un adeguato apporto di contributi
                          regionali ed interregionali alla programmazione viene
                          avviato a realizzazione un decentramento ideativo e
                          produttivo che potenzi e sviluppi le strutture
                          periferiche della concessionaria, anche attraverso un
                          piano di riassetto organizzativo e tecnico ed una
                          redistribuzione di personale e di mezzi.
 Il consiglio di amministrazione periodicamente
                          stabilisce le percentuali dei programmi relative alle
                          singole reti, che devono essere realizzati in sede
                          regionale o interregionale e predispone le strutture
                          produttive ed operative necessarie a tal fine.
 La conservazione e la diffusione (attraverso
                          specifiche attività editoriale, libraria,
                          discografica, di supporti audiovisivi e simili) delle
                          produzioni artistiche e culturali della concessionaria
                          e di quelle comunque connesse alla sua attività e, in
                          genere, le attività commerciali, sono effettuate
                          direttamente o a mezzo di società collegate di totale
                          o prevalente proprietà della concessionaria stessa.
 
 Art. 14
 L'atto di concessione, comprensivo
                          di tutti i servizi che rientrano nella riserva allo
                          stato e sono riportati nello articolo 2, deve avere
                          validità per sei anni, e' rinnovabile per un periodo
                          non superiore e prevede tra l'altro sulla base del
                          preventivo annuo globale delle entrate della società
                          concessionaria o delle entrate che ad essa
                          eventualmente conceda con la legge lo stato:I tempi ed i modi dell'introduzione delle trasmissioni
                          televisive a colori su parere del C.I.P.E. ;
 la prosecuzione dell'estensione delle reti
                          radiofoniche e televisive assicurando la ricezione di
                          tutti i suoi programmi possibilmente all'intero
                          territorio nazionale, con qualsiasi mezzo tecnico,
                          anche mediante eventuali convenzioni con i comuni, le
                          province, le comunità montane o appositi consorzi
                          degli enti locali;
 la ristrutturazione delle reti e degli impianti al
                          fine di adeguarli all'evoluzione tecnologica;
 la costruzione di una terza rete televisiva;
 la realizzazione graduale di altri impianti
                          radiofonici e televisivi, ad esaurimento delle
                          disponibilità consentite dalle frequenze assegnate
                          all'Italia dagli accordi internazionali per i servizi
                          di radiodiffusione;
 la sperimentazione delle più recenti tecniche in tema
                          di trasmissioni televisive.
 I relativi piani tecnico- finanziari sono soggetti
                          all'autorizzazione ed al controllo dei competenti
                          organi ministeriali secondo le norme vigenti.
 
 Art. 15
 Il fabbisogno finanziario per una
                          efficiente ed economica gestione dei servizi di cui
                          all'articolo 1 e' coperto con i canoni di abbonamento
                          alle radioaudizioni ed alla televisione di cui al
                          regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246,
                          convertito nella legge 4 giugno 1938,n.880,e
                          successive modificazioni, nonché con i proventi
                          derivanti dalla pubblicità radiofonica e televisiva e
                          con le altre entrate consentite dalla legge.Il canone di abbonamento e la tassa di concessione
                          governativa, di cui al n.125 della tariffa annessa al
                          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
                          1972, n.641 ,sono dovuti anche dai detentori di
                          apparecchi atti o adattabili alla ricezione di
                          trasmissioni sonore o televisive via cavo o
                          provenienti dall'estero.
 La misura dei canoni e' determinata secondo le norme
                          dell'articolo 4 del decreto legislativo
                          luogotenenziale 19 ottobre 1944, n.347 .
 Con lo stesso procedimento viene stabilita la misura
                          dei canoni di abbonamento per autoradio, nonché la
                          misura dei canoni di abbonamento suppletivi dovuti dai
                          detentori di apparecchi atti o adattabili alla
                          ricezione di programmi televisivi a colori e dai
                          detentori di apparecchi allacciati a reti pubbliche su
                          scala nazionale di diffusione via filo o via cavo.
 Con effetto dall'1 gennaio 1975 il canone per
                          autoradio resta fissato nella misura prevista dal
                          decreto ministeriale 30 dicembre 1974 pubblicato nella
                          gazzetta ufficiale della Repubblica n.340 del 31
                          dicembre 1974.
 Per i canoni eventualmente già versati in misura
                          inferiore non si fa luogo a recupero della differenza.
 
 Art.16
 La riscossione dei canoni di
                          abbonamento ordinari alle radioaudizioni e alla
                          televisione, nonché la devoluzione dei canoni stessi
                          restano regolati dalle vigenti disposizioni.Nella misura dei canoni di abbonamento non sono
                          comprese dall'1 gennaio 1975 le tasse postali di
                          versamento e di affrancatura per il recapito a
                          domicilio del libretto personale di iscrizione.
 La misura del canone dovuto dalla concessionaria allo
                          stato e' stabilita dalla convenzione di cui al
                          successivo articolo 46.
 
