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                           Trattato di Amsterdam 
                          Protocollo allegato al trattato che
                          istituisce la Comunità europea 
                          LE ALTE PARTI CONTRAENTI, 
                          CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione
                          pubblica negli Stati membri è direttamente collegato
                          alle esigenze democratiche, sociali e culturali di
                          ogni società, nonché all'esigenza di preservare il
                          pluralismo dei mezzi di comunicazione, 
                          HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni
                          interpretative, che sono allegate al trattato che
                          istituisce la Comunità europea: 
                          Le disposizioni del trattato che istituisce la
                          Comunità europea non pregiudicano la competenza degli
                          Stati membri a provvedere al finanziamento del
                          servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in
                          cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di
                          radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
                          missione di servizio pubblico conferita, definita e
                          organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in
                          cui tale finanziamento non perturbi le condizioni
                          degli scambi e della concorrenza nella Comunità in
                          misura contraria all'interesse comune, tenendo conto
                          nel contempo dell'adempimento della missione di
                          servizio pubblico. 
                          Comunicazione della Commissione
                          relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di
                          Stato al servizio pubblico di radiodiffusione 
                          (2001/C 320/04) 
                          (Testo rilevante ai fini del SEE) 
                          1. INTRODUZIONE E CAMPO D'APPLICAZIONE DELLA
                          COMUNICAZIONE 
                          1. Negli ultimi due decenni, si sono registrati
                          profondi cambiamenti nel settore della
                          radiodiffusione. L'abolizione dei monopoli, la
                          comparsa di nuovi operatori e i rapidi progressi
                          tecnologici hanno modificato sostanzialmente il
                          contesto concorrenziale. L'emittenza televisiva era
                          tradizionalmente un'attività riservata. Fin dai suoi
                          esordi, tale attività è stata perlopiù esercitata
                          da imprese pubbliche in regime di monopolio, e questo
                          principalmente a causa della limitata disponibilità
                          di frequenze per la radiodiffusione e dei
                          considerevoli ostacoli all'ingresso sul mercato. 
                           
                          2. Negli anni '70, tuttavia, i progressi economici e
                          tecnologici hanno permesso sempre più agli Stati
                          membri di autorizzare altri operatori a svolgere
                          attività nel settore della radiodiffusione,
                          introducendo così la concorrenza in questo mercato.
                          Questa decisione di apertura alla concorrenza ha
                          portato ad un'offerta più ampia per i consumatori,
                          che si sono trovati a disporre di numerosi canali
                          alternativi e nuovi servizi, ha favorito la nascita e
                          la crescita di forti operatori a livello europeo, ha
                          promosso lo sviluppo di nuove tecnologie e ha
                          assicurato un maggiore pluralismo nel settore.
                          Nell'aprire il mercato alla concorrenza gli Stati
                          membri hanno però considerato opportuno mantenere un
                          servizio pubblico di radiodiffusione, per garantire la
                          copertura di vari campi di attività e rispondere ad
                          esigenze che gli operatori privati non avrebbero
                          necessariamente soddisfatto in misura ottimale. 
                           
                          3. L'accresciuta concorrenza e la contemporanea
                          presenza di operatori finanziati dallo Stato hanno
                          suscitato anche crescenti preoccupazioni, portate
                          all'attenzione della Commissione da operatori privati,
                          circa la parità di condizioni per i vari operatori.
                          La maggior parte delle denunce riguardano presunte
                          infrazioni all'articolo 87 del trattato CE in
                          relazione ai regimi di finanziamento pubblico in
                          favore delle emittenti di servizio pubblico. 
                           
                          4. La presente comunicazione stabilisce i principi che
                          la Commissione seguirà nell'applicare l'articolo 87 e
                          l'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE, al
                          finanziamento statale del servizio pubblico di
                          radiodiffusione. S'intende rendere così quanto più
                          trasparente possibile la politica della Commissione in
                          questo settore. 
                           
