| Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente legge, in attuazione
                          dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel
                          rispetto dei principi dell'Unione europea in materia
                          di concorrenza e di libertà di circolazione,
                          disciplina le professioni non organizzate in ordini o
                          collegi. 2. Ai fini della presente legge,
                          per «professione non organizzata in ordini o
                          collegi», di seguito denominata «professione», si
                          intende l'attività economica, anche organizzata,
                          volta alla prestazione di servizi o di opere a favore
                          di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
                          mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
                          concorso di questo, con esclusione delle attività
                          riservate per legge a soggetti iscritti in albi o
                          elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile,
                          delle professioni sanitarie e delle attività e dei
                          mestieri artigianali, commerciali e di pubblico
                          esercizio disciplinati da specifiche normative. 3. Chiunque svolga una delle
                          professioni di cui al comma 2 contraddistingue la
                          propria attività, in ogni documento e rapporto
                          scritto con il cliente, con l'espresso riferimento,
                          quanto alla discplina applicabile, agli estremi della
                          presente legge. L'inadempimento rientra tra le
                          pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
                          consumatori, di cui al titolo III della parte II del
                          codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
                          settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del
                          medesimo codice. 4. L'esercizio della professione è
                          libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e
                          sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica,
                          nel rispetto dei principi di buona fede,
                          dell'affidamento del pubblico e della clientela, della
                          correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione
                          dell'offerta dei servizi, della responsabilità del
                          professionista. 5. La professione è esercitata in
                          forma individuale, in forma associata, societaria,
                          cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Art. 2. Associazioni professionali 1. Coloro che esercitano la
                          professione di cui all'art. 1, comma 2, possono
                          costituire associazioni a carattere professionale di
                          natura privatistica, fondate su base volontaria, senza
                          alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine
                          di valorizzare le competenze degli associati e
                          garantire il rispetto delle regole deontologiche,
                          agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel
                          rispetto delle regole sulla concorrenza. 2. Gli statuti e le clausole
                          associative delle associazioni professionali
                          garantiscono la trasparenza delle attività e degli
                          assetti associativi, la dialettica democratica tra gli
                          associati, l'osservanza dei principi deontologici,
                          nonché una struttura organizzativa e
                          tecnico-scientifica adeguata all'effettivo
                          raggiungimento delle finalità dell'associazione. 3. Le associazioni professionali
                          promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la
                          formazione permanente dei propri iscritti, adottano un
                          codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis del
                          codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
                          settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta
                          professionale degli associati e stabiliscono le
                          sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per
                          le violazioni del medesimo codice. 4. Le associazioni promuovono forme
                          di garanzia a tutela dell'utente, tra cui
                          l'attivazione di uno sportello di riferimento per il
                          cittadino consumatore, presso il quale i committenti
                          delle prestazioni professionali possano rivolgersi in
                          caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai
                          sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo, di cui
                          al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
                          nonché ottenere informazioni relative all'attività
                          professionale in generale e agli standard qualitativi
                          da esse richiesti agli iscritti. 5. Alle associazioni sono vietati
                          l'adozione e l'uso di denominazioni professionali
                          relative a professioni organizzate in ordini o
                          collegi. 6. Ai professionisti di cui
                          all'art. 1, comma 2, anche se iscritti alle
                          associazioni di cui al presente articolo, non è
                          consentito l'esercizio delle attività professionali
                          riservate dalla legge a specifiche categorie di
                          soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso
                          dei requisiti previsti dalla legge e l'iscrizione al
                          relativo albo professionale. 7. L'elenco delle associazioni
                          professionali di cui al presente articolo e delle
                          forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano,
                          con assunzione di responsabilità dei rispettivi
                          rappresentanti legali, di essere in possesso dei
                          requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto
                          applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6
                          e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo
                          economico nel proprio sito internet, unitamente agli
                          elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo
                          Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della
                          presente legge. Art. 3. Forme aggregative delle
                          associazioni 1. Le associazioni professionali di
                          cui all'art. 2, mantenendo la propria autonomia,
                          possono riunirsi in forme aggregative da esse
                          costituite come associazioni di natura privatistica. 2. Le forme aggregative
                          rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in
                          piena indipendenza e imparzialità. 3. Le forme aggregative hanno
                          funzioni di promozione e qualificazione delle
                          attività professionali che rappresentano, nonché di
                          divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad
                          esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni
                          nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle
                          singole associazioni, esse possono controllare
                          l'operato delle medesime associazioni, ai fini della
                          verifica del rispetto e della congruità degli
                          standard professionali e qualitativi dell'esercizio
                          dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle
                          stesse associazioni. Art. 4. Pubblicità delle associazioni
                          professionali 1. Le associazioni professionali di
                          cui all'art. 2 e le forme aggregative delle
                          associazioni di cui all'art. 3 pubblicano nel proprio
                          sito web gli elementi informativi che presentano
                          utilità per il consumatore, secondo criteri di
                          trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui
                          autorizzano i propri associati ad utilizzare il
                          riferimento all'iscrizione all'associazione quale
                          marchio o attestato di qualità e di qualificazione
                          professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli
                          articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche
                          le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
                          legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 2. Il rappresentante legale
                          dell'associazione professionale o della forma
                          aggregativa garantisce la correttezza delle
                          informazioni fornite nel sito web. 3. Le singole associazioni
                          professionali possono promuovere la costituzione di
                          comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di
                          valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e
                          competenza professionali. Ai suddetti comitati
                          partecipano, previo accordo tra le parti, le
                          associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei
                          consumatori maggiormente rappresentative sul piano
                          nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il
                          funzionamento dei comitati sono posti a carico delle
                          associazioni rappresentate nei comitati stessi. Art. 5. Contenuti degli elementi
                          informativi 1. Le associazioni professionali
