| Articolo 1 Dell'abbonamento alle
                          radioaudizioni. Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od
                          adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è
                          obbligato al pagamento del canone di abbonamento,
                          giusta le norme di cui al presente decreto.La presenza di un impianto aereo atto alla captazione
                          o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo
                          idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee
                          interne per il funzionamento di apparecchi
                          radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza
                          di un apparecchio radioricevente.
 Articolo 2 
                          [Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso
                          privato è stabilito in ragione di anno solare nella
                          misura di L. 81.Il pagamento del canone può essere effettuato in
                          unica soluzione, nel quale caso esso è dovuto
                          nell'accennata misura di L. 81, ovvero in due rate
                          corrispondenti ai semestri gennaio-giugno,
                          luglio-dicembre, nel quale caso è dovuto nella misura
                          di L. 42,50 per ogni rata, salvo quanto è disposto
                          per il primo pagamento dei nuovi abbonati dal primo
                          comma del successivo articolo 4.
 L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno
                          in anno e l'utente è obbligato, senza bisogno di
                          alcun preavviso, al pagamento del canone nella misura
                          suindicata e nei modi e nei termini previsti dagli
                          artt. 3 e 5 del presente decreto, salvo il caso di
                          cessazione dell'uso dell'apparecchio disciplinato dal
                          successivo art. 10.
 L'utente che inizia l'abbonamento semestrale dal primo
                          semestre dell'anno solare, come pure l'abbonato che ha
                          rinnovato l'abbonamento corrispondendo la prima rata
                          semestrale gennaio-giugno, sono in ogni caso obbligati
                          al pagamento della successiva rata semestrale
                          luglio-dicembre.
 L'abbonato che intenda cambiare la forma di pagamento
                          per la quale è stato iscritto a ruolo, deve farne
                          richiesta su carta semplice all'Ufficio del Registro
                          competente non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
                          La nuova forma di pagamento prescelta avrà inizio dal
                          primo dell'anno successivo.
 L'abbonamento è valido esclusivamente per la
                          detenzione di apparecchi nel domicilio od indirizzo
                          indicato nel relativo libretto di iscrizione di cui al
                          successivo art. 6].
 (1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
 Articolo 3 
                          Il pagamento del canone di abbonamento alle
                          radioaudizioni per uso privato deve essere effettuato
                          esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti
                          postali, giusta le norme seguenti:a) per il primo pagamento da parte dei nuovi abbonati:
                          col versamento del canone, sia esso annuale che
                          semestrale o del rateo relativo, a favore del conto
                          corrente postale del Primo Ufficio Bollo di Torino, a
                          mezzo dell'apposito modulo di versamento in conto
                          corrente da ritirarsi presso qualsiasi ufficio
                          postale, che è tenuto a fornirlo gratuitamente;
 b) per le rinnovazioni dell'abbonamento: con
                          versamento del canone sia esso annuale che semestrale
                          mediante speciali moduli allegati al "Libretto di
                          iscrizione alle radioaudizioni" di cui al
                          successivo art. 6 a favore dell'apposito conto
                          corrente dell'Ufficio del Registro nella cui
                          circoscrizione si trova il Comune di residenza
                          dell'utente.
 (Omissis) (1).
 (1) Comma abrogato dall'art. 1, l. 10 novembre 1954,
                          n. 1150.
 Articolo 4 
                          [Per il primo pagamento da parte dai nuovi abbonati
                          l'utente che inizia l'abbonamento nel corso dell'anno
                          ed intende eseguire il versamento del canone stesso
                          per tutto l'anno in corso, è obbligato al pagamento
                          del canone medesimo in ragione di L. 7 al mese, come
                          dalla tabella allegato A al presente decreto, vista,
                          [d'ordine Nostro,] dal Ministro Segretario di Stato
                          per le finanze, a decorrere dal mese in cui ha avuto
                          inizio la detenzione dell'apparecchio e per quanti
                          sono i mesi dell'anno in corso mancanti per arrivare
                          al 31 dicembre.Se l'utente intende eseguire il versamento in rate
                          semestrali è obbligato al pagamento del canone in
                          ragione di L. 7 al mese, giusta la citata tabella, a
                          decorrere dal mese in cui ha avuto inizio la
                          detenzione dell'apparecchio e per quanti sono i mesi
                          del semestre in corso mancanti per arrivare al 30
                          giugno o al 31 dicembre] (1).
