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Internet e stampa

La legge 62/01 e il registro degli operatori

Analisi di Franco Abruzzo (Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia)- 19.07.01

Nel Registro degli operatori della comunicazione finiranno solo gli editori, che prevedono di conseguire ricavi dalla loro attività e che, comunque, puntano a ottenere dallo Stato "benefici, agevolazioni e provvidenze". Sono queste le novità di maggior rilievo contenute nella delibera n. 236 con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso applicabile e operativa la legge 62/01 "Nuove norme sull’editoria e sui prodotti editoriali. Modifiche alla legge 5 agosto 1981 n. 416".

Le testate giornalistiche on-line - in quanto "prodotto editoriale" – devono obbligatoriamente essere registrate nei tribunali e avere un direttore responsabile, un editore e uno stampatore, ma solo quando hanno una regolare periodicità (quotidiana, settimanale, bisettimanale, trisettimanale, mensile, bimestrale, etc). L’articolo 1 della legge 62/01 è al riguardo esplicito allorché il suo terzo comma viene incrociato con l’articolo 16 (semplificazioni) della stessa legge 62, con gli articoli 2 e 5 della legge 47/48 sulla stampa e con gli articoli 1, 2 e 27 della delibera 236/2001 dell’AGCOM.
L’articolo 16 della legge 62/01 recita: "I soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni". L’articolo 1 della delibera dell’AGCOM (Soggetti e imprese obbligati all’iscrizione nel ROC) spiega che sono obbligati all’iscrizione nel ROC:

  • i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione;
  • le imprese concessionarie di pubblicità;
  • le imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi;
  • le imprese editrici di giornali quotidiani, periodici o riviste;
  • le imprese che editano agenzie di stampa di carattere nazionale;
  • i soggetti esercenti l’editoria elettronica e digitale;
  • le imprese fornitrici di servizi di telecomunicazioni e telematici.

Sono evidenti le ragioni per le quali i "soggetti" e le "imprese", descritti nell’articolo 1 della delibera, "sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47": le imprese editoriali non hanno cittadinanza nella legge 47/48 sulla stampa. Presso i tribunali, invece, vengono registrate le testate giornalistiche (di cui agli articoli 2 e 5 della legge 47/48). L’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione "costituisce requisito per l’accesso a benefici, agevolazioni e provvidenze nei soli casi espressamente previsti dalla normativa vigente" (articolo 27 della delibera) e condiziona "l’inizio delle pubblicazioni". Le finalità delle due registrazioni sono divergenti: quella presso i tribunali serve a individuare le responsabilità (civili, penali, amministrative) collegate alle pubblicazioni anche telematiche; quella presso l’AGCOM tutela la trasparenza del settore editoriale tradizionale e digitale (quinto comma dell’articolo 21 della Costituzione: "La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica").

Nel ROC gli editori che prevedono ricavi dalla loro attività
Nel ROC verranno annotati i nomi degli editori (Rai, Rcs, Il Sole 24 Ore SpA, Class, Mondadori, Rusconi, Poligrafici, etc), ma non quelli delle testate giornalistiche, che fanno capo ai singoli editori. Nel Registro dell’AGCOM non figureranno inoltre i dati anagrafici del direttore responsabile delle singole testate. In conclusione vale la doppia iscrizione differenziata: gli editori nel ROC e le testate presso i tribunali. Si devono iscrivere nel ROC non solo gli editori già iscritti nel Registro nazionale della stampa (RNS), ma anche "gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità per cui è previsto il conseguimento di ricavi da attività editoriale" (articolo 2, punto d, della delibera dell’AGCOM).

Due tipi di prodotto editoriale (senza o con periodicità regolare). La legge 62/2001 e la delibera dell’AGCOM delineano, quindi, due tipi di prodotto editoriale in base a quanto si legge nel terzo comma dell’articolo 1 della legge 62 ("Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948). Il terzo comma va decrittato con attenzione secondo due schemi:

a. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Questo passaggio dell’articolo 1 della legge 62 significa che su ogni prodotto editoriale, privo di periodicità e di testata, individuato secondo il primo comma dell’articolo 1 della legge 62 (Per prodotto editoriale, ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici) vanno indicate le prescrizioni dell’articolo 2 della legge 47/48 sulla stampa (Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonché il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore. I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione: del luogo e della data della pubblicazione; del nome e del domicilio dello stampatore; del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. All'identità delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identità di contenuto in tutti gli esemplari).
Esemplificazione concreta: il sito (www.odg.mi.it) dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, privo di periodicità e di testata, contiene le indicazioni di cui all’articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa. Esso è paragonabile a un libro, di cui si stampano nel tempo successive edizioni, ma senza una cadenza prefissata. Un sito di tal fatta non può essere dichiarato equipollente a una rivista perché non ha la caratteristica qualificante ed essenziale della periodicità: "Rientrano nella nozione di "rivista" anche le pubblicazioni non legate all'attualità e prive di predeterminazione di durata, di cui sia programmata la periodicità, anche se sia prestabilito il momento conclusivo e qualunque sia il contenuto informativo" (TAR Lazio, sez. I, 27 dicembre 1993, n. 1827; Rivista Dir. Autore, 1995, 322). Ci sono "prodotti editoriali" (si pensi al libro!) che non sono assimilabili ai giornali e ai periodici.

b. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì, agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948. Questo secondo passaggio dell’articolo 1 della legge 62 comporta che, sull’esempio di quanto accade oggi per i giornali e i periodici cartacei o per i tg e i radiogiornali, devono essere iscritte nell’apposito registro tenuto dai tribunali civili le testate telematiche, che abbiano le stesse caratteristiche e la stessa natura (articolo 5 della legge 47/48) di quelle scritte o radiotelevisive, e che, quindi, hanno una periodicità regolare, un "logo" identificativo e che "diffondono presso il pubblico informazioni" legate strettamente all’attualità. Le testate (da registrare secondo lo schema della legge 47/1948) sono, come già sottolineato, quelle quotidiane, settimanali, bisettimanali, quindicinali, mensili, bimestrali o semestrali caratterizzate (secondo l’insegnamento costante della Cassazione):

  1. dalla raccolta, dal commento e dall'elaborazione critica di notizie (attuali) destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale;
  2. dalla tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione.

Le testate con periodicità regolare sono, quindi, sottoposte ad entrambi i vincoli rappresentati dagli articoli 2 e 5 della legge 47/1948 sulla stampa. Solo l’iscrizione dell’editore nel ROC è condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Senza questa iscrizione, i giornali e i periodici, benché registrati presso un tribunale, non possono essere stampati e diffusi.
La registrazione (presso i tribunali) delle testate on-line è un principio consacrato, per la prima volta, nell’articolo 153 della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001). L’articolo 153 della legge 388/2000 disciplina i giornali telematici espressione dei partiti e dei movimenti politici. Fino al dicembre 2000 la registrazione dei giornali telematici era frutto di un’interpretazione dei giudici (si segnala in particolare l’ordinanza del presidente del Tribunale di Roma del 6 novembre 1997 per la testata InterLex).

La legge 47/1948 sulla stampa. In base all’articolo 2 della legge n. 47/48 i giornali on-line, analogamente a quanto avviene oggi per gli stampati (quotidiani, periodici, agenzie di stampa), saranno tenuti a mostrare alcuni elementi identificativi quali il luogo e la data della pubblicazione; il nome e il domicilio dello stampatore; il nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile. L’articolo 5 stabilisce che "nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi". Il direttore responsabile deve essere iscritto negli elenchi dell’Albo tenuto dai Consigli dell’Ordine (norma legittima secondo la sentenza n. 98/1968 della Corte costituzionale). Il tribunale è quello nella cui circoscrizione la testata on-line ha la redazione. Lo stampatore è il provider, che "concede l'accesso alla rete, nonché lo spazio nel proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997). La mancata indicazione del nome dello stampatore non fa, comunque, scattare il reato di stampa clandestina: "La divulgazione di stampati privi del nome del solo stampatore non
integra né il delitto previsto dall'articolo 16 – stampa clandestina - della legge 8 febbraio 1948 n. 47, né la contravvenzione prevista dall'articolo 663 bis Cp" (Cass. pen., sez. I, 12 ottobre 1993; Riviste Riv. Pen., 1994, 1261).

Per la registrazione - dice il secondo comma dell’articolo 5 della legge 47/48 sulla stampa - occorre che sia depositata nella cancelleria "una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa è diversa dal proprietario, nonché il titolo e la natura della pubblicazione". Nella natura della pubblicazione rientra, secondo le istruzioni del tribunale civile di Milano per le "nuove registrazioni", l’indicazione del "carattere" (politico, informativo, sindacale, sportivo, etc,) e della "periodicità" della pubblicazione stessa. L’indicazione della periodicità nella dichiarazione e accanto alla testata è, quindi, un obbligo che discende dalla legge sulla stampa.

