| IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 - Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 - Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
                          emanare disposizioni per modificare i requisiti di
                          accesso ed i criteri di calcolo dei contributi alle
                          imprese editrici, in modo da conseguire effetti di
                          risanamento della contribuzione pubblica, una più
                          rigorosa selezione dell’accesso alle risorse,
                          nonché risparmi nella spesa pubblica;
 - Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
                          adottata nella riunione dell’11 maggio 2012;
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
                          Ministri;
 
 Emana
 il seguente decreto-legge:
 Art. 1
 Nuovi requisiti di accesso ai contributi all’editoria
 
 1. In attesa della ridefinizione delle forme di
                          sostegno all’editoria, le disposizioni del presente
                          decreto sono volte a razionalizzare l’utilizzo delle
                          risorse, attraverso meccanismi che correlino il
                          contributo per le imprese editoriali agli effettivi
                          livelli di vendita e di occupazione professionale, in
                          conformità con le finalità di cui all’articolo 29,
                          comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
                          convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
                          2011, n. 214.
 2. A decorrere dai contributi
                          relativi all’anno 2013, le imprese editrici di cui
                          all’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con
                          esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani
                          editi e diffusi all’estero, e 2-quater, della legge
                          7 agosto 1990, n. 250 nonché le imprese di cui all’articolo
                          153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
                          fermi restando tutti gli altri requisiti di legge,
                          possono richiedere i relativi contributi a condizione
                          che la testata edita sia venduta, per le testate
                          nazionali, nella misura di almeno il 25 per cento
                          delle copie distribuite e, per le testate locali,
                          nella misura di almeno il 35 per cento delle copie
                          distribuite. Si considera testata nazionale quella
                          distribuita in almeno tre regioni e con una
                          percentuale di distribuzione in ciascuna regione non
                          inferiore al 5 per cento della propria distribuzione
                          totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate
                          le modalità e le condizioni contrattuali che regolano
                          l’eventuale affitto o acquisto della testata. 3. Ai fini del comma 2, per copie
                          distribuite si intendono quelle poste in vendita in
                          edicola o presso punti di vendita non esclusivi,
                          tramite contratti con società di distribuzione
                          esterne, non controllate né collegate all’impresa
                          editrice richiedente il contributo e quelle
                          distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono
                          escluse le copie diffuse e vendute tramite
                          strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da
                          intendersi quale vendita di una pluralità di copie ad
                          un unico soggetto, nonché quelle per le quali non sia
                          individuabile il prezzo di vendita. Sono ammesse al
                          calcolo le copie vendute mediante abbonamento
                          sottoscritto da un unico soggetto per una pluralità
                          di copie, qualora tale abbonamento individui
                          specificamente i singoli beneficiari e qualora il
                          prezzo di vendita della singola copia venduta in
                          abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del
                          prezzo di copertina. Sono altresì ammesse le copie
                          cedute in connessione con il versamento di quote
                          associative destinate alla sottoscrizione di
                          abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa
                          doppia opzione. 4. Per accedere ai contributi è
                          necessario altresì che:a) le cooperative editrici, fermo restando quanto
                          previsto dall’articolo 1, comma 460, della legge 23
                          dicembre 2005, n. 266, siano composte, esclusivamente,
                          da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con
                          prevalenza di giornalisti e abbiano la maggioranza dei
                          soci dipendenti della cooperativa con contratto di
                          lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito
                          della prevalenza dei giornalisti. Le cooperative
                          devono comunque essere in possesso del requisito della
                          mutualità prevalente per l’esercizio di riferimento
                          dei contributi;
 b) le imprese editrici di cui al comma 2, nonché le
                          imprese di cui all’articolo 153, comma 2, della
                          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e le imprese di cui
                          all’articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4
                          luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
                          dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, se editrici di
                          quotidiani, abbiano impiegato, nell’intero anno di
                          riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con
                          prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
                          contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici
                          di periodici, abbiano impiegato, nell’intero anno di
                          riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con
                          prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con
                          contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e
                          alla vendita, nelle loro differenti modalità, siano
                          attestati da dichiarazioni sostitutive di atto
                          notorio, rese dal legale rappresentante dell’impresa,
                          e siano comprovati da apposita certificazione
                          analitica rilasciata da una società di revisione
                          iscritta nell’apposito albo tenuto dalla CONSOB.
 5. L’obbligo della relazione di
                          certificazione dei bilanci, previsto dall’articolo
                          6, comma 3, del decreto del Presidente della
                          Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, per le imprese che
                          editano giornali quotidiani italiani editi e diffusi
                          all’estero, si estende ai dati relativi alle copie
                          distribuite e vendute, con specificazione delle
                          diverse tipologie di vendita. Le autorità
                          diplomatiche o consolari competenti ai sensi del
                          medesimo articolo 6 acquisiscono l’intera
                          documentazione istruttoria richiesta per la
                          concessione del contributo, ai fini dell’inoltro al
                          Dipartimento per l’informazione e l’editoria della
                          Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6. Il divieto di distribuzione
                          degli utili, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera
                          d), della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica a
                          tutte le imprese editrici che percepiscono i
                          contributi diretti. 7. Le domande relative al credito
                          di imposta sulla carta, per l’anno 2011, di cui all’articolo
                          1, comma 40 , della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si
                          intendono regolarmente pervenute, purché inviate
                          mediante raccomandata postale o tramite posta
                          certificata entro la data di scadenza prevista dal
                          relativo bando. 7-bis. A decorrere dai contributi
                          relativi all’anno 2012, il requisito temporale
                          previsto dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b),
                          della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto
                          alle cooperative di giornalisti che si costituiscono
                          ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 agosto
                          1981, n. 416, e successive modificazioni, qualora
                          dette cooperative subentrino al contratto di cessione
                          in uso ovvero acquistino la testata che ha avuto
                          accesso entro il 31 dicembre 2011 ai contributi
                          previsti dall’articolo 3 del regolamento di cui al
                          decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
                          2010, n. 223. Le cooperative di giornalisti sono
                          esentate dalla condizione prevista dall’articolo 1,
                          comma 460, lettera a), della legge 23 dicembre 2005,
                          n. 266, nel caso di subentro al contratto di cessione
                          in uso della testata. 7-ter. All’articolo 3, comma 2,
                          del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo
                          le parole: “imprese strumentali” sono inserite le
                          seguenti: “, delle cooperative che operano nel
                          settore dello spettacolo, dell’informazione e del
                          tempo libero”
 Art. 1-bis
 Contributi a favore di periodici italiani pubblicati
                          all’estero
 
