Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Professione giornalista

Mettiamo a confronto le leggi del ventennio con quelle di oggi

Da Mussolini alla democrazia è cambiato qualcosa?

Una semplice tabella dimostra come le leggi del 1948 e del 1963 siano figlie - legittime! - dell'ordinamento fascista. Non solo l'impianto generale è lo stesso, persino alcune norme sono copiate di sana pianta.
E' da notare che la prova di idoneità professionale e l'esame di cultura generale per i praticanti sono stati aggiunti della legge del 1963: nel 1925 era previsto
ipso iure il passaggio automatico nell'elenco dei professionisti dopo i diciotto mesi di praticantato. Insomma, entrare oggi nella professione è più difficile di allora. E ancora più difficile che nel 1848, quando l'Editto sulla stampa di Carlo Alberto sanciva:
Qualunque suddito del Re il quale sia maggiore d'età e goda del libero esercizio dei diritti civili, qualunque società anonima o in commandita, qualunque corpo morale legalmente costituito nei Regii Stati, potrà pubblicare un giornale o uno scritto periodico.

11.01.12

Nota: il confronto è limitato alle norme più significative. Una paziente lettura dei testi integrali può far scoprire altre illuminanti analogie.
 
Legge 31 dicembre 1925, n. 2307
Disposizioni sulla stampa periodica
Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Disposizioni sulla stampa

Ogni giornale o altra pubblicazione periodica deve avere un direttore responsabile. Qualora il direttore sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica. Il direttore o il redattore responsabile deve essere iscritto nell'albo professionale dei giornalisti. Il direttore o redattore responsabile deve ottenere il riconoscimento del procuratore generale presso la corte di appello, nella cui giurisdizione è stampato il giornale o la pubblicazione periodica. (art.1)

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.
Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Può essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.
Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualità di responsabile.(art. 3)

La pubblicazione del giornale o del periodico non può aver luogo fino a quando non sia intervenuto il provvedimento del procuratore generale che ne riconosce il responsabile.
(art. 2)
Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.
(art. 5)
Contemporaneamente alla domanda per il riconoscimento del responsabile lo stampatore del giornale o del periodico e l'editore debbono presentare al procuratore generale una dichiarazione contenente le generalità di tutti i proprietari del giornale o del periodico, il loro domicilio e la loro residenza. Se la proprietà del giornale sia di una società regolarmente costituita deve essere allegata copia dell'atto di costituzione e debbono essere indicate le persone che compongono il consiglio di amministrazione della società o che ne hanno la rappresentanza. Se si tratti di una società di fatto la dichiarazione deve contenere la indicazione, nei modi di cui alla prima parte del presente articolo, di tutti i componenti la società. (art 3) Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:
1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione;
2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli artt. 3 e 4;
3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;
4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario è una persona giuridica.(art 5)
Il giornale o il periodico che venga pubblicato prima che sia riconosciuto il responsabile deve essere sequestrato. (art. 2) Si può procedere a sequestro... nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. (Cost. art. 21)

Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.  (art. 16)

I proprietari del giornale sono civilmente responsabili in solido fra loro e con l'editore per il pagamento delle somme dovute per riparazione o risarcimento di danni o per le spese del procedimento in dipendenza di condanne pronunciate per i reati commessi a mezzo della stampa. (art. 4)

Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. (art. 11)

  Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Ordinamento della professione di giornalista

E' istituito un ordine dei giornalisti che avrà le sue sedi nelle città ove esiste corte d'appello. L'ordine costituirà i suoi albi professionali che saranno depositati presso le cancellerie delle corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che siano iscritti negli albi stessi. Le norme per tale iscrizione verranno stabilite con speciale regolamento. (art. 7)

È istituito l'Ordine dei giornalisti. [...] Le funzioni relative alla tenuta dell'Albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.(art. 1)

 

Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384
Norme per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti
 