 (1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
 Articolo 5 
                          Il pagamento del canone per la rinnovazione
                          dell'abbonamento alle radioaudizioni deve essere
                          effettuato anticipatamente dagli abbonati in unica
                          soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno.Il pagamento del canone per la rinnovazione
                          dell'abbonamento a rate semestrali deve del pari
                          effettuarsi anticipatamente entro il mese di gennaio e
                          di luglio di ciascun anno.
 Articolo 6 
                          Per il versamento del canone ai fini della
                          rinnovazione dell'abbonamento ai sensi della lettera
                          b) del precedente art. 3, è istituito uno speciale
                          "Libretto di iscrizione alle radioaudizioni"
                          che è compilato dal competente Ufficio del Registro
                          ed inviato ai singoli abbonati con piego raccomandato.Il "Libretto di iscrizione" di cui sopra
                          contiene nella prima pagina le generalità
                          dell'abbonato (cognome, nome e paternità) con
                          l'indicazione della relativa residenza, il numero che
                          contraddistingue l'abbonato stesso nel ruolo di
                          consistenza degli abbonati, nonché il numero del
                          conto corrente postale dell'Ufficio del Registro
                          competente, sul quale devono essere effettuati i
                          versamenti per il pagamento dei canoni di abbonamento.
 Fanno parte integrante del libretto alcuni speciali
                          moduli del servizio dei conti correnti postali a mezzo
                          dei quali deve esclusivamente essere effettuato il
                          versamento presso gli uffici postali delle somme
                          occorrenti per la rinnovazione dell'abbonamento.
 Articolo 7 
                          Il libretto di iscrizione alle radioaudizioni deve
                          essere esibito dall'abbonato ad ogni richiesta degli
                          organi cui compete l'accertamento delle violazioni
                          alle disposizioni del presente decreto.Il libretto di iscrizione dà diritto al titolare di
                          detenere uno o più apparecchi purché questi siano di
                          proprietà dello stesso utente e siano tenuti in unico
                          domicilio.
 Nel numero degli apparecchi che possono essere
                          detenuti con un unico libretto a norma del precedente
                          comma, non sono compresi quelli applicati stabilmente
                          ad autoscafi, autovetture ed altri autoveicoli.
 Per questi ultimi apparecchi è obbligatorio un
                          distinto abbonamento.
 Articolo 8 
                          In caso di smarrimento del libretto di iscrizione alle
                          radioaudizioni, l'abbonato deve chiederne
                          tempestivamente il duplicato con domanda su carta da
                          bollo da lire quattro. La detta domanda può essere
                          presentata direttamente all'Ufficio del Registro
                          presso il quale l'abbonato è iscritto a ruolo, in
                          doppio esemplare di cui uno da redigersi in carta
                          libera, sarà restituito dall'ufficio in segno di
                          ricevuta dopo avervi apposto il bollo a calendario,
                          ovvero a mezzo di raccomandata con ricevuta di
                          ritorno.Il duplicato della detta domanda ovvero la ricevuta di
                          ritorno costituiscono l'unica giustificazione della
                          mancanza del libretto per l'abbonato.
 L'Ufficio del Registro predispone in seguito il nuovo
                          libretto di iscrizione indicandovi il numero di ruolo
                          di consistenza ed annotando, sul frontespizio interno,
                          i pagamenti già eseguiti e lo spedisce all'utente con
                          tassa a carico del destinatario.
 Sul libretto deve essere apposta dallo stesso ufficio
                          la leggenda: "duplicato".
 La richiesta del duplicato del libretto a norma del
                          presente articolo non esclude l'applicazione delle
                          sanzioni di cui ai successivi artt. 19 e 20 qualora
                          l'abbonato, al momento della richiesta, non sia in
                          regola con i pagamenti giusta le norme del presente
                          decreto.
