Ordine dei giornalisti e FNSI, nella
convinzione che l'informazione debba
ispirarsi al rispetto dei principi e dei
valori su cui si radica la nostra Carta
costituzionale ed in particolare:
– il riconoscimento che valore supremo
dell'esperienza statuale e comunitaria è la
persona umana con i suoi inviolabili diritti
che devono essere non solo garantiti, ma
anche sviluppati, aiutando ogni essere umano
a superare quelle condizioni negative che
impediscono di fatto il pieno esplicarsi
della propria personalità;
– l'impegno di tutta la Repubblica, nelle
sue varie articolazioni istituzionali, a
proteggere l'infanzia e la gioventù per
attuare il diritto alla educazione ed una
adeguata crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi
nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti
del bambino e nelle Convenzioni europee che
trattano della materia, prevedendo le
cautele per garantire l'armonico sviluppo
delle personalità dei minori in relazione
alla loro vita e al loro processo di
maturazione, ed in particolare:
– che il bambino deve crescere in una
atmosfera di comprensione e che "per le
sue necessità di sviluppo fisico e mentale
ha bisogno di particolari cure e
assistenza";
– che in tutte le azioni riguardanti i
minori deve costituire oggetto di primaria
considerazione "il maggiore interesse
del bambino" e che perciò tutti gli
altri interessi devono essere a questo
sacrificati;
– che nessun bambino dovrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie o
illegali nella sua "privacy" né
ad illeciti attentati al suo onore e alla
sua reputazione;
– che le disposizioni che tutelano la
riservatezza dei minori si fondano sul
presupposto che la rappresentazione dei loro
fatti di vita possa arrecare danno alla loro
personalità. Questo rischio può non
sussistere quando il servizio giornalistico
dà positivo risalto a qualità del minore
e/o al contesto familiare in cui si sta
formando;
– che lo Stato deve incoraggiare lo
sviluppo di appropriati codici di condotta
affinché il bambino sia protetto da
informazioni e messaggi multimediali dannosi
al suo benessere psico-fisico;
– che gli Stati devono prendere
appropriate misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per
proteggere i bambini da qualsiasi forma di
violenza, abuso, sfruttamento e danno.
Ordine dei giornalisti e FNSI sono
consapevoli che il fondamentale diritto
all'informazione può trovare dei limiti
quando venga in conflitto con i diritti dei
soggetti bisognosi di una tutela
privilegiata. Pertanto, fermo restando il
diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle
responsabilità, va ricercato un equilibrio
con il diritto del minore ad una specifica e
superiore tutela della sua integrità
psico-fisica, affettiva e di vita di
relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme
previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme
deontologiche contenute nell'art. 2 della
legge istitutiva dell'Ordine dei
giornalisti, nonché di quanto previsto dal
codice deontologico allegato al Codice in
materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo n. 196/2003), ai fini
di sviluppare una informazione sui minori
più funzionale alla crescita di una cultura
dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine
dei giornalisti e la FNSI individuano le
seguenti norme vincolanti per gli operatori
dell'informazione:
1) i giornalisti sono tenuti ad osservare
tutte le disposizioni penali, civili ed
amministrative che regolano l'attività di
informazione e di cronaca giudiziaria in
materia di minori, in particolare di quelli
coinvolti in procedimenti giudiziari;
2) va garantito l'anonimato del minore
coinvolto in fatti di cronaca, anche non
aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua
personalità, come autore, vittima o teste;
tale garanzia viene meno allorché la
pubblicazione sia tesa a dare positivo
risalto a qualità del minore e/o al
contesto familiare e sociale in cui si sta
formando;
3) va altresì evitata la pubblicazione di
tutti gli elementi che possano con facilità
portare alla sua identificazione, quali le
generalità dei genitori, l'indirizzo
dell'abitazione o della residenza, la
scuola, la parrocchia o il sodalizio
frequentati, e qualsiasi altra indicazione o
elemento: foto e filmati televisivi non
schermati, messaggi e immagini on-line che
possano contribuire alla sua individuazione.
