Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Normativa

Legge 5 agosto 1981, n. 416
Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

GU 6 agosto 1981, n. 215

TITOLO I - Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici

1. Titolarità delle imprese.
2. Trasferimento di azioni.
3. Intestazione a società con azioni quotate in borsa.
4. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
5. Cessazione di testata giornalistica.
6. Cooperative giornalistiche.
7. Bilanci delle imprese.
8. Garante dell'attuazione della legge.
9. Funzioni del Garante.
10. Servizio dell'editoria.
11. Registro nazionale della stampa.
12. Imprese concessionarie di pubblicità.
13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.
14. Autorizzazioni per la vendita.
15. Diffusione di giornali nelle scuole.
16. Distribuzione.
17. Prezzo dei giornali quotidiani.
18. Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa.
19. Esclusioni dall'applicazione della normativa.
20. Organi di partiti, sindacati e comunità religiose.
21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione.

TITOLO II - Provvidenze per l'editoria 22. Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.
23. Condizioni per la concessione delle integrazioni.
24. Contributi ai periodici.
25. Pubblicazioni di elevato valore culturale.
26. Contributi per la stampa italiana all'estero.
27. Contributi alle agenzie di stampa.
28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.
29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.
30. Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.
31. Durata e modalità dei finanziamenti.
32. Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato.
33. Fondo centrale di garanzia.
34. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.
35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.
36. Risoluzione del rapporto di lavoro.
37. Esodo e prepensionamento.
38. INPGI.
39. Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.
40. Divieto di cumulo di provvidenze.
41. Copertura finanziaria. TITOLO III - Modifiche alle disposizioni sulla stampa 42. Diritto di rettifica.
43. Norme processuali. TITOLO IV - Disposizioni transitorie e finali 44. Sanatoria.
45. Proroga delle provvidenze.
46. Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
47. Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa.
48. Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani.
49. Concentrazioni nella stampa quotidiana.
50. Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici.
51. Mutui agevolati.
52. Cooperative nel settore giornalistico.
53. Sanzioni amministrative.
54. Disposizioni di attuazione.
Allegato A . Dati statistici
 

TITOLO I
Disciplina delle imprese editrici di quotidiani e periodici

1. Titolarità delle imprese.

  1. L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani è riservato alle persone fisiche nonché alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, e alle società cooperative, sempre che non abbiano per statuto oggetto diverso dall'attività editoriale, tipografica o, comunque, attinente all'informazione.

  2. Agli effetti della presente legge le società in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.

  3. Quando l'impresa è costituita in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, le azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a persone fisiche, società in nome collettivo, in accomandita semplice o a società a prevalente partecipazione pubblica. È escluso il trasferimento per semplice girata di dette azioni.

  4. Le azioni aventi diritto di voto o le quote possono essere intestate a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata solo se la maggioranza delle azioni aventi diritto di voto o delle quote di tali società sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro nazionale della stampa.

  5. Le azioni o quote di società editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla metà di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

    1. sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprietà - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le società per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprietà o il controllo;

    2. sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della società che esercita la impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della società stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci(1);

    3. rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma(2).

  6. È vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani(3).

  7. Le imprese di cui ai commi precedenti sono tenute a comunicare, al servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, per la iscrizione sul registro di cui all'articolo 11:

    1. le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni nonché i trasferimenti di testata, entro le ventiquattro ore successive;

    2. i controlli di affitto o di gestione della azienda o di cessione in uso della testata, entro trenta giorni dalla stipula;

    3. qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa(4);

    4. nei casi in cui l'impresa è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, nonché il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute.

  8. Le persone fisiche e le società che controllano una società editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla società controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

    1. la comunicazione degli utili o delle perdite; ovvero

    2. il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse; ovvero

    3. una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero

    4. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute; ovvero

    5. l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonché dei direttori delle testate edite(5).

  9. I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento o in un consiglio regionale o le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti le azioni o le quote di società editrici di giornali quotidiani o periodici(5).

  10. In tal caso, i partiti politici o le associazioni sindacali indicati nel comma precedente devono depositare al registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11 documentazione autenticata delle delibere concernenti l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione di accettazione rilasciata dai soggetti nei cui confronti l'intestazione stessa viene effettuata.

  11. Quando una società a prevalente partecipazione statale o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani, ne devono dare immediata comunicazione al servizio dell'editoria.

  12. Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'art. 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l'impresa giornalistica o delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci(6).

  13. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione statale, nonché quelle da esse controllate, non possono costituire, acquisire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all'attività dell'ente o della società.

  14. A tutti gli effetti della presente legge è considerata impresa editoriale anche l'impresa che gestisce testate giornalistiche in forza di contratti di affitto o di affidamento in gestione.

    (1) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (2) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (3) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (4) Lettera così sostituita dall'art. 1, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (5) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (6) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. Trasferimento di azioni.

  1. Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di società editrici di giornali quotidiani, che interessino più del dieci per cento del capitale sociale o della proprietà. Tale limite è ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprietà, qualora il trasferimento riguardi azioni di società editrici di giornali quotidiani quotate in borsa(1).

  2. La comunicazione prevista dal comma precedente deve essere pubblicata su tutte le testate edite dalle imprese danti ed aventi causa.

  3. Nella comunicazione devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome, o la ragione o denominazione sociale, dell'avente causa, nonché il titolo e le condizioni in base alle quali il trasferimento viene effettuato.

  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o più soggetti collegati ai sensi dell'art. 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprietà superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo(1).

  5. Nel caso di accordi parasociali o di sindacati di voto fra i soci di società titolari di testate di giornali quotidiani, che ne consentano il controllo, coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma.

  6. Le disposizioni del presente articolo si estendono altresì al trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà delle società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani.

  7. L'avente causa o, se si tratta di società, il legale rappresentante, nonché i soggetti di cui al quinto comma sono puniti, ove omettano le comunicazioni previste dal presente articolo, con la reclusione fino ad un anno e con la multa non inferiore a lire due milioni.

  8. Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. È parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo(2).

    (1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Comma aggiunto dall'art. 2, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), e poi così sostituito dall'art. 2, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

3. Intestazione a società con azioni quotate in borsa.

  1. Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli artt. 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

  3. Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più del cinque per cento del capitale sociale(1).

  4. Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136(2).

    (1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Comma sostituito prima dall'art. 3, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e poi dall'art. 3, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

4.Concentrazioni nella stampa quotidiana.

  1. Gli atti di cessione di testate nonché di trasferimento fra vivi di azioni, partecipazioni o quote di proprietà di aziende editrici di giornali quotidiani e i contratti di affitto o affidamento in gestione delle testate sono nulli ove per effetto del trasferimento o dei contratti di affitto o affidamento in gestione l'avente causa venga ad assumere una posizione dominante nel mercato editoriale.

  2. Si considera dominante la posizione di una impresa allorquando, per effetto di un trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, di cessione, di affitto o di affidamento in gestione della testata, i giornali quotidiani editi dalla medesima, o da imprese controllate o che la controllano o ad essa collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, abbiano tirato nel precedente anno solare oltre il venti per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia.

  3. Si considera altresì dominante, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, la posizione dell'impresa che viene in possesso o che si trova a controllare, per effetto di trasferimento di azioni, partecipazioni o quote di proprietà, ovvero di affitto o affidamento in gestione della testata, un numero di testate:

    1. superiore al cinquanta per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

    2. che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il cinquanta per cento, delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini del presente comma si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle di Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi; quella del sud comprendente le rimanenti regioni.

  4. L'impresa editrice che, per espansione delle vendite o per nuove iniziative, giunge a controllare quotidiani la cui tiratura annua supera un terzo delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani in Italia perde per l'anno solare successivo e quello in cui abbia superato tale limite, il diritto a tutte le provvidenze e agevolazioni di cui al titolo II della presente legge.

  5. Il Garante di cui all'articolo 8, quando riscontra che si verificano le condizioni di cui al primo comma, deve presentare domanda al tribunale competente, ai fini dell'eventuale dichiarazione di nullità degli atti di cui al medesimo primo comma.

  6. L'azione di nullità di cui al comma precedente può essere altresì proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica.

  7. Su richiesta motivata del Garante il tribunale adotta entro quindici giorni i provvedimenti di urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare in via provvisoria gli effetti della eventuale dichiarazione di nullità.

  8. È competente il tribunale del luogo presso il quale è stata registrata la testata ceduta o della quale si sia acquisito il controllo. In caso di più giornali è competente il tribunale del luogo ove è registrato il giornale con la più alta tiratura. La suddetta competenza territoriale è inderogabile. I giudizi relativi allo stesso oggetto debbono essere riuniti. Il tribunale dispone la pubblicazione, nelle forme di cui all'articolo 2, della avvenuta proposizione dell'azione di cui al quinto comma del presente articolo(1).

    (1) Abrogato dall'art. 3, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

5. Cessazione di testata giornalistica.

  1. Quando un editore cessa o sospende la pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale deve darne immediata comunicazione al servizio dell'editoria, e alle rappresentanze sindacali aziendali.

