1. E' consentita ai soggetti
                                    legittimamente operanti ai sensi del
                                    decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
                                    convertito, con modificazioni, dalla legge
                                    29 marzo 1999, n. 78, la prosecuzione
                                    dell'esercizio della radiodiffusione
                                    televisiva in ambito locale fino al rilascio
                                    della concessione ovvero fino alla reiezione
                                    della domanda e, comunque, non oltre il 31
                                    gennaio 2001. Le domande di concessione per
                                    la radiodiffusione televisiva privata su
                                    frequenze terrestri in ambito locale sono
                                    presentate al Ministero delle comunicazioni
                                    entro il 30 giugno 2000. I termini 31
                                    gennaio 1999 e 31 luglio 1999 previsti
                                    dall'articolo 3, comma 3, del citato
                                    decreto-legge n. 15 del 1999, sono
                                    rispettivamente differiti al 1o ottobre 1999
                                    ed al 31 dicembre 1999.
                                    1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma
                                    6, lettera a), numero 2), della legge 31
                                    luglio 1997, n. 249, le frequenze attribuite
                                    alle organizzazioni di volontariato e al
                                    Corpo nazionale del soccorso alpino sono
                                    assegnate entro il 31 luglio 2000. 1-ter.
                                    All'articolo 3, comma 3, lettera b), numero
                                    4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, la
                                    parola: "quinto" e' sostituita
                                    dalla seguente: "quarto".
                                  
                                  
                                    1. I bacini televisivi in ambito locale,
                                    di cui all'articolo 2, comma 6, lettera e),
                                    della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono
                                    distinti in regionali, se aventi estensione
                                    territoriale coincidente di norma con le
                                    regioni e le province autonome di Trento e
                                    Bolzano, e in provinciali, se coincidenti di
                                    norma con il territorio delle province. L'Autorita'
                                    per le garanzie nelle comunicazioni, entro
                                    il 29 febbraio 2000, determina, ai fini
                                    dell'adozione del disciplinare previsto
                                    dall'articolo 1, comma 6, lettera c), numero
                                    6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il
                                    numero delle emittenti che possono operare
                                    in ciascun bacino regionale e in ciascun
                                    bacino provinciale. Laddove l'orografia del
                                    territorio non consente di attribuire alle
                                    province risorse in termini di frequenze, l'Autorita'
                                    adotta provvedimenti per assicurare risorse
                                    anche ai bacini provinciali.
                                    1-bis. All'articolo 3, comma 19, della
                                    legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti,
                                    in fine, i seguenti periodi: "Sono
                                    altresi' consentite le acquisizioni di
                                    concessionarie svolgenti attivita' di
                                    radiodiffusione sonora a carattere
                                    comunitario e di concessionarie svolgenti
                                    attivita' televisiva esercitata da soggetti
                                    che hanno ottenuto la concessione per la
                                    radiodiffusione televisiva in ambito locale
                                    ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
                                    decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
                                    convertito, con modificazioni, dalla legge
                                    27 ottobre 1993, n. 422, da parte di
                                    societa' cooperative prive di scopo di
                                    lucro, di associazioni riconosciute e non
                                    riconosciute o di fondazioni, a condizione
                                    che l'emittente mantenga il carattere
                                    comunitario. E' inoltre consentito alle
                                    emittenti di radiodiffusione sonora operanti
                                    in ambito locale di ottenere che la
                                    concessione precedentemente conseguita a
                                    carattere commerciale sia trasferita ad un
                                    nuovo soggetto avente i requisiti di
                                    emittente comunitaria".
                                    1-ter. In attesa dell'adozione del
                                    piano nazionale di assegnazione delle
                                    frequenze per la radiodiffusione sonora l'Autorita'
                                    per le garanzie nelle comunicazioni dispone,
                                    nei limiti delle risorse disponibili e su
                                    base non interferenziale con altri legittimi
                                    utilizzatori dello spettro radioelettrico,
                                    l'assegnazione di frequenze ai titolari di
                                    concessione radiofonica comunitaria in
                                    ambito nazionale al fine di raggiungere i
                                    requisiti di cui all'articolo 3, comma 5,
                                    della legge 31 luglio 1997, n. 249. In
                                    considerazione dell'elevato contenuto
                                    culturale e sociale e dell'attivita' non a
                                    fini di lucro, i titolari di concessioni di
                                    cui al presente comma nell'esercizio
                                    radiofonico possono avvalersi delle
                                    sponsorizzazioni.
                                    2. Alle emittenti televisive a carattere
                                    comunitario di cui all'articolo 1, lettera
                                    f), del regolamento per il rilascio delle
                                    concessioni per la radiodiffusione
                                    televisiva privata su frequenze terrestri,
                                    approvato dall'Autorita' per le garanzie
                                    nelle comunicazioni con delibera n. 78/98
                                    del 1o dicembre 1998, pubblicata nella
                                    Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre
                                    1998, e' riservato il venti per cento del
                                    totale delle concessioni assegnabili in
                                    ciascun bacino provinciale e, comunque,
                                    non meno di una concessione, ferma restando
                                    la possibilita', per un medesimo soggetto,
                                    di conseguire la copertura di cui al comma
                                    4". Qualora entro il 31 gennaio
                                    2001 non vi siano soggetti aventi titolo
                                    alla predetta riserva, le concessioni sono
                                    assentite a coloro che risultano utilmente
                                    collocati nella graduatoria provinciale
                                    relativa alle altre tipologie previste dal
                                    predetto regolamento.