                           
                          2. IL RUOLO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
                          RADIODIFFUSIONE 
                          5. Come ribadito nella recente comunicazione della
                          Commissione sui servizi d'interesse generale in
                          Europa: "I mezzi radiotelevisivi svolgono un
                          ruolo centrale nel funzionamento delle democrazie
                          moderne, in particolare per quanto riguarda lo
                          sviluppo e la trasmissione dei valori sociali. Per
                          tale motivo il settore della radiodiffusione e' stato
                          assoggettato, da sempre, ad una regolamentazione
                          specifica, nell'interesse generale. Tale
                          regolamentazione si basa su valori comuni, come la
                          libertà d'espressione, il diritto di replica, il
                          pluralismo, la protezione dei diritti d'autore, la
                          promozione della diversità culturale e linguistica,
                          la tutela dei minori e della dignità umana e la
                          protezione dei consumatori"(1). 
                           
                          6. Il servizio pubblico nel settore della
                          radiodiffusione, pur avendo una chiara rilevanza
                          economica, non e' paragonabile al servizio pubblico in
                          altri settori economici. Non vi e' nessun altro
                          servizio che raggiunga una fascia così ampia della
                          popolazione, le fornisca al tempo stesso una quantità
                          così elevata di informazioni e contenuti e, nel far
                          cio', trasmetta ed influenzi le opinioni individuali e
                          l'opinione pubblica. 
                           
                          7. Come sostenuto dal gruppo di alto livello sulla
                          politica audiovisiva, presieduto dall'allora
                          commissario Oreja, le emittenti pubbliche "hanno
                          un ruolo importante da svolgere nella promozione della
                          diversità culturale in ogni paese, nell'offerta di
                          programmi educativi, nell'informazione obiettiva della
                          pubblica opinione, nel garantire il pluralismo e
                          nell'offerta democratica e liberamente accessibile di
                          intrattenimento di qualità"(2). 
                           
                          8. Per di più, la radiodiffusione e' generalmente
                          considerata come una fonte d'informazione altamente
                          attendibile e rappresenta anzi, per una parte non
                          trascurabile della popolazione, la principale fonte
                          d'informazione. In tal modo, arricchisce il dibattito
                          pubblico e, in ultima analisi, assicura a tutti i
                          cittadini un giusto grado di partecipazione alla vita
                          pubblica. 
                           
                          9. Il ruolo svolto dal servizio pubblico (3) in
                          generale e' riconosciuto dal trattato. La principale
                          disposizione in proposito e' l'articolo 86, paragrafo
                          2, che recita:"Le imprese incaricate della
                          gestione di servizi di interesse economico generale o
                          aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte
                          alle norme del presente trattato, e in particolare
                          alle regole di concorrenza, nei limiti in cui
                          l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento,
                          in linea di diritto e di fatto, della specifica
                          missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non
                          deve essere compromesso in misura contraria agli
                          interessi della Comunità". 
                           
                          10. Tale disposizione e' confermata dall'articolo 16
                          del trattato CE, relativo ai servizi di interesse
                          economico generale - introdotto dal trattato di
                          Amsterdam ed entrato in vigore il 1o maggio 1999 - che
                          statuisce: "Fatti salvi gli articoli 73, 86 e 87,
                          in considerazione dell'importanza dei servizi
                          d'interesse economico generale nell'ambito dei valori
                          comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella
                          promozione della coesione sociale e territoriale, la
                          Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive
                          competenze e nell'ambito del campo di applicazione del
                          presente trattato, provvedono affinché tali servizi
                          funzionino in base a principi e condizioni che
                          consentano loro di assolvere i loro compiti". 
                           
