Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Normativa

Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

GU n. 299 del 27-12-2006 - S.O. n. 244
Art. 1

357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme trasmissive esistenti, nonché le modalità per l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la realizzazione dei seguenti interventi:
     a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica digitale;
     b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
     c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma televisiva digitale;
     d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o socialmente disagiate;
     e) incentivare   la   sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del digitale.

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli interventi.

929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 277 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonche´ la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

1244. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro per l’anno 2009.

1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell’informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata alle comunità italiane all’estero e le imprese no profit.

1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall’articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1247. I contributi previsti dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall’anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell’ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli, Mastella

10.10.08

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