                                    3. Ai fini della presentazione delle
                                    domande di concessione, il Ministero delle
                                    comunicazioni adotta entro il 31 marzo
                                    2000 il disciplinare previsto dall'articolo
                                    1, comma 6, lettera c), numero 6), della
                                    legge 31 luglio 1997, n. 249. Per
                                    ciascun bacino regionale e provinciale sono
                                    redatte distinte graduatorie; una separata
                                    graduatoria e' formata per le domande di
                                    concessione a carattere comunitario.
                                    4. Un medesimo soggetto non puo' ottenere
                                    piu' di una concessione per bacino in ambito
                                    locale. Lo stesso soggetto puo' ottenere
                                    concessioni in piu' bacini regionali e
                                    provinciali purche' riferiti rispettivamente
                                    a regioni o province limitrofe, che servano
                                    una popolazione complessiva non superiore a
                                    15 milioni di abitanti con il limite massimo
                                    complessivo di quattro regioni al nord
                                    ovvero di cinque regioni al centro e al sud.
                                    Chi ottiene una concessione per bacino
                                    regionale non puo' ottenere concessioni per
                                    bacini provinciali nella stessa regione. I
                                    soggetti che chiedono la concessione per uno
                                    o piu' bacini regionali possono chiedere in
                                    subordine la concessione per uno o piu'
                                    bacini provinciali nelle stesse regioni
                                    ovvero per uno o piu' bacini provinciali di
                                    altre regioni limitrofe. In sede di prima
                                    attuazione, un medesimo soggetto che alla
                                    data di entrata in vigore della legge di
                                    conversione del presente decreto sia
                                    titolare di piu' emittenti televisive locali
                                    nell'ambito di uno stesso bacino, puo'
                                    ottenere due concessioni nel medesimo
                                    bacino. Un medesimo soggetto che sia
                                    titolare di piu' emittenti televisive locali
                                    nell'ambito di diversi bacini deve, nel
                                    termine di sei mesi a decorrere dalla data
                                    di cui al primo periodo del comma 1
                                    dell'articolo 1, regolarizzarsi ovvero
                                    cedere il controllo delle emittenti
                                    eccedenti i limiti di cui al presente comma.
                                    5. Il richiedente la concessione
                                    televisiva in ambito locale e' tenuto,
                                    contestualmente alla domanda, al pagamento
                                    di un contributo per spese di istruttoria
                                    pari a lire dieci milioni per bacino
                                    regionale, a lire un milione per
                                    bacino provinciale ed a lire cinquecentomila
                                    per concessione a carattere comunitario. Qualora
                                    il medesimo soggetto presenti piu'
                                    domande di concessione in ambiti locali, il
                                    predetto contributo e' ridotto, per ogni
                                    domanda successiva alla prima, del cinquanta
                                    per cento. Ai fini del presente comma le
                                    province autonome di Trento e di Bolzano
                                    sono considerate bacino provinciale.
                                    6. Ai fini della redazione della
                                    graduatoria il punteggio conseguito dai
                                    soggetti che hanno acquisito intere imprese
                                    televisive legittimamente operanti ai sensi
                                    del decretolegge 30 gennaio 1999, n. 15,
                                    convertito, con modificazioni, dalla legge
                                    29 marzo 1999, n. 78, nonche' dai soggetti
                                    risultanti da operazioni di fusione o
                                    incorporazione di soggetti legittimamente
                                    operanti ai sensi del citato decreto-legge
                                    n. 15 del 1999, e' aumentato del cinque per
                                    cento. Sono escluse dall'ambito di
                                    applicazione del presente comma le
                                    acquisizioni operate ai sensi dell'articolo
                                    1, comma 14, del decreto-legge 23 ottobre
                                    1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
                                    dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e
                                    dell'articolo 3, comma 18, della legge 31
                                    luglio 1997, n. 249. Le condizioni di cui al
                                    presente comma devono sussistere al momento
                                    della presentazionedella domanda di
                                    concessione. E' in pari misura aumentato il
                                    punteggio conseguito dalle emittenti locali
                                    che partecipano a consorzi per la
                                    realizzazione dei siti di trasmissione
                                    individuati dal piano nazionale di
                                    assegnazione delle frequenze, costituiti
                                    anche da concessionari per la
                                    radiodiffusione televisiva in ambito
                                    nazionale, previo accordo con le regioni e
                                    le province autonome di Trento e di Bolzano
                                    che individuano le relative aree di
                                    rispetto.
                                    7. Le concessioni di cui al presente
                                    articolo hanno validita' sino alla scadenza
                                    del termine delle concessioni per la
                                    radiodiffusione televisiva su frequenze
                                    terrestri in ambito nazionale.
                                    7-bis. Ai fini dell'adozione dei
                                    provvedimenti di conferma delle concessioni
                                    radiotelevisive private in ambito locale,
                                    rilasciate ai sensi del decreto-legge 19
                                    ottobre 1992, n. 407, convertito, con
                                    modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992,
                                    n. 482, nonche' del decreto-legge 27 agosto
                                    1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
                                    dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, non e'
                                    richiesta l'acquisizione del parere previsto
                                    dall'articolo 17, comma 5, della legge 6
                                    agosto 1990, n. 223.