  2. Nel caso di cessazione della pubblicazione di un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà dell'editore, la cooperativa o il consorzio costituiti a norma del primo o del secondo comma del successivo articolo 6, se intendono acquistare la testata stessa, devono comunicare l'offerta all'editore e al servizio dell'editoria entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

  3. Qualora entro il medesimo termine all'editore pervengano altre offerte di acquisto a condizioni più vantaggiose, esse sono comunicate dall'editore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stesso, ai rappresentanti legali della cooperativa o del consorzio di cui al comma precedente. Qualora la cooperativa o il consorzio non adeguino entro quindici giorni la propria offerta, su questa prevalgono quelle più vantaggiose, purché il contratto definitivo sia stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma.

  4. Al di fuori della ipotesi di cui al comma precedente, la testata è ceduta alla cooperativa o al consorzio. In difetto di accordo, il prezzo di vendita è determinato da un collegio arbitrale composto da due membri designati dalle parti e da un presidente scelto di comune accordo o, in difetto, nominato dal presidente del tribunale competente per territorio.

  5. Nel caso in cui la cessazione della pubblicazione riguardi un giornale quotidiano o settimanale la cui testata sia di proprietà di un soggetto diverso dall'editore, la cooperativa o il consorzio di cui al secondo comma, hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata alle stesse condizioni già praticate con il precedente editore.

  6. Nel caso di sospensione della pubblicazione del giornale protratta per oltre un mese, e salvo il caso in cui tale sospensione sia motivata dall'attuazione di piani di ristrutturazione, il Garante, su istanza della cooperativa o del consorzio di cui al precedente secondo comma, provvede a diffidare l'editore assegnando un congruo termine per la ripresa della pubblicazione. Ove l'editore non ottemperi alla diffida nel termine stabilito, la cooperativa o il consorzio possono acquistare la testata secondo le procedure di cui ai precedenti commi nel caso in cui l'editore sia proprietario della testata stessa. Nel caso in cui l'editore non sia proprietario della testata, la cooperativa o il consorzio hanno facoltà di subentrare nel contratto di cessione in uso della testata medesima, alle stesse condizioni già praticate con l'editore che ha sospeso le pubblicazioni.

  7. Nei casi di acquisto della testata, ai sensi dei precedenti commi, la cooperativa o il consorzio di cui all'articolo 6 hanno facoltà di avvalersi degli immobili e degli impianti adibiti alla testata alle medesime condizioni contrattuali già praticate con il precedente editore.

  8. Se l'uso dei suddetti immobili ed impianti non è regolato da contratto o se questo scade prima di un anno dalla data dell'acquisto, deve essere consentita alla cooperativa o al consorzio la loro utilizzazione per la durata di un anno. Il relativo corrispettivo, in difetto di accordo tra le parti, è determinato da un collegio arbitrale composto nei modi di cui al quarto comma.

6. Cooperative giornalistiche.

  1. Ai fini della presente legge, per cooperative giornalistiche si intendono le società cooperative composte di giornalisti costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile, iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 1951, n. 302, modificato dall'articolo 6 della L. 17 febbraio 1971, n. 127.

  2. Ai fini della presente legge si intendono altresí per cooperative giornalistiche i consorzi costituiti, ai sensi dell'articolo 27 del predetto decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'articolo 5 della predetta L. 17 febbraio 1971, n. 127, tra una società cooperativa composta da giornalisti e una società cooperativa composta da lavoratori del settore non giornalisti che intendono partecipare alla gestione dell'impresa.

  3. Gli statuti debbono contenere espressamente le clausole indicate nell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e possono prevedere la partecipazione di altri lavoratori del settore, nonché limiti delle quote sociali in misura maggiore di quella prevista dalle vigenti disposizioni.

  4. Ai fini della presente legge, le cooperative di giornalisti devono associare almeno il cinquanta per cento dei giornalisti dipendenti aventi rapporto di lavoro regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico e clausola di esclusiva con le cooperative medesime ,ovvero, nel caso di cui all'articolo precedente, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata. Gli statuti debbono consentire la partecipazione alle rispettive cooperative degli altri giornalisti dell'impresa aventi analogo rapporto di lavoro e clausola di esclusiva, che ne facciano richiesta. Negli altri casi, per l'ammissione a socio della cooperativa, valgono le norme generali del codice civile, nonché i particolari requisiti e le procedure ordinarie in materie stabilite dagli statuti stessi(1).

  5. Le cooperative dei lavoratori devono associare almeno il cinquanta per cento dei lavoratori aventi contratto a tempo pieno con la cooperativa o, nel caso di cui al precedente articolo 5, con l'impresa cessata ovvero che abbia cessato la pubblicazione della testata e i relativi statuti devono consentire la partecipazione degli altri lavoratori a tempo pieno che ne facciano richiesta(1).

  6. Tutte le designazioni di organi collegiali delle cooperative avvengono per voto personale, uguale e segreto e limitato ad una parte degli eligendi.

  7. Per l'adozione delle decisioni di cui all'articolo precedente, i rappresentanti sindacali aziendali ovvero un terzo dei giornalisti convocano l'assemblea dei giornalisti stessi nelle forme e con le modalità fissate dalle disposizioni di attuazione della presente legge.

  8. L'assemblea dei giornalisti decide sull'acquisto della testata, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Se la decisione è favorevole all'acquisto, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e per l'acquisto della testata.

  9. Nel caso in cui l'assemblea dei giornalisti decida l'acquisto della testata, i dipendenti non giornalisti sono convocati in assemblea dai loro rappresentanti sindacali aziendali ovvero da un terzo dei dipendenti stessi per deliberare, con appello nominale e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, la costituzione di una società cooperativa per partecipare alla gestione dell'impresa giornalistica. Ove tale decisione venga adottata, l'assemblea nomina, con voto limitato, uguale e segreto, i propri rappresentanti, i quali curano tutte le attività necessarie per la costituzione della cooperativa e provvedono, di intesa con i rappresentanti della cooperativa fra giornalisti, alla costituzione del consorzio di cui al secondo comma.

    (1) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

7. Bilanci delle imprese.

  1. Le imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 luglio di ogni anno, al servizio dell'editoria che ne cura il deposito presso il registro di cui all'articolo 11, i propri bilanci redatti secondo il modello stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1).

  2. Il bilancio deve essere redatto, con riferimento alle imprese, per quanto riguarda lo stato patrimoniale e, con riferimento alle singole testate edite, per quanto riguarda il conto dei profitti e delle perdite.

  3. Al bilancio devono essere annessi i dati statistici di cui all'allegato A della presente legge, nonché l'indicazione dell'impresa concessionaria della pubblicità, dell'eventuale importo del minimo garantito e di ogni altro provento di natura pubblicitaria, nonché un elenco in cui siano nominativamente indicati i finanziatori ed i sottoscrittori a qualsiasi titolo di somme superiori a lire un milione nell'anno a favore dell'impresa e delle testate da essa edite.

  4. Le società che controllano ai sensi del settimo comma dell'articolo 1, una o più imprese editrici di giornali quotidiani devono presentare, entro il 31 agosto di ogni anno, al servizio dell'editoria il bilancio consolidato di gruppo, redatto secondo il modello stabilito con le modalità di cui al primo comma.

  5. I bilanci delle imprese aventi ricavi netti annui delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire, devono, a decorrere dall'esercizio dell'anno 1983, essere certificati da società aventi i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136, all'uopo autorizzate dalla commissione nazionale per le società e la borsa. Per i ricavi annui netti delle vendite si intendono i ricavi delle vendite, anche in abbonamento, dei quotidiani editi, dedotto l'aggio ai distributori ed ai rivenditori ed escluso il fatturato della pubblicità(2).

  6. Il disposto del comma precedente si applica in ogni caso ai bilanci delle imprese appartenenti a gruppi che abbiano ricavi netti annui complessivi delle vendite, anche in abbonamento dei quotidiani editi, escluso il fatturato della pubblicità, superiori a cinque miliardi di lire.

  7. Entro trenta giorni dal termine stabilito per il deposito del bilancio, ciascuna testata deve pubblicare il conto dei profitti e delle perdite ad essa relativo, unitamente allo stato patrimoniale dell'azienda editrice, nonché eventualmente il bilancio consolidato del gruppo al quale appartiene l'azienda stessa.

  8. L'editore, il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa che rifiutano o omettono il deposito e la pubblicazione del bilancio secondo il modello stabilito ai sensi del primo, terzo e quarto comma, ovvero non vi provvedono nei termini indicati, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tre a dieci milioni di lire.

  9. In caso di falsità nei bilanci si applica la sanzione di cui all'articolo 2621 del codice civile(3).

    (1) Vedi il D.P.R. 8 marzo 1983, n. 73.

    (2) Così sostituito dall'art. 4, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119).

    (3) Abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

8. Garante dell'attuazione della legge.

  1. Al fine di consentire la continuità dell'azione di vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge, è istituito un organo di garanzia.

  2. Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'articolo 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funzioni previste dalla presente legge(1).

  3. [Il Garante è scelto, d'intesa fra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale, ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti(2).

  4. [Il Garante dura in carica un quinquennio e non può esercitare per la durata del suo mandato alcuna attività professionale né essere amministratore di enti pubblici e privati né ricoprire cariche elettive. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se professore universitario di ruolo, viene collocato in aspettativa; se magistrato in attività di servizio viene collocato fuori ruolo. Al Garante è assegnata una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale](3).

  5. [Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio di segreteria composto di personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, il cui contingente è determinato, su proposta del Garante medesimo, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro(3).

