Premessa
Il «Testo unico dei doveri del
giornalista» nasce dall’esigenza di
armonizzare i precedenti documenti
deontologici al fine di consentire una
maggiore chiarezza di interpretazione e
facilitare l’applicazione di tutte le
norme, la cui inosservanza può determinare
la responsabilità disciplinare dell’iscritto
all’Ordine.
Recepisce i contenuti dei seguenti
documenti: Carta dei doveri del giornalista;
Carta dei doveri del giornalista degli
Uffici stampa; Carta dei doveri dell’informazione
economica; Carta di Firenze; Carta di
Milano; Carta di Perugia; Carta di Roma;
Carta di Treviso; Carta informazione e
pubblicità; Carta informazione e sondaggi;
Codice di deontologia relativo alle
attività giornalistiche; Codice in materia
di rappresentazione delle vicende
giudiziarie nelle trasmissioni
radiotelevisive; Decalogo del giornalismo
sportivo.
TITOLO I
PRINCIPÎ E DOVERI
Articolo 1
Libertà d’informazione e di critica
L’attività del giornalista, attraverso
qualunque strumento di comunicazione svolta,
si ispira alla libertà di espressione
sancita dalla Costituzione italiana ed è
regolata dall’articolo 2 della legge n. 69
del 3 febbraio 1963:
«È diritto insopprimibile dei giornalisti
la libertà d’informazione e di critica,
limitata dall’osservanza delle norme di
legge dettate a tutela della personalità
altrui ed è loro obbligo inderogabile il
rispetto della verità sostanziale dei
fatti, osservati sempre i doveri imposti
dalla lealtà e dalla buona fede. Devono
essere rettificate le notizie che risultino
inesatte e riparati gli eventuali errori.
Giornalisti e editori sono tenuti a
rispettare il segreto professionale sulla
fonte delle notizie, quando ciò sia
richiesto dal carattere fiduciario di esse,
e a promuovere lo spirito di collaborazione
tra colleghi, la cooperazione fra
giornalisti e editori, e la fiducia tra la
stampa e i lettori».
Articolo 2
Fondamenti deontologici
Il giornalista:
difende il diritto all’informazione e
la libertà di opinione di ogni persona; per
questo ricerca, raccoglie, elabora e
diffonde con la maggiore accuratezza
possibile ogni dato o notizia di pubblico
interesse secondo la verità sostanziale dei
fatti;
rispetta i diritti fondamentali delle
persone e osserva le norme di legge poste a
loro salvaguardia;
tutela la dignità del lavoro giornalistico
e promuove la solidarietà fra colleghi
attivandosi affinché la prestazione di ogni
iscritto sia equamente retribuita;
accetta indicazioni e direttive soltanto
dalle gerarchie redazionali, purché le
disposizioni non siano contrarie alla legge
professionale, al Contratto nazionale di
lavoro e alla deontologia professionale;
non aderisce ad associazioni segrete o
comunque in contrasto con l’articolo 18
della Costituzione né accetta privilegi,
favori, incarichi, premi sotto qualsiasi
forma (pagamenti, rimborsi spese,
elargizioni, regali, vacanze e viaggi
gratuiti) che possano condizionare la sua
autonomia e la sua credibilità;
rispetta il prestigio e il decoro dell’Ordine
e delle sue istituzioni e osserva le norme
contenute nel Testo unico;
applica i principi deontologici nell’uso
di tutti gli strumenti di comunicazione,
compresi i social network;
cura l’aggiornamento professionale secondo
gli obblighi della formazione continua.