 Articolo 9 
                          L'abbonato alle radioaudizioni e chi, pur non essendo
                          abbonato, detenga un apparecchio radio-ricevente in
                          prova ai sensi del successivo art. 16, come pure chi,
                          avendo regolarmente dato disdetta dell'abbonamento,
                          detenga l'apparecchio chiuso in involucro ai sensi del
                          successivo articolo 10, qualora muti domicilio,
                          residenza od abitazione, trasportando nel nuovo
                          domicilio, residenza od abitazione l'apparecchio, deve
                          denunziare, a mezzo di lettera raccomandata con
                          ricevuta di ritorno, all'Ufficio del Registro presso
                          il quale è iscritto come abbonato, tale cambiamento,
                          entro venti giorni dal cambiamento stesso.Nella denunzia deve essere indicato il numero di ruolo
                          risultante dal libretto di iscrizione o gli estremi
                          della licenza in prova, il luogo ove viene trasferito
                          il domicilio, la residenza e l'abitazione con il
                          relativo indirizzo.
 Articolo 10 
                          [Ove l'abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi
                          ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari
                          e continui a detenere l'apparecchio presso di sé,
                          deve presentare al competente Ufficio del Registro
                          apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese
                          di novembre di ciascun anno, indicando il numero di
                          iscrizione nel ruolo e specificando il tipo
                          dell'apparecchio di cui è in possesso, il quale deve
                          essere racchiuso in apposito involucro in modo da
                          impedirne il funzionamento.La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera
                          raccomandata con ricevuta di ritorno.
 Alla denunzia l'utente deve unire un vaglia postale
                          (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L.
                          10,20, intestato all'Ufficio del Registro, per spese
                          dell'involucro su accennato ed accessori.
 Qualora l'utente intenda cedere o alienare
                          l'apparecchio è del pari obbligato alla denunzia di
                          cui sopra, nella quale deve indicare il cognome, nome,
                          paternità e domicilio del cessionario od acquirente.
                          In questo caso è esonerato dall'obbligo del pagamento
                          della somma di L. 10,20 di cui al comma precedente.
 L'utente con abbonamento semestrale che ceda o venda
                          l'apparecchio entro il 1° semestre dell'anno è
                          dispensato dal pagamento del canone relativo al 2°
                          semestre a condizione che entro il 30 giugno denunci
                          all'Ufficio del Registro presso il quale trovasi
                          iscritto a ruolo l'avvenuta cessione con le generalità
                          del cessionario o acquirente e comprovi che questo
                          ultimo abbia pagato il canone.
 L'utente che ha effettuato le denunzie di cui sopra
                          deve altresì restituire al competente Ufficio del
                          Registro, entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha
                          presentato le denunzie medesime, il libretto di
                          iscrizione a ruolo.
 Qualora l'utente intenda riaprire l'apparecchio già
                          suggellato, deve fame domanda su carta semplice in
                          triplice esemplare al competente Ufficio del Registro,
                          con il contemporaneo pagamento della somma di L. 520
                          da versarsi con vaglia postale intestato all'Ufficio
                          medesimo. L'Ufficio del Registro, dopo aver preso nota
                          di tale richiesta sul ruolo di consistenza degli
                          abbonati, passerà i tre esemplari delle domande al
                          competente Ufficio Tecnico Erariale] (1).
 (1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
 Articolo 11 
                          La chiusura dell'apparecchio e la cessione od
                          alienazione di esso a norma del precedente articolo
                          come pure la distruzione o la assoluta inservibilità
                          dell'apparecchio, ancorché dovuta a causa di forza
                          maggiore, non danno diritto al rimborso del canone
                          semestrale od annuale pagato a norma del presente
                          decreto.In caso di cessione o di alienazione, il cessionario o
                          l'acquirente sono considerati nuovi abbonati al
                          pagamento del canone dal giorno in cui hanno avuto la
                          detenzione dell'apparecchio indipendentemente dal
                          fatto che il cedente o venditore abbia corrisposto il
                          canone relativo al suo abbonamento.