  6. [Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto a controllo della Corte dei conti](3).

  7. [Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, su parere conforme del Garante stesso](3) (4).

  8. [Nei casi in cui lo ritenga opportuno, ii Garante può avvalersi dell'opera di consulenti o di società di consulenti](3).

    (1) Per l'abrogazione delle disposizioni contenute nel presente comma, vedi l'art. 1, comma 22, L. 31 luglio 1997, n. 249.

    (2) Comma abrogato dall'art. 6, L. 6 agosto 1990, n. 223.

    (3) Comma abrogato dall'art. 6, L. 6 agosto 1990, n. 223.

    (4) Vedi il D.P.R. 17 novembre 1988, n. 519.

9. Funzioni del Garante.

  1. Il Garante, fermi restando i compiti previsti dalle altre norme della presente legge, riceve tramite il servizio dell'editoria di cui all'articolo 10, copia delle comunicazioni previste dai commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo dell'articolo 1, dai commi quinto e sesto dell'articolo 2, dai commi primo e secondo dell'articolo 5 e dal sesto comma dell'articolo 12; riceve dal servizio stesso comunicazione delle delibere concernenti l'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani, delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al quinto comma dell'articolo 24 e delle delibere riguardanti la ripartizione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 26 e 27; riceve dal Ministero dei beni culturali e ambientali comunicazione delle delibere concernenti i riconoscimenti di cui al primo comma dell'articolo 25 e comunicazione delle delibere concernenti la ripartizione dei contributi previsti dal medesimo articolo.

  2. Il Garante dà inoltre tempestiva notizia scritta, con le procedure di cui al comma secondo dell'articolo 8, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, delle comunicazioni di cui all'articolo 1, commi sesto, lettere a) e b), settimo, nono e decimo, e all'articolo 2, commi primo, quinto e sesto.

  3. Il Garante dell'attuazione della legge dell'editoria, nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, può chiedere ai competenti uffici pubblici tutte le notizie necessarie per accertare l'identità, la situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici(1).

  4. Il Garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, può chiedere alla Magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle imprese editoriali e della proprietà delle testate, nonché la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1(2).

  5. Il garante esercita altresì dinanzi al giudice competente l'azione di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla presente legge(1).

    (1) Comma aggiunto dall'art. 5, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119).

    (2) Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

10. Servizio dell'editoria.

  1. È istituito il servizio dell'editoria. Fino a quando non si provvede all'ordinamento previsto dall'articolo 95 della Costituzione, detto servizio costituisce, con il servizio dell'informazione e con l'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri(1).

  2. I ruoli organici di cui al quadro A della tabella I dell'allegato II al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 sono integrati da un numero di posti pari a quelli previsti nel contingente stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 1973, emanato a seguito del D.P.R. 31 marzo 1972, n. 170. Il predetto contingente viene soppresso. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, L. 30 settembre 1978, n. 583.

  3. La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali del personale della direzione generale di cui al primo comma è determinata aumentando nella misura del trenta per cento il numero del personale presente nel ruolo di cui alla tabella II del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212.

  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le funzioni corrispondenti ai posti delle qualifiche dirigenziali, nonché le dotazioni organiche per ogni qualifica funzionale.

  5. Alla copertura dei posti disponibili nelle singole qualifiche funzionali si provvede in base alle norme di cui ai DD.PP.RR. 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, e 28 dicembre 1970, n. 1077 tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 14, L. 11 luglio 1980, n. 312.

  6. Il capo del servizio dell'editoria fa parte del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 19 febbraio 1960, n. 212, e successive modificazioni(2).

    (1) Vedi, anche, l'art. 30, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Comma aggiunto dall'art. 6, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

11. Registro nazionale della stampa.

  1. È istituito il registro nazionale della stampa, la cui tenuta è affidata, sotto la vigilanza del Garante, al servizio dell'editoria.

  2. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa gli editori di:

    1. giornali quotidiani;

    2. periodici o riviste, nei casi previsti dall'articolo 18;

    3. agenzie di stampa, nei casi previsti dall'articolo 18.

  3. I soggetti di cui al secondo comma, all'atto della richiesta dell'iscrizione nel registro nazionale della stampa, devono depositare:

    1. una dichiarazione con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa editrice, dalla quale risultino il nome o la ragione sociale ed il domicilio della persona fisica o giuridica che ha la proprietà della testata edita, nonché di chi esercita l'attività editoriale relativa alla pubblicazione di tale testata;

    2. copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali, in carica, nel caso in cui l'impresa proprietaria della testata o l'impresa editrice siano costituite in forma di società;

    3. una dichiarazione contenente l'elenco delle testate edite e, per ciascuna di esse, l'indicazione del luogo di pubblicazione.

  4. Sono altresì soggette all'obbligo di iscrizione al medesimo registro nazionale della stampa le imprese concessionarie di pubblicità sui giornali quotidiani e le imprese concessionarie di pubblicità sui periodici di cui al primo e secondo comma dell'articolo 18. Queste, all'atto della richiesta dell'iscrizione, devono depositare:

    1. una dichiarazione con firma autenticata dalla quale risulti il nome e il domicilio di chi esercita l'attività imprenditoriale;

    2. copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del verbale dell'assemblea che ha proceduto alla nomina degli organi sociali in carica, nel caso che l'imprenditore sia una società;

    3. una dichiarazione contenente l'elenco delle testate giornalistiche servite(1).

  5. Le variazioni riguardanti quanto attestato dai documenti di cui al terzo e quarto comma devono essere comunicate al servizio dell'editoria, entro trenta giorni.

  6. Nel caso in cui i soggetti che vi sono obbligati non richiedano l'iscrizione al registro nazionale della stampa, l'iscrizione stessa è disposta d'ufficio dal servizio dell'editoria, che ne dà immediata comunicazione al Garante.

  7. Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui al primo comma del presente articolo copia del registro di cui all'art. 5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, e periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'art. 6 della stessa L. 8 febbraio 1948, n. 47.

  8. Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'art. 5 del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'art. 1 e di cui all'art. 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori della società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria(2).

  9. Gli editori di cui al secondo comma e gli imprenditori di cui al quarto comma hanno diritto di ottenere, a domanda, certificati comprovanti la posizione delle testate che essi pubblicano o servono e l'avvenuto adempimento degli obblighi di comunicazione durante l'anno finanziario precedente.

  10. L'iscrizione nel registro nazionale della stampa non esonera gli imprenditori, che vi sono tenuti, dalla iscrizione nel registro delle imprese ai sensi della sezione II del capo III del titolo II del libro quinto del codice civile.

  11. Il registro di cui al presente articolo sostituisce a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il registro istituito dall'art. 8, L. 6 giugno 1975, n. 172(3).

    (1) Comma così sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119).

    (2) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (3) L'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249, ha abrogato tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa, ivi comprese quelle contenute nel presente articolo.

12. Imprese concessionarie di pubblicità.

  1. [Le imprese concessionarie di pubblicità, ove soggette all'obbligo dell'iscrizione al registro nazionale della stampa sono tenute a depositare presso di esso, entro il 31 luglio di ciascun anno, il proprio bilancio, integrato da un allegato che evidenzi in modo analitico le risultanze contabili afferenti alla pubblicità comunque effettuata sui giornali quotidiani e periodici. L'allegato è compilato secondo un modello fissato a norma dell'articolo 7 e deve indicare nominativamente le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva pubblicità, i minimi garantiti pattuiti, testata per testata, le entrate pubblicitarie di ogni testata, le modalità di pagamento, le entrate della concessionaria stessa in relazione alle singole testate e i dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13](1).

  2. Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità(2).

  3. Nessuna società concessionaria di pubblicità può esercitare l'esclusiva per un numero di quotidiani la cui tiratura complessiva superi il trenta per cento di quella nazionale.

  4. La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente(2).

  5. È vietato il collegamento o il controllo, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, di concessionarie di pubblicità attraverso le quali si eserciti l'esclusiva in violazione delle norme sulla concentrazione di cui alla presente legge.

  6. Al fine degli accertamenti sulla concentrazione di cui ai commi precedenti le concessionarie di pubblicità sono tenute a comunicare al servizio dell'editoria, per le iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, i dati relativi alla proprietà ed alla gestione delle aziende stesse, nei medesimi casi previsti, per le aziende editoriali, dal sesto comma dell'articolo 1.

  7. [È fatto divieto alle imprese concessionarie di pubblicità di concedere, e agli editori di giornali di accettare, i minimi garantiti di gettito pubblicitario o anticipazioni su tale gettito che complessivamente superino del quindici per cento gli introiti pubblicitari effettivi dell'anno precedente. Ai fini del computo di tale aumento, non viene tenuto conto delle variazioni del gettito pubblicitario derivanti dalle variazioni delle tariffe praticate dai giornali. Nel caso di minimi garantiti o di anticipazioni nel primo anno di ubblicazione di un quotidiano che superino gli introiti pubblicitari effettivi, l'eccedenza deve essere recuperata nell'anno successivo. In caso di violazione, la testata decade immediatamente da tutte le agevolazioni e da tutti gli incentivi previsti dalla presente legge e la concessionaria è punita con la sanzione amministrativa(3) pari alla differenza fra la somma erogata e gli introiti effettivi dell'anno precedente e comunque non inferiore ai dieci milioni di lire](4).