 Art. 17
 Il termine di disdetta
                          dell'abbonamento di cui allo articolo 10 del regio
                          decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
                          nella legge 4 giugno 1938, n.880, e' fissato al 31
                          dicembre di ciascun anno.
 Art. 18
 La società concessionaria deve
                          adottare adeguate iniziative dirette allo sviluppo del
                          servizio ed e' autorizzata, attraverso il censimento
                          dell'utenza, a verificare i risultati raggiunti.A tal fine la società stessa può richiedere alla
                          amministrazione finanziaria i necessari dati.
 L'automobile club d'Italia e' tenuto a dare
                          comunicazione alla società concessionaria dei dati
                          riguardanti gli utenti e delle riscossioni relative
                          alle utenze per autoradio e per autotelevisori.
 
 Art. 19
 La società concessionaria, oltre
                          che alla gestione dei servizi in concessione, e'
                          tenuta alle seguenti prestazioni:a) a sistemare, secondo piani tecnici approvati dal
                          ministero delle poste e delle telecomunicazioni, le
                          reti trasmittenti televisive nelle zone di confine
                          bilingui, per renderle idonee a ritrasmettere
                          programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare
                          la ristrutturazione ed assumere la gestione degli
                          impianti di terzi eventualmente ad essa affidati,
                          esistenti in dette zone alla data di entrata in vigore
                          della presente legge;
 b) a predisporre annualmente, sulla base delle
                          direttive della presidenza del consiglio dei ministri,
                          sentita la commissione parlamentare per l'indirizzo
                          generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
                          programmi televisivi
 e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
                          televisive di altri paesi per la diffusione e la
                          conoscenza della lingua e della cultura italiana nel
                          mondo e ad effettuare, sentita la stessa commissione
                          parlamentare, trasmissioni radiofoniche speciali ad
                          onde corte per l'estero, ai sensi del decreto
                          legislativo 7 maggio 1948, n.1132 ,e del decreto del
                          presidente della repubblica 5 agosto 1962, n.1703 ;
 c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
                          televisive in lingua tedesca e latina per la provincia
                          di Bolzano ,in lingua francese per la regione autonoma
                          valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione
                          autonoma Friuli Venezia Giulia.
 
 Art. 20
 I corrispettivi dovuti alla
                          società per gli adempimenti di cui al precedente
                          articolo sono stabiliti come segue.Per quanto previsto al punto a) si provvede mediante
                          separate pattuizioni da effettuarsi d'intesa con i
                          rappresentanti degli enti locali delle zone di confine
                          interessate.
 Per quanto previsto al punto b), i programmi
                          televisivi e radiofonici destinati a stazioni
                          radiofoniche e televisive di altri paesi sono regolati
                          mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi con le
                          competenti amministrazioni dello stato entro novanta
                          giorni dalla stipula della convenzione di cui al
                          successivo articolo 46 mentre le trasmissioni
                          radiofoniche speciali ad onde corte per l'estero sono
                          regolate secondo le modalità e le condizioni previste
                          dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n.1132 , e dal
                          decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
                          1962,n.1703 .
 Per gli adempimenti di cui al punto c), le
                          trasmissioni in lingua tedesca per la provincia di
                          Bolzano sono regolate mediante convenzione aggiuntiva
                          da stipularsi con le competenti amministrazioni dello
                          stato entro lo stesso termine di cui al precedente
                          comma, mentre le trasmissioni in lingua slovena da
                          radio Trieste sono regolate secondo le modalità
                          previste dalla legge 14 aprile 1956, n.308.
 L'ammontare dei rimborsi della spesa per le
                          trasmissioni in lingua tedesca effettuate dalla sede
                          di Bolzano, nel periodo 7 febbraio 1966-31 dicembre
                          1972, e' forfettariamente stabilito in lire 6.710
                          milioni oltre alla imposta sul valore aggiunto.
 La misura del rimborso forfettario annuo, previsto per
                          le trasmissioni radiofoniche da radio Trieste dalla
                          legge 14 aprile 1956, n.308 , in considerazione
                          dell'intervenuto aumento del numero di trasmissioni
                          con l'inclusione nei programmi dell'ora della Venezia
                          Giulia , viene elevata a lire 250 milioni l'anno,
                          oltre all'imposta sul valore aggiunto, a partire dal
                          1968 e può essere soggetta a revisione triennale su
                          richiesta di ciascuna parte contraente a far tempo
                          dall'1 gennaio 1977.
 L'ammontare dei rimborsi della spesa sostenuta per le
                          trasmissioni in lingua francese per la regione
                          autonoma valle d'Aosta e per le trasmissioni
                          televisive in lingua slovena per la regione autonoma
                          Friuli Venezia Giulia e' regolato con apposite
                          convenzioni con le competenti amministrazioni dello
                          Stato.
 La somma di 8.300 milioni, iscritta al capitolo 2554
                          dello stato di previsione della spesa del ministero
                          del tesoro dell'anno finanziario 1973 e di cui al
                          capitolo aggiunto 7480 dell'anno finanziario 1974,
                          resta destinata ed impegnata per la liquidazione degli
                          oneri di cui al precedente quinto comma nonché a
                          quello di cui al sesto comma per il periodo
                          1968-1972.all'onere derivante dall'applicazione dello
                          stesso sesto comma per il periodo successivo al 1972,
                          si provvede a carico dello stanziamento del capitolo
                          2549 dello stato di previsione della spesa del
                          ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974 e
                          corrispondenti capitoli degli anni successivi.
 Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dalle altre
                          convenzioni da stipulare ai sensi dei precedenti
                          commi, si provvede con utilizzo dei proventi del
                          canone dovuto dalla concessionaria allo stato e da
                          determinare, ai sensi del precedente articolo
                          16, con la convenzione di cui al successivo
                          articolo 46.
 Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,
                          con propri decreti, le occorrenti variazioni di
                          bilancio.
 Per i servizi speciali radiotelevisivi, non compresi
                          fra quelli suindicati, le amministrazioni dello stato
                          richiedenti concordano, attraverso apposite
                          convenzioni, con la società concessionaria le
                          modalità delle prestazioni e l'entità dei relativi
                          rimborsi, sentito il parere obbligatorio della
                          commissione parlamentare.
 