 Articolo 12 
                          Alla chiusura ed alla riapertura degli apparecchi nei
                          casi di cui al precedente art. 10 provvedono gli
                          Uffici Tecnici Erariali ai quali gli Uffici del
                          Registro comunicano i nominativi in appositi elenchi.L'involucro che contiene l'apparecchio deve essere
                          chiuso con filo di ferro munito all'estremità di un
                          piombino timbrato dell'Ufficio Tecnico ed è lasciato
                          in deposito alla utente con tutte le conseguenze di
                          legge. La chiusura dello apparecchio deve constare da
                          apposito verbale redatto in triplice esemplare, uno
                          dei quali verrà consegnato all'utente, un altro
                          spedito al competente Ufficio del Registro perché ne
                          prenda nota sul registro di consistenza degli
                          abbonati; il terzo esemplare rimarrà presso l'Ufficio
                          Tecnico Erariale.
 Nel verbale dovranno indicarsi le generali
                          dell'abbonato, li numero di ruolo e l'Ufficio del
                          Registro presso il quale l'abbonato è iscritto, nonché
                          il tipo dell'apearecchio ed il numero delle valvole
                          delle quali l'apparecchio è dotato.
 Su richiesta dell'utente la inutilizzazione
                          dell'apparecchio, oltre che con l'involucro, può
                          essere effettuata con altri mezzi ritenuti idonei
                          dall'Ufficio Tecnico Erariale. In questo caso, della
                          richiesta dell'utente e del mezzo usato per la
                          inutilizzazione dell'apparecchio deve farsi constare
                          nel verbale di cui sopra.
 Per la riapertura dell'apparecchio, l'incaricato
                          dell'Ufficio Tecnico Erariale non redige alcun verbale
                          ma convalida la operazione con timbro sulle tre copie
                          di domanda trasmesse all'Ufficio Tecnico Erariale; una
                          di tali copie in tal modo convalidata è consegnata
                          all'interessato, l'altra è spedita all'Ufficio del
                          Registro per gli opportuni controlli e la terza rimane
                          presso l'Ufficio Tecnico Erariale.
 La copia consegnata all'interessato costituisce
                          l'unica giustificazione per la provvisoria apertura
                          dell'involucro che è prevista per un massimo di
                          giorni dieci.
 Allo scadere di tale termine l'interessato deve
                          precisare all'Ufficio del Registro il cognome, nome,
                          paternità e domicilio del nuovo acquirente o munirsi
                          di nuovo abbonamento, ovvero richiedere nuovamente la
                          chiusura dell'apparecchio con le prescritte modalità.
 Articolo 13 
                          In caso di decesso dell'abbonato l'abbonamento è
                          valido per gli eredi fino al termine dell'abbonamento
                          stesso per il quale l'abbonato deceduto abbia
                          regolarmente pagato il canone.Qualora gli eredi non intendano ulteriormente
                          usufruire delle radioaudizioni devono osservare le
                          norme di cui al precedente art. 10.
 Ove invece gli eredi intendano continuare l'uso
                          dell'apparecchio devono farne domanda in carta libera
                          al competente Ufficio del Registro per intestare al
                          proprio nome il libretto di iscrizione quali eredi del
                          defunto abbonato.
 La variazione della intestazione del libretto deve
                          essere fatta direttamente dal Procuratore del registro
                          e deve essere seguita dalla firma dello stesso
                          procuratore e della apposizione del bollo a calendario
                          dell'Ufficio.
 Analoga variazione deve essere fatta dal procuratore
                          sul ruolo di consistenza degli abbonati.
 Articolo 14 
                          [I turisti e i viaggiatori residenti all'estero che
                          vengono a soggiornare temporaneamente nel territorio
                          dello Stato, portando seco un apparecchio portatile,
                          od un apparecchio sistemato su autovettura, possono
                          ritirare dalla dogana di transito una apposita licenza
                          di temporanea importazione.Tale licenza viene rilasciata contro pagamento di L.