(1) Comma prima sostituito dall'art. 7, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119) e poi abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Successivamente il comma 2 è stato sostituito dall'art. 1, comma 34, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

(10/d) La sanzione originaria della multa è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689.

(11) Comma abrogato dall'art. 5, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

13. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

  1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al settanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio. Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.

  2. Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica(1).

  3. La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, dandone comunicazione al Garante, le direttive generali di massima alle amministrazioni statali affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

  4. La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro.

  5. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al garante, delle erogazioni pubblicitarie effettuate nel corso di un esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico. Sono esenti dall'obbligo della comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti(1).

  6. Le amministrazioni e gli enti pubblici di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo(1).

(1) Comma così modificato dall'art. 8, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

14. Autorizzazioni per la vendita.

  1. Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla rivendita di giornali e di riviste, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ai criteri di cui al successivo comma.

  2. Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono alle seguenti prescrizioni:

    1. deve essere prevista la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta;

    2. per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;

    3. per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

    4. per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso;

    5. per la vendita automatica si deve tenere conto delle esigenze derivanti dalla esistenza di altri punti di vendita in relazione alle precedenti lettere b), c) e d).

  3. L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

  4. Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

  5. Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

  6. L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

  7. L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui al presente articolo.

  8. I piani comunali di localizzazione dei punti fissi di vendita, o la loro riformulazione in base al presente articolo, devono essere adottati entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

  9. In assenza del piano comunale, qualora nel territorio di un comune, di una frazione di comune ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di rivendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al settimo comma del presente articolo. È parimenti dovuta l'autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 400 metri.

  10. In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

  11. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

    1. per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

    2. per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

    3. per la consegna, porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, nel qual caso, quando non si avvalgono di personale che sia alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si considerano in ogni caso inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Sui compensi corrisposti per tali prestazioni deve essere operata, a titolo di imposta, la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con l'aliquota minima della tabella della aliquota IRPEF, qualora si tratti di compensi determinati in relazione ad un numero di ore giornaliere di attività non superiore a tre;

    4. per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti.

  12. I soggetti autorizzati alla vendita di giornali quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate(1).

    (1) Così sostituito dall'art. 7, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

15. Diffusione di giornali nelle scuole.

  1. In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore sono posti a disposizione degli studenti quotidiani e periodici nonché un locale per la loro lettura.

  2. Il Ministro della pubblica istruzione emana con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme per l'attuazione di quanto stabilito dal comma precedente, assicurando comunque criteri di imparzialità(1).

    (1) Vedi il D.M. 10 febbraio 1982.

16. Distribuzione.

  1. Le imprese di distribuzione devono garantire, a parità di condizioni rispetto ai punti di vendita serviti e al numero di copie distribuite, il servizio di distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta.

  2. Per ridurre i costi di distribuzione e per favorire la costituzione di cooperative o di consorzi di servizi aventi lo scopo di razionalizzare la distribuzione della stampa, le regioni possono prevedere misure di sostegno.

17. Prezzo dei giornali quotidiani.

  1. Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce ed aggiorna almeno una volta all'anno, sulla base degli accertati costi di produzione, il prezzo dei giornali quotidiani.

  2. Le imprese editrici di giornali quotidiani che a partire dal 1° gennaio 1986 non si siano uniformate o non si uniformino alle determinazioni del Comitato interministeriale per i prezzi, di cui al precedente primo comma, adottate anteriormente al 31 dicembre 1985 e a quelle che saranno adottate dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1987, perdono il diritto alle provvidenze di cui all'articolo 22 e successive modifiche, salvo che abbiano adottato o adottino un prezzo non superiore al quindici per cento, ovvero un prezzo maggiore per non più di un giorno alla settimana o un prezzo inferiore di non oltre il venticinque per cento, ovvero un prezzo inferiore di non oltre il cinquanta per cento per testate che contengono in media non più di sedici pagine rapportate al formato di centimetri 43 per 59(1).

  3. A partire dal 1° gennaio 1988 il prezzo del giornale è libero(1).

    (1) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

18. Estensione della normativa ad alcuni tipi di periodici e di agenzie di stampa.

  1. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dagli articoli 1, 2, 3, 7, 11, 47 e 48 gli editori di giornali periodici e riviste che da almeno un anno hanno alle loro dipendenze non meno di cinque giornalisti a tempo pieno.

  2. Per le testate pubblicate da editori non aventi alle proprie dipendenze da almeno un anno un minimo di cinque giornalisti a tempo pieno, l'adempimento, da parte dei rispettivi editori, degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.

  3. Sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge, con esclusione di quelli previsti dall'articolo 17, gli editori delle agenzie di stampa aventi i requisiti di cui al secondo comma dell'articolo 27 nonché le agenzie di stampa di cui al quinto comma del medesimo articolo 27.

  4. [Gli editori di cui al secondo comma del presente articolo debbono depositare, entro il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 7, il proprio bilancio, redatto sulla base delle risultanze amministrative contabili](1).

  5. [Il modello di bilancio per le imprese editrici di cui ai primi tre commi del presente articolo è stabilito con le stesse procedure di cui al primo comma dell'articolo 7](1).

  6. L'adempimento degli obblighi stabiliti dal presente articolo è condizione per l'accesso alle provvidenze previste dalla presente legge.

    (1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 46, D.L. 23 ottobre 1996, n. 545.

19. Esclusioni dall'applicazione della normativa.

  1. I quotidiani e i periodici pubblicati interamente in lingua estera nonché le riviste con periodicità mensile o che pubblichino meno di dodici numeri all'anno non sono soggetti agli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  2. Per le testate di cui al comma precedente, l'adempimento da parte degli editori degli obblighi stabiliti dall'articolo 11 è condizione per accedere alle provvidenze previste dalla presente legge.
  3. Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

20. Organi di partiti, sindacati e comunità religiose.

  1. I giornali quotidiani e i periodici che risultino, attraverso esplicita menzione, riportata in testata, organi di partiti, di sindacati o di enti o comunità religiose non sono soggetti agli obblighi stabiliti dall'articolo 5.

21. Inosservanza dell'obbligo di iscrizione o comunicazione.

  1. L'inosservanza degli adempimenti previsti dal presente titolo, nonostante il formale invito da parte del Servizio dell'editoria a provvedere, determina l'immediata decadenza delle provvidenze di cui al titolo secondo(1).

  2. Qualora la inosservanza sia commessa dall'imprenditore esercente una concessionaria di pubblicità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci milioni a cinquanta milioni di lire(2).

    (1) Comma così sostituito dall'art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (2) Per l'interpretazione autentica del presente articolo 21, vedi l'art. 32, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

TITOLO II
Provvidenze per l'editoria

22. Contributi sul prezzo della carta da quotidiani.

  1. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 sono corrisposti, alle imprese editrici di giornali quotidiani, contributi nella seguente misura, per ciascuna testata:

    1. lire 48 per copia stampata per le prime cinquantamila copie di tiratura media giornaliera;

    2. lire 44 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra cinquantamila e centomila;

    3. lire 29 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere comprese tra centomila e duecentomila;

    4. lire 24 per copia stampata per le quote delle tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila.

  2. Tali contributi sono proporzionalmente ridotti, proporzionalmente al relativo scaglione di tirature, nel caso di testate il cui numero medio di pagine per copia sia minore di 10 per tirature medie giornaliere fino a cinquantamila copie, sia minore di 12 per tirature medie giornaliere fino a centomila copie, sia minore di 14 per tirature medie giornaliere fino a duecentomila copie, sia minore di 16 per tirature medie giornaliere eccedenti le duecentomila copie. Il numero medio di pagine per copia viene riferito al formato tipo di centimetri 43 per 59(1).

  3. I contributi di cui al primo comma sono ridotti di una percentuale pari ad un terzo della percentuale di contenuto pubblicitario medio.

  4. Le tirature medie giornaliere, il numero medio di pagine per copia e le percentuali medie di contenuto pubblicitario sono determinati con riferimento a periodi semestrali.

  5. I contributi di cui al primo comma sono aumentati del quindici per cento per le testate edite dalle cooperative di cui all'articolo 6, nonché per i giornali quotidiani interamente editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. Per i giornali di lingua italiana editi parzialmente in una delle lingue suddette, nelle stesse regioni autonome, l'aumento del contributo è limitato alla parte del giornale pubblicata nella lingua non italiana.

  6. I contributi spettano alle imprese editrici di giornali quotidiani posti in vendita, anche in abbonamento, da almeno un anno, e di cui siano stati pubblicati almeno centotrenta numeri per semestre, salvo casi di forza maggiore. Spettano altresì alle pubblicazioni di nuova edizione. A queste ultime i contributi sono corrisposti al termine del primo semestre dalla data di inizio della pubblicazione, a condizione che nel semestre siano stati editi non meno di centotrenta numeri.

  7. I contributi di cui ai commi precedenti sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

  8. Per i fini di cui al precedente articolo, le tirature medie, il numero delle pagine e la percentuale di contenuto pubblicitario devono essere indicati dall'editore in una dichiarazione da cui risultino, giorno per giorno, le tirature ed il numero di pagine per copia, nonché la percentuale dello spazio pubblicitario, e i dati relativi agli acquisti e ai consumi di carta, con le copie delle relative fatture.

  9. Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

    1. dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;

    2. dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo(2).

  10. Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo(2).