 1. Nell’ambito delle risorse stanziate sul
                          pertinente capitolo del bilancio autonomo della
                          Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel rispetto
                          del limite di cui all’articolo 2, comma 1, a
                          decorrere dai contributi relativi all’anno 2012, è
                          autorizzata la corresponsione dell’importo
                          complessivo di 2 milioni di euro, in ragione d’anno,
                          di contributi a favore di periodici italiani
                          pubblicati all’estero da almeno tre anni e di
                          pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale
                          edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero
                          da almeno tre anni, anche tramite abbonamenti a titolo
                          oneroso per le pubblicazioni on line.
 2. La misura dei contributi per le
                          pubblicazioni di cui al comma 1 è determinata tenendo
                          conto della loro diffusione presso le comunità
                          italiane all’estero, del loro apporto alla
                          diffusione della lingua e della cultura italiane, del
                          loro contributo alla promozione del sistema Italia all’estero,
                          della loro consistenza informativa. 3. Con decreto del Presidente della
                          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
                          Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
                          Ministri, di concerto con il Ministro degli affari
                          esteri, sentite le competenti Commissioni permanenti
                          della Camera dei deputati e del Senato della
                          Repubblica, sono definiti i criteri e le modalità per
                          la concessione dei contributi di cui al comma 1,
                          tenendo conto del numero di uscite annue, del numero
                          di pagine pubblicate, del numero di copie vendute
                          anche in formato digitale, e riservando una apposita
                          quota parte dell’importo complessivo di cui al comma
                          1 alle testate che esprimono specifiche appartenenze
                          politiche, culturali e religiose. 4. È istituita una commissione
                          incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti
                          di ammissione ai contributi di cui al presente
                          articolo e di deliberarne la liquidazione, composta da
                          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
                          Ministri e del Ministero degli affari esteri, in pari
                          numero, nonché da rappresentanti del Consiglio
                          generale degli italiani all’estero, della
                          Federazione unitaria della stampa italiana all’estero,
                          della Federazione nazionale della stampa italiana e
                          della Consulta nazionale delle associazioni di
                          emigrazione. Ai componenti della commissione non
                          spetta alcun compenso o rimborso spese comunque
                          denominato ed alle spese di funzionamento si provvede
                          con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi
                          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
 Art. 2
 Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo
 