                          15 a titolo di abbonamento alle radioaudizioni e
                          previo deposito dello importo corrispondente al dazio
                          doganale ed alle tasse di radiofonia. L'apparecchio
                          viene munito di apposito timbro che deve risultare
                          integro all'atto della riesportazione. La licenza di
                          temporanea importazione ha la validità di mesi tre
                          per gli apparecchi portatili, dopo tale periodo il
                          detentore deve regolarizzare la sua posizione
                          munendosi del normale abbonamento e corrispondere
                          quanto è dovuto per la definitiva importazione di
                          materiale radio elettrico.
 Per gli apparecchi installati stabilmente su
                          autovetture il periodo di validità della licenza di
                          temporanea importazione è ragguagliato a novanta
                          giorni, computando i periodi di effettiva e
                          controllata permanenza dell'autovettura nello Stato e
                          può essere rinnovato per ogni periodo di novanta
                          giorni di successiva permanenza nel territorio dello
                          Stato dietro pagamento del diritto fisso di L. 15.
 Qualora il turista o viaggiatore ritorni all'estero
                          entro i periodi sopra contemplati, e sempre che non
                          risulti manomissione o rottura nei timbri e sigilli
                          apposti dalla dogana, ha diritto al rimborso del
                          deposito effettuato] (1).
 (1) Vedi, ora, d.m. 20 dicembre 1991.
 Articolo 15 
                          La speciale "Licenza per apparecchi
                          radioriceventi in prova" di cui ai Regi
                          decreti-legge 17 aprile 1931, n. 589, e 9 dicembre
                          1935, n. 2173, è costituita da un modulo diviso in
                          due parti, matrice e figlia come allegato B al
                          presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro
                          Segretario di Stato per le finanze.I moduli di licenza sono riuniti in libretti di
                          venticinque moduli ciascuno che sono predisposti e
                          venduti dall'Ente Italiano Audizioni Radici foniche al
                          prezzo di lire venticinque.
 Articolo 16 
                          Qualunque persona o ditta autorizzata alla vendita di
                          apparecchi radioriceventi che ceda in prova uno di
                          detti apparecchi a persona od ente non ancora munito
                          di libretto di iscrizione alle radioaudizioni, deve
                          munirsi di una congrua scorta di licenze per
                          apparecchi radio-riceventi in prova e deve consegnare
                          all'utente, all'atto stesso della consegna
                          dell'apparecchio, la parte figlia del modulo di
                          licenza di cui all'articolo precedente.Sulla matrice e sulla figlia del modulo di licenza
                          devono essere apposte a cura di chi cede l'apparecchio
                          in prova le seguenti indicazioni:
 a) cognome, nome, domicilio ed indirizzo della ditta
                          che cede l'apparecchio in prova;
 b) cognome, nome, paternità e indirizzo (Comune, via
                          numero civico) dell'utente cui viene ceduto
                          l'apparecchio in prova;
 c) data della consegna dell'apparecchio in prova;
 d) dati idonei alla identificazione dell'apparecchio
                          (tipo, numero delle valvole, ecc.).
 La licenza è valida per un solo apparecchio e per un
                          periodo massimo di giorni dieci a partire dal giorno
                          in cui viene dato l'apparecchio in prova ed è
                          improrogabile.
 È vietato di rilasciare allo stesso utente più di
                          due licenze consecutive come pure è vietato di
                          apportare qualsiasi aggiunta o modificazione al testo
                          delle indicazioni apposte sulla licenza al momento del
                          loro rilascio.
 La matrice delle licenze deve restare unita al
                          libretto ed i libretti esauriti devono essere inviati
                          all'Ufficio del Registro del distretto in cui ha sede
                          la ditta che ha rilasciato la licenza, con le relative
                          matrici entro venti giorni dalla data in cui è stata
                          rilasciata l'ultima licenza.
 È in facoltà di chi cede in prova un apparecchio
                          radioricevente di rivalersi del prezzo della licenza
                          addebitando una lira per ogni licenza.
 Articolo 17 
                          L'obbligo del registro di carico e scarico di cui
                          all'art. 5 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n.
