|  | 
                        
                          | 
                           Normativa italiana (leggi, decreti e regolamenti) |  
                          | Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384Norme per la istituzione dell'albo professionale dei giornalisti. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 1928, n. 61)
 |  
                          | (GU n. 48 del 13-3-1928, n. 61) |  
                          | VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
 RE D'ITALIA
 
 Vista la legge 31 dicembre 1925, n. 2307, recante
                          disposizioni sulla stampa periodica;
 Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed
                          il regolamento legislativo approvato con R. decreto
                          1° luglio 1926, n. 1130 ;
 Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
 Udito il parere del Consiglio di Stato;
 Sentito il Consiglio dei Ministri;
 Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario
                          di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di
                          concerto con i Ministri per l'interno, per le colonie
                          e per le corporazioni;
 Abbiamo decretato e decretiamo
 
 Art. 1.
 Per esercitare la professione di giornalista nei
                          periodici del Regno e delle Colonie è necessaria
                          l'iscrizione nell'albo professionale.
 
 Art. 2
 Presso ogni Sindacato regionale fascista dei
                          giornalisti esistente nel Regno è istituito l'albo
                          professionale per i giornalisti, che hanno la loro
                          residenza nel territorio compreso nella circoscrizione
                          del Sindacato.
 I giornalisti, che siano residenti nelle Colonie, sono
                          iscritti nell'albo professionale di Roma.
 
 Art. 3.
 La tenuta dell'albo professionale dei giornalisti e la
                          disciplina degli iscritti sono esercitate
                          dall'Associazione sindacale a mezzo di un Comitato
                          composto di cinque membri. Fanno parte del Comitato
                          anche due membri supplenti che sostituiscono quelli
                          effettivi in caso di assenza o di impedimento.
 I componenti del Comitato devono appartenere al
                          Sindacato ed essere iscritti nell'albo professionale.
                          Essi sono nominati dal Ministro per la giustizia, di
                          concerto con quelli per l'interno e le corporazioni,
                          fra coloro che la competente associazione sindacale
                          designerà in numero doppio; durano in carica due anni
                          e, scaduto il biennio, possono essere confermati.
 Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il
                          segretario. Esso decide a maggioranza e, in caso di
                          parità di voti, prevale quello del presidente.
 
 Art. 4
 L'albo dei giornalisti è composto di tre elenchi, uno
                          di professionisti, l'altro di praticanti, il terzo di
                          pubblicisti.
 Nell'elenco dei professionisti possono essere iscritti
                          soltanto coloro che, da almeno diciotto mesi,
                          esercitano esclusivamente la professione di
                          giornalista.
 Nell'elenco dei praticanti possono essere iscritti
                          coloro che, pure esercitando esclusivamente la
                          professione di giornalista, non abbiano raggiunta la
                          anzianità di diciotto mesi o i 21 anni di età.
                          Trascorsi i diciotto mesi di esercizio, i praticanti,
                          che abbiano compiuto 21 anni di età, possono chiedere
                          di far passaggio nell'elenco dei professionisti,
                          previa dichiarazione di idoneità del direttore della
                          pubblicazione in cui hanno compiuta la pratica,
                          convalidata dal direttorio del Sindacato.
 Nell'elenco dei pubblicisti possono essere iscritti
                          coloro che esercitano, oltre l'attività retribuita di
                          giornalista, anche altre attività o altre
                          professioni.
 All'albo dei giornalisti è annesso un elenco speciale
                          nel quale sono iscritti coloro che, pure non
                          esercitando l'attività retribuita di giornalista,
                          attendano alla pubblicazione ed assumano la
                          responsabilità, come direttori o redattori, di
                          riviste scientifiche o tecniche, escluse quelle
                          sportive e cinematografiche o di pubblicazioni
                          periodiche prive di carattere concettuale o aventi
                          semplici finalità commerciali. Quando si controverta
                          sulla natura della pubblicazione, decide
                          irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato o del
                          direttorio regionale dei giornalisti, la Commissione
                          superiore indicata nell'art. 14.
 Per la iscrizione nell'elenco dei praticanti occorre
                          l'età di diciotto anni compiuti. Per la iscrizione
                          negli albi occorre l'età di anni ventuno.
 