                          11. L'interpretazione di questi principi alla luce
                          della particolare natura del settore della
                          radiodiffusione e' delineata nel protocollo
                          interpretativo sul sistema di radiodiffusione
                          pubblica, allegato al trattato CE (in appresso
                          denominato "il protocollo"), il quale, dopo
                          aver considerato "che il sistema di
                          radiodiffusione pubblica negli Stati membri e'
                          direttamente collegato alle esigenze democratiche,
                          sociali e culturali di ogni società, nonché
                          all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di
                          comunicazione", ribadisce che: "Le
                          disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
                          europea non pregiudicano la competenza degli Stati
                          membri a provvedere al finanziamento del servizio
                          pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale
                          finanziamento sia accordato agli organismi di
                          radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
                          missione di servizio pubblico conferita, definita e
                          organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in
                          cui tale finanziamento non perturbi le condizioni
                          degli scambi e della concorrenza nella Comunità in
                          misura contraria all'interesse comune, tenendo conto
                          nel contempo dell'adempimento della missione di
                          servizio pubblico". 
                           
                          12. L'importanza della radiodiffusione pubblica per la
                          vita sociale, democratica e culturale nell'Unione e'
                          stata riaffermata anche nella risoluzione del
                          Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati
                          membri riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio
                          1999, sulle emissioni di servizio pubblico (in
                          appresso: "la risoluzione"). Come
                          sottolineato dalla risoluzione: "l'ampio accesso
                          del pubblico, senza discriminazioni e in base a pari
                          opportunità, a vari canali e servizi e' un
                          presupposto necessario per ottemperare al particolare
                          obbligo delle emissioni di servizio pubblico".
                          Inoltre, le emissioni di servizio pubblico devono
                          continuare a "beneficiare del progresso
                          tecnologico", estendere "al pubblico i
                          vantaggi dei nuovi servizi audiovisivi e di
                          informazione e delle nuove tecnologie" e
                          perseguire "lo sviluppo e la diversificazione di
                          attività nell'era digitale". Infine: "le
                          emissioni di servizio pubblico devono essere in grado
                          di continuare a fornire un'ampia gamma di programmi
                          conformemente al mandato definito dagli Stati membri
                          al fine di rivolgersi alla società nel suo insieme;
                          in tale contesto e' legittimo che tali emissioni
                          cerchino di raggiungere un vasto pubblico" (4). 
                           
                          13. Alla luce di queste caratteristiche che sono
                          specifiche della radiodiffusione, una funzione di
                          servizio pubblico che comprenda "un'ampia gamma
                          di programmi conformemente al mandato", ai sensi
                          della risoluzione, può essere considerata in linea di
                          principio legittima, in quanto finalizzata ad una
                          programmazione equilibrata e varia, in grado di
                          mantenere un certo livello di ascolto per le emittenti
                          pubbliche e dunque di assicurare l'adempimento della
                          funzione consistente nel soddisfare le esigenze
                          democratiche, sociali e culturali della società e
                          garantire il pluralismo. 
                           
                          14. Va osservato che anche le emittenti commerciali,
                          molte delle quali sono soggette ad obblighi di
                          servizio pubblico, partecipano alla realizzazione
                          degli obiettivi del Protocollo nella misura in cui
                          contribuiscono ad assicurare il pluralismo,
                          arricchiscono il dibattito culturale e politico ed
                          ampliano la scelta dei programmi. 
                           