Per esercitare la professione di giornalista nei periodici del Regno e delle Colonie è necessaria l'iscrizione nell'albo professionale. (art 1) Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave. (art. 45)
Presso ogni Sindacato regionale fascista dei giornalisti esistente nel Regno è istituito l'albo professionale per i giornalisti, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del Sindacato.
I giornalisti, che siano residenti nelle Colonie, sono iscritti nell'albo professionale di Roma. (art. 2)
Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'Albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio.
L'Albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altro dei pubblicisti.
I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori dal territorio della Repubblica sono iscritti nell'Albo di Roma. (art. 26)
La tenuta dell'albo professionale dei giornalisti e la disciplina degli iscritti sono esercitate dall'Associazione sindacale a mezzo di un Comitato composto di cinque membri. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono quelli effettivi in caso di assenza o di impedimento.
I componenti del Comitato devono appartenere al Sindacato ed essere iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati dal Ministro per la giustizia, di concerto con quelli per l'interno e le corporazioni, fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere confermati.
Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario. Esso decide a maggioranza e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. (art. 3)
E' istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.
Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.
Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 1.000 pubblicisti iscritti eleggono un altro Consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 1.000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà. (art. 16)
L'albo dei giornalisti è composto di tre elenchi, uno di professionisti, l'altro di praticanti, il terzo di pubblicisti.
Nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi, esercitano esclusivamente la professione di giornalista.
Nell'elenco dei praticanti possono essere iscritti coloro che, pure esercitando esclusivamente la professione di giornalista, non abbiano raggiunta la anzianità di diciotto mesi o i 21 anni di età. Trascorsi i diciotto mesi di esercizio, i praticanti, che abbiano compiuto 21 anni di età, possono chiedere di far passaggio nell'elenco dei professionisti, previa dichiarazione di idoneità del direttore della pubblicazione in cui hanno compiuta la pratica, convalidata dal direttorio del Sindacato.
Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti coloro che esercitano, oltre l'attività retribuita di giornalista, anche altre attività o altre professioni.
All'albo dei giornalisti è annesso un elenco speciale nel quale sono iscritti coloro che, pure non esercitando l'attività retribuita di giornalista, attendano alla pubblicazione ed assumano la responsabilità, come direttori o redattori, di riviste scientifiche o tecniche, escluse quelle sportive e cinematografiche o di pubblicazioni periodiche prive di carattere concettuale o aventi semplici finalità commerciali. (art. 4)
[È istituito l'Ordine dei giornalisti.] Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo.
Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.
Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi. (art. 1)

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'art. 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32. (art. 29)

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendano avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.
Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

All'Albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici. (art. 28)

La iscrizione nell'albo è deliberata dal Comitato di cui all'art. 3, su domanda dell'interessato.
Non possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni. Nel caso di condanna per un tempo inferiore, il Comitato può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze del fatto, giudichi che la condanna non intacchi la personalità morale del richiedente; se si tratta di persona già iscritta nell'albo, il Comitato apre procedimento disciplinare per l'applicazione, ove sia il caso, di una delle pene indicate nell'art. 11. Nel caso che contro l'iscritto sia stato rilasciato mandato di cattura, gli effetti della iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.
In nessun caso possono essere iscritti e, qualora vi si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività. in contraddizione con gli interessi della Nazione. (art. 5)

La cancellazione dall'albo, oltre che per i motivi indicati negli articoli 5 e 11, è pronunziata dal Comitato, di ufficio a su richiesta del Procuratore del Re, anche nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata.
La cancellazione è pure pronunziata quando, trattandosi di iscritti negli elenchi di professionisti, di pubblicisti o di praticanti, sia cessato da oltre due anni il requisito professionale necessario per l'iscrizione e nel caso indicato nell'art. 8. Questa disposizione non si applica quando la sospensione dell'attività di giornalista sia dovuta ad assunzione di cariche o di funzioni di natura politica. (art. 10)

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'Albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.
In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda. (art. 38)

Debbono essere cancellati dall'Albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.
Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48. (art. 39)
Il direttore o redattore responsabile di un giornale quotidiano deve essere iscritto nell'elenco dei professionisti.
Per le altre pubblicazioni periodiche il direttore o redattore responsabile può essere iscritto tanto nell'elenco dei professionisti quanto in quello dei pubblicisti, salva la disposizione del penultimo comma dell'art. 4.
Chi chiede di essere riconosciuto come direttore o redattore responsabile deve unire alla domanda da presentare al Procuratore Generale il certificato di iscrizione nell'albo dei giornalisti, ovvero, quando si tratti di pubblicazioni per le quali basti l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo, la prova di aver presentato domanda al Comitato per essere iscritto nell'elenco medesimo. Il riconoscimento come direttore o redattore responsabile è titolo per l'iscrizione in tale elenco. (art. 19)
Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47.
Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico. (art. 46).
   

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