La legge 47 punisce la diffamazione, cioè l’offesa alla dignità e all’onore delle persone; la diffusione di immagini raccapriccianti e impressionanti; le pubblicazioni, che "corrompono" gli adolescenti e i fanciulli. Obbliga i direttori alla rettifica delle notizie inesatte e alla pubblicazione delle sentenze dei tribunali a tutela dei diritti dei cittadini. La legge 47/1948 è stata elaborata dall’Assemblea costituente appena dopo il varo della Carta fondamentale, che all’articolo 21 sancisce solennemente la libertà di manifestare il pensiero non solo "con la parola e lo scritto", ma anche "con ogni altro mezzo di diffusione" (espressione lungimirante, che oggi abbraccia anche Internet). "L'abuso del diritto di cronaca può concretarsi anche tramite diffusione di messaggi via Internet, poiché il mezzo di diffusione non modifica l'essenza del fatto, valutabile alla stregua dei normali criteri che governano il libero e lecito esercizio del diritto di cronaca" (Trib. Teramo, 11 dicembre 1997; Riviste Dir. Informazione e Informatica, 1998, 370, n. Costanzo).

La legge 223/1990 ( o "legge Mammì") modello per i giornali della rete
L’articolo 10 della legge 223/1990 ha esteso alle emittenti televisive e radiofoniche l’obbligo di registrazione delle rispettive testate giornalistiche e quello della rettifica (articolo 8 della legge n. 47/1948). La legge 223 ha distinto, quindi, tra giornali televisivi e giornali radio da una parte e trasmissioni effettuate dalle reti delle singole emittenti, che non fanno capo a testate registrate. Solo sui primi grava l’obbligatorietà della registrazione. Conseguentemente nessuno può chiedere la registrazione di un portale on-line (ma solo della sezione, che "diffonde informazioni presso il pubblico" legate all’attualità, contraddistinta da una periodicità regolare e da una testata "costituente elemento identificativo del prodotto"). La ratio della norma è evidente. Il compito primario di un direttore responsabile è quello di impedire che "siano commessi delitti con il mezzo della stampa" (articolo 57 c.p.) ed è anche quello di far rispettare le norme deontologiche della professione giornalistica (compreso il Codice di deontologia sulla privacy, che ha il rango di norma). Nelle redazioni devono essere applicate le clausole contrattuali (che hanno forza di legge con il DPR 153/1961).

L’informazione "spontanea"
Va detto subito che i numeri unici non sono soggetti alla registrazione presso i tribunali (sentenza 2/1971 della Corte costituzionale). Anche i periodici telematici, che abbiano contenuti esclusivamente professionali, tecnici o scientifici, possono essere diretti da un non-giornalista (iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 28 della legge 69/63 sull’ordinamento della professione giornalistica). Anche per i periodici on-line (connotati da scarne strutture spesso fatte di una sola persona) a contenuto informativo legato all’attualità scatta, però, l’obbligo della registrazione presso i tribunali a patto che gli stessi abbiano una regolare periodicità. Gli altri, quelli privi di periodicità, si devono limitare. come già riferito, a rispettare soltanto i vincoli dell’articolo 2 della legge 47/1948 sulla stampa (obbligo di "esporre" una gerenza!).
Deve far riflettere questa massima giurisprudenziale: "L'introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi dell'articolo 12 della legge. n. 633 del 1941, con tutte le implicazioni giuridiche che ne conseguono sia sul piano civilistico che penalistico" (Trib. Cuneo, 23 giugno 1997; Riviste Giur. piemontese, 1997, 493, n. Galli; Rif. legislativi L 22 aprile 1941 n. 633, art. 12). Le pubblicazioni del volontariato (legge n. 266/1991, articolo 8 punto 1) sono esenti dal bollo e dall’imposta di registro nonché dalla tassa di iscrizione e dai diritti di segreteria dell’Ordine [...]

(L'intervento di Abruzzo prosegue con le affermazioni che abbiamo già riportato su queste pagine. Vedi La Corte costituzionale ha risolto il problema nel ’71 e La registrazione delle testate on-line è un obbligo, ndr)

 

 

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