                           
                          3. IL QUADRO GIURIDICO 
                          15. L'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
                          al servizio pubblico di radiodiffusione deve tener
                          conto di tutta una serie di elementi diversi. Il
                          trattato CE include gli articoli 87 e 88 sugli aiuti
                          di Stato e l'articolo 86, paragrafo 2,
                          sull'applicazione delle disposizioni del trattato, ed
                          in particolare delle regole di concorrenza, ai servizi
                          di interesse economico generale. Mentre il trattato di
                          Amsterdam ha introdotto un articolo specifico
                          (articolo 16) sui servizi di interesse economico
                          generale ed un protocollo interpretativo sul sistema
                          di radiodiffusione pubblica, il trattato di Maastricht
                          aveva già introdotto un articolo che definisce il
                          ruolo della Comunità nel campo della cultura
                          (articolo 151) ed una disposizione che consente di
                          dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti
                          di Stato destinati a promuovere la cultura [articolo
                          87, paragrafo 3, lettera d)]. Il Parlamento europeo ed
                          il Consiglio hanno adottato la direttiva 89/552/CEE,
                          del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
                          determinate disposizioni legislative, regolamentari e
                          amministrative degli Stati membri concernenti
                          l'esercizio delle attività televisive (5). La
                          Commissione ha emanato la direttiva 80/723/CEE, del 25
                          giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni
                          finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese
                          pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno
                          di talune imprese (6). Tali norme sono interpretate
                          dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e del
                          Tribunale di primo grado. La Commissione ha inoltre
                          adottato la comunicazione di cui al punto 5 nonché
                          diverse comunicazioni relative all'applicazione delle
                          norme sugli aiuti di Stato. 
                           
                           
                          4. APPLICABILITA' DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1 
                           
                          4.1. Natura d'aiuto di Stato del finanziamento
                          statale delle emittenti di servizio pubblico 
                          16. L'articolo 87, paragrafo 1, recita:
                          :"Salvo deroghe contemplate dal presente
                          trattato, sono incompatibili con il mercato comune,
                          nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati
                          membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero
                          mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che,
                          favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino
                          o minaccino di falsare la concorrenza". 
                           
                          17. Ai fini della valutazione del carattere di aiuto
                          di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, non
                          entra in gioco la finalità dell'intervento statale,
                          ma solo i suoi effetti. Il finanziamento statale di
                          emittenti di servizio pubblico e' di norma da
                          considerarsi come aiuto di Stato, in quanto risponde
                          ai criteri summenzionati. Le emittenti di servizio
                          pubblico sono normalmente finanziate sul bilancio
                          dello Stato o attraverso un canone a carico dei
                          possessori di un apparecchio televisivo. In talune
                          circostanze specifiche, lo Stato procede ad apporti di
                          capitale o annullamenti di debiti in favore di
                          emittenti di servizio pubblico. Queste misure
                          finanziarie sono di norma attribuibili alle autorità
                          pubbliche e comportano il trasferimento di risorse
                          statali. Inoltre, se sono concesse senza che sia
                          rispettato il criterio dell'investitore operante in
                          un'economia di mercato, ai sensi dell'´applicazione
                          degli articoli 92 e 93 del trattato CEE alla
                          partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali
                          delle imprese" (7) e della "comunicazione
                          della Commissione agli Stati membri - applicazione
                          degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e
                          dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della
                          Commissione alle imprese pubbliche dell'industria
                          manifatturiera" (8), tali misure favoriscono
                          nella maggior parte dei casi solo determinate
                          emittenti e possono quindi falsare la concorrenza.
                          Naturalmente la sussistenza dell'aiuto statale dovrà
                          essere accertata "caso per caso", tenendo
                          altresì conto della natura specifica del
                          finanziamento (9). 
                           
                          18. Come osservato dalla Corte di giustizia:
                          "allorché un aiuto finanziario concesso dallo
                          Stato o per mezzo di risorse statali rafforzi la
                          posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese
                          concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono
                          da considerarsi influenzati dall'aiuto" (10).
                          Pertanto, si può di norma ritenere che il
                          finanziamento statale delle emittenti di servizio
                          pubblico incida sugli scambi tra gli Stati membri. Ciò
                          e' particolarmente evidente nel caso dell'acquisto e
                          della vendita dei diritti sui programmi, che spesso si
                          svolge a livello internazionale. Anche la pubblicità,
                          per le emittenti pubbliche autorizzate a vendere spazi
                          pubblicitari, ha un'incidenza transfrontaliera,
                          specialmente per le aree linguistiche omogenee che
                          travalicano i confini nazionali. Inoltre, la struttura
                          proprietaria delle emittenti commerciali può
                          estendersi al di la' di un singolo Stato membro. 
                           