Analogo comportamento deve essere osservato
per episodi di pedofilia, abusi e reati di
ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento
o adozione e quelli di genitori separati o
divorziati, fermo restando il diritto di
cronaca e di critica circa le decisioni
dell'autorità giudiziaria e l'utilità di
articoli o inchieste, occorre comunque anche
in questi casi tutelare l'anonimato del
minore per non incidere sull'armonico
sviluppo della sua personalità, evitando
sensazionalismi e qualsiasi forma di
speculazione;
5) il bambino non va intervistato o
impegnato in trasmissioni televisive e
radiofoniche che possano lederne la dignità
o turbare il suo equilibrio psico-fisico,
né va coinvolto in forme di comunicazioni
lesive dell'armonico sviluppo della sua
personalità, e ciò a prescindere
dall'eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o
autolesivi, suicidi, gesti inconsulti, fughe
da casa, microcriminalità, ecc., posti in
essere da minorenni, fermo restando il
diritto di cronaca e l'individuazione delle
responsabilità, occorre non enfatizzare
quei particolari che possano provocare
effetti di suggestione o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti,
svantaggiati o in difficoltà occorre porre
particolare attenzione e sensibilità nella
diffusione delle immagini e delle vicende al
fine di evitare che, in nome di un
sentimento pietoso, si arrivi ad un
sensazionalismo che finisce per divenire
sfruttamento della persona;
8) se, nell'interesse del minore, esempio i
casi di rapimento o di bambini scomparsi, si
ritiene indispensabile la pubblicazione di
dati personali e la divulgazione di
immagini, andranno tenuti comunque in
considerazione il parere dei genitori e
delle autorità competenti;
9) particolare attenzione andrà posta nei
confronti di strumentalizzazioni che possano
derivare da parte di adulti interessati a
sfruttare, nel loro interesse, l'immagine,
l'attività o la personalità del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al
giornalismo on-line, multimediale e ad altre
forme di comunicazione giornalistica che
utilizzino innovativi strumenti tecnologici
per i quali dovrà essere tenuta in
considerazione la loro prolungata
disponibilità nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti
all'osservanza di tali regole per non
incorrere nelle sanzioni previste dalla
legge istitutiva dell'Ordine.
Ordine dei giornalisti e FNSI raccomandano
ai direttori e a tutti i redattori
l'opportunità di aprire con i lettori un
dialogo capace di andare al di là della
semplice informazione; sottolineano
l'opportunità che, in casi di soggetti
deboli, l'informazione sia il più possibile
approfondita con un controllo incrociato
delle fonti, con l'apporto di esperti,
privilegiando, ove possibile, servizi
firmati e in ogni modo da assicurare un
approccio al problema dell'infanzia che non
si limiti all'eccezionalità dei casi che
fanno clamore, ma che approfondisca, con
inchieste, speciali, dibattiti, la
condizione del minore e le sue difficoltà,
nella quotidianità.
Ordine dei giornalisti e FNSI si impegnano,
per le rispettive competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che
consentano una migliore cultura
professionale;
2) ad evidenziare nei testi di preparazione
all'esame professionale i temi
dell'informazione sui minori e i modi di
rappresentazione dell'infanzia;
3) a invitare i Consigli regionali
dell'Ordine dei giornalisti e le
Associazioni regionali di stampa, con
l'eventuale contributo di altri soggetti
della categoria, a promuovere seminari di
studio sulla rappresentazione dei soggetti
deboli;
4) ad attivare un filo diretto con le varie
professionalità impegnate per una tutela e
uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali
chiamati alla tutela dei minori;
6) a consolidare il rapporto di
collaborazione con gli organismi preposti
all'ottemperanza delle leggi e delle
normative in materia radiotelevisiva e
multimediale;
7) ad auspicare, da parte di tutte le
associazioni dei comunicatori, un impegno
comune a tutelare l'interesse dell'infanzia
nel nostro Paese;
8) a proseguire la collaborazione con la
FIEG per un impegno comune a difesa dei
diritti dei minori;
9) a richiamare i responsabili delle reti
radiotelevisive, i provider, gli operatori
di ogni forma di multimedialità ad una
particolare attenzione ai diritti del minore
anche nelle trasmissioni di intrattenimento,
pubblicitarie e nei contenuti dei siti
Internet.