 Art. 21
 La pubblicità è ammessa nel
                          servizio radiotelevisivo come fonte di proventi
                          accessoria.Essa e' soggetta ai limiti derivanti dagli indirizzi
                          generali relativi ai messaggi pubblicitari stabiliti
                          dalla commissione parlamentare ai sensi dell'articolo
                          4 e dalle esigenze di tutela degli altri settori
                          dell'informazione e delle comunicazioni di massa.
 La durata complessiva dei programmi pubblicitari non
                          può superare il 5 per cento della durata delle
                          trasmissioni sia televisive sia radiofoniche.
 Entro il mese di luglio di ogni anno, la commissione
                          parlamentare, sentita la commissione paritetica,
                          istituita presso la Presidenza del Consiglio, servizi
                          informazioni e proprietà letteraria, artistica e
                          scientifica con decreto del Presidente del Consiglio
                          dei Ministri 9 ottobre 1967, stabilisce il limite
                          massimo degli introiti pubblicitari radiotelevisivi
                          della concessionaria per l'anno successivo.
 A tal fine considera i ricavi pubblicitari derivanti
                          dalla pubblicità nazionale sulla stampa e in
                          radiotelevisione relativi al-l'anno precedente e
                          all'andamento dell'anno in corso.
 Le variazioni percentuali relative a tale andamento
                          costituiscono la base per definire il limite massimo
                          degli introiti pubblicitari radiotelevisivi per l'anno
                          successivo, in modo da garantire un equilibrato
                          sviluppo dei due mezzi.
 
 
 Art. 22 La società concessionaria e'
                          tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni
                          ufficiali del Presidente della Repubblica, dei
                          Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera
                          dei Deputati, del Presidente del Consiglio dei
                          Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale,
                          su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere
                          e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della
                          provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.Per gravi e urgenti necessita' pubbliche la richiesta
                          del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto
                          immediato.
 In questo caso egli e' tenuto a darne contemporanea
                          comunicazione alla commissione parlamentare per
                          l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
                          radiotelevisivi.
 Art. 23
 Il controllo della gestione sociale
                          e' effettuato, a norma degli articoli 2403 e seguenti
                          del codice civile ,da un collegio sindacale composto
                          da cinque sindaci effettivi e da due sindaci
                          supplenti.Il collegio e' composto:
 da due componenti effettivi e un supplente designati
                          dalla commissione parlamentare a maggioranza dei tre
                          quinti dei suoi componenti e scelti tra gli iscritti
                          nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
 da tre componenti effettivi e un supplente eletti
                          dalla assemblea generale ordinaria dei soci, che fissa
                          le indennità spettanti ai componenti il collegio.
 Ai sindaci competono le attribuzioni stabilite dalla
                          legge.
 
 Titolo II
 Degli impianti di diffusione sonora e televisiva via
                          cavo
 Art. 24 L'installazione e l'esercizio delle
                          reti e degli impianti di diffusione sonora e/o
                          televisiva monocanali via cavo e la distribuzione,
                          attraverso di essi, di programmi sono ammessi
                          relativamente al territorio di un singolo comune o
                          relativamente ad aree geografiche, definite
                          preventivamente dalla regione, comprendenti più
                          comuni contigui aventi complessivamente una
                          popolazione non superiore a 150.000 abitanti.Per ogni singola rete di diffusione e' stabilita, in
                          base a criteri preventivamente determinati con legge
                          regionale, un'area nella quale sussiste l'obbligo di
                          allacciamento degli utenti che ne facciano richiesta
                          sino al raggiungimento del 30 per cento del massimo
                          delle utenze consentite.
 Ciascuna rete può servire non più di 40 mila utenze
                          e può essere utilizzata per diffondere programmi solo
                          di un unico titolare delle autorizzazioni di cui ai
                          successivi articoli 26 e 30.
 