TITOLO II
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Articolo 3
Identità personale e diritto all’oblio
Il giornalista:
rispetta il diritto all’identità
personale ed evita di far riferimento a
particolari relativi al passato, salvo
quando essi risultino essenziali per la
completezza dell’informazione;
nel diffondere a distanza di tempo dati
identificativi del condannato valuta anche l’incidenza
della pubblicazione sul percorso di
reinserimento sociale dell’interessato e
sulla famiglia, specialmente se congiunto
(padre, madre, fratello) di persone di
minore età;
considera che il reinserimento sociale è un
passaggio complesso, che può avvenire a
fine pena oppure gradualmente, e usa termini
appropriati in tutti i casi in cui un
detenuto usufruisce di misure alternative al
carcere o di benefici penitenziari;
tutela il condannato che sceglie di esporsi
ai media, evitando di identificarlo solo con
il reato commesso e valorizzando il percorso
di reinserimento che sta compiendo;
non pubblica i nomi di chi ha subito
violenze sessuali né fornisce particolari
che possano condurre alla loro
identificazione a meno che ciò sia
richiesto dalle stesse vittime;
non pubblica i nomi dei congiunti di persone
coinvolte in casi di cronaca, a meno che
ciò sia indispensabile alla comprensione
dei fatti, e comunque non li rende noti nel
caso in cui si metta a rischio la loro
incolumità; non diffonde altri elementi che
ne rendano possibile l’identificazione o l’individuazione
della residenza;
presta cautela nel diffondere ogni elemento
che possa condurre all’identificazione dei
collaboratori dell’autorità giudiziaria o
di pubblica sicurezza, soprattutto quando
ciò possa mettere a rischio l’incolumità
loro e delle famiglie.
Articolo 4
Codice di deontologia relativo ad attività
giornalistiche
Nei confronti delle persone il giornalista
applica il «Codice di deontologia relativo
al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica», previsto
dal dlgs 196/2003 sulla protezione dei dati
personali, che fa parte integrante del Testo
unico, al quale viene allegato. (ALLEGATO 1)
Articolo 5
Doveri nei confronti dei minori
Nei confronti delle persone minorenni il
giornalista applica la «Carta di Treviso»
che fa parte integrante del Testo unico, al
quale viene allegata. (ALLEGATO 2)
Articolo 6
Doveri nei confronti dei soggetti deboli
Il giornalista:
rispetta i diritti e la dignità delle
persone malate o con disabilità siano esse
portatrici di menomazioni fisiche, mentali,
intellettive o sensoriali, in analogia con
quanto già sancito per i minori dalla
«Carta di Treviso»;
evita nella pubblicazione di notizie su
argomenti scientifici un sensazionalismo che
potrebbe far sorgere timori o speranze
infondate;
diffonde notizie sanitarie solo se
verificate con autorevoli fonti
scientifiche;
non cita il nome commerciale di farmaci e di
prodotti in un contesto che possa favorirne
il consumo e fornisce tempestivamente
notizie su quelli ritirati o sospesi perché
nocivi alla salute.
Articolo 7
Doveri nei confronti degli stranieri
Il giornalista:
nei confronti delle persone straniere
adotta termini giuridicamente appropriati
seguendo le indicazioni del «Glossario»,
allegato al presente documento (ALLEGATO 3),
evitando la diffusione di informazioni
imprecise, sommarie o distorte riguardo a
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della
tratta e migranti;
tutela l’identità e l’immagine, non
consentendo l’identificazione della
persona, dei richiedenti asilo, dei
rifugiati, delle vittime della tratta e dei
migranti che accettano di esporsi ai media.
TITOLO III
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE
Articolo 8
Cronaca giudiziaria e processi in tv
Il giornalista:
rispetta sempre e comunque il diritto
alla presunzione di non colpevolezza. In
caso di assoluzione o proscioglimento, ne
dà notizia sempre con appropriato rilievo e
aggiorna quanto pubblicato precedentemente,
in special modo per quanto riguarda le
testate online;
osserva la massima cautela nel diffondere
nomi e immagini di persone incriminate per
reati minori o condannate a pene lievissime,
salvo i casi di particolare rilevanza
sociale;
evita, nel riportare il contenuto di
qualunque atto processuale o d’indagine,
di citare persone il cui ruolo non sia
essenziale per la comprensione dei fatti;
nelle trasmissioni televisive rispetta il
principio del contraddittorio delle tesi,
assicurando la presenza e la pari
opportunità nel confronto dialettico tra i
soggetti che le sostengono – comunque
diversi dalle parti che si confrontano nel
processo – garantendo il principio di
buona fede e continenza nella corretta
ricostruzione degli avvenimenti;
cura che risultino chiare le differenze fra
documentazione e rappresentazione, fra
cronaca e commento, fra indagato, imputato e
condannato, fra pubblico ministero e
giudice, fra accusa e difesa, fra carattere
non definitivo e definitivo dei
provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione
delle fasi e dei gradi dei procedimenti e
dei giudizi.