 1. I contributi di cui al presente decreto spettano
                          nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente
                          capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del
                          Consiglio dei Ministri, salvo quanto disposto dal
                          comma 4 del presente articolo. In caso di
                          insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi
                          titolo spettano contributi ridotti mediante riparto
                          proporzionale.
 2. A decorrere dai contributi
                          relativi all’anno 2012, per le imprese di cui all’articolo
                          3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7
                          agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all’articolo
                          153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
                          388, nonché per le imprese di cui all’articolo 20,
                          comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
                          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
                          2006, n. 248, e successive modificazioni, il
                          contributo, che non può comunque superare quello
                          riferito all’anno 2010, è così calcolato:a) una quota fino al 50 per cento esclusivamente dei
                          costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati
                          in un importo massimo di 120.000 euro annui e di
                          50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista
                          e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro
                          a tempo indeterminato, per l’acquisto della carta,
                          per la stampa, per gli abbonamenti ai notiziari delle
                          agenzie di stampa e per la distribuzione. I predetti
                          costi devono essere direttamente connessi all’esercizio
                          dell’attività editoriale per la produzione della
                          testata per la quale si richiedono i contributi ed i
                          relativi pagamenti devono essere effettuati tramite
                          strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal
                          bilancio di esercizio dell’impresa richiedente i
                          contributi e dal relativo prospetto analitico dei
                          costi. Tale prospetto deve far parte della relazione
                          di certificazione del bilancio, corredata dell’idonea
                          documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell’articolo
                          3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n.
                          250 . Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti
                          dalle imprese editrici per l’acquisto di servizi
                          editoriali consistenti nella predisposizione, anche
                          parziale, di pagine del giornale e per attività di
                          consulenza. L’importo complessivo di tale quota non
                          può comunque essere superiore a 2.500.000 euro per i
                          quotidiani nazionali, a 1.500.000 euro per i
                          quotidiani locali e per le imprese editrici di
                          giornali quotidiani di cui all’articolo 3, comma
                          2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, ed a 300.000
                          euro per i periodici. Con decreto del Presidente del
                          Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta
                          giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
                          conversione del presente decreto, di concerto con il
                          Ministro dell’economia e delle finanze, sono
                          stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di
                          applicazione della presente lettera;
 b) una quota fino a 0,25 euro per ogni copia venduta
                          per i quotidiani nazionali, a 0,20 euro per i
                          quotidiani locali e a 0,40 euro per i periodici. Tale
                          quota non può comunque essere superiore all’effettivo
                          prezzo di vendita di ciascuna copia. L’importo
                          complessivo di tale quota di contributo non può
                          comunque essere superiore a 3.500.000 euro per i
                          quotidiani e a 200.000 euro per i periodici. Con
                          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
                          adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
                          in vigore della legge di conversione del presente
                          decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e
                          delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini
                          e le modalità di applicazione della presente lettera.
 3. Per copie vendute si intendono
                          quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o
                          punti di vendita non esclusivi, o spedite in
                          abbonamento a titolo oneroso, purché considerate
                          ammissibili in conformità ai criteri specificati all’articolo
                          1, comma 3. 4. Il presente articolo non si
                          applica ai contributi di cui all’articolo 3, comma
                          3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse
                          complessivamente destinabili a tali contributi sono
                          pari al 5 per cento dell’importo stanziato, per i
                          contributi diretti alla stampa, sul pertinente
                          capitolo del bilancio del Dipartimento per l’informazione
                          e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei
                          Ministri. In caso di insufficienza delle risorse
                          stanziate, si procede alla liquidazione del contributo
                          mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto. 5. Le agenzie d’informazione
                          radiofonica di cui all’articolo 53, comma 15, della
                          legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un
                          contributo annuo pari al 30 per cento dei costi
                          sostenuti per il personale e per la diffusione,
                          risultanti dal bilancio certificato da una società di
                          revisione iscritta nell’apposito albo tenuto dalla
                          CONSOB, e comunque non superiore a 800.000 euro. 5-bis. Ai sensi dell’articolo 44,
                          comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 25 giugno
                          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
                          legge 6 agosto 2008, n. 133, per i contributi relativi
                          all’anno 2010, le imprese radiofoniche private che
                          abbiano svolto attività di informazione di interesse
                          generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230,
                          mantengono la possibilità di avere il contributo fino
                          al massimo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250,
                          e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, provvedendosi in
                          tal caso prioritariamente nell’ambito delle risorse
                          finanziarie disponibili per il riparto percentuale fra
                          gli aventi diritto. 6. All’articolo 4, comma 1, della
                          legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: “70 per
                          cento” sono sostituite dalle seguenti: “40 per
                          cento”. Al comma 2 del medesimo articolo le parole:
                          “l’80 per cento” sono sostituite dalle seguenti:
                          “il 50 per cento”. 7. L’erogazione dei contributi
                          diretti alla stampa è soggetta alla disciplina di cui
                          all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della
                          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il termine per
                          la conclusione del procedimento relativo all’erogazione
                          dei contributi scade il 31 marzo dell’anno
                          successivo a quello di presentazione delle relative
                          domande. A tale data il provvedimento è adottato
                          comunque sulla base delle risultanze istruttorie
                          acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme
                          indebitamente percepite.8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva
                          di cui all’articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n.
                          416, rappresentanti delle categorie operanti nei
                          settori della stampa e dell’editoria, si applicano,
                          in quanto compatibili, le disposizioni in materia di
                          conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio
                          2004, n. 215.
 