                          assicurano, per le finalità e con le modalità di cui
                          all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilità dei
                          seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b)
                          precisa identificazione delle attività professionali
                          cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli
                          organismi deliberativi e titolari delle cariche
                          sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione;
                          e) requisiti per la partecipazione all'associazione,
                          con particolare riferimento ai titoli di studio
                          relativi alle attività professionali oggetto
                          dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di
                          procedere all'aggiornamento professionale costante e
                          alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare
                          l'effettivo assolvimento di tale obbligo e
                          all'indicazione della quota da versare per il
                          conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di
                          scopo di lucro. 2. Nei casi di cui all'art. 4,
                          comma 1, secondo periodo, l'obbligo di garantire la
                          conoscibilità è esteso ai seguenti elementi: a) il
                          codice di condotta con la previsione di sanzioni
                          graduate in relazione alle violazioni poste in essere
                          e l'organo preposto all'adozione dei provvedimenti
                          disciplinari dotato della necessaria autonomia; b)
                          l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; c) le
                          sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in
                          almeno tre regioni; d) la presenza di una struttura
                          tecnico-scientifica dedicata alla formazione
                          permanente degli associati, in forma diretta o
                          indiretta; e) l'eventuale possesso di un sistema
                          certificato di qualità dell'associazione conforme
                          alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di
                          competenza; f) le garanzie attivate a tutela degli
                          utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità
                          di accesso allo sportello di cui all'art. 2, comma 4. Art. 6. Autoregolamentazione volontaria 1. La presente legge promuove
                          l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione
                          dell'attività dei soggetti che esercitano le
                          professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente
                          dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni
                          di cui all'art. 2. 2. La qualificazione della
                          prestazione professionale si basa sulla conformità
                          della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,
                          UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa
                          tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del
                          Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
                          1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 3. I requisiti, le competenze, le
                          modalità di esercizio dell'attività e le modalità
                          di comunicazione verso l'utente individuate dalla
                          normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri
                          generali che disciplinano l'esercizio
                          autoregolamentato della singola attività
                          professionale e ne assicurano la qualificazione. 4. Il Ministero dello sviluppo
                          economico promuove l'informazione nei confronti dei
                          professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
                          adozione, da parte dei competenti organismi, di una
                          norma tecnica UNI relativa alle attività
                          professionali di cui all'art. 1. Art. 7. Sistema di attestazione 1. Al fine di tutelare i
                          consumatori e di garantire la trasparenza del mercato
                          dei servizi professionali, le associazioni
                          professionali possono rilasciare ai propri iscritti,
                          previe le necessarie verifiche, sotto la
                          responsabilità del proprio rappresentante legale,
                          un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione
                          del professionista all'associazione; b) ai requisiti
                          necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
                          c) agli standard qualitativi e di qualificazione
                          professionale che gli iscritti sono tenuti a
                          rispettare nell'esercizio dell'attività professionale
                          ai fini del mantenimento dell'iscrizione
                          all'associazione; d) alle garanzie fornite
                          dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione
                          dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; e)
                          all'eventuale possesso della polizza assicurativa per
                          la responsabilità professionale stipulata dal
                          professionista; f) all'eventuale possesso da parte del
                          professionista iscritto di una certificazione,
                          rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla
                          conformità alla norma tecnica UNI. 2. Le attestazioni di cui al comma
                          1 non rappresentano requisito necessario per
                          l'esercizio dell'attività professionale. Art. 8. Validità dell'attestazione 1. L'attestazione di cui all'art.
                          7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale
                          il professionista risulta iscritto all'associazione
                          professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni
                          rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente
                          periodo. La scadenza dell'attestazione è specificata
                          nell'attestazione stessa. 2. Il professionista iscritto
                          all'associazione professionale e che ne utilizza
                          l'attestazione ha l'obbligo di informare l'utenza del
                          proprio numero di iscrizione all'associazione. Art. 9. Certificazione di conformità a
                          norme tecniche UNI 1. Le associazioni professionali di
                          cui all'art. 2 e le forme aggregative di cui all'art.
                          3 collaborano all'elaborazione della normativa tecnica
                          UNI relativa alle singole attività professionali,
                          attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici
                          organi tecnici o inviando all'ente di normazione i
                          propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica,
                          al fine di garantire la massima consensualità,
                          democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni
                          possono promuovere la costituzione di organismi di
                          certificazione della conformità per i settori di
                          competenza, nel rispetto dei requisiti di
                          indipendenza, imparzialità e professionalità
                          previsti per tali organismi dalla normativa vigente e
                          garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 2. Gli organismi di certificazione
                          accreditati dall'organismo unico nazionale di
                          accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n.
                          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
                          luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del
                          singolo professionista anche non iscritto ad alcuna
                          associazione, il certificato di conformità alla norma
                          tecnica UNI definita per la singola professione. Art. 10. Vigilanza e sanzioni 1. Il Ministero dello sviluppo
                          economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta
                          attuazione delle disposizioni della presente legge. 2. La pubblicazione di informazioni
                          non veritiere nel sito web dell'associazione o il
                          rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1,
                          contenente informazioni non veritiere, sono
                          sanzionabili ai sensi dell'art. 27 del codice del
                          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
                          2005, n. 206, e successive modificazioni. Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria 1. Dall'attuazione degli articoli
                          2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi
                          o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il
                          Ministero dello sviluppo economico provvede agli
                          adempimenti ivi previsti con le risorse umane,
                          strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
                          vigente. La presente legge, munita del
                          sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
                          Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
                          italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
                          osservarla e di farla osservare come legge dello
                          Stato. Data a Roma, addì 14 gennaio 2013. NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei
                          Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino
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