 Art. 5.
 La iscrizione nell'albo è deliberata dal Comitato di
                          cui all'art. 3, su domanda dell'interessato.
 Non possono essere iscritti nell'albo e, qualora vi si
                          trovino iscritti, debbono essere cancellati, coloro
                          che abbiano riportato condanna alla reclusione o alla
                          detenzione per tempo superiore ai cinque anni. Nel
                          caso di condanna per un tempo inferiore, il Comitato
                          può concedere l'iscrizione solo se, vagliate tutte le
                          circostanze del fatto, giudichi che la condanna non
                          intacchi la personalità morale del richiedente; se si
                          tratta di persona già iscritta nell'albo, il Comitato
                          apre procedimento disciplinare per l'applicazione, ove
                          sia il caso, di una delle pene indicate nell'art. 11.
                          Nel caso che contro l'iscritto sia stato rilasciato
                          mandato di cattura, gli effetti della iscrizione sono
                          sospesi di diritto fino alla revoca del mandato.
 In nessun caso possono essere iscritti e, qualora vi
                          si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro
                          che abbiano svolto una pubblica attività. in
                          contraddizione con gli interessi della Nazione. La
                          cancellazione ha luogo, in seguito a procedimento
                          disciplinare, a norma dell'art. 12, di ufficio o su
                          richiesta del Prefetto della provincia dove l'iscritto
                          risiede.
 
 Art. 6.
 La domanda di iscrizione è presentata al Comitato, di
                          cui all'art. 3.
 La domanda deve essere corredata dei seguenti
                          documenti:
 1° certificato di cittadinanza italiana;
 2° certificato da cui risulti che il richiedente gode
                          dei diritti civili;
 3° certificato di nascita;
 4° certificato penale di data non anteriore a tre
                          mesi dalla data della domanda;
 5° certificato di un direttore di giornale o di una
                          pubblicazione periodica, dal quale risultino le
                          funzioni che il richiedente esercita nella
                          pubblicazione.
 Prima di provvedere sulla iscrizione il Comitato
                          domanderà al Prefetto della provincia, in cui il
                          richiedente risiede, un'attestazione sulla condotta
                          politica di questo ultimo, per stabilire se alla
                          iscrizione osti il motivo indicato nel secondo
                          capoverso dell'art. 5. Se l'attestazione è
                          sfavorevole, si applica l'art. 12.
 Per la iscrizione nell'elenco speciale, di cui al
                          penultimo comma dell'art. 4, si osserva la
                          disposizione del terzo comma dell'art. 19.
 
 Art. 7.
 Gli stranieri residenti in Italia possono esercitare
                          la professione di giornalista in giornali o riviste
                          che si pubblicano in Italia, purché abbiano l'età
                          indicata nell'ultimo comma dell'art. 4 e risultino
                          forniti dei requisiti, di cui ai numeri 4 e 5
                          dell'articolo precedente.
 Il Comitato incaricato della tenuta dell'albo forma un
                          elenco a parte degli stranieri.
 
 Art. 8.
 A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata una
                          tessera.
 Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in
                          più di un albo, ma è consentito il trasferimento,
                          contemporaneamente alla cancellazione dell'iscrizione
                          precedente. Tale trasferimento è obbligatorio dopo
                          tre mesi di cambiamento di residenza: trascorso questo
                          termine, senza che l'interessato chieda il
                          trasferimento, il Comitato procede di ufficio alla
                          cancellazione.
 
 Art. 9.
 Gli albi dei giornalisti sono a cura del Comitato,
                          inviati alla cancelleria della Corte d'appello della
                          rispettiva giurisdizione, alle autorità politiche
                          locali e alla segreteria della Commissione superiore
                          di cui all'art. 14.
 Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve
                          egualmente essere data comunicazione alla cancelleria
                          della Corte di appello e alle autorità politiche
                          della circoscrizione.
 
 Art. 10.
 La cancellazione dall'albo, oltre che per i motivi
                          indicati negli articoli 5 e 11, è pronunziata dal
                          Comitato, di ufficio a su richiesta del Procuratore
                          del Re, anche nel caso di perdita della cittadinanza
                          italiana o del godimento dei diritti civili da
                          qualunque titolo derivata.
 La cancellazione è pure pronunziata quando,
                          trattandosi di iscritti negli elenchi di
                          professionisti, di pubblicisti o di praticanti, sia
                          cessato da oltre due anni il requisito professionale
                          necessario per l'iscrizione e nel caso indicato
                          nell'art. 8. Questa disposizione non si applica quando
                          la sospensione dell'attività di giornalista sia
                          dovuta ad assunzione di cariche o di funzioni di
                          natura politica.
 