 Art. 25
 Chiunque, ai sensi dell'articolo 24
                          , intenda installare ed esercitare reti e impianti
                          locali di diffusione sonora e televisiva via cavo e
                          distribuire, attraverso di essi, i programmi indicati
                          nello stesso articolo, deve chiedere autorizzazione al
                          ministero delle poste e delle telecomunicazioni e alla
                          regione competente per territorio.
 Art. 26
 Spetta al Ministro per le Poste e
                          le Telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per
                          l'installazione e l'esercizio delle reti e degli
                          impianti, in conformità alle disposizioni previste
                          dalla presente legge.L'autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al
                          possesso dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche
                          o nazionalità italiana se si tratta di persone
                          giuridiche;
 si può prescindere da tali requisiti per i soggetti
                          di stati membri della C.E.E., a condizione di
                          reciprocità;
 godimento dei diritti civili e politici da parte del
                          richiedente.
 Possono ottenere la autorizzazione oltre ai soggetti
                          di cui al comma precedente anche le associazioni non
                          riconosciute e i comitati.
 Gli amministratori e i sindaci nonché i
                          rappresentanti delle associazioni non riconosciute e
                          dei comitati devono possedere i requisiti indicati al
                          comma precedente.
 Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni,
                          sentito il parere della commissione parlamentare,
                          emana il regolamento della presente legge entro
                          novanta giorni dalla data di entrata in vigore di
                          essa.
 Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche
                          degli impianti e delle reti nonché le modalità per
                          la loro installazione.
 Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per
                          la sospensione della autorizzazione e la cessione
                          temporanea della rete e degli impianti agli organi
                          dello Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni,
                          a seguito di calamita' o di gravi necessita'
                          pubbliche.
 L'autorizzazione decade in caso di morte o di
                          fallimento del titolare, in caso di trasferimento
                          della rete a terzi, non autorizzato previamente dal
                          Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni,
                          ovvero, per le persone giuridiche, in caso di
                          scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di
                          decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo
                          30.
 Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre,
                          nella decadenza qualora:
 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il
                          rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti
                          stabiliti dallo articolo 24;
 2) si renda responsabile di gravi e ripetute
                          irregolarità nell'esercizio delle reti e degli
                          impianti;
 3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi
                          dall'Autorità Governativa a norma di legge, o ne
                          ostacoli l'esecuzione;
 4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle
                          Poste e delle Telecomunicazioni, le caratteristiche
                          tecniche degli impianti.
 La decadenza e' disposta dal Ministro per le Poste e
                          le Telecomunicazioni ed e' preceduta da diffida nei
                          casi di cui ai precedenti numeri 2),3) e 4).
 
 Art. 27
 L'amministrazione può procedere
                          alla verifica tecnica della rete e può effettuare, in
                          qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo
                          di riscontrare la rispondenza degli impianti alle
                          prescrizioni tecniche.L'amministrazione può imporre, con congruo preavviso,
                          al titolare dell'autorizzazione di spostare gli
                          impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano
                          preminenti interessi pubblici, in conformità a parere
                          espresso dal Consiglio Superiore Tecnico delle
                          Telecomunicazioni del Ministero delle Poste e delle
                          Telecomunicazioni.
 
 Art. 28
 Il titolare dell'autorizzazione di
                          cui all'articolo 26, fermi restando gli obblighi
                          previsti dalla presente legge e dal relativo
                          regolamento, e' tenuto:a) a completare l'installazione e l'attivazione della
                          rete e degli impianti, in conformità al progetto
                          esecutivo presentato in allegato alla domanda di
                          autorizzazione, entro la data e con la progressione
                          riportate nella autorizzazione medesima, salvo
                          giustificato motivo;
 b) a soddisfare alle richieste di allacciamento dei
                          residenti nella zona definita dal secondo comma
                          dell'articolo 24.
 
 Art. 29
 Le misure dei canoni dovuti dagli
                          utenti delle reti sonore e televisive via cavo locali
                          sono stabilite dal Comitato Interministeriale dei
                          Prezzi.
 Art. 30
 La regione, nella quale e' compreso
                          il territorio nel cui ambito sono installati gli
                          impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione
                          di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo
                          locale autorizzata ai sensi dell'articolo
                          26.L' autorizzazione puo' essere rilasciata a soggetto
                          diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui
                          all'articolo 26.
 L' autorizzazione decade in caso di morte o di
                          fallimento del titolare e in caso di decadenza
                          dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le
                          Poste e le Telecomunicazioni ai sensi dell'articolo
                          26.
 Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella
                          decadenza qualora:
 1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il
                          rilascio dell'autorizzazione;
 2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente
                          i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi
                          pubblicitari;
 3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di
                          cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b)
                          e c).
 Nel concedere l'autorizzazione la regione deve
                          assicurare il rispetto delle seguenti norme:
 a) il limite massimo di durata complessiva dei
                          messaggi pubblicitari, che devono essere riservati
                          alla pubblicità locale, non può superare il cinque
                          per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i
                          tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi
                          nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6
                          minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;
 b) e' vietata ogni interconnessione per trasmissione
                          contemporanea con altre reti, anche estere;
 c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di
                          ciascun canale, la quota parte composta da programmi
                          acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare
                          quella composta da programmi prodotti in proprio.
 Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione
                          di immagini fisse.
 Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al
                          presente articolo non sostituiscono le altre
                          autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti
                          disposizioni legislative.
 