 Art. 3
 Editoria digitale
 1. Le imprese editrici di cui all’articolo
                          3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, della legge 7
                          agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all’articolo
                          153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.
                          388, nonché le imprese di cui all’articolo 20,
                          comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
                          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
                          2006, n. 248, e successive modificazioni, che abbiano
                          percepito i contributi per l’anno 2011, possono
                          continuare a percepire i contributi qualora la testata
                          sia pubblicata, anche non unicamente, in formato
                          digitale. La testata deve comunque essere accessibile
                          on line, anche a titolo non oneroso, e deve garantire
                          un’informazione quotidiana composta da informazione
                          autoprodotta per almeno dieci articoli al giorno con
                          un aggiornamento pari ad almeno 240 giorni per i
                          quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali,
                          18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili. 2. Al fine di favorire l’ampliamento
                          e la diversificazione delle politiche editoriali delle
                          imprese di cui al comma 1, è consentita la riduzione
                          di periodicità. A tale fine, per le testate in
                          formato digitale, si prescinde dai requisiti di
                          accesso di cui all’articolo 1, comma 2. Ai fini
                          degli adempimenti relativi all’iscrizione della
                          testata in formato digitale al registro degli
                          operatori di comunicazione, si applica l’articolo 16
                          della legge 7 marzo 2001, n. 62. La medesima esenzione
                          ivi prevista si applica anche con riferimento agli
                          obblighi di cui all’articolo 6 della legge 8
                          febbraio 1948, n. 47. Qualora la testata sia
                          pubblicata sia in edizione cartacea sia in edizione
                          digitale, con lo stesso marchio editoriale, l’impresa
                          non è tenuta all’iscrizione di entrambe le testate
                          ma solo a dare apposita comunicazione al registro
                          degli operatori di comunicazione. 3. Fermo restando il rispetto dei
                          tetti massimi previsti dall’articolo 2, il
                          contributo per la pubblicazione esclusivamente in
                          formato digitale è suddiviso in una quota pari, per i
                          primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed
                          una quota calcolata sulla base di 0,10 euro per ogni
                          copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota
                          non può comunque essere superiore all’effettivo
                          prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso
                          di pubblicazione non esclusivamente in formato
                          digitale, i costi di produzione della edizione
                          cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell’articolo
                          2, concorrono con quelli relativi alla edizione in
                          formato digitale, nei limiti dell’importo
                          complessivo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera
                          a). 4. A decorrere dai contributi
                          relativi all’anno 2013, fermi restando i requisiti
                          di cui al comma 1, per testate in formato digitale si
                          intendono quelle migrate a un sistema digitale di
                          gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di
                          gestione di spazi pubblicitari digitali, anche
                          attraverso soggetti concessionari di spazi
                          pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l’inserimento
                          di commenti da parte del pubblico, con facoltà di
                          prevedere registrazione e moderazione, di un sistema
                          di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi
                          mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile,
                          in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate
                          devono essere altresì dotate di un sistema di
                          pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti
                          e di contenuti a pagamento, nonché di una piattaforma
                          che consenta l’integrazione con sistemi di pagamento
                          digitali. L’effettiva dotazione dei sistemi e la
                          sussistenza dei requisiti di cui al presente comma
                          sono oggetto, per ciascuna annualità, di apposita
                          dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai
                          sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
                          della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
                          sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
                          richiedente i contributi. 5. Ai fini dell’applicazione del
                          comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei
                          Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi
                          entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
                          legge di conversione del presente decreto, sono
                          specificate le tipologie dei costi ammissibili per la
                          pubblicazione in formato digitale. Tale decreto è
                          aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le
                          caratteristiche tecniche delle testate digitali. 5-bis. All’articolo 43, comma 10,
                          del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
                          radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
                          2005, n. 177, dopo le parole: “dall’editoria
                          elettronica e annuaristica anche per il tramite di
                          internet” sono inserite le seguenti: “, da
                          pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche
                          in forma diretta, incluse le risorse raccolte da
                          motori di ricerca, da piattaforme sociali e di
                          condivisione,”. 5-ter. All’articolo 1, comma 6,
                          lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n.
                          249, dopo le parole: “le imprese concessionarie di
                          pubblicità da trasmettere mediante impianti
                          radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali
                          quotidiani o periodici,” sono inserite le seguenti:
                          “sul web e altre piattaforme digitali fisse o
                          mobili,”.
 Art. 3-bis
 Semplificazioni per periodici web di piccole
                          dimensioni
 
