Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Normativa

Regio decreto-legge 1 maggio 1924, n. 655

GU n. 116 del 16.05.1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

VISTO IL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067;
VISTO IL R. DECRETO DEL 5 GIUGNO 1923, N. 1262;
VISTO IL R. DECRETO 14 GIUGNO 1923, N. 1488;
VISTO IL R. DECRETO DEL 27 SETTEMBRE 1923, N. 2351; VISTO IL R. DECRETO 2 DICEMBRE 1923, N. 2644;
VISTO IL R. DECRETO 9 DICEMBRE 1923, N. 2755;
CONSIDERATA LA NECESSITÀ DI INTRODURRE ALCUNE AGGIUNTE E MODIFICHE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E DI MODIFICARE IL R. DECRETO 27 SETTEMBRE 1923, N. 2351;
INTESO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI, DI CONCERTO COI MINISTRI PER LE FINANZE E PER L'ECONOMIA NAZIONALE; ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1

IL SECONDO COMMA DELL' DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SULLE COMUNICAZIONI SENZA FILO È ABROGATO E SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
L'AUTORIZZAZIONE INVECE DI IMPIANTARE E DI ESERCITARE STAZIONI SEMPLICEMENTE RICEVENTI AD USO DEGLI UFFICI GOVERNATIVI, DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA E SUPERIORE E DEI REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI, METEOROLOGICI E GEODINAMICI, VIENE CONFERITA MEDIANTE LICENZA GRATUITA RILASCIATA DAL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.
IL GOVERNO HA FACOLTÀ DI ACCORDARE AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE DI STAZIONI TRASMITTENTI IN OCCASIONE DI MOSTRE, ESPOSIZIONI E DI MANIFESTAZIONI COMMERCIALI E SPORTIVE IN GENERE. TALI AUTORIZZAZIONI SONO RILASCIATE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PREVIO PAGAMENTO DI UN CANONE MENSILE VARIABILE DA L. 100 A L. 500 SECONDO LE NORME FISSATE NEL REGOLAMENTO.

Art. 2

I CONCESSIONARI DI STAZIONI TRASMITTENTI PER SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONE O DI RADIOTELEGRAFIA CIRCOLARE PAGANO UN CANONE ANNUO ANTICIPATO NON INFERIORE A L. 5000 IL CUI AMMONTARE SARÀ FISSATO NEL DECRETO DI CONCESSIONE PER OGNI STAZIONE TRASMITTENTE.
AI CONCESSIONARI DELLE STAZIONI TRASMITTENTI DI RADIOAUDIZIONE È CONSENTITO DI DIRAMARE SOLTANTO CONCERTI MUSICALI, AUDIZIONI TEATRALI, CONFERENZE, PREDICHE, DISCORSI, LEZIONI E SIMILI, NONCHÉ NOTIZIE; QUESTE ULTIME PERÒ SOTTO GARANZIE DA DETERMINARSI NEL DECRETO DI CONCESSIONE.
LE STAZIONI TRASMITTENTI SUDDETTE POTRANNO FARE ANCHE SERVIZIO DI PUBBLICITÀ E SUI PROVENTI LORDI DEL MEDESIMO DOVRÀ ESSERE CORRISPOSTO AL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI UNA PERCENTUALE CHE SARÀ FISSATA NEL DECRETO DI CONCESSIONE. È ESCLUSA QUALSIASI TRASMISSIONE DI NOTIZIE PER CONTO DI TERZI.
AI CONCESSIONARI SUDDETTI È FATTO OBBLIGO DI TENERE GRATUITAMENTE A DISPOSIZIONE DEL GOVERNO PER DUE ORE GIORNALIERE LE STAZIONI IN CONCESSIONE PER LA TRASMISSIONE DI NOTIZIE CIRCOLARI DI INTERESSE PUBBLICO DA DIRAMARSI IN ORARI CHE VERRANNO STABILITI NEL DECRETO DI CONCESSIONE.

