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Normativa

Legge 5 ottobre 1991, n. 327
Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989

GU n. 253 del 28-10-1991

Art. 1

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989.

Art. 2

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all’articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 29 della convenzione stessa.

Art. 3

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

 

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

 

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

  1. (Oggetto e scopo). La presente Convenzione concerne i servizi di programmi incorporati nelle trasmissioni. Il suo scopo è di facilitare la trasmissione transfrontaliera e la trasmissione di servizi di programmi televisivi tra le parti.
  2. (Espressioni utilizzate). Ai fini della presente Convenzione:
  1. Per "trasmissione" s'intende l’emissione primaria, via emittente terrestre, via cavo o con ogni tipo di satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico in generale. Il termine suddetto non comprende i servizi di comunicazione che operano su richiesta individuale.
  2. Per "ritrasmissione" si intende il fatto di captare e di trasmettere simultaneamente, a prescindere dai mezzi tecnici utilizzati, programmi televisivi nella loro integralità e senza modifiche, oppure parti importanti di tali programmi trasmessi da radiodiffusori e destinati al pubblico in generale.
  3. Per "emittente televisiva" s’intende la persona fisica o morale che compone servizi di programmi di televisione destinati ad essere ricevuti dal pubblico in generale e che li trasmette o li fa trasmettere da un terzo nella loro integralità e senza nessuna modifica.
  4. Per "servizio di programmi" s’intende l’insieme degli elementi di un dato servizio, forniti da un’emittente televisiva ai sensi del paragrafo precedente.
  5. Per "opere audiovisive europee" si intendono opere di creazione la cui produzione oppure la cui co-produzione è controllata da persone fisiche o morali europee.
  6. Per "pubblicità" s’intende ogni annuncio pubblico effettuato in vista di stimolare la vendita, l’acquisto oppure il noleggio di un prodotto o di un servizio, di promuovere una causa o un’idea, o di produrre qualche altro effetto desiderato dall’inserzionista, per il quale un tempo di trasmissione è stato concesso all’inserzionista dietro compenso o controparte analoga.
  7. Per "sponsorizzazione" si intende la partecipazione di una persona fisica o morale – non impegnata in attività di radiodiffusione o di produzione di opere audiovisive – al finanziamento diretto o indiretto di una emissione al fine di promuovere il suo nome, il suo marchio o la sua immagine.
  1. (Settore di applicazione). La presente Convenzione si applica ad ogni servizio di programmi trasmesso o ritrasmesso da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di una Parte, sia che si tratti di cavo, di emittente terrestre o di satellite – e che può essere ricevuto, direttamente o indirettamente in una o più Parti.
  2. (Libertà di ricezione o di ritrasmissione). Le Parti assicurano libertà di espressione e di informazione, in conformità con l’art.10 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali ed assicurano libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di programmi televisivi conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
  3. (Impegni delle Parti trasmittenti). 1. Ciascuna Parte trasmittente vigila, con mezzi appropriati e per mezzo delle sue istanze competenti affinché tutti i servizi di programmi trasmessi da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla sua giurisdizione ai sensi dell’art.5 siano conformi alle disposizioni della presente Convenzione.
  1. Ai fini della presente Convenzione, è Parte di trsmissione:
  1. nel caso di trasmissioni terrestri, la Parte nella quale l’emissione ha luogo;
  2. nel caso di trasmissioni via satellite:

i) la Parte in cui è situata l’origine del collegamento ascendente verso il satellite;

ii) la Parte che concede il diritto di utilizzare una frequenza oppure una capacità di satellite se l’origine del collegamento ascendente è situata in uno stato che non è Parte alla presente Convenzione;

iii) la Parte nella quale l’emittente televisiva ha la sua sede, se la responsabilità non è definita in virtù dei capoversi i) e ii).

  1. Qualora servizi di programmi trasmessi da Stati che non sono Parti della Convenzione siano ritrasmessi da organismi o mediante mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di una Parte ai sensi dell'art.3, questa Parte, in qualità di Parte di trasmissione, vigila, con mezzi adeguati e per mezzo delle sue istanze competenti alla conformità di questi servizi con le disposizioni della presente Convenzione.
  1. (Trasparenza). 1. Le responsabilità dell’emittente televisiva saranno specificate in maniera chiara e sufficiente nell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente di ciascuna Parte nel contratto stipulato con quest’ultima oppure per mezzo di ogni altra misura giuridica.
  1. Informazioni relative all’emittente saranno fornite a richiesta dell’autorità competente della Parte di trasmissione. Tali informazioni comprenderanno almeno il nome oppure la denominazione, la sede e lo statuto giuridico dell’emittente televisiva, il nome del suo rappresentante legale, la composizione del capitale, la natura, l’oggetto e le modalità di finanziamento del servizio di programmi che l’emittente televisiva fornisce oppure si appresta a fornire.