 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su
                          supporto informatico e diffuse unicamente per via
                          telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano
                          fatto domanda di provvidenze, contributi o
                          agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui
                          da attività editoriale non superiori a 100.000 euro,
                          non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo
                          5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo
                          1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
                          modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7
                          marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le
                          disposizioni di cui alla delibera dell’Autorità per
                          le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26
                          novembre 2008, e successive modificazioni.
 2. Ai fini del comma 1 per ricavi
                          annui da attività editoriale si intendono i ricavi
                          derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma,
                          ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a
                          pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da
                          contratti e convenzioni con soggetti pubblici e
                          privati.
 Art. 4
 Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita
                          della stampa quotidiana e periodica
 
 1. Per favorire la modernizzazione del sistema di
                          distribuzione e vendita della stampa quotidiana e
                          periodica, per assicurare una adeguata certificazione
                          delle copie distribuite e vendute e nell’intento di
                          agevolare la diffusione della moneta elettronica, a
                          decorrere dal 1° gennaio 2013 è obbligatoria la
                          tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali
                          quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo degli
                          opportuni strumenti informatici e telematici basati
                          sulla lettura del codice a barre. La gestione degli
                          strumenti informatici e della rete telematica è
                          svolta, in maniera condivisa ed unitaria, con la
                          partecipazione di tutti i componenti della filiera
                          distributiva, editori, distributori e rivenditori, che
                          stabiliscono di comune accordo lo sviluppo della rete,
                          la gestione dati e i costi di collegamento. Per
                          sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori,
                          è attribuito, nel rispetto della regola de minimis di
                          cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della
                          Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di
                          imposta, per l’anno 2012, per un importo non
                          superiore ai risparmi accertati con apposito decreto
                          del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del
                          Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e,
                          comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di
                          euro. A tale fine le somme rivenienti dai risparmi
                          effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3,
                          per un importo complessivo non superiore a 10 milioni
                          di euro, sono versate all’entrata del bilancio dello
                          Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per
                          le finalità di cui al presente comma, ad apposito
                          capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia
                          e delle finanze. Il credito d’imposta va indicato
                          nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
                          per il quale e’ concesso ed è utilizzabile
                          esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo
                          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
                          successive modificazioni. Esso non concorre alla
                          formazione del reddito e del valore della produzione
                          ai fini dell’imposta regionale sulle attività
                          produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui
                          agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
                          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
                          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto
                          del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto
                          con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
                          stabilite le condizioni, i termini e le modalità di
                          applicazione del presente articolo anche con riguardo
                          alla fruizione del credito di imposta al fine del
                          rispetto del previsto limite di spesa e al relativo
                          monitoraggio.
 2. Il Ministro dell’economia e
                          delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
                          decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Al fine di assicurare l’applicazione
                          dell’articolo 56, comma 4, della legge 23 luglio
                          2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il
                          rimborso in favore della società Poste Italiane
                          S.p.A. relativo all’applicazione delle tariffe
                          agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali
                          nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 marzo 2010,
                          è pari alle tariffe stabilite per l’anno 2012 per
                          gli invii non omologati destinati alle aree
                          extraurbane, con decreto del Ministro dello sviluppo
                          economico, 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
                          Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010, recante tariffe
                          per le spedizioni di prodotti editoriali, ad
                          esclusione dei libri spediti tramite pacchi,
                          effettuate dai soggetti di cui all’articolo 1, comma
                          1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,
                          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
                          2004, n. 46. Resta ferma l’applicazione delle
                          tariffe piene ai fini della determinazione dei
                          rimborsi in favore della società Poste Italiane
                          S.p.A., per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il
                          31 dicembre 2009. Dall’applicazione del presente
                          comma devono derivare risparmi pari almeno a 10
                          milioni di euro. Conseguentemente, è ridotta l’autorizzazione
                          di spesa relativa allo stanziamento accantonato nel
                          bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
                          Ministri, ai sensi dell’articolo 10-sexies, comma 2,
                          del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
                          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
                          2010, n. 25. I risparmi derivanti dalla riduzione dell’autorizzazione
                          di spesa di cui al precedente periodo, da accertarsi
                          con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
                          Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono
                          destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per
                          l’informazione e l’editoria della Presidenza del
                          Consiglio dei Ministri per le finalità di cui al
                          comma 1, nonché per le ulteriori politiche di
                          sostegno e sviluppo del settore editoriale.4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono
                          svolgere attività connesse all’erogazione di
                          servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni
                          mediante l’utilizzo di una rete telematica e per il
                          tramite di un idoneo sistema informatico.
 5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve:
 a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli
                          archivi delle Pubbliche amministrazioni di cui al
                          comma 4;
 b) garantire la sicurezza ed integrità dei dati
                          trasmessi;
 c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
 6. Dallo svolgimento delle attività di cui al comma 4
                          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
                          della finanza pubblica.
 