Art. 3

L' DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E L'ART. 2 DEL R. DECRETO 27 SETTEMBRE 1923, N. 2351, SONO SOPPRESSI E SOSTITUITI DAL SEGUENTE:
I CONCESSIONARI DI STAZIONI SOLTANTO RICEVENTI DI COMUNICAZIONI SENZA FILO DESTINATE AI SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE PAGANO ANTICIPATAMENTE PER OGNI STAZIONE CONCESSA UNA TASSA DI L. 25 ALLO STATO E UN DIRITTO DI L. 50 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEI SERVIZI RADIOAUDITIVI CIRCOLARI. LE NORME PER IL RILASCIO DELLE LICENZE SARANNO INDICATE NEL REGOLAMENTO.
I COSTRUTTORI E I RIVENDITORI DI APPARECCHI RADIOELETTRICI RICEVENTI PER I SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE, DEVONO INVIARE AL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, PER L'APPROVAZIONE, UN CAMPIONE DEGLI APPARECCHI DA METTERE IN COMMERCIO.
È FATTO ASSOLUTO DIVIETO AI COMMERCIANTI DI VENDERE APPARECCHI RADIOELETTRICI RICEVENTI PER SERVIZI RADIOAUDITIVI CIRCOLARI DI TIPI DIVERSI DA QUELLI APPROVATI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED A PERSONE CHE NON SIANO PROVVISTE DI REGOLARE LICENZA. IN CASO DI INFRAZIONE A TALE OBBLIGO SI APPLICANO A CARICO DEI CONTRAVVENTORI LE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 18 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067.
GLI APPARECCHI RICEVENTI NON POTRANNO ESSERE SUCCESSIVAMENTE TRASMESSI SE NON A PERSONE MUNITE DI LICENZA.
LE STAZIONI RADIOELETTRICHE RICEVENTI NON DOVRANNO ARRECARE DISTURBO ALLE STAZIONI VICINE. NEL CASO IN CUI L'INCONVENIENTE NON SIA SUBITO RIMOSSO, IL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI POTRÀ, IN FORZA DI DECRETO PREFETTIZIO, PROCEDERE ALLA CONFISCA DEGLI APPARECCHI.

Art. 4

GLI APPARECCHI RADIOELETTRICI RICEVENTI PER SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE CIRCOLARE NON POSSONO ESSERE MESSI IN VENDITA SE NON PREVIA APPLICAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI UN PIOMBO O DI UN MARCHIO O DI ALTRO SEGNO STABILE ED INAMOVIBILE NELLA FORMA INDICATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE. PER TALE APPLICAZIONE DI CONTRASSEGNO SONO DOVUTI DAL RICHIEDENTE UNA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI L. 15 A FAVORE DELLO STATO E UN DIRITTO DA L. 20 A L. 200 A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEI SERVIZI RADIOAUDITIVI CIRCOLARI SECONDO IL GRADO DI AMPLIFICAZIONE DEGLI APPARECCHI.
LE MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA E DEL DIRITTO SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO E LA GRADUAZIONE DEL DIRITTO SARÀ FISSATA NEL DECRETO DI CONCESSIONE. È IN FACOLTÀ DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI, PREVI ACCORDI COI MINISTERI DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA NAZIONALE E SU CONFORME PARERE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA TECNICO LEGALE, DI ELEVARE FINO AL 300% LA TASSA E IL DIRITTO PREDETTO PER GLI APPARECCHI IMPORTATI DALL'ESTERO O MONTATI IN ITALIA CON PARTI ESTERE.
OGNI INFRAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO È PUNITA CON UN'AMMENDA CORRISPONDENTE AL TRIPLO DELLA TASSA E DEI DIRITTI DOVUTI E COL SEQUESTRO DEGLI APPARECCHI.

Art. 5

I CONCESSIONARI DI IMPIANTI AD ONDE GUIDATE PER USO PRIVATO SU LINEE NON ADIBITE AL SERVIZIO TELEGRAFICO E TELEFONICO DOVRANNO PAGARE UN CANONE ANNUALE FISSO DI L. 100 PER OGNI CIRCUITO DI COMUNICAZIONE CHE NON SUPERI I TRE CHILOMETRI DI LINEA E NON SIA COSTITUITO DA PIÙ DI DUE STAZIONI. PER OGNI STAZIONE IN PIÙ DOVRANNO ESSERE PAGATE L. 15 E PER OGNI CHILOMETRO O FRAZIONE OLTRE I PRIMI TRE, L. 10.
QUANDO GLI IMPIANTI AD ONDE GUIDATE SONO STABILITI A SUSSIDIO DI LINEE TELEGRAFICHE O TELEFONICHE ESISTENTI, IL CANONE SUDDETTO VERRÀ RIDOTTO DEL 50% SIA CHE SI UTILIZZINO I CONDUTTORI TELEGRAFICI O TELEFONICI, SIA CHE VENGANO UTILIZZATI ALTRI CONDUTTORI.

Art. 6

SONO ABROGATE LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE N. 810 DEL 6 GIUGNO 1915, ED IL R. DECRETO 20 FEBBRAIO 1921, N. 255.

Art. 7

IL REGIO GOVERNO È AUTORIZZATO A REDIGERE UN TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI SULLE COMUNICAZIONI SENZA FILO.

Art. 8

IL PRESENTE DECRETO ANDRÀ IN VIGORE DAL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO, E SARÀ PRESENTATO AL PARLAMENTO PER LA SUA CONVERSIONE IN LEGGE.
ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 1 MAGGIO 1924
VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - CIANO - DÈ STEFANI - CORBINO.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: OVIGLIO. REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, CON RISERVA, ADDÌ 14 MAGGIO 1924.
ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 224, FOGLIO 82. - GRANATA.

27.01.09

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