 

CAPITOLO II: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE

  1. (Responsabilità dell’emittente televisiva). 1. Tutti gli elementi dei servizi di programmi, dal punto di vista sia del contenuto che della presentazione, debbono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell’uomo. In particolare essi non debbono:
  1. essere contrari alla decenza e tantomeno contenere pornografia;
  2. mettere in risalto la violenza oppure essere suscettibili di incitare all’odio razzista.
  1. gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l’orario di trasmissione e di ricezione.
  1. L’emittente televisiva vigila affinché i giornali televisivi presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti e favoriscano la libera formazione delle opinioni.
  1. (Diritto di risposta). 1. Ciascuna Parte di trasmissione si accerta che ogni persona fisica o morale, a prescindere dalla sua nazionalità oppure dal suo luogo di residenza possa esercitare un diritto di risposta oppure avere accesso ad altro ricorso giuridico o amministrativo paragonabile nei confronti delle trasmissioni trasmesse oppure ritrasmesse da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti dalla sua giurisdizione ai sensi dell’art.3. In particolare essa vigila affinché i termini e le altre modalità previste per l’esercizio del diritto di risposta siano adeguati a consentire l’esercizio effettivo di questo diritto. L’esercizio effettivo di questo diritto o di altri ricorsi giuridici o amministrativi paragonabili deve essere garantito dal punto di vista sia dei termini che per quanto riguarda le modalità di applicazione.
  1. A tal fine, il nome dell’emittente televisiva responsabile del servizio di programmi deve essere indicato – in detti programmi – ad intervalli regolari con ogni indicazione appropriata.
  1. (Accesso del pubblico a fatti di grande rilevanza). Ciascuna Parte esamina i provvedimenti giuridici volti ad evitare che il diritto del pubblico all’informazione venga posto in causa per via dell’esercizio da parte di un’emittente televisiva, di diritti esclusivi per la trasmissione o la ritrasmissione ai sensi dell’art. 3 di un fatto di grande interesse per il pubblico che abbia come conseguenza di impedire ad una parte sostanziale del pubblico in una o più Parti la possibilità di seguire questo avvenimento in televisione.
  2. (Obiettivi culturali). 1. Ciascuna Parte di radiotrasmissione vigila ogni qualvolta ciò sia realizzabile e ricorrendo ai mezzi appropriati affinché le emittenti televisive riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo destinato alle informazioni, a manifestazioni sportive, a giochi, alla pubblicità oppure a servizi di teletext. Tenuto conto delle responsabilità dell’emittente televisiva nei confronti del suo pubblico in fatto d’informazione, di istruzione, di cultura e di svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.
  1. In caso di disaccordo tra una Parte di ricezione ed una parte di trasmissione riguardo all’applicazione del paragrafo precedente, si potrà fare appello, a richiesta di una sola delle Parti, al Comitato permanente, affinché formuli un parere consultativo al riguardo. Tale disaccordo non può essere sottoposto alla procedura di arbitrato prevista dall’art. 26.
  2. Le parti si impegnano a ricercare insieme gli strumenti e le procedure più appropriate per appoggiare, senza discriminazioni tra le emittenti televisive, l’attività e lo sviluppo della produzione europea, in particolare nelle Parti aventi una scarsa capacità di produzione audiovisiva oppure una zona linguistica limitata.
  3. Nello spirito di cooperazione e di assistenza soggiacente alla presente Convenzione, le Parti si sforzeranno di evitare che i servizi di programmi trasmessi oppure ritrasmessi da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla loro giurisdizione ai sensi dell’art.3, pregiudichino il pluralismo della stampa scritta e lo sviluppo delle industrie cinematografiche. A tal fine, nessuna trasmissione di opere cinematografiche deve essere effettuata da questi servizi, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto o l’emittente televisiva prima che sia decorso un termine di due anni dall’inizio della programmazione di questa opera nelle sale cinematografiche; in caso di opere cinematografiche in co-produzione con l’emittente televisiva, questo termine sarà di un anno.

