Art. 1. Modalità e tempi di
definitiva cessazione del regime transitorio
1. L'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolge un
esame della complessiva offerta dei programmi
televisivi digitali terrestri allo scopo di accertare contestualmente,
anche tenendo conto delle tendenze in atto nel mercato:
a) la quota di popolazione coperta dalle nuove
reti digitali terrestri che non deve comunque
essere inferiore al 50 per cento;
b) la presenza sul mercato nazionale di decoder
a prezzi accessibili;
c) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti anche
di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti
analogiche.
2. Entro trenta giorni dal
completamento dell'accertamento di cui al comma 1,
l'Autorità invia una relazione al Governo ed alle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, nella quale dà
conto dell'accertamento effettuato. Ove l'Autorità
accerti che non si siano verificate le predette
condizioni, adotta i provvedimenti indicati dal comma
7 dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
3. Fino alla data di adozione delle
deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, e' consentito alle emittenti che
superino i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11
dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di
proseguire l'esercizio delle reti eccedenti tali
limiti e alla società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo di avvalersi di risorse
pubblicitarie su tutte le proprie reti televisive
analogiche e digitali.
Art. 2. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
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