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Professione giornalista

Il "fuoco amico" del governo Prodi affonda la piattaforma della FNSI

di Franco Abruzzo - 17.07.06
Si allontana per i giornalisti free lance il tariffario delle prestazioni autonome, ma resta in piedi (forse) quello indicativo e non vincolante dell'Ordine.
Milano, 2 luglio 2006. Il "fuoco amico" del Governo Prodi ha affondato quella parte della piattaforma contrattuale della Fnsi, che prevede un tariffario per le prestazioni autonome (dei giornalisti professionisti free lance) con queste precise parole: "Si chiede, inoltre, la definizione di un tariffario delle prestazioni autonome rapportato alla specificità della prestazione (notizia, articolo, inchiesta) e al mezzo di diffusione (quotidiani, periodici, giornali elettronici). I compensi dovranno essere maggiorati quando si riferiscano ad avvenimenti che richiedano la presenza del giornalista nei giorni domenicali e festivi infrasettimanali". Il decreto legge, varato il 30 giugno dal Consiglio dei Ministri, stabilisce, per quanto riguarda le "attività libero professionali e intellettuali", che "vengano abrogate le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti". E' evidente che l'abrogazione riguarda le tariffe in vigore, ma è evidente che non se ne possano fissare di nuove, soprattutto tenendo conto che il Contratto dei giornalisti, con il Dpr 153/1961, ha assunto forza di legge. 
Potrebbe sopravvivere il Tariffario dell'Ordine dei giornalisti, - varato ogni anno dal Consiglio nazionale con riferimento agli articoli 2, 11 e 35 delle legge professionale n. 69/1963 nonché agli articoli 2230, 2231 e 2233 del Codice civile -, che ha carattere indicativo e non vincolante. Il tariffario in sostanza è una "tabella dei compensi minimi inderogabili, al netto delle contribuzioni previdenziali, per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti (locatio operis) non regolate dal contratto collettivo di lavoro perché non comportanti subordinazione anche se costituenti cessioni di diritto d'autore". I minimi del Tariffario sono valorizzati dai presidenti regionali dell'Ordine quando rilasciano il parere di congruità (ex artt. 2233 Cc nonché 636 Cpc) ai giornalisti, che hanno deciso di citare in giudizio gli editori, che hanno omesso il pagamento delle collaborazioni. Recita l'articolo 636 Cc: "Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie (che oggi sono state cancellate, ndr). Il giudice, se non rigetta il ricorso, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali ". Questo articolo dovrebbe voler dire che il parere riguarda prestazioni non regolate da tariffe obbligatorie (come sono quelle dei giornalisti). Se così fosse, rimarrebbero in piedi il tariffario dell'Ordine nazionale e i pareri di congruità dei presidenti degli Ordini regionali.
Secondo gli articoli articoli 2225 e 2233 del Cc, "il corrispettivo (o compenso), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione". Questi articoli conferiscono una supplenza ai giudici, che dovrebbero determinare in via autonoma l'entità dei compensi spettanti ai giornalisti liberi professionisti vittime dei "tempi lunghi" o delle dimenticanze degli editori.
Il decreto legge, però, fa saltare l'articolo 633 del Cc in base al quale "il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata". Come dire: se non c'è più la tariffa legalmente approvata non c'è più il decreto di ingiunzione di pagamento. Un bel rebus, che rafforza la pretesa degli editori di pagare le collaborazioni secondo i loro comodi. Il dl, comunque, è un regalo del Governo agli editori.
"I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi - dice l'articolo 36 del dl - esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro". Anche i giornalisti free lance "sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese".
L'articolo 23 del dl prevede un taglio ai contributi a favore dei giornali organi di partito e/o di movimenti politici "fantasma". 
L'articolo 33 del dl taglia del 30% i compensi ai consiglieri nazionale e regionali dell'Ordine dei Giornalisti (ente pubblico non economico ex art. 1, comma 2, del Dlgs 165/2001). Va precisato al riguardo che i consiglieri e i revisori dell'Ordine di Milano svolgono il loro mandato, come si diceva nell'800, a titolo gratuito e onorifico. 
Tutte queste misure sono operative dal giorno della pubblicazione del dl nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica". Anche per i giornalisti professionisti free lance, però, decade
a) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.
b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
Concludendo, l'articolo 2 del dl parla delle tariffe proprie di coloro che svolgono "attività libero professionali e intellettuali", cioè di coloro che hanno sostenuto (ex art. 33, V comma, della Costituzione) "un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale". In una parola il dl si riferisce ai professionisti iscritti nei vari Ordini e Collegi.

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