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Internet e stampa

Le parole della legge e l'intenzione del legislatore

10.05.01

Due settimane fa, nell'articolo La legge sull’editoria viola le norme europee Stefano Valentino aveva sollevato una questione di non poco conto sulla legge 62/01 (che estende all'universo digitale le norme  dettate dalla vecchia legge sulla stampa, scritta nel 1948). In questo numero, con I veri rischi della legge 62/01 Guido Scorza contesta l'interpretazione di Valentino.
La questione è complessa e richiede un approfondimento, che speriamo possa venire da altri contributi, anche su altri aspetti della controversa normativa.

Solo per fare un esempio,  è importante analizzare la possibile discrepanza tra la registrazione della testata ai sensi dell'articolo 5 della legge sulla stampa (imposta dall'art. 1, comma 3 della nuova legge) e la sua "sostituzione" con l'iscrizione nel ROC, l'ancora inesistente "registro degli operatori di comunicazione" (art. 16).
Infatti l'iscrizione nei registri della stampa ha tra i requisiti la presenza del direttore responsabile, iscritto all'albo dei giornalisti, e determina un particolare regime giuridico (divieto di sequestro, norme penali specifiche, stampa clandestina ecc.). Nulla di simile deriva dall'iscrizione nel ROC, perché la legge che lo istituisce (249/97) non lo prevede.

Però tutto questo non deve farci dimenticare la questione che più ci interessa: l'ambito di applicazione della nuova legge nell'universo telematico. Da più parti si insiste nel richiamare le dichiarazioni del sottosegretario Chiti, secondo il quale le disposizioni riguarderebbero solo le testate che intendono accedere ai contributi previsti dalla legge stessa, mentre altri affermano che le disposizioni riguarderebbero solo l'informazione professionale.
Come tutti sanno - o dovrebbero sapere - nell'interpretazione di qualsiasi legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (art. 12 delle "preleggi", codice civile).
Rivediamo dunque le "parole della legge":

Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948 (art. 1, comma 3, secondo periodo).
Il richiamato art. 5 della legge del '48 inizia così:
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Si aggiunge poi l'art. 16 della legge 62. Questo, dopo aver stabilito che l'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione è "sostitutiva" di quella nei registri della stampa, prevista dall'articolo 5 della legge del '48, dice testualmente:

L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.

Se c'è un esperto di diritto che riesce a trovare nel "significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" il limite applicativo di queste disposizioni alle sole imprese editoriali che vogliono accedere ai contributi, allora la qualifica di "fole" che il curatore del forum di Rutelli ha attribuito ai nostri ragionamenti si dovrà ritenere corretta, e lo riconosceremo pubblicamente.

Resta il secondo criterio interpretativo dettato dall'art. 12 delle "preleggi": l'intenzione del legislatore. Scorrendo gli atti parlamentari non si trovano indicazioni in proposito, poiché la discussione ha riguardato solo le questioni legate alle agevolazioni ai periodici, al prezzo dei libri e simili problemi. Se però andiamo a leggere le pubbliche dichiarazioni di chi ha voluto queste disposizioni, vediamo che l'intenzione era appunto quella di sottoporre al regime della stampa tutta l'informazione telematica (si veda la lettera di Franco Abruzzo al Ministro della giustizia e ai presidenti delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, oltre che ai presidenti della Federazione degli editori e dell'Ordine dei giornalisti). Non è un documento rilevante sul piano giuridico, ma certo aiuta a capire le "intenzioni del legislatore".

Ma esse risultano evidentissime dalla disposizione dell'articolo 16: L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Se il legislatore avesse inteso limitare il campo applicativo all'ottenimento dei contributi, avrebbe scritto "L'iscrizione è condizione per la richiesta delle agevolazioni".

E allora, chi racconta "fole"?

 

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