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Normativa

Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 9

GU n. 302 del 27-12-1999

Art. 27 (determinazione canoni di concessione per le imprese radiotelevisive)

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

  1. di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
  2. di un canone annuo pari all’1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio  pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999.  Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all’articolo 1, comma 6), lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n.249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n.249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001" sono soppresse.

 

10.10.08

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