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Professione giornalista

Oltre le proteste per la condanna di Alessandro Sallusti

Diffamazione e responsabilità dell'informazione

Un giornalista è - formalmente - sulla porta del carcere per aver commesso il reato di diffamazione. Si chiede a gran voce di evitare le pene detentive per i giornalisti. Ma la loro responsabilità non può essere sottovalutata.

28.09.12

Tranquilli, Alessandro Sallusti non finirà in gattabuia. Il fracasso inconsulto sollevato contro la sua condanna definitiva per diffamazione porterà a qualche provvedimento, che farà risparmiare alla collettività la spesa per mantenerlo qualche mese in carcere.
"Non si mette in prigione un giornalista per un reato d'opinione" è la sintesi dei discorsi urlati di questi giorni. Ed è un principio condivisibile, perché se i giornalisti sono continuamente sotto tiro non c'è una vera libertà di stampa E dove non c'è libertà di stampa non c'è democrazia.

Dunque salviamo pure Alessandro Sallusti dal carcere. Ma come la mettiamo se la diffamazione è compiuta da un cittadino che non è un giornalista? Questo è il primo punto critico. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni, dice la Costituzione. Dunque, in linea di principio, in un paese democratico i reati di opinione non dovrebbero nemmeno esistere.

La diffamazione è un reato che può avere conseguenze molto gravi per il diffamato. La sanzione penale è dunque giustificata. Ma la diffamazione a mezzo stampa può avere conseguenze molto più pesanti di quella semplice. E' un reato grave, tanto più grave quando a commetterlo è un giornalista. Cioè un professionista che ha l'obbligo di verificare le notizie e deve essere consapevole delle conseguenze che possono avere le manifestazioni del suo pensiero.

Poi c'è il direttore responsabile. Un altro giornalista, che ha un dovere in più: è responsabile di tutto quanto viene pubblicato sul giornale che dirige. Ha quindi l'obbligo di controllare. Se non lo fa, commette il reato di "omesso controllo" ed è condannato a una pena la cui misura è in relazione a quella prevista per il reato principale. Per quanto si possa criticare l'ordinamento della stampa in Italia, è difficile negare la correttezza di queste norme.

Il "caso Sallusti-Farina" rappresenta forse un esempio al limite dell'immaginabile. Il quotidiano Libero, allora diretto da Alessandro Sallusti, pubblica nel 2007 un articolo (di discutibile fattura), firmato con lo pseudonimo di "Dreyfus", in cui si attacca con violenza un giudice. Particolare essenziale: le critiche di "Dreyfus" sono fondate su una notizia inesatta, già pubblicamente smentita.

Non c'è libertà di opinione o diritto di critica che tenga: c'è una notizia falsa come presupposto della diffamazione. Sallusti è condannato. Non per omesso controllo, come si riteneva fino alla pubblicazione del comunicato stampa della Corte di cassazione, ma per il reato di diffamazione. La condanna d'appello è confermata dalla Suprema corte. Sallusti rischia il carcere (ma forse no...) e scoppia il putiferio.

Ora, un pezzo alla volta, si scopre che "Dreyfus" è Renato Farina, oggi deputato del PDL, un tempo giornalista (lo conferma, tardivamente, lui stesso). Radiato dall'Ordine perché collaboratore dei servizi segreti. A questo punto qualcuno si ricorda che l'anno scorso lo stesso Sallusti fu sospeso per due mesi dallo stesso Ordine, per avere ospitato articoli di Farina, nonostante la sua radiazione dall'albo professionale. Sanzione che qualcuno trova discutibile, perché anche un ex-giornalista deve poter esprimere le proprie opinioni, come un cittadino qualsiasi. Però - è la mia opinione - dovrebbe firmarle col suo nome.

A questo punto è chiaro che ci troviamo di fronte a un paradosso, o almeno a un pasticcio. Ci sono due persone che hanno commesso un reato molto grave, diffamando pesantemente un magistrato. Ma - secondo le opinioni gridate - non dovrebbero essere punite, perché il giornalista deve godere di una specie di immunità che gli consenta di esprimere liberamente le proprie opinioni o raccontare fatti scomodi. E non c'è dubbio che una garanzia in questo senso è necessaria.

Si deve trovare un difficile punto di equilibrio. Difficile non solo dal punto di vista strettamente giuridico, ma anche perché il nostro legislatore non sembra particolarmente attento ai problemi della libertà di informazione. Tanto che non mette a mano a una riforma dell'ordinamento della stampa, che risale a un epoca remota (la legge 47 del 1948) e mantiene l'impostazione della legge fascista (vedi il confronto in Da Mussolini alla democrazia è cambiato qualcosa?).

E' un ordinamento che rende possibile la condanna per il reato di "stampa clandestina" di un blogger che si firma con nome e cognome (vedi "Stampa clandestina": una sentenza inaccettabile). Ora la Corte di cassazione manda finalmente assolto Carlo Ruta (qui la sentenza), che però ha dovuto subire un trattamento da delinquente, per un'interpretazione forse tendenziosa dell'antica legge ancora in vigore.

Ancora. E' un ordinamento che prevede il reato di "esercizio abusivo" della professione giornalistica e in questo modo consente di ostacolare il lavoro di un (giornalista) che svolge inchieste scomode. E' il caso di Pino Maniaci di Partinico, incriminato due volte e mai difeso dall'Ordine, proprio perché "abusivo" (vedi in Giornalisti e precari: la casta dei "giornalari").

In tutto questo il "caso Sallusti" può finire nel peggiore dei modi. Con un provvedimento ad personam (o ad hoc) che lo salvi dalla galera (comunque improbabile), ma senza intaccare un sistema che fa comodo a molti. Soprattutto a quelli che lo dovrebbero cambiare.

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