 Art. 31
 Per le trasmissioni dei programmi
                          si applicano le disposizioni di cui agli articoli
                          3,5,6,9,13,14,15 e 21 della legge 8 febbraio 1948,
                          n.47.
 Art. 32
 Le autorizzazioni di cui agli
                          articoli 26
                          e 30
                          sono rilasciate per un periodo non superiore a dieci
                          anni e possono essere rinnovate.Esse non possono essere trasferite a qualsivoglia
                          titolo a terzi, senza il consenso, rispettivamente,
                          del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e
                          della Regione.
 Ove sulla domanda di trasferimento non si provveda da
                          parte del Ministero delle Poste e delle
                          Telecomunicazioni o della regione, entro il termine di
                          tre mesi, il consenso si intende accordato.
 I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di
                          consenso alla cessione a terzi delle autorizzazioni
                          devono essere partecipati immediatamente dal Ministero
                          delle Poste e delle Telecomunicazioni alle regioni
                          interessate e viceversa.
 
 Art. 33
 L'autorizzazione di cui
                          all'articolo 26 e' soggetta alla tassa sulle
                          concessioni governative nella misura e nei modi
                          indicati nella tariffa annessa al decreto del
                          presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n.641,
                          come modificata dal comma seguente.Dopo la voce n.126 della tariffa approvata con decreto
                          del presidente della repubblica 26 ottobre 1972,n.641
                          , e' aggiunta la seguente:
 (parte di testo non memorizzata)
 
 Art. 34
 Il direttore responsabile dei
                          programmi emessi dalle stazioni di diffusione sonora e
                          televisiva via cavo locali, autorizzate ai sensi degli
                          articoli 26
                          e 30
                          della presente legge, ha l'obbligo di disporre senza
                          ritardo, in apposite trasmissioni, le rettifiche
                          richieste dai soggetti interessati, purché non
                          abbiano contenuto che possa dar luogo a
                          responsabilità penale.In caso di mancato adempimento si osservano in quanto
                          applicabili le disposizioni del primo e del penultimo
                          comma dello articolo 7, fermo restando quanto previsto
                          all'ultimo comma dello stesso articolo.
 
 Art. 35
 I titolare degli impianti di cui
                          all'articolo 24 , già installati sul territorio
                          nazionale, devono presentare, entro sessanta giorni
                          dalla data di pubblicazione del regolamento di cui
                          all'articolo 26, domanda di autorizzazione corredata
                          dalle caratteristiche tecniche degli impianti.Il funzionamento in via provvisoria degli impianti
                          suddetti e' consentito sino al rilascio
                          dell'autorizzazione, semprechè sia stata presentata
                          nei termini la domanda di cui al precedente comma.
 Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai
                          requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento,
                          l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il
                          Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
                          assegna un termine di sei mesi entro il quale
                          l'impianto deve essere adeguato ai requisiti di legge.
 Trascorso inutilmente tale termine, il Ministero delle
                          Poste e delle Telecomunicazioni dispone la
                          disattivazione dell'impianto da eseguirsi d'ufficio.
 Vengono pure disattivati quegli impianti per i quali
                          non sia stata presentata domanda entro i termini di
                          cui al primo comma.
 
 Art. 36
 Le sanzioni previste dall'articolo
                          195 del decreto del Presidente della Repubblica 29
                          marzo 1973, n.156, modificato dall'articolo 45 della
                          presente legge, si applicano a chiunque stabilisce o
                          esercita una rete televisiva via cavo e diffonde
                          attraverso di essa programmi, senza aver ottenuto le
                          autorizzazioni di cui agli articoli 26 e 30 della
                          presente legge ovvero stabilisce o esercita una rete
                          televisiva via cavo e diffonde attraverso di essa
                          programmi con modalità e caratteristiche diverse da
                          quelle indicate nelle autorizzazioni.Le stesse sanzioni si applicano a chiunque, senza il
                          preventivo assenso della amministrazione, modifichi la
                          rete o ne alteri le caratteristiche tecniche nonché a
                          chiunque la interconnetta ad altre reti ed impianti
                          pubblici o privati di telecomunicazioni anche esteri
                          ovvero l'adibisca ad uso diverso da quello
                          autorizzato.
 