 

CAPITOLO III: PUBBLICITA’

  1. (Disposizioni generali). 1. Ogni pubblicità deve essere leale ed onesta.
  1. La pubblicità non deve essere menzognera o essere pregiudizievole agli interessi di consumatori.
  2. La pubblicità destinata ai fanciulli o che fa appello a dei fanciulli deve evitare di recare pregiudizio agli interessi di questi ultimi e tener conto della loro particolare sensibilità.
  3. L’inserzionista non deve esercitare influenza editoriale sul contenuto delle emissioni.
  1. (Durata). 1. Il tempo di trasmissione destinato alla pubblicità non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale può essere incrementata fino al 20% qualora comprenda forme di pubblicità come le offerte effettuate direttamente: e al pubblico in vista sia di vendere, di acquistare o di noleggiare prodotti, sia di fornire servizi, a condizione che il volume degli spots pubblicitari non superi il 15%.
  1. Il tempo di trasmissione destinato agli spots pubblicitari all’interno di un dato periodo di un’ora non deve superare il 20%.
  2. Le forme di pubblicità come le offerte direttamente effettuate al pubblico in vista di vendere, di acquistare oppure di noleggiare prodotti, sia di fornire servizi, non devono superare un’ora al giorno.
  1. (Forma e presentazione). 1. La pubblicità deve essere chiaramente identificabile in quanto tale e distintamente separata dagli altri elementi del servizio di programmi mediante mezzi ottici o acustici. In linea di massima, essa deve essere raggruppata in video.
  1. La pubblicità subliminale è vietata.
  2. La pubblicità clandestina è vietata, in particolare la presentazione di prodotti o di servizi nelle emissioni, qualora essa avvenga a scopi pubblicitari.
  3. La pubblicità non deve far ricorso, né visivamente, né oralmente, a persone che presentano regolarmente i telegiornali e le rubriche di attualità.
  1. (Inserimento di pubblicità). 1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni, in maniera da non compromettere l’integrità ed il valore delle trasmissioni ed in modo che ciò non leda i diritti degli aventi diritto.
  1. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
  2. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i films realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), a condizione che la loro durata sia superiore a 45 (quarantacinque) minuti può essere interrotta una volta per periodo completo di quarantacinque minuti. Un’altra interruzione è autorizzata se la loro durata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.
  3. Quando trasmissioni che non siano quelle previste dal paragrafo 2 sono interrotte dalla pubblicità, dovrebbe trascorrere un periodo di almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all’interno delle trasmissioni.
  4. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali, le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per i bambini di durata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità. Se la loro durata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni dei paragrafi precedenti.

15. (Pubblicità per determinati prodotti). 1. E’ vietata la pubblicità per i prodotti del tabacco.

  1. La pubblicità per le bevande alcoliche di qualsiasi tipo è soggetta alle seguenti regole:
  1. non rivolgersi espressamente ai minori; nessuna persona che può essere considerata come minore deve essere implicata in una pubblicità per il consumo di bevande alcoliche;
  2. non collegare il consumo di alcolici con prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;
  3. non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedono proprietà terapeutiche oppure non hanno un effetto stimolante, sedativo o che possono risolvere problemi personali;
  4. non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in luce negativa l’astinenza o la sobrietà;
  5. non insistere indebitamente sul forte grado alcolico delle bevande.
  1. E’ vietata la pubblicità per i medicinali e le cure mediche che sono disponibili unicamente con ricetta medica nella Parte di trasmissione.
  2. La pubblicità per gli altri medicinali e cure mediche deve essere chiaramente individuabile in quanto tale, leale, veritiera e controllabile, e deve conformarsi con la mancanza di effetti nocivi per l’individuo.
  1. (Pubblicità che si rivolge specificamente ad una sola Parte). 1. Al fine di evitare distorsioni di concorrenza ed un eventuale pregiudizio al sistema televisivo di una Parte, i messaggi pubblicitari diretti specificamente e frequentemente al pubblico di una sola Parte diversa dalla Parte di trasmissione non devono aggirare le norme relative alla pubblicità televisiva in questa Parte.
  1. Le disposizioni del paragrafo precedente non si applicano se:
  1. le disposizioni in questione stabiliscono una discriminazione tra i messaggi pubblicitari trasmessi dagli organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti dalla giurisdizione di questa Parte ed i messaggi pubblicitari trasmessi da organismi o per mezzo di mezzi tecnici soggetti alla giurisdizione di un’altra Parte; oppure
  2. le Parti interessate hanno concluso degli accordi bilaterali o multilaterali in questo settore.