                          19. Secondo la giurisprudenza della Corte (11),
                          qualsiasi trasferimento di risorse statali ad una
                          determinata impresa -anche se a copertura dei costi
                          netti derivanti dagli obblighi di servizio pubblico -
                          deve essere considerato come un aiuto di Stato (purché
                          siano soddisfatte tutte le condizioni per
                          l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1). 
                           
                          4.2. Natura degli aiuti: aiuti esistenti e nuovi
                          aiuti 
                          20. I regimi di finanziamento attualmente in vigore
                          nella maggior parte degli Stati membri sono stati
                          introdotti parecchio tempo fa. La Commissione deve
                          pertanto valutare in primo luogo se tali programmi
                          possano essere considerati come "aiuti
                          esistenti" ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
                          1. 
                           
                          21. Gli aiuti esistenti sono disciplinati
                          dall'articolo 88, paragrafo 1, il quale dispone che
                          "la Commissione procede con gli Stati membri
                          all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in
                          questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
                          opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
                          funzionamento del mercato comune". 
                           
                          22. Ai sensi dell'articolo 1, lettera b), punto i),
                          del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22
                          marzo 1999, recante modalità di applicazione
                          dell'articolo 93 del trattato CE (12), vanno
                          considerati come aiuti esistenti "... tutte le
                          misure di aiuto esistenti in uno Stato membro prima
                          dell'entrata in vigore del trattato, ossia tutti i
                          regimi di aiuti e gli aiuti individuali ai quali e'
                          stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del
                          trattato e che sono ancora applicabili dopo tale
                          entrata in vigore". 
                           
                          23. A norma dell'articolo 1, lettera b), punto v), del
                          suddetto regolamento, sono aiuti esistenti "gli
                          aiuti considerati aiuti esistenti in quanto può
                          essere dimostrato che al momento della loro attuazione
                          non costituivano aiuti, ma lo sono diventati
                          successivamente a causa dell'evoluzione del mercato
                          comune e senza aver subito modifiche da parte dello
                          Stato membro". 
                           
                          24. In conformità con la giurisprudenza della Corte
                          (13), la Commissione verificherà se il quadro
                          giuridico nell'ambito del quale e' stato concesso
                          l'aiuto abbia o meno subito modifiche dalla sua
                          introduzione. La Commissione terrà conto di tutti gli
                          elementi giuridici ed economici legati al sistema di
                          radiodiffusione di un dato Stato membro. Sebbene gli
                          elementi giuridici ed economici pertinenti ai fini di
                          tale valutazione presentino punti in comune in tutti
                          gli Stati membri o nella maggior parte di essi, la
                          Commissione ritiene che un approccio caso per caso sia
                          il più adeguato ai fini di tale valutazione (14). 
                           
                           
                          5. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILIT¿ DEGLI AIUTI DI
                          STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 2, E
                          DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3 
                           
                          25. Gli aiuti di Stato in favore delle emittenti
                          pubbliche devono essere esaminati dalla Commissione al
                          fine di stabilire se possano o meno essere considerati
                          compatibili con il mercato comune. Possono applicarsi
                          le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, ed
                          all'articolo 87, paragrafo 3. 
                           