 Art. 5
 Pubblicità istituzionale
 
 1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell’ottimizzazione
                          della spesa pubblica per l’acquisto di spazi sui
                          mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne
                          di comunicazione istituzionale promosse dalle
                          amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento
                          per l’informazione e l’editoria della Presidenza
                          del Consiglio dei Ministri fornisce, entro il 30
                          aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di
                          riferimento per l’efficientamento della suddetta
                          spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di
                          acquisto effettuata dal Dipartimento stesso, tenuto
                          conto delle informazioni e dei dati forniti dalle
                          Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
 2. Le amministrazioni centrali
                          dello Stato procedono all’acquisto degli spazi di
                          cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal
                          Dipartimento per l’informazione e l’editoria e
                          alle condizioni economiche previste dagli accordi
                          quadro di cui all’articolo 11 della legge 7 giugno
                          2000, n. 150. A tal fine, tenuto conto dell’interesse
                          pubblico alla più estesa veicolazione ai cittadini
                          delle informazioni di carattere istituzionale, le
                          concessionarie di pubblicità sono tenute ad applicare
                          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa
                          basata sul costo unitario più basso applicato sul
                          mercato al momento della stipula dell’accordo
                          quadro, che viene rinnovato annualmente.
 Art. 5-bis
 Semplificazioni in materia di editoria per le
                          associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro e
                          le associazioni d’arma e combattentistiche
 
 1. Al fine di semplificare il quadro normativo
                          relativo alle tariffe postali per la spedizione di
                          prodotti editoriali e di promuovere lo sviluppo dell’editoria
                          non profit, alle spedizioni postali di stampe
                          promozionali e propagandistiche, anche finalizzate
                          alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento
                          postale, effettuate dalle associazioni ed
                          organizzazioni senza fini di lucro individuate dall’articolo
                          1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
                          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
                          febbraio 2004, n. 46, e successive modificazioni, e
                          dalle associazioni d’arma e combattentistiche, può
                          essere applicato il medesimo trattamento tariffario
                          previsto, a favore dei soggetti di cui all’articolo
                          1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003,
                          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del
                          2004, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13
                          novembre 2002, recante “Prezzi per la spedizione di
                          stampe in abbonamento postale non iscritte al registro
                          nazionale delle stampe e non rientranti nella
                          categoria ‘no profit’”, pubblicato nella
                          Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002. Dall’attuazione
                          del presente articolo non devono derivare nuovi o
                          maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non
                          si applica la disposizione relativa ai rimborsi alla
                          società Poste italiane S.p.A., di cui all’articolo
                          3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
                          353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
                          febbraio 2004, n. 46.
 Art. 6Abrogazioni
 
 1. Sono abrogati:
 a) l’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del
                          Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223,
                          a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
                          Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
 c) l’articolo 3, commi 2, lettera c), e 3, lettera
                          a), della legge 7 agosto 1990, n. 250;
 d) l’articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre
                          2005, n. 266.
 d-bis) gli articoli 26 e 45 della legge 5 agosto 1981,
                          n. 416;
 d-ter) l’articolo 3, comma 1, della legge 7 marzo
                          2001, n. 62;
 d-quater) il decreto del Presidente della Repubblica
                          15 febbraio 1983, n. 48.
 
 Art. 7
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
                          successivo a quello della sua pubblicazione nella
                          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
                          presentato alle Camere per la conversione in legge. Il
                          presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
                          sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
                          normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo
                          a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addì 18 maggio 2012
 
 NAPOLITANO
 
 Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
 
 
 Visto, il Guardasigilli: Severino
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