                          1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è
                          esteso ai riparatori, ai commercianti, ai
                          rappresentanti ed agenti di vendita in genere di
                          apparecchi e di materiali radioelettrici, ma non è
                          esteso a coloro che limitano la propria attività alla
                          semplice segnalazione, alle ditte autorizzate per la
                          costruzione e la riparazione o vendita di apparecchi e
                          materiali radioelettrici, dei probabili acquirenti di
                          detti apparecchi o materiali.Ai segnalatori di affari su menzionati è fatto
                          divieto di tenere depositi di apparecchi o di
                          materiali radioelettrici.
 Detto registro rilasciato dagli Uffici Tecnici
                          Erariali, deve essere tenuto e conservato giusta le
                          norme di cui all'art. 52 del regolamento approvato con
                          regio decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295. Sul
                          medesimo devono essere annotati, con le modalità di
                          cui all'art. 51 dello stesso regolamento, nella parte
                          del carico gli apparecchi e materiali soggetti a tassa
                          nonché le cuffie, e nella parte dello scarico le
                          partite esitate degli apparecchi e materiali soggetti
                          a tassa, nonché il nome, cognome, paternità e
                          domicilio degli acquirenti di apparecchi completi a
                          valvola e a cristallo, di scatole di montaggio, di
                          altoparlanti, di rivelatori a cristallo e di cuffie.
 Il compratore ha l'obbligo di dichiarare al venditore
                          il proprio cognome, nome, paternità e domicilio,
                          provandone l'esattezza con idonei documenti di
                          riconoscimento.
 Il venditore nell'indicare il cognome, nome, paternità
                          e domicilio dell'acquirente nella parte dello scarico
                          del registro di cui sopra dovrà riportare gli estremi
                          del documento di riconoscimento esibitogli dal
                          compratore.
 In caso di acquisti di apparecchi radioriceventi per
                          conto di terzi il compratore oltre alle proprie
                          generalità deve fornire anche quelle della persona
                          cui è destinato l'apparecchio.
 Gli agenti della RAI, muniti di regolare tessera di
                          riconoscimento, hanno facoltà di prendere visione del
                          registro di carico e scarico presso i costruttori
                          riparatori e rivenditori di apparecchi e materiali
                          radioelettrici allo scopo di desumere le generalità
                          degli acquirenti degli apparecchi e materiali
                          anzidetti o delle persone alle quali i medesimi sono
                          destinati.
 Nel caso di cambio di apparecchi, il venditore deve
                          registrare nel registro di carico l'apparecchio
                          ritirato, che successivamente scaricherà con le
                          modalità d'uso all'atto della vendita. Nel caso di
                          apparecchi ritirati per riparazioni gli apparecchi
                          stessi devono essere registrati nelle colonne di
                          carico e scarico con tutte le indicazioni atte a
                          identificare il proprietario. I registri di cui sopra
                          devono essere esibiti ad ogni richiesta degli organi
                          cui compete l'accertamento delle violazioni delle
                          disposizioni contenute nel presente decreto a norma
                          del successivo art. 24.
 Sulle fatture emesse per la vendita di apparecchi
                          radioriceventi agli utenti come pure sui listini o
                          cataloghi di vendite degli stessi apparecchi tanto da
                          parte dei fabbricanti che dei rivenditori, dev'essere
                          apposta, anche a mezzo di stampiglia la seguente
                          leggenda: "Nel prezzo di vendita non è compreso
                          il canone di abbonamento alle radioaudizioni".
 Articolo 18 
                          Indipendentemente dalle esenzioni stabilite dal R.D.L.
                          9 settembre 1937, n. 2041, sono esenti dal pagamento
                          del canone di abbonamento alle radioaudizioni
                          circolari gli ospedali militari, le case del soldato e
                          le sale di convegno dei militari delle forze armate,
                          nonché gli enti che giusta le norme vigenti,
                          corrispondono il contributo fisso obbligatorio per la
                          radiofonia.Sono altresì esenti dal pagamento del canone gli
                          apparecchi adoperati per uso militare, siano essi
                          sistemati a terra od a bordo di navi o di aeromobili.
 Articolo 19 
                          Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri
                          dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle
                          diffusioni radiofoniche e televisive senza aver
                          corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza
                          delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti
                          dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del
                          tributo evaso e della pena pecuniaria da due a sei
                          volte la misura del canone previsto per ciascun tipo
                          di utenza, eccezion fatta per quella relativa all'autoradiotelevisione,
                          per la quale continuano ad applicarsi le sanzioni
                          stabilite dall'art. 8 della legge 15 dicembre 1967, n.