NORME ATTUATIVE
L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si
impegnano a:
a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla
Carta di Treviso 1990;
b) diffondere la normativa esistente;
c) contemplare la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento
disciplinare;
d) coinvolgere le scuole di giornalismo come
centri di sensibilizzazione delle
problematiche inerenti ai minori.
VADEMECUM DELLA CARTA DI TREVISO
I giornalisti italiani, d'intesa con
Telefono Azzurro, a cinque anni
dall'approvazione della Carta di Treviso, ne
riconfermano il valore e ne ribadiscono i
principi a salvaguardia della dignità e di
uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli
adolescenti – senza distinzioni di sesso,
razza, etnia e religione -, anche in
funzione di uno sviluppo della conoscenza
dei problemi minorili e per ampliare
nell'opinione pubblica una cultura
dell'infanzia pur prendendo spunto dai fatti
di cronaca.
In considerazione delle ripetute violazioni
della "Carta", ritengono utile
sottolineare alcune regole di comportamento,
peraltro non esaustive dell'impegno, anche
in applicazione delle norme nazionali ed
internazionali in vigore.
1) Al bambino coinvolto come autore, vittima
o teste – in fatti di cronaca, la cui
diffusione possa influenzare negativamente
la sua crescita, deve essere garantito
l'assoluto anonimato. Per esempio deve
essere evitata la pubblicazione di tutti gli
elementi che possono portare alla sua
identificazione, quali le generalità dei
genitori, l'indirizzo dell'abitazione o il
Comune di residenza nel caso di piccoli
centri, l'indicazione della scuola cui
appartenga.
2) Per quanto riguarda i casi di affidamento
o adozione e quelli di genitori separati o
divorziati, fermo restando il diritto di
cronaca e di critica circa le decisioni
dell'autorità giudiziaria e l'utilità di
articoli e inchieste, occorre comunque anche
in questi casi tutelare l'anonimato del
minore per non incidere sull'armonico
sviluppo della sua personalità.
3) Il bambino non va intervistato o
impegnato in trasmissioni televisive e
radiofoniche che possano ledere la sua
dignità né turbato nella sua privacy o
coinvolto in una pubblicità che possa
ledere l'armonico sviluppo della sua
personalità e ciò a prescindere
dall'eventuale consenso dei genitori.
4) Nel caso di comportamenti lesivi o
autolesivi (come suicidi, lanci di sassi,
fughe da casa, ecc….) posti in essere da
minorenni, occorre non enfatizzare quei
particolari di cronaca che possano provocare
effetti di suggestione o emulazione.
5) Nel caso di bambini malati, feriti o
disabili, occorre porre particolare
attenzione nella diffusione delle immagini e
delle vicende al fine di evitare che, in
nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad
un sensazionalismo che finisce per divenire
sfruttamento della persona.
I giornalisti riuniti a Venezia e Treviso il
23-24-25 novembre 1995 per la chiusura del
Convegno "Il Bambino e
l'informazione" impegnano inoltre
– il Comitato Nazionale di Garanzia a:
a) diffondere la normativa esistente;
b) pubblicizzare i propri provvedimenti
anche attraverso un bollettino;
c) attuare l'Osservatorio previsto dalla
Carta dì Treviso: Rai, Fieg e Fininvest;
d) organizzare una conferenza annuale di
verifica dell'attività svolta e di
presentazione dei dati dell'Osservatorio;
e) coinvolgere nell'applicazione della Carta
di Treviso in modo più diretto i direttori
di quotidiani, agenzie di stampa periodici,
notiziari televisivi e radiofonici;
f) sollecitare la creazione di uffici stampa
presso i Tribunali per i minorenni;
g) sviluppare in positivo la creazione di
spazi informativi e di comunicazione per i
minori affinché se ne possa parlare nella
loro normalità e non soltanto
nell'emergenza.
– il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti a:
a) prevedere che nella riforma dell'Ordine
sia semplificata la procedura disciplinare e
contemplata la sanzione accessoria della
pubblicazione del provvedimento;
b) organizzare seminari e incontri e quanto
sia utile per confrontare l'iniziativa dei
Consigli regionali dell'Ordine;
c) coinvolgere le scuole di giornalismo come
centri di monitoraggio.
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