 

CAPITOLO IV: SPONSORIZZAZIONE

  1. (Disposizioni generali). 1. Se una trasmissione oppure una serie di trasmissioni sono sponsorizzate in tutto o in parte, esse debbono essere chiaramente riconoscibili in quanto tali nei titoli di testa all’inizio o alla fine della trasmissione.
  1. Il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in alcun caso essere influenzate dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l’autonomia editoriale del radiodiffusore nei confronti delle trasmissioni.
  2. Le trasmissioni sponsorizzate non debbono stimolare all’acquisto, alla vendita o al noleggio dei prodotti o dei servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi in queste trasmissioni.
  1. (Sponsorizzazione vietate). Le trasmissioni non possono essere sponsorizzate da persone fisiche o morali che hanno per attività principale la fabbricazione oppure la vendita di prodotti o la fornitura di servizi la cui pubblicità è vietata in virtù dell’art. 15.
  1. La sponsorizzazione dei telegiornali e delle rubriche di attualità è vietata.

 

CAPITOLO V: ASSISTENZA

  1. (Cooperazione tra le Parti). 1. Le Parti si impegnano a concedersi reciproca assistenza per l’attuazione della presente Convenzione.
  1. A tal fine:
  1. ciascuno Stato contraente nomina una o più autorità di cui comunica la denominazione e l’indirizzo al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione;
  2. ciascuno Stato contraente che ha nominato più Autorità indica, nella comunicazione di cui al capoverso a), la competenza di ciascuna di queste autorità.
  1. Un’autorità nominata da una Parte:
  1. fornirà le informazioni previste all’art. 6 paragrafo 2 della presente Convenzione;
  2. fornirà, dietro domanda di un’autorità designata da un’altra Parte, informazioni sul diritto e la prassi interni nei settori coperti dalla presente Convenzione;
  3. collaborerà con le autorità designate dalle altre Parti ogni qualvolta sia utile farlo ed in particolare quando tale cooperazione può rafforzare l’efficacia dei provvedimenti presi in considerazione della presente Convenzione;
  4. esaminerà ogni difficoltà emersa nell’applicazione della presente Convenzione che le sarà notificata da una autorità designata da un’altra Parte.

 

CAPITOLO VI: DISPOSIZIONI GENERALI

20. (Il Comitato permanente). 1. Sarà costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.

  1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o più delegati. Ciascuna delegazione dispone di un voto nei settori di sua competenza, la Comunità economica europea esercita il suo diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione, la Comunità economica europea non esercita il suo diritto di voto quando gli Stati membri interessati esercitano il loro, e reciprocamente.
  2. Ogni Stato di cui all’art. 29, paragrafo 1, che non è parte alla presente Convenzione può farsi rappresentare al Comitato permanente da un osservatore.
  3. Il Comitato permanente può, per l’adempimento della sua missione, fare appello ad esperti. Esso può, di sua iniziativa oppure a richiesta dell’organismo interessato, invitare ogni organismo nazionale o internazionale, governativo o non governativo, tecnicamente qualificato in tutti i settori coperti dalla presente Convenzione, farsi rappresentare da un osservatore a tutta, oppure ad una parte, di una delle sue riunioni. La decisione di invitare tali esperti o organismi, è adottata alla maggioranza dei tre quarti dei membri del Comitato Permanente.
  4. Il Comitato permanente è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Esso si riunirà nella sua prima sessione entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della Convenzione. Esso si riunirà poi quando un terzo delle Parti o il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ne faranno domanda, dietro iniziativa del Segretario Generale del Consiglio d’Europa in conformità con le disposizioni dell’art. 23, paragrafo 2, o anche dietro richiesta di una o più delle Parti, in conformità con le disposizioni degli artt. 21, capoverso c, e 25, paragrafo 2.
  5. La maggioranza delle Parti costituisce il numero legale per svolgere una riunione del Comitato permanente.
  6. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 4 e dell’art.23, paragrafo 3 le decisioni del Comitato permanente sono adottate alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.
  7. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno.
  1. (Funzioni del Comitato permanente). 1. Il Comitato permanente è incaricato di seguire l’applicazione della presente Convenzione. Esso può:
  1. fare raccomandazioni alle Parti relative all’applicazione della Convenzione;
  2. suggerire le modifiche che potrebbero essere necessarie della Convenzione ed esaminare quelle che sono proposte in conformità con le disposizioni dell’art.23;
  3. esaminare, a richiesta di una o più Parti, ogni questione relativa alla interpretazione della Convenzione;
  4. facilitare per quanto possibile il bonario componimento di ogni difficoltà che gli è notificata in conformità con le disposizioni dell’art.25;
  5. fare raccomandazioni al Comitato dei Ministri relative all’invito di Stati diversi da quelli di cui all’art.29 paragrafo 1, ad aderire alla Convenzione.
  1. (Rapporti del Comitato permanente).A seguito di ogni sua riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti ed al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa un rapporto concernente le sue discussioni ed ogni decisione presa.
  2.  