    (1) Comma così modificato dall'art. 9, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    (2) L'art. 7, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così aggiunto un comma dopo l'ottavo comma e sostituito l'originario nono comma. Vedi, anche, l'art. 8, L. 25 febbraio 1987, n.67.

23. Condizioni per la concessione delle integrazioni.

  1. I contributi di cui all'articolo precedente sono corrisposti a condizione che venga utilizzata, da parte di ciascuna azienda editoriale, carta di produzione comunitaria in misura non inferiore al settanta per cento del consumo complessivo nel biennio 1981-1982, al sessanta per cento nel biennio 1983-1984, al cinquanta per cento nell'anno 1985.
  2. Il prezzo della carta per giornali quotidiani di tipo standard di 48,8 grammi al metro quadrato è determinato dal Comitato interministeriale dei prezzi sulla base dei costi globali di produzione comunque non superando di oltre il sette per cento la media dei prezzi praticati per lo stesso tipo di carta sui mercati della Comunità economica europea.

24. Contributi ai periodici.

  1. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione, alle imprese editrici di giornali periodici, di contributi in relazione ai quantitativi di carta utilizzati per la stampa.

  2. I contributi sono determinati, per ciascuna testata, nelle seguenti misure:

    1. lire quattrocentocinquanta a chilogrammo di carta utilizzata, fino ad un limite massimo di cento quintali di consumo mensile;

    2. lire trecento a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i cento quintali e fino a quattrocento quintali;

    3. lire ottanta a chilogrammo di carta utilizzata per il consumo mensile eccedente i quattrocento quintali e fino a tremila quintali.

  3. I contributi di cui al comma precedente sono annualmente rivalutati in misura pari al cinquanta per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo verificatasi nell'anno precedente.

  4. Per i giornali periodici editi dalle cooperative di cui all'articolo 6 i suddetti contributi sono maggiorati del quindici per cento.

  5. Sono ammesse a beneficiare dei contributi, nei limiti dei quantitativi di carta direttamente fatturati da fornitori agli editori, i giornali periodici al cui contenuto sia riconosciuto, sentito il parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54, carattere politico, sindacale, religioso, economico, sportivo o culturale.

  6. Ai benefici di cui al presente articolo sono ammesse le pubblicazioni in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 11.

  7. Dal computo per la corresponsione dei contributi sono esclusi i quantitativi di carta utilizzati per la stampa delle pagine pubblicitarie.

  8. Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

    1. dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;

    2. dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo(1).

  9. La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde il diritto al saldo di cui al n. 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo(1).

    (1) Gli attuali commi ottavo e nono così sostituiscono l'originario ottavo comma per effetto dell'art. 8, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

25. Pubblicazioni di elevato valore culturale.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 alle pubblicazioni periodiche, le cui pagine pubblicitarie siano state nell'anno precedente inferiori al 50 per cento delle pagine complessivamente pubblicate e che vengano riconosciute di elevato valore culturale per il rigore scientifico con il quale viene svolta la trattazione degli argomenti, sono concessi contributi dell'ammontare complessivo di lire quattro miliardi in ragione d'anno(1).

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il parere, espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono stabiliti i criteri per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare i requisiti per l'ammissione ai contributi stessi e di predisporre i relativi piani di ripartizione(2).

    (1) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Per il regolamento di attuazione, vedi il D.P.R. 2 maggio 1983, n. 254.

26. Contributi per la stampa italiana all'estero.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 è autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2 miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero(1).

  2. La misura dei contributi per i giornali, le riviste e le pubblicazioni di cui al primo comma è determinata tenendo conto della loro diffusione presso i lavoratori italiani all'estero, della loro natura e consistenza informativa, nonché del loro apporto alla conoscenza dei fatti italiani e dei problemi del lavoro italiano all'estero.

  3. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al primo comma ed è istituita una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di predisporre i relativi piani di ripartizione(2).

  4. Sono abrogate le norme che a qualsiasi titolo dispongono contributi per la stampa di giornali italiani pubblicati all'estero.

  5. [La carta destinata alla stampa dei periodici non è assoggettata al pari di quella dei quotidiani, al contributo a favore dell'Ente nazionale cellulosa e carta di cui alla L. 13 giugno 1940, n. 868 e successive modificazioni, purché il consumo per testata non superi i 100 quintali l'anno](3)

    (1) Comma così sostituito dall'art. 19, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Vedi il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48.

    (3) Comma abrogato dall'art. 19, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

27. Contributi alle agenzie di stampa.

  1. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi per l'importo complessivo di lire quattro miliardi, in ragione di anno, in favore delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, che possiedano i requisiti di cui al comma seguente da almeno tre anni(1).

  2. Ai sensi della presente legge, sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa che siano collegate per telescrivente con canali in concessione esclusiva del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno quindici quotidiani in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti a tempo pieno ed esclusivo e più di quindici poligrafici, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno.

  3. Le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono considerate imprese manifatturiere ai sensi dell'art. 1, D.L. 7 febbraio 1977, n. 15, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 1977, n. 102, dell'art. 1, L. 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'art. 2, L. 5 agosto 1978, n. 502, degli artt. 1 e 2, D.L. 6 luglio 1978, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla citata L. 5 agosto 1978, n. 502, dell'art. 1, D.L. 30 gennaio 1979, n. 20, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 1979, n. 92 e dell'art. 1, L. 13 agosto 1979, n. 375(2), e successivi provvedimenti.

  4. L'erogazione dei contributi alle agenzie di stampa a diffusione nazionale è effettuata ripartendo un terzo dell'importo complessivo in parti uguali tra gli aventi diritto e i restanti due terzi proporzionalmente al numero dei giornali collegati a ciascuna azienda, al numero delle reti utilizzate e delle ore di trasmissione.

  5. Per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 è autorizzata la corresponsione di contributi dell'importo complessivo di lire 500 milioni, in ragione d'anno, alle agenzie di stampa che, non essendo provviste dei requisiti di cui al secondo comma, abbiano alle proprie dipendenze almeno tre redattori a tempo pieno ed esclusivo a norma del contratto nazionale di lavoro, abbiano contratto abbonamenti regolarmente contabilizzati con non meno di quindici quotidiani, abbiano registrato la testata presso la cancelleria del tribunale competente per territorio con la qualifica "agenzia di informazioni per la stampa" o analoga, da almeno cinque anni, ed abbiano pubblicato almeno mille notiziari con cinquemila notizie, ovvero che abbiano registrato la testata così come sopra indicato da almeno un anno ed abbiano emesso almeno duecentocinquanta notiziari recanti non meno di cinquemila notizie nell'anno precedente.

  6. L'erogazione di contributi alle agenzie di stampa di cui al presente articolo è effettuata ripartendo il contributo in parti uguali fra gli aventi diritto, fino alla concorrenza di lire 200 milioni. Le residue lire 300 milioni sono ripartite fra le stesse agenzie tenendo conto:

    1. del numero dei collegamenti per telescriventi ed altri analoghi;

    2. dell'eventuale emissione di più bollettini giornalieri;

    3. del numero dei redattori fissi a tempo pieno ed esclusivo.

  7. Con le disposizioni di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

  8. Nessuna agenzia di stampa può comunque ricevere un contributo globale che superi il cinquanta per cento delle spese documentate, sostenute per il personale e per le strutture. Le somme che in ciascun esercizio risultino eventualmente dalla differenza fra la ripartizione di cui ai precedenti commi e le erogazioni a norma del presente comma sono utilizzate negli anni successivi per l'incremento degli stanziamenti in favore delle agenzie di stampa(3).

    (1) Vedi, anche, l'art. 16, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Recante proroga al 31 dicembre 1979 delle disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro.

    (3) Il D.P.C.M. 14 luglio 1982 (Gazz. Uff. 19 luglio 1982, n. 169) ha così disposto: "Le domande annuali per l'erogazione dei contributi di cui al primo comma dell'art. 27, legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti.
    Le domande annuali per l'erogazione dei contributi di cui al quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate entro il 1° aprile dell'anno successivo a quello per il quale i contributi vengono richiesti.
    Per quanto riguarda l'anno 1981, le domande dei contributi di cui al primo ed al quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dovranno essere presentate entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    Le domande dovranno essere compilate secondo i moduli A) e B) allegati al presente decreto".

28. Tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti.

  1. A far data dal trimestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le tariffe telefoniche, fatturate dai gestori dei servizi per le imprese editrici iscritte nel registro di cui all'articolo 11 limitatamente alle linee delle testate con periodicità effettiva di almeno nove numeri all'anno da esse edite, sono ridotte del cinquanta per cento. La riduzione, che assorbe le agevolazioni riconosciute alla stampa relativamente ai servizi di cui all'articolo 294 del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, si applica dietro documentata richiesta degli aventi diritto, in aggiunta a tutte le altre riduzioni, tariffe in abbonamento, forme di forfettizzazione attualmente esistenti, mediante riduzione delle relative somme riportate in bolletta o diversamente fatturate, esclusi i prelievi fiscali(1).