 Art. 11.
 Il Comitato, di cui all'art. 3, è chiamato a
                          reprimere di ufficio, o su richiesta del pubblico
                          ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti
                          abbiano commesso nell'esercizio della loro
                          professione.
 Le pene disciplinari, che il Comitato può pronunziare
                          contro gli iscritti nell'albo, sono:
 1° l'avvertimento;
 2° la sospensione dall'esercizio della professione
                          per un tempo non maggiore di sei mesi;
 3° la cancellazione dall'albo.
 Il Comitato esercita i suoi poteri disciplinari anche
                          in confronto degli iscritti nell'albo speciale, di cui
                          al penultimo comma dell'art. 4.
 
 Art. 12.
 Il Comitato, in seguito alla, richiesta del pubblico
                          ministero o quando abbia comunque notizia di mancanze
                          professionali commesse da iscritti nell'albo, assunte
                          sommarie informazioni, contesta per iscritto
                          all'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e gli
                          assegna un termine per presentare le sue
                          giustificazioni. Trascorso il termine, il Comitato,
                          sentito l'incolpato, ove questi lo richieda, e
                          vagliate le giustificazioni da lui addotte, pronuncia
                          la sua. decisione.
 
 Art. 13.
 
 Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni
                          individuali, a norma degli articoli precedenti, il
                          Comitato, entro il mese di dicembre di ogni anno,
                          procede alla revisione generale dell'albo per le
                          variazioni eventualmente necessarie.
 
 Art. 11.
 Tutte le deliberazioni del Comitato, così sulle
                          domande di iscrizione come in materia disciplinare, e
                          i provvedimenti di cancellazione devono essere
                          comunicati all'interessato, mediante lettera
                          raccomandata, e al Procuratore del Re presso il
                          tribunale locale.
 Nei trenta giorni successivi l'interessato può
                          proporre ricorso ad una Commissione superiore per la
                          stampa, che ha sede presso il Ministero della
                          giustizia.
 La Commissione è nominata con decreto reale, sulla
                          proposta del Ministro per la giustizia, di concerto
                          con i Ministri per l'interno e per le corporazioni.
                          Essa ò composta del presidente e di dieci membri, dei
                          quali cinque sono scelti fra coloro che in numero
                          doppio verranno designati dal direttorio del Sindacato
                          nazionale fascista dei giornalisti.
 I membri della Commissione durano in carica tre anni,
                          ma alla scadenza possono essere confermati.
 La Commissione decide a maggioranza e, in caso di
                          parità, prevale il voto del presidente. Per la
                          validità della deliberazione occorre la presenza di
                          almeno sei membri.
 Il Ministro per la giustizia provvede con suo decreto
                          alla costituzione della segreteria della Commissione.
 La facoltà di ricorrere entro il termine anzidetto
                          compete in ogni caso al pubblico ministero e al
                          direttorio del Sindacato nazionale, il quale può
                          delegare uno dei propri membri a presentare e
                          sostenere il ricorso.
 I provvedimenti emessi su richiesta del Prefetto, a
                          norma dell'art. 5, debbono essere comunicati anche al
                          Prefetto, a cui pure spetta la facoltà di ricorso
                          entro il termine sopra stabilito.
 La Commissione superiore, con suo regolamento interno,
                          approvato dal Ministro per la giustizia, stabilirà le
                          norme di procedura per la trattazione dei ricorsi.
 La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal
                          pubblico ministero o dal Prefetto, deve essere
                          accompagnata dal versamento presso la segreteria della
                          Commissione di una tassa di lire cento.
 
 Art. 15.
 Il giornalista cancellato dall'albo può, a sua
                          richiesta, essere riammesso, quando siano cessate le
                          ragioni che hanno motivata la sua cancellazione.
 Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna
                          penale, la domanda di nuova iscrizione può essere
                          fatta quando siasi ottenuta la riabilitazione giusta
                          le norme del Codice di procedura penale.
 Se la cancellazione sia avvenuta in seguito a giudizio
                          disciplinare per causa diversa da quella indicata nel
                          comma precedente, la iscrizione può essere chiesta
                          quando siano decorsi due anni dalla cancellazione
                          dall'albo.
 Se la domanda non sia accolta, l'interessato può
                          ricorrere in conformità dell'articolo precedente.
 