    CAPITOLO VII: EMENDAMENTI

  3. (Emendamenti). 1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.
  1. Ogni proposta di emendamento è notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa il quale la comunica agli Stati membri del Consiglio d’Europa ed altri Stati Parti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità economica europea e ad ogni Stato non membro il quale ha aderito oppure è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell’art. 30. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa convoca una riunione del Comitato permanente non prima di due mesi successivamente alla comunicazione della proposta di emendamento.
  2. Ogni proposta di emendamento è esaminata dal Comitato Permanente il quale sottopone il testo approvato alla maggioranza dei membri del Comitato permanente per approvazione al Comitato dei Ministri. Dopo questa approvazione il testo è trasmesso per accettazione alle Parti.
  3. Ogni emendamento entra in vigore il trentesimo giorno dopo che tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.

 

CAPITOLO VIII: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

  1. (Pretese violazioni della presente Convenzione). 1. Quando una Parte accerta una violazione della presente Convenzione, essa comunica alla Parte di trasmissione la pretesa violazione, le due Parti sforzandosi di risolvere la difficoltà in base alle disposizioni degli artt. 19, 25 e 26.
  1. Se la pretesa violazione è di carattere evidente, serio e grave, tanto da sollevare importanti problemi di interesse pubblico e riguarda gli artt. 7, paragrafi 1 o 2, 12, 13, paragrafo 1, prima frase, 14 o 15, paragrafi 1 o 3, e se continua ancora due settimane dopo la comunicazione, la Parte di ricezione può sospendere a titolo temporaneo la ritrasmissione del servizio di programmi posto in causa.
  2. In tutti gli altri casi di pretese violazioni, ad eccezione di quelli previsti al paragrafo 4, la Parte di ricezione può sospendere a titolo provvisorio, la ritrasmissione del servizio di programmi posto in causa dopo otto giorni a far data dalla comunicazione, qualora la violazione pretesa continui.
  3. La sospensione temporanea della ritrasmissione non è ammessa in caso di pretesa violazione degli artt. 7, paragrafi 3, 8, 9 oppure 10.

 

CAPITOLO IX: COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

  1. (Conciliazione). 1. In caso di difficoltà nell’applicazione della presente Convenzione, le parti interessate si sforzano di raggiungere un componimento bonario.
  1. A meno che una delle parti interessate non vi si opponga, il Comitato permanente può esaminare la questione, mantenendosi a disposizione delle Parti interessate al fine di giungere il prima possibile ad una soluzione soddisfacente, e, se del caso, formulare un parere consultativo a questo riguardo.
  2. Ciascuna parte interessata si impegna a fornire al Comitato permanente, il prima possibile, ogni informazione ed agevolazione necessarie per l’adempimento delle sue funzioni in virtù del paragrafo precedente.
  1. (Arbitrato). 1. Se le parti interessate non possono conciliare la controversia in base alle disposizioni dell’art. 25, esse possono, di comune accordo, sottoporla ad arbitrato in base alla procedura prevista nell’annesso alla presente Convenzione. In mancanza di tale accordo entro un termine di sei mesi a decorrere dalla prima domanda volta all’apertura della procedura di conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato dietro richiesta di una delle Parti.
  1. Ogni Parte può, in ogni tempo, dichiarare che riconosce come obbligatoria, a tutti gli effetti e senza convenzione speciale nei confronti di ogni altra Parte che accetta lo stesso obbligo, l’applicazione della procedura d’arbitrato prevista nell’annesso alla presente Convenzione.

