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Internet e stampa

Responsabilità e sequestri: l'internet è un altro mondo

di Daniele Minotti* – 23.10.07
Sgomberiamo subito il campo da un malinteso non di poco conto: il ddl Prodi-Levi non comporterà la nascita di una “diffamazione a mezzo Internet”.
L’autore di un contenuto diffamatorio veicolato mediante un blog, un forum, un sito qualunque è, già oggi, perseguibile secondo l’art. 595, comma 3, c.p.p. (aggravante della diffamazione) che è lo stesso che si applica per la stampa. Internet è pacificamente considerata un “mezzo di pubblicità” e il DDL non sposta di un millimetro la disciplina sul punto.

Piuttosto, dal punto di vista penalistico, sono da trattare tre aspetti: a) stampa clandestina; b) sequestrabilità dei siti Internet; c) soggetto responsabile.
Beninteso: tutto già ampiamente dibattuto all’indomani della l. 62/01. Il fatto è che, rispetto a detta legge, l’iscrizione al ROC regolata dal ddl comporta “l’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa” mentre certe definizioni (come quella di “prodotto editoriale”) presupposto per la registrazione sono ancora più ampie e in assenza di chiarimenti (che non possono venire da un ministro o da un sottosegretario, ma devono venire dalla parole del legislatore) è lecito temere il peggio.

Forse non tutti ricordano una sentenza di Aosta, fortunatamente di assoluzione, che argomentava sul tema della stampa clandestina contestata dall’accusa proprio sulla scorta del dettato della l. 62/01. Il GIP fu costretto a confrontarsi proprio con le definizioni della l. 62/01, richiamate nel capo di impugnazione, senza poterle ignorare.

In punto sequestrabilità, invece, occorre preliminarmente ricordare che la Costituzione, all’art. 21, comma 3, recita: “Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”. Ma sempre la l. 62/01, con la sua definizione di prodotto editoriale, fece il danno che è chiaramente evidenziato da un giudice di Latina che, addirittura, andò oltre il dettato costituzionale ordinando il sequestro del sito (ma è conosciuto un altro provvedimento di segno opposto). Ora, ci si dovrebbe chiedere se l’unico effetto positivo del ddl possa essere quello dell’impossibilità di sequestrare un sito sottoposto al regime del ROC. Sarebbe una rivoluzione, ma coerente con i principi della riforma.

Sempre di Aosta, infine, è la giurisprudenza sulla responsabilità del blogger. Malgrado una ricostruzione dei fatti non ineccepibile, si afferma chiaramente che il blogger è come un direttore responsabile e che, pertanto, risponde per quanto pubblicato sul suo spazio, commenti compresi. Perché il punto è la responsabilità del blogger in quanto tale, in quanto “padrone di casa” che ospita anche altri autori e per il fatto di questi è chiamato a rispondere; cosa che, malgrado le acrobazie della giurisprudenza volte a legittimare una disciplina non molto compatibile con i principi della responsabilità penale, è, a ben vedere, aberrante anche per il direttore responsabile della stampa.

Senza dimenticare, poi, che al direttore responsabile si sostituirà “colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni” (art. 7, comma 2), figura senza dubbio più ambigua ed estesa.

Mala tempora currunt. E non è allarmismo ingiustificato. I media forti, con direttori e redazioni strutturate, avranno ancora soldi (“provvidenze”, si dice), mentre i piccoli siti che, appunto, vivono in quella realtà tanto diversa che si chiama Internet avranno, oltre alle responsabilità già esistenti, trafile burocratiche da fare, soldi da spendere e un “responsabile” anche per fatti altrui.
Il problema, in fondo, è sempre lo stesso: far capire al legislatore che Internet è un altro mondo, un po’ più libero.
 

* Avvocato in Genova

 

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