 Art. 16.
 Per ogni nuova iscrizione nell'albo professionale dei
                          giornalisti, dopo il 30 settembre 1928 sono necessari,
                          oltre i requisiti di cui ai precedenti articoli, anche
                          quello di aver conseguito una licenza di scuole medie
                          superiori o di possedere titoli culturali, anche non
                          scolastici, giudicati equipollenti dal Comitato
                          chiamato a provvedere sulla domanda d'iscrizione.
 
 Art. 17.
 Il Ministro per la giustizia esercita direttamente,
                          ovvero per il tramite dei procuratori generali presso
                          le Corti di Appello, l'alta sorveglianza sui Comitati
                          locali.
 Egli può, con suo decreto, sciogliere il Comitato,
                          ove questo, chiamato all'osservanza degli obblighi ad
                          esso imposti, persista nel violarli o nel non
                          adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso
                          le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal
                          presidente del tribunale o da un giudice da lui
                          delegato fino a che non sia provveduto alla nomina di
                          un nuovo Comitato.
 Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio
                          direttivo dell'associazione sindacale, il Ministro per
                          la giustizia ha facoltà di disporre, con suo decreto,
                          che il Comitato cessi di funzionare e che le sue
                          attribuzioni siano esercitate dal presidente del
                          tribunale.
 Le spese necessarie per la stampa degli albi e per il
                          funzionamento dei Comitati professionali sono
                          sostenute dai Sindacati regionali dei giornalisti.
 
 Art. 18.
 Le spese necessarie per la stampa degli albi e per il
                          funzionamento dei Comitati professionali sono
                          sostenute dai sindacati regionali dei giornalisti.
 
 Art. 19.
 Il direttore o redattore responsabile di un giornale
                          quotidiano deve essere iscritto nell'elenco dei
                          professionisti.
 Per le altre pubblicazioni periodiche il direttore o
                          redattore responsabile può essere iscritto tanto
                          nell'elenco dei professionisti quanto in quello dei
                          pubblicisti, salva la disposizione del penultimo comma
                          dell'art. 4.
 Chi chiede di essere riconosciuto come direttore o
                          redattore responsabile deve unire alla domanda da
                          presentare al Procuratore Generale il certificato di
                          iscrizione nell'albo dei giornalisti, ovvero, quando
                          si tratti di pubblicazioni per le quali basti
                          l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo, la
                          prova di aver presentato domanda al Comitato per
                          essere iscritto nell'elenco medesimo. Il
                          riconoscimento come direttore o redattore responsabile
                          è titolo per l'iscrizione in tale elenco.
 La disposizione di cui al comma precedente avrà
                          applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1929. Da
                          questa data cessano di avere efficacia tutti i
                          provvedimenti di riconoscimento di direttori o di
                          redattori responsabili di pubblicazioni periodiche,
                          qualora l'interessato non presenti al Procuratore
                          Generale il certificato di iscrizione nell'albo dei
                          giornalisti o, secondo i casi, la prova di aver
                          presentato domanda per la iscrizione nell'elenco
                          speciale.
 
 Art. 20.
 Agli iscritti nell'albo dei giornalisti non si applica
                          il contratto di lavoro giornalistico stipulato tra il
                          Sindacato nazionale fascista dei giornalisti e
                          l'Associazione nazionale fascista editori di giornali,
                          se non in quanto ricorrano le condizioni e i requisiti
                          indicati nel contratto medesimo.
 
 Art. 21.
 Coloro, che alla data di pubblicazione del presente
                          decreto si trovino regolarmente iscritti come soci nel
                          Sindacato Nazionale Fascista dei giornalisti, saranno
                          dal Comitato, di cui all'art. 3, iscritti di ufficio
                          nell'albo dei giornalisti, qualora il Comitato ritenga
                          che siano in possesso dei requisiti richiesti dal
                          presente decreto.
 Quando, posteriormente alla iscrizione così eseguita,
                          venga a stabilirsi il difetto di alcuno dei requisiti
                          prescritti, si farà luogo alla cancellazione, colle
                          norme di cui all'art. 12 del presente decreto.
 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo
                          dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale
                          delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
                          a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma., addì 26 febbraio 1928 ‑ Anno VI
 
 VITTORIO EMANUELE.
 
 MUSSOLINI  ROCCO  FEDERZONI.
 
 Visto, il Guardasigilli: Rocco.
 Registrato alla Corte dei conti, addi 12 marzo
                          1928  Anno VI
 Atti del Governo, registro 270, foglio 84. 
                          SIROVICH.
 |  
                          |  |  
                          | 
                           Top 
                -  Indice
della sezione  -  Home |  |  |