                          1235, le cui misure, sia per il canone che per la
                          tassa di concessione governativa, sono elevate al
                          doppio per l'autotelevisione ricevente in bianco e
                          nero e al triplo per quella ricevente a colori (1).(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, d.l. 1°
                          febbraio1977, n. 11, conv. in l. 31 marzo 1977, n. 90.
                          Per la sanzione applicabile qualora il pagamento
                          dell'abbonamento avvenga oltre i termini prescritti ma
                          prima dell'accertamento della violazione vedi l'art.
                          3, d.lg.c.p.s. 31 dicembre 1947, n. 1542.
 Articolo 20 
                          Qualora il pagamento del canone annuo per uso privato
                          o della quota semestrale di esso sia eseguito oltre i
                          termini stabiliti dall'art. 5, ma prima
                          dell'accertamento della violazione, in luogo della
                          pena pecuniaria (1) stabilita dall'articolo precedente
                          è dovuta dall'utente o dall'abbonato una sanzione
                          amministrativa pari all'ammontare del canone o della
                          quota di esso di cui è stato ritardato il pagamento
                          (2).La detta sanzione amministrativa è ridotta ad un
                          quinto, qualora il pagamento del canone abbia luogo
                          prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre
                          30 giorni dalla scadenza dei termini sopra richiamati
                          (2).
 (1) Originariamente, "ammenda".
 (2) Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 18
                          dicembre 1997, n. 473.
 Articolo 21 
                          (Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre
                          1997, n. 473.
 Articolo 22 
                          Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 17
                          sono punite:a) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
                          (1) a carico del venditore o riparatore per ogni
                          vendita o riparazione che non sia stata riportata sul
                          registro di carico e scarico nel detto articolo
                          richiamato e per la omessa conservazione del registro
                          per il tempo stabilito di cinque anni.
 La stessa pena pecuniaria si applica nel caso che sul
                          registro sia stata omessa la indicazione del cognome,
                          nome, paternità e domicilio dell'acquirente o del
                          proprietario dell'apparecchio da riparare;
 b) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
                          (1) a carico solidale del venditore o riparatore e
                          dell'acquirente dell'apparecchio o del proprietario
                          dell'apparecchio da riparare, qualora risultino
                          inesatte le generalità da essi fornite;
 c) con la pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 20.000
                          (1) per l'omessa dichiarazione di cui all'ultimo comma
                          dell'art. 17.
 Le sanzioni di cui sopra si applicano
                          indipendentemente da quelle stabilite dalle vigenti
                          disposizioni in ordine alla regolare tenuta del
                          registro di carico e scarico specie per quanto
                          riguarda il carico del registro stesso.
 (1) La pena pecuniaria è stata così elevata, da
                          ultimo, dal primo comma dell'art. 8, d.l. 30 settembre
                          1989, n. 332, conv. in l. 27 novembre 1989, n. 384.
 Articolo 23 
                          (Omissis) (1).(1) Articolo abrogato dall'art. 19, d.lg. 18 dicembre
                          1997, n. 473.
 Articolo 24 
                          Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle
                          disposizioni del presente decreto gli organi cui, a
                          norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, compete
                          l'accertamento delle violazioni alle leggi
                          finanziarie, gli ispettori ed i procuratori delle
                          tasse ed imposte indirette sugli affari, [gli
                          ufficiali, sottufficiali e militi della M.V.S.N.] in
                          servizio effettivo, nonché i funzionari della RAI in
                          numero non superiore a 50, espressamente riconosciuti
                          idonei ed abilitati con decreto del Ministro per le
                          finanze, emanato di concerto col Ministro della
                          giustizia e col Ministro per l'interno.Per l'accertamento delle violazioni, per
                          l'applicazione delle penalità stabilite dal presente
                          decreto, e per la definizione delle relative
                          controversie si osservano le disposizioni della legge
                          7 gennaio 1929, n. 4 sopra citata.
 RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI CANONI
 Articolo 25 
                          Le sopratasse e le pene pecuniarie incorse a norma del
                          presente decreto devono essere versate direttamente in
                          contanti all'Ufficio del Registro competente, il quale
                          le introita rilasciando ricevuta del bollettino
                          modello 72 A ed imputando la riscossione al competente
                          articolo e capitolo del bilancio dell'entrata.I canoni di abbonamento per uso privato non
                          corrisposti alle prescritte scadenze debbono essere
                          versati, nel caso di utenti iscritti a ruolo, sui
                          conti correnti intestati all'Ufficio del Registro e
                          previsti dal precedente art. 3; nel caso di utenti non
                          iscritti a ruolo sul conto corrente intestato al
                          [Primo Ufficio Bollo di Torino].
 Per l'esazione coattiva da parte degli Uffici del
                          Registro dei canoni di abbonamento non corrisposti
                          nonché delle sopratasse e pene incorse a norma del
                          presente decreto si applicano le disposizioni del
                          testo unico approvato con regio decreto 14 aprile
                          1910, n. 639.
 Articolo 26 
                          Nel privilegio, di cui all'art. 1958, n. 1, del Codice
                          civile, devono ritenersi compresi, per quanto riguarda
                          gli apparecchi radioriceventi, i crediti per canone di
                          abbonamento alle radioaudizioni circolari.Tali crediti sono pure compresi nel privilegio sulla
                          generalità dei mobili di cui all'art. 1957 dello
                          stesso Codice civile.
 Articolo 27 
                          Il canone di abbonamento dovuto per audizioni date in
                          locali pubblici od aperti al pubblico, è stabilito in
                          ragione di anno solare ed è determinato mediante
                          speciali convenzioni di abbonamento con la Società
                          concessionaria.Tali abbonamenti si intendono tacitamente rinnovati di
                          anno in anno e l'utente è tenuto senza alcun
                          preavviso al pagamento del canone, salvo che abbia
                          provveduto a dare disdetta con lettera raccomandata
                          con ricevuta di ritorno alla Società concessionaria
                          non oltre il mese di novembre di ciascun anno.
 Chiunque effettua audizioni in locali pubblici od
                          aperti al pubblico senza aver concordato il canone
                          d'abbonamento di cui al presente articolo, è
                          passibile delle penalità previste dall'art. 19,
                          ancorché abbia corrisposto il canone di abbonamento
                          stabilito per l'uso privato di cui all'art. 2.
 Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
                          dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n.
                          100, su proposta del Ministro per le finanze, d'intesa
                          coi Ministri delle comunicazioni e per i beni e le
                          attività culturali, la riscossione dei canoni
                          speciali di cui al presente articolo potrà essere
                          affidata agli Uffici del Registro con le modalità e
                          secondo le tariffe da stabilirsi con lo stesso
                          decreto.
 Sono applicabili inoltre agli apparecchi in uso in
                          locali pubblici o aperti al pubblico anche le
                          disposizioni dei precedenti artt. 9 a 13, e 16, 21 a
                          26.
 Articolo 28 
                          Le penalità di cui ai precedenti artt. 19 a 23 non
                          saranno applicate nei confronti degli utenti che non
                          siano in regola con le disposizioni del presente
                          decreto, a condizione che essi provvedano agli
                          adempimenti stabiliti dal decreto stesso entro il 30
                          aprile 1938. Articolo 29 
                          Per assicurare il servizio di riscossione dei canoni
                          di abbonamento alle radioaudizioni circolari, il
                          Ministro per le finanze è autorizzato ad assumere
                          personale avventizio col contratto a termini, nel
                          numero strettamente indispensabile, con le modalità e
                          il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4
                          febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno
                          1937, n. 1108. Articolo 30 
                          È abrogata ogni disposizione di legge e di
                          regolamento contraria a quelle contenute nel presente
                          decreto. Articolo 31 
                          Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore
                          il 1° gennaio 1938.Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per
                          la sua conversione in legge, restando il Ministro per
                          le finanze autorizzato alla presentazione del relativo
                          disegno di legge.
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