                          26. Ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del
                          trattato, la Comunità tiene conto degli aspetti
                          culturali nell'azione che svolge a norma di altre
                          disposizioni del trattato, in particolare ai fini di
                          rispettare e promuovere la diversità delle sue
                          culture. L'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del
                          trattato, consente pertanto alla Commissione di
                          considerare compatibili con il mercato comune gli
                          aiuti destinati a promuovere la cultura quando non
                          alterino le condizioni degli scambi e della
                          concorrenza nella Comunità in misura contraria
                          all'interesse comune. Spetta alla Commissione decidere
                          in merito alla concreta applicazione di tale
                          disposizione, alla stregua di quanto avviene per le
                          altre deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3. E'
                          opportuno ricordare che le disposizioni che permettono
                          una deroga al divieto di concedere aiuti di Stato
                          vanno applicate in senso stretto. Per tale ragione, si
                          deve dare un'interpretazione restrittiva del concetto
                          di "cultura" ai sensi dell'articolo 87,
                          paragrafo 3, lettera d). Come rilevato dalla
                          Commissione nella decisione relativa al caso
                          Kinderkanal/Phoenix, le esigenze in materia di
                          istruzione e le esigenze democratiche della società
                          di uno Stato membro sono da considerarsi distinte
                          dalla promozione della cultura (15). A tale proposito
                          e' opportuno osservare che anche nel protocollo viene
                          fatta una distinzione tra le esigenze culturali,
                          sociali e democratiche di ogni società. Ciò non
                          toglie, naturalmente, che l'istruzione possa
                          presentare un aspetto culturale. 
                           
                          27. Gli aiuti alle emittenti di servizio pubblico
                          spesso non riflettono questa distinzione tra le tre
                          esigenze menzionate nel protocollo. Di conseguenza, a
                          meno che uno Stato membro non preveda una definizione
                          ed un finanziamento separati in relazione agli aiuti
                          finalizzati esclusivamente a promuovere la cultura,
                          tali aiuti generali non possono di norma essere
                          autorizzati in base all'articolo 87, paragrafo 3,
                          lettera d); possono tuttavia essere valutati, di
                          regola, sulla base dell'articolo 86, paragrafo 2,
                          relativo ai servizi di interesse economico generale.
                          Ad ogni modo, la Commissione svolgerà l'analisi di
                          merito applicando i medesimi criteri, vale a dire
                          quelli precisati nella presente comunicazione, a
                          prescindere dalla base giuridica su cui poggia la
                          valutazione di compatibilità. 
                           
                           
                          6. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' DEGLI AIUTI DI
                          STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 86, PARAGRAFO 2 
                           
                          28. Il ruolo dei servizi di interesse economico
                          generale per il raggiungimento degli obiettivi
                          fondamentali dell'Unione europea e' stato pienamente
                          riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione sui
                          servizi d'interesse generale in Europa, menzionata nel
                          punto 5. 
                           
                          29. Secondo la costante giurisprudenza della Corte,
                          l'articolo 86 costituisce una disposizione di deroga,
                          che deve essere interpretata in modo restrittivo. La
                          Corte ha chiarito che, affinché una misura possa
                          beneficiare di tale deroga, e' necessario che siano
                          soddisfatte tutte le condizioni seguenti: 
                          i) il servizio in questione deve essere un servizio di
                          interesse economico generale ed essere chiaramente
                          definito in quanto tale dallo Stato membro
                          (definizione); 
                          ii) l'impresa in questione deve essere esplicitamente
                          incaricata dallo Stato membro della prestazione del
                          servizio di cui trattasi (incarico); 
                          iii) l'applicazione delle regole di concorrenza del
                          trattato (nella fattispecie: del divieto di concedere
                          aiuti di Stato) deve ostare all'adempimento della
                          specifica funzione affidata all'impresa e la deroga
                          alle regole stesse non deve compromettere lo sviluppo
                          degli scambi in misura contraria agli interessi della
                          Comunità (criterio di proporzionalità). 
                           
                          30. Spetta alla Commissione, in quanto custode del
                          trattato, accertare che tali criteri siano
                          soddisfatti. 
                           