Articolo 9
Doveri in tema di rettifica e di rispetto
delle fonti
Il giornalista:
rettifica, anche in assenza di specifica
richiesta, con tempestività e appropriato
rilievo, le informazioni che dopo la loro
diffusione si siano rivelate inesatte o
errate;
non dà notizia di accuse che possano
danneggiare la reputazione e la dignità di
una persona senza garantire opportunità di
replica. Nel caso in cui ciò si riveli
impossibile, ne informa il pubblico;
verifica, prima di pubblicare la notizia di
un avviso di garanzia che ne sia a
conoscenza l’interessato. Se non fosse
possibile ne informa il pubblico;
controlla le informazioni ottenute per
accertarne l’attendibilità;
rispetta il segreto professionale e dà
notizia di tale circostanza nel caso in cui
le fonti chiedano di rimanere riservate; in
tutti gli altri casi le cita sempre e tale
obbligo persiste anche quando si usino
materiali – testi, immagini, sonoro –
delle agenzie, di altri mezzi d’informazione
o dei social network;
non accetta condizionamenti per la
pubblicazione o la soppressione di una
informazione;
non omette fatti, dichiarazioni o dettagli
essenziali alla completa ricostruzione di un
avvenimento.
Articolo 10
Doveri in tema di pubblicità e sondaggi
1. Il giornalista:
assicura ai cittadini il diritto di
ricevere un’informazione corretta, sempre
distinta dal messaggio pubblicitario
attraverso chiare indicazioni;
non presta il nome, la voce, l’immagine
per iniziative pubblicitarie. Sono
consentite, a titolo gratuito e previa
comunicazione scritta all’Ordine di
appartenenza, analoghe prestazioni per
iniziative pubblicitarie volte a fini
sociali, umanitari, culturali, religiosi,
artistici, sindacali.
2. Il giornalista s’impegna affinché
la pubblicazione di sondaggi attraverso i
media contenga sempre:
soggetto che ha realizzato il sondaggio e,
se realizzato con altri, le collaborazioni
di cui si è avvalso;
criteri seguiti per l’individuazione del
campione;
metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
numero delle persone interpellate e universo
di riferimento;
il numero delle domande rivolte;
percentuale delle persone che hanno risposto
a ciascuna domanda;
date in cui è stato realizzato il
sondaggio.
Articolo 11
Doveri in tema di informazione economica
Il giornalista applica la «Carta dei doveri
dell’informazione economica e
finanziaria» che costituisce parte
integrante del Testo unico, al quale è
allegata. (ALLEGATO 4)
Articolo 12
Doveri in tema di informazione sportiva
Il giornalista:
non utilizza immagini ed espressioni
violente o aggressive. Se ciò non fosse
possibile, fa presente che le sequenze che
saranno diffuse non sono adatte al pubblico
dei minori;
evita di favorire atteggiamenti che possano
provocare incidenti, atti di violenza o
violazioni di leggi e regolamenti da parte
del pubblico o dei tifosi.
se conduce un programma in diretta si
dissocia immediatamente da atteggiamenti
minacciosi, scorretti, razzistici di ospiti,
colleghi, protagonisti interessati all’avvenimento,
interlocutori telefonici, via internet o via
sms.
TITOLO IV
LAVORO GIORNALISTICO
Articolo 13
Solidarietà ed equa retribuzione
In tema di lavoro il giornalista rispetta la
«Carta di Firenze» che fa parte integrante
del Testo unico, al quale viene allegata
(ALLEGATO 5).
Articolo 14
Uffici stampa
Il giornalista che opera negli uffici
stampa:
separa il proprio compito da quello di
altri soggetti che operano nel campo della
comunicazione;
non assume collaborazioni che determinino
conflitti d’interesse con il suo incarico;
garantisce nelle istituzioni di natura
assembleare il pieno rispetto della
dialettica e del pluralismo delle posizioni
politiche.
TITOLO V
SANZIONI
Articolo 15
Norme applicabili
La violazione delle regole e dei principî
contenuti nel «Testo unico» e integranti
lo spirito dell’art. 2 della legge
3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli
iscritti all’Ordine dei giornalisti l’applicazione
delle norme contenute nel Titolo III della
citata legge.
Articolo 16
Norma transitoria
Il «Testo unico» entra in vigore il 3
febbraio 2016. I procedimenti disciplinari
avviati prima di tale data sono definiti
mantenendo il riferimento ai precedenti
documenti deontologici.
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