  2. La stessa riduzione di cui al comma precedente si applica per la cessione in uso di circuiti telefonici per la utilizzazione telefotografica, telegrafica, fototelegrafica per trasmissioni in fac-simile a distanza delle pagine del giornale e delle telefoto per trasmissioni in simultanea, telegrafiche e fototelegrafiche con apparecchiature multiplex, nonché alle tariffe telex e telegrafiche. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a praticare in favore delle imprese di cui al primo comma riduzioni della tariffa ordinaria delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale. La classificazione delle stampe ai fini dell'applicazione della tariffa ridotta prevista dall'articolo 56, primo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, non può essere fatta in base ad elementi diversi da quello della periodicità della loro pubblicazione, salvo per quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della L. 25 febbraio 1987, n. 67, che saranno inserite nello stesso gruppo di spedizione in abbonamento postale dei giornali quotidiani, a condizione che sia intervenuto l'accertamento di cui al comma 2 del medesimo art. 10. I provvedimenti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di cui al presente comma sono comunicati al Garante dell'editoria, che ne riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione semestrale(2).

  3. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono estese, in quanto applicabili, al servizio di spedizione delle rese.

  4. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della richiesta.

  5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad istituire sulla rete nazionale servizi speciali di trasporti aerei, terrestri e marittimi dei giornali quotidiani e periodici. Analoghi servizi possono essere istituiti anche dalle agenzie pubbliche di trasporto ferroviario ed automobilistico.

  6. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato, altresì, ad istituire sale stampa, destinandovi appositi locali e proprio personale. È autorizzato inoltre a porre a disposizione dell'Associazione della stampa estera in Italia un'idonea sede e proprio personale(3).

  7. [Eventuali adeguamenti tariffari per la spedizione a mezzo posta dei giornali quotidiani e periodici, editi dalle imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 11, possono essere disposti previo parere della commissione tecnica di cui all'articolo 54](4).

  8. Le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo sono effettuate dal Ministro del tesoro nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette agevolazioni. L'importo delle compensazioni relative ai servizi gestiti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stabilito nella misura di lire 50 miliardi annui indipendentemente da eventuali adeguamenti delle tariffe dei servizi stessi(5).

  9. Sono escluse dalle agevolazioni tariffarie di cui al presente articolo le stampe propagandistiche contenenti pubblicità relativa alle vendite per corrispondenza ai cataloghi relativi alle vendite stesse. Alle suindicate stampe si applicano le tariffe di cui al D.P.R. 29 ottobre 1976, n. 726, e successive modificazioni.

    (1) Comma così modificato dall'art. 55, comma 16, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    (2) Comma così sostituito dall'art. 3, D.L. 2 marzo 1989, n. 65. Successivamente, l'art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 ha abrogato il secondo e il terzo periodo del presente comma secondo.

    (3) Vedi il D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 49.

    (4) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

 

29. Programmi ammessi al finanziamento agevolato.

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per i contributi in conto interesse a carico del bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente articolo e nei successiv(1).

  2. I programmi finanziabili con il contributo dello Stato di cui al presente articolo devono contenere indicazioni analitiche su:

    1. la situazione patrimoniale dell'impresa;

    2. la descrizione particolareggiata degli interventi previsti dall'impresa ai fini della realizzazione delle iniziative di ristrutturazione tecnico-produttiva, dello sviluppo economico-produttivo con l'indicazione analitica dei finanziamenti necessari per ciascuna delle predette finalità;

    3. i tempi entro i quali le imprese prevedono di raggiungere l'obiettivo del programma ed il complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, ivi compreso il ricorso alle altre agevolazioni di cui alla presente legge, attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo suddetto(2) (3).

      (1) Con L. 4 agosto 1984, n. 428 (Gazz. Uff. 9 agosto 1984, n. 219), è stata autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993, quale ulteriore contributo dello Stato al Fondo.

      (2) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67, ed il D.P.C.M. 6 aprile 1987.

      (3) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.

30. Finanziamenti per ristrutturazione economico-produttiva.

  1. I programmi di ristrutturazione economico-produttiva possono prevedere esclusivamente iniziative comprese tra le seguenti

    1. l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione sonora, nonché l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili e l'acquisto del terreno(1);

    2. introduzione di sistemi di produzione e di gestione basati sull'impiego di elaborati ed elaborazione dei programmi necessari per renderli operativi;

    3. riqualificazione del personale connessa con l'introduzione di nuove tecnologie;

    4. costituzione delle scorte di materie prime e di materiale da impiegare nella produzione, necessari per assicurare la regolarità e continuità di questa;

    5. realizzazione di nuove testate o di nuove iniziative editoriali, anche nell'ambito delle testate esistenti, con esclusione delle spese correnti connesse alla loro pubblicazione(2).

  2. I finanziamenti di cui al presente articolo sono riservati alle imprese editrici di giornali quotidiani, alle imprese editrici di giornali periodici, alle agenzie nazionali di stampa di cui all'articolo 27, alle imprese la cui attività esclusiva o prevalente consiste nella stampa dei giornali quotidiani e periodici(3).

  3. I finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo possono essere concessi anche alle imprese editrici di libri nonché alle imprese stampatrici di libri, in misura proporzionale al fatturato relativo ai libri, sul fatturato complessivo per le iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c). Si applicano le disposizioni di cui al quinto, settimo, nono e decimo comma(4).

  4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere accordati alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica solo per iniziative comprese tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e connesse all'attività delle imprese beneficiarie, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto. È data precedenza, nella concessione dei contributi sui finanziamenti alle imprese di distribuzione, a quelli destinati alle imprese costituite in forma cooperativa o consortile tra imprese editrici, tra imprese di distribuzione e tra rivenditori.

  5. La quota degli investimenti e delle altre iniziative previste nel primo comma assistita da contributo in conto interessi non può superare il settanta per cento del complesso delle spese previste per la loro realizzazione, ivi comprese quelle indicate nel primo comma dell'art. 16, D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, e le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte in misura non superiore al quaranta per cento degli investimenti fissi ammessi al finanziamento.

  6. Il limite percentuale della quota di investimenti e delle altre iniziative assistita da contributo in conto interessi è elevato all'ottanta per cento per le cooperative di cui all'articolo 6.

  7. Il limite massimo di finanziamento assistibile dal contributo in conto interessi è stabilito in lire 10 miliardi per ogni operazione.

  8. Per il primo biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge è ammissibile a contributo una sola operazione ai sensi del presente articolo per ogni testata di giornale quotidiano edita o per ogni impresa editrice di giornali periodici o per ogni agenzia nazionale di stampa o per ogni impresa la cui attività esclusiva o prevalente consista nella stampa di giornali o per ogni impresa editrice di libri o per ogni impresa di distribuzione della stampa quotidiana e periodica.

  9. La durata massima dei finanziamenti è fissata in anni dieci.

  10. Gli istituti e le aziende di credito abilitati all'esercizio a medio termine, di cui all'articolo 19 della L. 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad accordare, nel quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie che ne definiscono i compiti di istituto, i finanziamenti di cui al presente articolo.

  11. Alle imprese di cui al secondo e terzo comma che intendano effettuare investimenti con il sistema della locazione finanziaria possono essere accordati contributi in conto canoni a valere sul fondo di cui all'articolo 29(5).

  12. I contributi in conto canoni non possono comunque essere superiori all'importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero le operazioni se effettuate ai sensi e con i limiti di cui ai commi dal quinto al nono.

  13. I contratti di locazione finanziaria hanno durata decennale.

  14. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 17, L. 2 maggio 1976, n. 183(6)(7).

    (1) Lettera così modificata dall'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250.

    (2) Per l'interpretazione autentica del primo comma, vedi l'art. 45, comma 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

    (3) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (4) Comma così modificato dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (5) Comma così sostituito dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (6) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (7) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.

31. Durata e modalità dei finanziamenti.

  1. Ai finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo precedente si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, ridotto al trenta per cento per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6 della presente legge.

  2. La durata dei finanziamenti non può superare i dieci anni, di cui non più di due di utilizzo o preammortamento. La durata del finanziamento, le modalità di ammortamento e le altre condizioni sono stabilite per ciascuna operazione all'atto della concessione dei contributi.

  3. Per la liquidazione dei contributi in conto interessi si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 11 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

  4. Gli adempimenti a carico delle imprese finanziate, degli istituti e delle aziende di credito, nonché le modalità di esecuzione sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro(1)(2).


    (1) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981, nonché l'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.

32. Dotazione finanziaria e gestione del fondo per il finanziamento agevolato.

  1. Le dotazioni finanziarie del fondo di cui al primo comma dell'articolo 29, per il quale viene autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041, sono costituite da un contributo dello Stato di cinque miliardi di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, dieci miliardi di lire per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e cinque miliardi di lire per l'ultimo esercizio finanziario.

  2. I relativi ordini di pagamento sono emessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario da lui designato, su conforme delibera di un Comitato composto da:

    a) un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

    b) un Sottosegretario di Stato per il tesoro;

    c) un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

    d) tre esperti in materia di editoria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che esprimono il proprio parere nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti;

    e) il direttore generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, o un suo delegato;

    f) il ragioniere generale dello Stato, o un suo delegato;

    g) il direttore generale del tesoro, o un suo delegato;

    h) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani(1);

    i) un rappresentante degli editori dei giornali periodici(1);

    l) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei giornalisti(1);

    m) un rappresentante dei lavoratori poligrafici (designato, con cadenza annuale, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)(1);

    n) un rappresentante degli editori radiofonici(2).

  3. Il Comitato di cui sopra è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha sede presso la direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica.