                          31. Nel caso specifico del servizio pubblico di
                          radiodiffusione, l'impostazione di cui sopra deve
                          essere adeguata alle disposizioni interpretative del
                          protocollo, che fa riferimento alla "missione di
                          servizio pubblico conferita, definita e organizzata da
                          ciascuno Stato membro" (definizione e incarico) e
                          prevede una deroga alle norme del trattato per quanto
                          concerne il finanziamento del servizio pubblico di
                          radiodiffusione "nella misura in cui tale
                          finanziamento sia accordato agli organismi di
                          radiodiffusione ai fini dell'adempimento della
                          missione di servizio pubblico ... e ... non perturbi
                          le condizioni degli scambi e della concorrenza nella
                          Comunità in misura contraria all'interesse comune,
                          tenendo conto nel contempo dell'adempimento della
                          missione di servizio pubblico" (proporzionalità). 
                           
                          6.1. Definizione della funzione di servizio
                          pubblico 
                          32. Perché sia soddisfatta la condizione di cui
                          sopra al punto 29, sub i), e sia quindi possibile
                          l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, e'
                          necessario che vi sia una definizione ufficiale della
                          funzione di servizio pubblico. Solo se dispone di una
                          definizione ufficiale la Commissione può valutare,
                          nelle sue decisioni, se la deroga di cui all'articolo
                          86, paragrafo 2, e' applicabile con sufficiente
                          certezza giuridica. 
                           
                          33. La definizione della funzione di servizio pubblico
                          e' di competenza degli Stati membri, che possono
                          decidere a livello nazionale, regionale o locale. In
                          linea generale, nell'esercitare tale competenza si
                          deve tenere conto del concetto comunitario di
                          "servizi d'interesse economico generale". In
                          considerazione della natura specifica del settore
                          della radiodiffusione, tuttavia, una definizione
                          "ampia", che affidi ad una determinata
                          emittente il compito di offrire una programmazione
                          equilibrata e varia nel rispetto di tale funzione,
                          mantenendo un certo livello di ascolto, può essere
                          considerata, alla luce delle disposizioni
                          interpretative del Protocollo, come legittima ai sensi
                          dell'articolo 86, paragrafo 2. Una simile definizione
                          appare coerente con l'obiettivo di soddisfare le
                          esigenze democratiche, sociali e culturali della
                          società e di garantire il pluralismo, inclusa la
                          diversità culturale e linguistica. 
                           
                          34. Analogamente, la funzione di servizio pubblico può
                          includere taluni servizi che non sono
                          "programmi" nel senso tradizionale del
                          termine, ad esempio servizi di informazione on-line,
                          qualora siano volti a soddisfare - tenendo anche conto
                          anche dello sviluppo e della diversificazione delle
                          attività nell'era digitale - le stesse esigenze
                          democratiche, sociali e culturali della società. 
                           
                          35. Ogni qualvolta la funzione di servizio pubblico
                          venga ampliata per includere nuovi servizi, la
                          definizione e l'atto di conferimento dell'incarico
                          devono essere modificati di conseguenza entro i limiti
                          dell'articolo 86, paragrafo 2. 
                           
                          36. Il compito della Commissione e' quello di
                          verificare se gli Stati membri rispettano o meno le
                          disposizioni del trattato (16). Per quanto concerne la
                          definizione del servizio pubblico nel settore della
                          radiodiffusione, il ruolo della Commissione si limita
                          all'accertamento di errori manifesti. Non spetta alla
                          Commissione decidere se un determinato programma debba
                          essere offerto in quanto servizio di interesse
                          economico generale, né mettere in discussione la
                          natura o la qualità di un determinato prodotto. Un
                          errore manifesto nella definizione della funzione di
                          servizio pubblico si verificherebbe tuttavia se
                          quest'ultima includesse attività delle quali non si
                          possa ragionevolmente ritenere che soddisfino - ai
                          sensi del protocollo - le "esigenze democratiche,
                          sociali e culturali di ogni società". E' quanto
                          di norma avverrebbe, ad esempio, nel caso del
                          commercio elettronico. A questo proposito va ricordato
                          che la il termine "funzione di servizio
                          pubblico" designa i servizi offerti al pubblico
                          nell'interesse generale. La questione della
                          definizione della funzione di servizio pubblico non
                          deve essere confusa con quella del meccanismo di
                          finanziamento scelto per prestare tali servizi.
                          Pertanto, sebbene le emittenti di servizio pubblico
                          possano svolgere attività commerciali, come la
                          vendita di spazi pubblicitari per assicurarsene i
                          proventi, tali attività non possono di norma essere
                          considerate come facenti parte della funzione di
                          servizio pubblico. 
                           