 Art. 37
 Non sono soggetti alle
                          autorizzazioni previste dalla presente legge la
                          installazione e l'esercizio degli impianti di cui ai
                          precedenti articoli, che colleghino non più di 50
                          utenti, effettuati senza scopo di lucro.Per l'allacciamento ai predetti impianti e per la
                          distribuzione dei programmi mediante gli stessi, non
                          può essere richiesto alcun canone.
 E' altresì vietata la diffusione di programmi di
                          pubblicità commerciale.
 Chiunque intenda installare ed esercitare gli
                          impianti, di cui al comma precedente, e' tenuto a
                          darne preventiva comunicazione al Ministero delle
                          Poste e delle Telecomunicazioni ed alla Regione.
 Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e
                          l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o
                          privata di telecomunicazione.
 Si applicano le norme di cui all'articolo 31.
 Non sono infine soggetti all'autorizzazione prevista
                          dal presente articolo gli impianti ad uso privato ed
                          esclusivo del proprietario di cui all'articolo 183 del
                          decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973,
                          n.156,cosi' come sostituito dall'articolo 45 della
                          presente legge.
 
 Titolo III
 Degli impianti ripetitori via etere privati di
                          programmi sonori e televisivi esteri e nazionali
 Art. 38 L'installazione e l'esercizio di
                          impianti ripetitori destinati esclusivamente alla
                          ricezione ed alla contemporanea ed integrale
                          diffusione via etere nel territorio nazionale dei
                          normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli
                          organismi esteri esercenti i servizi pubblici di
                          radiodiffusione nei rispettivi paesi, nonché, dagli
                          altri organismi regolarmente autorizzati in base alle
                          leggi vigenti nei rispettivi paesi che non risultino
                          costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel
                          territorio italiano, sono assoggettati a preventiva
                          autorizzazione del ministero delle poste e delle
                          telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i
                          sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle
                          esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e
                          del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione
                          della frequenza di funzionamento degli impianti.Tali impianti comunque non debbono interferire con le
                          reti del servizio pubblico nazionale di
                          radiodiffusione circolare, ne' con gli altri servizi
                          di telecomunicazione.
 L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle
                          Poste e delle Telecomunicazioni, previo parere
                          favorevole dei Ministeri degli Affari Esteri,
                          dell'Interno e della Difesa.
 Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme
                          tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo
                          26.
 Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto
                          tecnico dell'impianto.
 
 Art. 39
 L'autorizzazione di cui al
                          precedente articolo e' rilasciata subordinatamente al
                          ricorrere dei seguenti requisiti:cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di
                          persone fisiche;
 godimento dei diritti civili e politici da parte del
                          richiedente;
 sede principale dell'attività situata nel territorio
                          nazionale se si tratta di società o persone
                          giuridiche;
 appartenenza a stati membri della Comunità Economica
                          Europea che pratichino il trattamento di reciprocità,
                          se si tratta di soggetti stranieri;
 rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta
                          e' avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico
                          italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni,
                          nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.
 Il titolare dell'autorizzazione incorre nella
                          decadenza qualora:
 venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio
                          dell'autorizzazione;
 si renda responsabile di gravi e ripetute
                          irregolarità;
 non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi
                          dall'autorità governativa a norma di legge o ne
                          ostacoli l'esecuzione;
 non osservi gli obblighi stabiliti dal presente Titolo
                          III le modalità tecniche per il rilascio
                          dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento
                          di cui all'articolo 26.
 
 Art. 40
 L'autorizzazione di cui
                          all'articolo 38 obbliga il titolare ad eliminare dai
                          programmi esteri tutte le parti aventi, sotto
                          qualsiasi forma, carattere pubblicitario.In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel
                          comma precedente, il titolare degli impianti
                          ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via
                          amministrativa, con provvedimento del ministro per le
                          poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene
                          revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui
                          all'articolo 195 del testo unico delle disposizioni
                          legislative in materia postale, di bancoposta e di
                          telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente
                          della Repubblica 29 marzo 1973, n.156,come risulta
                          modificato dall'articolo 45 della presente legge.
 Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione
                          di programmi diversi da quelli per i quali e' stata
                          specificamente rilasciata l'autorizzazione o di
                          impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di
                          cui all'articolo 38.
 
 Art. 41
 Il Ministero delle Poste e delle
                          Telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento,
                          la modifica senza indennizzo delle caratteristiche
                          tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario
                          per evitare interferenze al servizio pubblico
                          nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi
                          pubblici di telecomunicazione.Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della
                          presente legge sono rilasciate per un periodo di
                          cinque anni e possono essere rinnovate.
 Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni
                          previste dalle disposizioni legislative vigenti.
 Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono
                          soggette alle tasse sulle concessioni governative
                          nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa
                          al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre
                          1972, n.641, come modificata dal comma seguente.
 Dopo la voce n.125 della tariffa approvata con decreto
                          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
                          n.641, e' aggiunta la seguente:
 (omissis)
 
 Art. 42
 Il titolare dell'autorizzazione, di
                          cui all'articolo 38, e' responsabile delle
                          trasmissioni effettuate.Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in
                          dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio
                          dell'impianto, come pure in dipendenza delle
                          trasmissioni effettuate.
 Lo stesso titolare e' responsabile anche agli effetti
                          della legge 22 aprile 1941, n.633 ,e della legge 22
                          novembre 1973, n.866.
 
