| Art. 1. Modifiche all'articolo 10 della
                          legge 3 maggio 2004, n. 1121. All'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112,
                          sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, dopo le parole: «devono osservare»
                          sono inserite le seguenti: «e promuovere»;
 b) al comma 2, dopo le parole: «comunicazione
                          commerciale e pubblicitaria.» e' inserito il seguente
                          periodo: «E' comunque vietata ogni forma di
                          comunicazione pubblicitaria avente come oggetto
                          bevande contenenti alcool all'interno dei programmi
                          direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni
                          pubblicitarie immediatamente precedenti e
                          successive»;
 c) al comma 3, le parole: «, oltre che essere vietato
                          per messaggi pubblicitari e spot,» sono soppresse;
 d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
 «3-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 3 e'
                          trasmesso alle Camere per il parere delle competenti
                          Commissioni parlamentari e della Commissione
                          parlamentare per l'infanzia di cui alla legge 23
                          dicembre 1997, n. 451, che si esprimono entro sessanta
                          giorni dall'assegnazione»;
 e) al comma 5, dopo le parole: «dalle sezioni I e II
                          del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.» e'
                          inserito il seguente periodo: «In caso di violazione
                          delle medesime norme non e' comunque ammesso il
                          pagamento in misura ridotta e non si applicano le
                          disposizioni previste dal comma 5 dell'articolo 31
                          della legge n. 223 del 1990»;
 f) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
 «7-bis. Nella composizione del Consiglio nazionale
                          degli utenti di cui al comma 28 dell'articolo 1 della
                          legge 31 luglio 1997, n. 249, e' in ogni caso
                          assicurata un'adeguata partecipazione di esperti
 designati da associazioni qualificate nella tutela dei
                          minori, nonche' da associazioni rappresentative in
                          campo familiare ed educativo o impegnate nella
                          protezione delle persone con disabilità».
 
 Art. 2. Entrata in vigore
 1. La presente legge entra in
                          vigore il giorno successivo a quello della sua
                          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
                          sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
                          normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
                          a chiunque spetti di osservarla e di farla
 osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 6 febbraio 2006CIAMPI
 Berlusconi, Presidente del Consiglio
 dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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