Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Home Curriculum Blog Mappa del sito E-mail Storico

 

Internet e stampa

Blog e stampa clandestina: aspettiamo la sentenza

17.06.08
La sentenza del tribunale di Modica, con la quale un blogger è stato condannato per "stampa clandestina" in forza dell'art. 16 delle "disposizioni sulla stampa" del 1948, potrebbe essere formalmente corretta. E' la legge che non va bene.
Un coro di proteste si leva nell'internet italiana in seguito alla condanna di uno studioso siciliano, Carlo Ruta, perché con il suo blog avrebbe violato l'art. 16 della legge sulla stampa del 1948.
Secondo quanto si legge nei commenti che circolano in questi giorni, il tribunale di Modica avrebbe equiparato il blog alla stampa periodica, contestando la violazione dell'art. 5 della legge, che impone: "Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi".

Da qui lo scandalo: come si può confondere un blog, che per sua natura e nella sostanza non ha una periodicità predeterminata, con un periodico di informazione? Se ne deduce un intento persecutorio nei confronti del blogger e della libertà di espressione on line.
L'indignazione è giustificata, ma probabilmente non per il motivo addotto dai primi, anche autorevoli commentatori. Cerchiamo di capire perché.

La sentenza non è reperibile on line e quindi si deve procedere per ipotesi e con molta prudenza. Il che significa, prima di tutto, leggere con attenzione, e per intero, la norma incrimatrice:
Art. 16 - (Stampa clandestina)
Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire 500.000.
La stessa pena si applica a chiunque pubblica uno stampato non periodico, dal quale non risulti il nome dell'editore né quello dello stampatore o nel quale questi siano indicati in modo non conforme al vero
".

Dunque la violazione contestata a Ruta potrebbe non essere quella contemplata dal primo comma (pubblicazione di un periodico senza la preventiva registrazione), ma quella prevista dal secondo: omessa o falsa indicazione delle informazioni essenziali (nome dell'editore e dello stampatore) in una pubblicazione non periodica.
Poiché la famigerata legge 62/01 mette sullo stesso piano tutti i "prodotti editoriali", cartacei e digitali, se nel blog non erano indicati i due nomi la decisione del tribunale sarebbe corretta, anche se frutto di una lettura miope e pedante della norma. Ma...

Un blog, di solito non ha editore, poiché la sua figura coincide con quella dell'autore. E, non essendo stampato, non ha neanche uno stampatore. Dunque come si possono applicare le norme del '48 a questo tipo di "prodotto editoriale"? Ma è accettabile l'equiparazione di una pubblicazione personale a un prodotto editoriale?
E, soprattutto, si può qualificare "stampa clandestina" una pubblicazione firmata con nome e cognome dell'autore, facilmente verificabili anche in considerazione della sua notorietà? Su questa base il giudice avrebbe potuto facilmente pronunciare un'assoluzione "perché il fatto non sussiste".

Dunque la sentenza (fatte salve le valutazioni che si potranno fare dopo averla letta) appare comunque liberticida. Come liberticida appare oggi la legge del '48, anche se emanata dalla stessa Assemblea Costituente che aveva scritto l'articolo 21:  Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

 

Per intervenire su questo argomento scrivi a

Top - Indice della sezione - Home

© Manlio Cammarata 2009

Informazioni di legge