 Art. 43
 L'installazione e l'esercizio di
                          impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente
                          alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed
                          integrale dei programmi televisivi della
                          concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono
                          assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero
                          delle Poste e delle Telecomunicazioni.Il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni
                          assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.
 Gli impianti devono essere conformi alle norme
                          tecniche stabilite dal regolamento di cui all'articolo
                          26 e devono essere compatibili con gli esistenti
                          servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di
                          telecomunicazione.
 Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto
                          tecnico dell'impianto.
 I requisiti cui la autorizzazione e' subordinata e le
                          cause di decadenza sono quelli indicati all'articolo
                          39.
 Si applica, altresì, per gli impianti di cui al
                          presente articolo, il disposto dello articolo 41, ad
                          eccezione del terzo comma.
 Il titolare degli impianti risponde dei danni nei
                          confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione
                          e dell'esercizio degli impianti stessi.
 La autorizzazione e' revocata, senza indennizzo,
                          quando la zona viene servita da impianti delle reti
                          televisive nazionali.
 Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi
                          da quelli indicati nel presente articolo, si applicano
                          le sanzioni di cui all'articolo 195 del testo unico
                          delle disposizioni legislative in materia postale, di
                          bancoposta e di telecomunicazioni approvato con
                          decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
                          n.156, come risulta modificato dall'articolo 46 della
                          presente legge, e l'autorizzazione viene revocata.
 
 Art 44
 I titolari degli impianti di cui
                          agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio
                          nazionale devono presentare, entro sessanta giorni
                          dalla data di pubblicazione del regolamento di cui
                          all'articolo 26 della presente legge, domanda di
                          autorizzazione corredata dalle indicazioni delle
                          caratteristiche tecniche degli impianti.Il funzionamento in via provvisoria degli impianti
                          suddetti e' consentito fino al rilascio della
                          autorizzazione, a condizione che sia stata presentata
                          nei termini la domanda di cui al precedente comma, non
                          vengano modificate le caratteristiche tecniche
                          operative degli impianti e, per i ripetitori di cui
                          allo articolo 38,che non siano diffusi messaggi
                          pubblicitari esteri o nazionali.
 Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai
                          requisiti stabiliti dalla presente legge e dal
                          regolamento di cui all'articolo 26, l'autorizzazione
                          non può essere rilasciata ed il Ministero delle Poste
                          e delle Telecomunicazioni diffida il titolare ad
                          adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali
                          senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la
                          disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.
 Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia
                          stata presentata la domanda nel termine di cui al
                          primo comma.
 
 Titolo IV
 Modifiche agli articoli 1,183 e 195 del testo unico
                          delle disposizioni legislative in materia postale, di
                          bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
                          decreto del presidente della repubblica 29 marzo 1973,
                          n.156.
 Art. 45 Gli articoli 1,183 e 195 del testo
                          unico in materia postale, di bancoposta e di
                          telecomunicazioni, approvato con decreto del
                          Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,n.156,sono
                          sostituiti dai seguenti:Art.1 - (esclusività dei servizi postali e delle
                          telecomunicazioni).
 Appartengono in esclusiva allo stato nei limiti
                          previsti dal presente decreto:
 i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della
                          corrispondenza epistolare;
 i servizi di trasporto di pacchi e colli;
 i servizi di telecomunicazioni, salvo quelli indicati
                          nel comma successivo.
 Sono soggetti ad autorizzazione l'installazione e
                          l'esercizio di:
 a) impianti ripetitori privati di programmi sonori e
                          televisivi esteri e nazionali;
 b) impianti locali di diffusione sonora e televisiva
                          via cavo.
 Art.183 - (esecuzione ed esercizio di impianti di
                          telecomunicazioni - esclusività - eccezioni -
                          assegnazione di radiofrequenze).
 Nessuno può eseguire od esercitare impianti di
                          telecomunicazioni senza aver ottenuto la relativa
                          concessione o,
 per gli impianti di cui al comma secondo dell'articolo
                          1, la relativa autorizzazione.
 Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per
                          suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per
                          collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di
                          più fondi di sua proprietà, purché contigui, ovvero
                          nell'ambito dello stesso edificio per collegare una
                          parte di proprietà del privato con altra comune,
                          purché non connessi alle reti di telecomunicazione
                          destinate a pubblico servizio.
 Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso
                          proprietario si considerano contigui anche se
                          separati, purché collegati da opere permanenti di uso
                          esclusivo del proprietario, che consentano il
                          passaggio pedonale.
 Salvo il caso previsto dal quarto comma dell'articolo
                          184, sono di competenza dell'amministrazione,
                          nell'ambito del regolamento internazionale delle
                          radiocomunicazioni, l'assegnazione di frequenze
                          radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni e la
                          notificazione al comitato internazionale di
                          registrazione delle frequenze dell'avvenuta
                          assegnazione.
 Art.195 - (impianto od esercizio di
                          telecomunicazioni senza concessione o autorizzazione -
                          sanzioni).
 Chiunque installa, stabilisce od esercita un impianto
                          di telecomunicazioni senza aver prima ottenuto la
                          relativa concessione, o l'autorizzazione di cui al
                          secondo comma dell'articolo 184, e' punito, salvo che
                          il fatto costituisca reato punibile con pena piu'
                          grave:
 1) con l'ammenda da l.100.000 a l.1.000.000 se il
                          fatto non si riferisce ad impianti radioelettrici;
 2) con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da
                          l.200.000 a l.2.000.000 se il fatto riguarda impianti
                          radioelettrici o televisivi via cavo.
 Le stesse sanzioni si applicano nei confronti di
                          chiunque installa od esercita un impianto ripetitore
                          via etere di programmi sonori e televisivi esteri o
                          nazionali senza avere la prescritta autorizzazione.
 Il contravventore e' tenuto, in ogni caso, al
                          pagamento di una somma pari al doppio dei canoni
                          previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente
                          realizzati per il periodo di esercizio abusivo
                          accertato, e comunque per un periodo non inferiore ad
                          un trimestre.
 Non si tiene conto, nella determinazione del canone,
                          delle agevolazioni previste a favore di determinate
                          categorie di utenti.
 Indipendentemente dall'azione penale,
                          l'amministrazione puo' provvedere direttamente, a
                          spese del possessore, a suggellare o rimuovere
                          l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli
                          apparecchi.
 
