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Sistema informazione

Un errore i diritti sulle rassegne stampa

11.10.06

L'articolo 32 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) modifica la legge sul diritto d'autore (633/41), inserendo un comma 1-bis nell'articolo 65. Vediamo prima di tutto come suona l'articolo con la nuova disposizione.

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se riportato.

Dunque la legge ora dice che gli articoli comunque "messi a disposizione del pubblico... possono essere liberamente riprodotti", salvo un'esplicita indicazione di copyright. Questa è la norma-base, che rende lecite e gratuite non solo le citazioni, ma anche le rassegne stampa.
Il nuovo comma 1-bis aggiunge: "I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti". In sostanza contraddice il comma percedente: perché "corrispondere un compenso per la riproduzione" è il contrario di "riprodurre liberamente".

Una norma scritta male, come accade spesso, che dovrebbe essere corretta nella conversione in legge del decreto. O, meglio, dovrebbe essere eliminata, perché il principio della libera riproduzione di articoli giornalistici è fondamentale per la diffusione dell'informazione e della conoscenza. E anche per fare pubblicità ai giornali, gratis.

Ma la cieca rapacità degli editori arriva a questa forma di autolesionismo. Con la speranza di raggranellare qualche euro di "diritti" (che mai arriveranno nelle tasche dei giornalisti) si rischia di tagliare quella parte importante dell'informazione che è il confronto tra le idee, realizzato appunto dalle rassegne stampa.

Degli aspetti più strettamente giuridici ci occuperemo quando il decreto sarà convertito in legge, se la norma sopravviverà. Resta poi un dubbio: qual è la "straordinaria necessità ed urgenza" che, per la Costituzione, giustifica l'inserimento in un decreto-legge di una disposizione di questo tipo? E ancora, che c'entrano i diritti sulle riproduzioni degli articoli (soldi che andrebbero agli editori), con le "disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (soldi che vanno allo Stato)? 

 

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