  4. Per l'adozione di delibere concernenti la concessione del contributo in conto interessi sui finanziamenti relativi a imprese editrici di libri, il comitato è integrato da due esperti in materia di editoria libraria, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri(3)(4).

    (1) Lettera aggiunta dall'art. 20, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Lettera aggiunta dall'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250.

    (3) Vedi, anche, l'art. 10, L. 7 agosto 1990, n. 250. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga, per il quinquennio 1996-2000, delle disposizioni di cui al presente articolo.

    (4) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

33. Fondo centrale di garanzia.

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri direzione generale delle informazioni, editoria e proprietà letteraria, artistica e scientifica, un fondo centrale di garanzia per i finanziamenti di importo non superiore a 1.500 milioni di lire, concessi in base all'articolo 29 ed ammessi ai benefìci di cui allo stesso articolo. A tal fine è autorizzata apposita gestione ai sensi dell'articolo 9 della L. 25 novembre 1971, n. 1041.

  2. La garanzia sul fondo è di natura sussidiaria e può essere accordata agli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi o dei beneficiari dei finanziamenti.

  3. La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal primo comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675 (19/e), e successive modificazioni ed integrazioni(1).

  4. La dotazione finanziaria del fondo è costituita:

    1. dalle somme che gli istituti erogatori devono versare in misura corrispondente alla trattenuta che essi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della erogazione, sull'importo originario dei finanziamenti concessi, limitatamente ai primi 3.000 milioni di ciascun finanziamento. La trattenuta è dello 0,50 per cento;

    2. da contributi posti a carico degli istituti erogatori di importo pari a quello stabilito dal CIPI ai sensi della lettera b) del quinto comma dell'articolo 20 della L. 12 agosto 1977, numero 675, modificato dall'articolo 12-bis del D.L. 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1979, n. 91;

    3. da un contributo dello Stato di lire 200 milioni per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari successivi alla entrata in vigore della presente legge;

    4. dagli interessi maturati sulle disponibilità del fondo(2)(3).

      (1) Comma così modificato dall'art. 2, L. 4 agosto 1984, n. 428 (Gazz. Uff. 9 agosto 1984, n. 219).

      (2) Vedi, anche, l'art. 2, L. 25 febbraio 1987, n. 67. L'art. 17, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 ha disposto la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo per il quinquennio 1996-2000.

      (3) Vedi il D.P.C.M. 12 novembre 1981.

34. Mutui agevolati in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale.

  1. Gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 30 sono autorizzati ad accordare finanziamenti di importo non superiore a 1.000 milioni di lire e della durata massima di dieci anni alle imprese editrici di libri per la copertura dei costi di produzione e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico, che abbiano un ciclo produttivo di media e lunga durata ed eventualmente un ciclo commerciale di media durata per la rateazione necessaria alla diffusione.

  2. Tra i costi ammessi al finanziamento sono anche quelli relativi ai compensi per ricerche ed elaborazioni, all'acquisizione dei diritti di autore, al compenso per gli apporti dei collaboratori e dei redattori.

  3. Il limite massimo di finanziamento assistibile da contributo non può superare il cinquanta per cento dei costi accertati per la pubblicazione delle opere.

  4. Ai finanziamenti concessi ai sensi del primo comma del presente articolo si applica il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni spesa ed oneri accessori, pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902.

  5. Il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti di cui al presente articolo è autorizzato con decreto del Ministro per i beni culturali, sentita la commissione istituita ai sensi dell'articolo 25.

  6. Per il pagamento del contributo in conto interessi sui finanziamenti previsti dal presente articolo viene istituito, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, uno speciale fondo per il contributo dello Stato di 2.000 milioni di lire per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, di 4.000 milioni di lire per i nove esercizi successivi, di 2.000 milioni di lire per l'ultimo esercizio(1).

    (1) Vedi, anche, il D.M. 23 marzo 1983. L'art. 9, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), ha così disposto: "Art. 9. Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'art. 34 della L. 5 agosto 1981, n. 416, può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'art. 20 della L. 12 agosto 1977, n. 675.
    L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali".

35. Trattamento straordinario di integrazione salariale.

  1. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso, con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale sospesi dal lavoro per le cause indicate nelle norme citate.

  2. L'importo del trattamento di integrazione salariale non può essere superiore al trattamento massimo di integrazione salariale previsto per i lavoratori dell'industria.

  3. Il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere erogato ai dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa di cui al secondo comma dell'articolo 27, anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 2, quinto comma, della L. 12 agosto 1977, n. 675, in tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa e, nei casi di cessazione dell'attività aziendale, anche in costanza di fallimento(1).

  4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base degli accertamenti del CIPI di cui al quinto comma dell'articolo 2 della L. 12 agosto 1977, n. 675, adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento sopra indicato per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della L. 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni.

  5. Alla corresponsione del trattamento previsto per i giornalisti dal presente articolo provvede l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI)(2) (3).

(1) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

(2) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

(3) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.

36. Risoluzione del rapporto di lavoro.

  1. I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale, di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni(1)(2).

    (1) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

    (2) Così modificato dall'art. 10, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

37. Esodo e prepensionamento.

  1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli è data facoltà di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta, per i seguenti benefìci:

    1. per i lavoratori poligrafici: trattamento di pensione per coloro che possano far valerenell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili ovvero 1.560 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle Tabelle A e B allegate al D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali è ammesso il trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla presente lettera; l'anzianità contributiva non può comunque risultare superiore a quaranta anni;

    2. per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998 (1)(2);

    3. corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti previdenziali di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni (3);

    4. concessione di un credito agevolato alle condizioni previste dagli articoli 30 e 32 per le cooperative giornalistiche di cui all'articolo 6, fino ad un importo pari a quello complessivo della indennità corrisposta ai sensi della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una cooperativa operante nello stesso settore.

  2. I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2 della L. 12 agosto 1977, n. 675, e che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianità contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici previsti dalle lettere a), b) e c) del precedente comma.

  3. I benefici previsti dalle lettere a) e b) non sono cumulabili con quelli previsti dalla lettera d), nonché con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

  4. La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

  5. Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della L. 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

  6. Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

  7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della L. 30 aprile 1969, n. 153.

  8. Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione(4).

    (1) Vedi, inoltre, l'art. 2, D.L. 14 giugno 1996, n. 318.

    (2) Lettera così sostituita dall'art. 59, comma 27, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

    (3) Lettera così sostituita dal primo comma dell'art. 11, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il secondo comma del citato art. 11 ha inoltre disposto che la modifica ha effetto dalla data di entrata in vigore della L. 5 agosto 1981, n. 416.

    (4) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67, nonché l'art. 7, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.

38. INPGI.

  1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), che, a norma della L. 20 dicembre 1951, n. 1564, gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti provvede ad analoga gestione anche per i giornalisti praticanti di cui all'articolo 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69(1).

  2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede a corrispondere ai propri iscritti giornalisti professionisti:

    1. il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 35;

    2. la pensione anticipata di vecchiaia prevista dall'articolo 37;

    3. l'indennità prevista dal precedente art. 37, lettera c)(2).

  3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono a totale carico dell'Istituto(2).

  4. Resta confermato all'INPGI il compito di provvedere alla corresponsione ai giornalisti professionisti del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni, con finanziamento a totale carico del Fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione costituito presso l'Istituto medesimo a norma dei decreti ministeriali 24 novembre 1965 e 3 maggio 1977.

  5. Le forme previdenziali gestite dall'INPGI devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive(3).

  6. Il finanziamento delle prestazioni di cui al terzo comma del presente articolo deve considerarsi a totale carico del fondo di garanzia per l'assicurazione contro la disoccupazione fin dall'entrata in vigore della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in considerazione dell'inapplicabilità all'INPGI del disposto dell'articolo 9 della legge medesima(4).


    (1) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono i commi primo e secondo per effetto dell'art. 26, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (2) Gli attuali commi primo, secondo e terzo così sostituiscono i commi primo e secondo per effetto dell'art. 26, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (3) Vedi, anche, l'art. 24, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

    (4) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 25 febbraio 1987, n. 67.

39. Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

  1. Alla corresponsione dei contributi e delle integrazioni di cui agli articoli 22, 24, 25, 26 e 27 provvede l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con il contributo straordinario dello Stato di cui al secondo comma del presente articolo, e, con priorità rispetto alle altre spese istituzionali, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni.

  2. L'ammontare del contributo straordinario dello Stato è determinato in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1985.

  3. Il contributo straordinario dello Stato, previsto dal comma precedente, deve essere versato in un fondo speciale ed iscritto in bilancio su apposito capitolo nel comparto attivo delle entrate extracontributive per le quote acquisite nell'anno in cui si riferisce il bilancio stesso.

  4. La gestione relativa sia al contributo straordinario dello Stato, integrato con i versamenti della quota dei contributi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, sia alle provvidenze di cui ai citati articoli 22, 24, 25, 26 e 27, forma oggetto di una contabilità speciale autonoma, da allegare al bilancio dell'Ente stesso(1).

    (1) Vedi, anche, l'art. 10, L. 26 aprile 1983, n. 130, l'art. 35, L. 27 dicembre 1983, n. 730 e l'art. 14, L. 22 dicembre 1984, n. 887.