 Titolo V
 Disposizioni transitorie e finali
 Art. 46 Dall'1 dicembre 1974 e fino
                          all'entrata in vigore della nuova convenzione che
                          disciplina la concessione dei servizi di cui
                          all'articolo 2 della presente legge, sono prorogate la
                          convenzione 26 gennaio 1952 e successive convenzioni
                          aggiuntive e di modifica, già prorogate fino alla
                          data del 30 novembre 1974 dal decreto legge 30 aprile
                          1974, n.113,convertito nella legge 26 giugno 1974,
                          n.245, ad eccezione della condizione prevista nello
                          ultimo periodo dell'articolo 6 della convenzione
                          aggiuntiva approvata con decreto del Presidente della
                          Repubblica 15 dicembre 1972, n.782 (a partire dalle
                          attività pubblicitarie fino alla fine),che perde
                          effetto dal 23 gennaio 1975.Peraltro, fino all'entrata in vigore della convenzione
                          suddetta, la società Sipra può assumere nuovi
                          contratti per pubblicità non radiofonica o televisiva
                          per un importo complessivo, rapportato ad un anno, non
                          superiore al 10 per cento dell'importo del fatturato
                          del 1974 relativo ai contratti non radiofonici o
                          televisivi.
 Il Ministro per le Partecipazioni Statali vigila
                          sull'osservanza del predetto limite del 10 per cento
                          e, sentita la commissione prevista dallo articolo 21
                          della presente legge, adotta i provvedimenti ritenuti
                          necessari.
 La nuova convenzione e' approvata e resa esecutiva,
                          sentita la commissione parlamentare, entro centoventi
                          giorni dalla data di entrata in vigore della presente
                          legge.
 Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
                          presente legge debbono essere costituiti i nuovi
                          organi societari, previo adeguamento dello statuto
                          della società concessionaria.
 Fino alla costituzione di tali organi rimangono in
                          carica gli attuali amministratori della
                          concessionaria, per l'ordinaria amministrazione e per
                          eventuali atti urgenti e dovuti.
 
 Art. 47
 Le azioni della società
                          concessionaria dei pubblici servizi di radiodiffusione
                          circolare appartenenti a soggetti privati non aventi
                          titolo ai sensi dell'articolo 3 della presente legge
                          sono trasferite di diritto all'istituto per la
                          ricostruzione industriale con effetto dall'1 dicembre
                          1974.Il relativo indennizzo e' corrisposto agli aventi
                          diritto secondo il valore risultante dall'ultimo
                          bilancio approvato alla data della pubblicazione della
                          presente legge.
 
 Art. 48
 Restano in vigore le disposizioni
                          vigenti in materia di servizi di telecomunicazioni che
                          non siano incompatibili con quelle della presente
                          legge, nonché quelle attributive di competenze, nella
                          stessa materia, alla Regione Trentino Alto Adige, alla
                          provincia di Trento e alla provincia di Bolzano,
                          contenute nel testo unico delle leggi costituzionali
                          concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto
                          Adige, approvato con decreto del Presidente della
                          Repubblica 31 agosto 1972, n.670, e nelle relative
                          norme di attuazione.
 Art. 49
 La presente legge
                          entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
                          nella gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.la presente legge, munita del sigillo dello Stato,
                          sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e
                          dei decreti della Repubblica Italiana.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
                          farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 14 aprile 1975
 Leone - Moro - Orlando - Visentini - Gui - Bisaglia -
                          Colombo - Reale - Andreotti
 visto il guardasigilli: Reale
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