 

CAPITOLO X: ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI E DIRITTO INTERNO DELLE PARTI

  1. (Altri accordi o intese internazionali). 1. Nei loro rapporti reciproci, le Parti che sono membri della Comunità economica europea applicano le regole della Comunità e applicano le regole derivanti dalla presente Convenzione solo qualora non esista una disposizione comunitaria che disciplina il particolare argomento pertinente.
  1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può impedire alle Parti di stipulare accordi internazionali che completano o sviluppano le sue disposizioni oppure estendono la loro portata.
  2. In caso di accordi bilaterali, la presente Convenzione non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da questi accordi, i quali non pregiudicano né il godimento di altre Parti dei diritti che spettano loro in base alla presente Convenzione, né l’attuazione dei loro obblighi derivanti da detta Convenzione.
  1. (Rapporti tra la Convenzione e la legislazione interna delle Parti). Nessuna disposizione della presente Convenzione può impedire alle Parti di applicare regole più rigorose o più dettagliate di quelle previste nella presente Convenzione per i servizi di programmi trasmessi da organismi oppure mediante mezzi tecnici soggetti alla loro giurisdizione, ai sensi dell’art. 3.

CAPITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI

  1. (Firma ed entrata in vigore). 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli stati membri del Consiglio d’Europa e degli altri stati parti della Convenzione culturale europea, nonché a quella della Comunità economica europea. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
  1. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale sette Stati, di cui almeno cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere legati dalla Convenzione in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.
  2. Uno Stato può, all’atto della firma oppure ad una data successiva prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la Convenzione a titolo provvisorio.
  3. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato di cui al paragrafo 1, oppure della Comunità economica europea, i quali manifesteranno ulteriormente il loro consenso ad essere vincolati da detta Convenzione, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
  1. (Adesione di Stati non membri). 1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, dopo consultazione degli Stati contraenti, invitare ogni altro Stato ad aderire alla Convenzione con una decisione presa alla maggiorazione prevista all’art.20. d. dello statuto del Consiglio d’Europa ed alla unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto a avere un seggio al Comitato.
  1. Per ogni Stato aderente la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  1. (Applicazione territoriale). 1. Ogni Stato può all’atto della firma o all’atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, designare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applicherà.
  1. Ogni Stato può in seguito, in ogni altro tempo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
  2. Ogni dichiarazione effettuata in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ogni territorio designato in tale dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
  1. (Riserve). 1. All’atto della firma oppure al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione:
  1. ogni Stato può dichiarare che si riserva il diritto di opporsi alla ritrasmissione sul suo territorio – ma solo se questa non è conforme alla sua legislazione interna – di servizi di programmi contenenti pubblicità per le bevande alcoliche secondo le norme generali previste all’art.15, paragrafo 2, della presente Convenzione;
  2. il Regno Unito può dichiarare che si riserva il diritto di non ottemperare all’obbligo previsto dall’art.15 paragrafo 1 di vietare la pubblicità per i prodotti del tabacco, per quanto concerne la pubblicità per i sigari ed il tabacco da pipa diffusa dalla Independent Broadcasting Authority sul territorio britannico con emittenti terrestri. Nessuna altra riserva è ammessa.
  1. Una riserva formulata in conformità con il paragrafo precedente non può essere oggetto di obiezioni.
  2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo 1 può ritirarla in tutto o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
  3. La Parte che ha formulato una riserva riguardo ad una disposizione della presente Convenzione non può esigere l’applicazione di questa disposizione da un’altra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, pretendere che tale provvedimento sia applicato nella misura in cui essa stessa lo ha accettato.
  1. (Denuncia). 1. Ogni Parte può in ogni tempo denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
  1. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
  1. (Notifiche). 1. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati Parti della Convenzione culturale europea, alla Comunità economica Europea ed a tutti gli Stati che hanno aderito oppure sono stati invitati ad aderire alla presente Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione oppure di adesione;
  3. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con le disposizioni degli artt. 29, 30 e 31;
  4. ogni rapporto stabilito in applicazione delle disposizioni dell’art. 22;
  5. ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1989, in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, alla Comunità economica europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.

 

10.10.08

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