40. Divieto di cumulo di provvidenze.

  1. I partiti ammessi ai finanziamenti previsti dalla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, non godono di eventuali finanziamenti pubblici espressamente destinati dalla legge ad attività di informazione dei partiti stessi, svolta mediante quotidiani, periodici o mezzi radiotelevisivi, se non per la parte eventualmente eccedente le provvidenze ottenute a norma degli articoli 22 e 24 dai loro organi di stampa, così come definiti dall'articolo 20.

 

41. Copertura finanziaria.

  1. All'onere complessivo di lire 197 miliardi, ivi compreso quello concernente le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 28 valutato in lire 45 miliardi, e quello riguardante l'organo di garanzia e il servizio dell'editoria di cui agli articoli 8 e 10, valutato complessivamente in lire un miliardo, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1981, si provvede, quanto a lire 10 miliardi, a carico dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, e, quanto a lire 94 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento di cui al predetto capitolo n. 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981.

  2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III
Modifiche alle disposizioni sulla stampa

42. Diritto di rettifica.

L'articolo così modificato, è riportato nel testo della legge 8 febbraio 1948, n. 47 recante disposizioni sulla stampa.

43. Norme processuali.

Trattasi di disposizione superatata essendo intervenuta la depenalizzazione del reato di omissione di rettifica con la legge 24 novembre 1989, n. 689.

TITOLO IV
Disposizioni transitorie e finali

44. Sanatoria.

  1. Sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti, restano validi i provvedimenti adottati e continuano ad avere efficacia gli atti amministrativi posti in essere in applicazione delle norme del D.L. 15 febbraio 1980, n. 27(1).

  2. Si conferma l'autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato impegnato alla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei criteri stabiliti nei provvedimenti e negli atti amministrativi di cui al primo comma del presente articolo, alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici le integrazioni sul prezzo della carta utilizzata fino al 30 giugno 1979 ed alle agenzie di stampa i contributi per il periodo 1° luglio 1978-30 giugno 1979(2).

    (1) Il D.L. 15 febbraio 1980, n. 27, non è stato convertito in legge.

    (2) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1981, n. 343) ha così disposto:
    "Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5 agosto 1981 è prorogato al 31 gennaio 1982.
    Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5 agosto 1981, n. 416, rimane confermato alla data del 15 ottobre 1981". Detto termine è stato ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio 1982 (Gazz. Uff. 5 marzo 1982, n. 63) di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

45. Proroga delle provvidenze.

  1. Per consentire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta l'erogazione in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale nonché dei periodici editi da cooperative costituite a norma dell'articolo 6 o dell'articolo 52 delle integrazioni e dei contributi di cui al precedente articolo per il periodo 1° luglio 1979-31 dicembre 1980, è autorizzata, in favore dello stesso Ente. la corresponsione di un contributo straordinario dello Stato di lire 91 miliardi.

  2. Le integrazioni e i contributi di cui al comma precedente sono corrisposti agli aventi titolo secondo i criteri e le procedure seguite, per le analoghe erogazioni relative al periodo fino al 30 giugno 1979, dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al comma precedente(1).

  3. Le imprese editrici di giornali quotidiani hanno titolo ai contributi di cui all'articolo 22 e alle integrazioni di cui al precedente comma, anche nel caso che, durante il periodo intercorrente dal 1° luglio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano adottato prezzi di vendita diversi da quelli stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

  4. È autorizzata la corresponsione di contributi a favore di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero e di pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all'estero per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1980. L'importo complessivo di tali contributi è pari all'ammontare dell'importo annuo di cui al precedente articolo 26 ed è posto a carico del fondo di cui al precedente primo comma. La corresponsione dei suddetti contributi è effettuata in conformità ai criteri, alle modalità e alle procedure previsti dal precedente articolo 26 per le analoghe erogazioni relative al quinquennio decorrente dal 1° gennaio 1981 ed è autorizzata soltanto in favore dei giornali, riviste e pubblicazioni che siano stati continuativamente editi durante l'anno 1980.

    (1) Il D.P.C.M. 10 dicembre 1981 (Gazz. Uff. 15 dicembre 1981, n. 343) ha così disposto:
    "Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali periodici, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta stabilite dall'art. 4, L. 5 agosto 1981 è prorogato al 31 gennaio 1982.
    Il termine per la presentazione, da parte delle imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie nazionali di stampa, delle domande di partecipazione alle integrazioni sul prezzo della carta e ai contributi previsti dall'art. 45, L. 5 agosto 1981, n. 416, rimane confermato alla data del 15 ottobre 1981". Detto termine è stato ancora prorogato dal D.P.C.M. 25 febbraio 1982 (Gazz. Uff. 5 marzo 1982, n. 63) di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

46. Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

  1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è autorizzato a corrispondere, con i fondi tratti dai contributi ad esso dovuti a norma della L. 28 marzo 1956, n. 168, e successive modificazioni, integrati con il contributo straordinario dello Stato di cui al precedente articolo, contributi per l'importo di 1.000 miliardi di lire per ciascuna delle annate 1978, 1979 e 1980 alle pubblicazioni periodiche riconosciute di elevato valore culturale, secondo i criteri e le procedure seguiti per analoghe erogazioni effettuate in applicazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

47. Iscrizioni e comunicazioni al registro nazionale della stampa.

  1. Le comunicazioni di cui al settimo comma dell'articolo 1 relative a situazioni verificatesi prima della istituzione, del registro nazionale della stampa di cui all'articolo 11, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  2. Fermo quanto disposto dal comma precedente, le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 54 fissano i termini entro i quali gli editori e gli imprenditori di cui, rispettivamente, al secondo ed al quarto comma dell'articolo 11 devono provvedere, in sede di prima applicazione della presente legge, ad adempiere agli obblighi di iscrizione e di comunicazione al registro nazionale della stampa previsti dalla legge stessa.

48. Riorganizzazione delle imprese editrici di giornali quotidiani.

  1. Le imprese editrici di giornali quotidiani non in regola con le disposizioni di cui ai primi sei commi dell'articolo 1, devono adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi medesimi nel termine massimo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non avvenga la regolarizzazione, sono sospese tutte le provvidenze previste dalla presente legge, a favore dell'impresa. Qualora la regolarizzazione intervenga nel termine di cui sopra, l'impresa viene ammessa alle provvidenze a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

  2. Trascorsi i due anni, su istanza del garante o del pubblico ministero o di qualsiasi cittadino, il tribunale competente per territorio revoca gli amministratori della società e nomina un amministratore giudiziario, come previsto dall'articolo 2409 del codice civile, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea al fine di procedere alle modificazioni statutarie necessarie per adeguarsi al disposto di cui ai primi sei commi dell'articolo 1 e al fine di nominare i nuovi organi sociali(1).

    (1) Così modificata dall'art. 10, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

49. Concentrazioni nella stampa quotidiana.

  1. Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario(1).

  2. Qualora l'impresa non adempia a quanto disposto dal comma precedente, il tribunale, su richiesta del Garante o di chiunque vi abbia interesse, ordina la vendita di azioni, partecipazioni o quote di proprietà a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o agenzia di credito.


    (1) Comma così sostituito dall'art. 13, L. 10 gennaio 1985, n. 1 (Gazz. Uff. 12 gennaio 1985, n. 10) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

50. Rilascio delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici.

  1. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 14, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo.
  2. Con i provvedimenti adottati dalle regioni ai sensi dell'articolo 14 è emanata la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

51. Mutui agevolati.

  1. Sono trasferite al fondo di cui al primo comma dell'art. 29 le somme che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ancora disponibili sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, L. 6 giugno 1975, n. 172, e all'art. 2, L. 1° agosto 1978, n. 428.

52. Cooperative nel settore giornalistico.

  1. Ai fini della presente legge si intendono per cooperative giornalistiche anche quelle che entro il 31 dicembre 1980 risultano già costituite tra giornalisti e poligrafici nonché le cooperative femminili aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo anche se costituite da non giornalisti professionisti, editrici di giornali regolarmente registrati presso la cancelleria del tribunale entro la stessa data.

53. Sanzioni amministrative.

  1. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dall'autorità e con la procedura stabilita dalla L. 24 dicembre 1975, n. 706(1).

    (1) Tale legge è stata abrogata dall'art. 42, L. 24 novembre 1981, n. 689.

54. Disposizioni di attuazione.

  1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso, sentito il parere espresso, nei termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, dalle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono emanate le disposizioni di attuazione della presente legge ed è istituita una commissione tecnica consultiva, rappresentativa delle categorie operanti nel settore della stampa e dell'editoria. Detta commissione esprime pareri sull'accertamento delle tirature dei giornali quotidiani e sull'accertamento dei requisiti di ammissione alle provvidenze disposte dagli articoli 22, 24 e 27(1).

    (1) Comma così modificato dall'art. 11, L. 30 aprile 1983, n. 137 (Gazz. Uff. 3 maggio 1983, n. 119), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, il D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

ALLEGATO A
DATI STATISTICI
(su base annuale per ciascuna testata edita)

Giorni di uscita: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lunedì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

altri giorni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Copie tirate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Copie vendute in edicola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Copie vendute in abbonamento normale. . . . . . . . . . .

Copie vendute in abbonamento speciale . . . . . . . . . .

Totale copie vendute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale pagine pubblicate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Totale pagine di pubblicità pubblicate. . . . . . . . . . . . . .

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