                          37. La definizione della funzione di servizio pubblico
                          deve essere quanto più precisa possibile. Essa non
                          deve lasciare dubbi sull'intenzione dello Stato membro
                          di includere o meno una determinata attività prestata
                          dall'operatore incaricato nella funzione di servizio
                          pubblico. In mancanza di una definizione chiara e
                          precisa degli obblighi imposti all'emittente di
                          servizio pubblico, la Commissione non avrebbe la
                          possibilità di svolgere i compiti che le sono
                          affidati dall'articolo 86, paragrafo 2, e non può
                          pertanto concedere alcuna esenzione in virtù di tale
                          articolo. 
                           
                          38. Individuare chiaramente le attività incluse nella
                          funzione di servizio pubblico e' importante anche per
                          consentire agli operatori non esercenti il servizio
                          pubblico di pianificare le loro attività. 
                           
                          39. Infine, la funzione di servizio pubblico deve
                          essere definita in modo preciso per garantire che le
                          autorità degli Stati membri ne possano effettivamente
                          controllare l'adempimento, secondo quanto indicato
                          nella seguente sezione. 
                           
                          6.2. Incarico e vigilanza 
                          40. Per beneficiare della deroga di cui
                          all'articolo 86, paragrafo 2, la funzione di servizio
                          pubblico deve essere stata affidata ad una o più
                          imprese mediante un atto ufficiale (atto legislativo,
                          contratto, mandato). 
                           
                          41. Non e' tuttavia sufficiente che l'emittente di
                          servizio pubblico sia stata formalmente incaricata
                          della prestazione di un servizio pubblico ben
                          definito, ma e' altresì necessario che il servizio
                          pubblico venga effettivamente prestato come previsto
                          nell'atto formale di conferimento dell'incarico
                          all'impresa. A tal fine, e' auspicabile che un'autorità
                          competente o un organismo appositamente designato ne
                          verifichi l'applicazione. L'esigenza che un'autorità
                          o un organismo appositi siano incaricati della
                          vigilanza e' evidente in riferimento agli standard
                          qualitativi prescritti all'operatore incaricato. In
                          base alla comunicazione della Commissione sui principi
                          e orientamenti per la politica audiovisiva della
                          Comunità nell'era digitale (17) non spetta alla
                          Commissione valutare il rispetto degli standard
                          qualitativi: la Commissione deve poter contare su
                          un'adeguata vigilanza da parte degli Stati membri. 
                           
                          42. La scelta del sistema inteso a garantire un
                          efficace controllo dell'adempimento degli obblighi di
                          servizio pubblico rientra nelle competenze degli Stati
                          membri. E' tuttavia da presumersi che l'organismo
                          prescelto possa operare in modo efficace solo se e'
                          indipendente dall'impresa incaricata. 
                           
                          43. Ove non emerga da indicazioni sufficienti ed
                          affidabili che il servizio pubblico sia effettivamente
                          prestato in conformità all'incarico conferito, la
                          Commissione non ha la possibilità di svolgere i suoi
                          compiti a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, e non
                          può pertanto concedere alcuna deroga in base a tale
                          articolo. 
                           
                          6.3. Finanziamento del servizio
                          pubblico di radiodiffusione e criterio di
                          proporzionalità 
                           
                          6.3.1. La scelta del finanziamento 
                           
                          44. La funzione di servizio pubblico può
                          caratterizzarsi in termini quantitativi o qualitativi,
                          o sotto entrambi i profili. A prescindere dalla loro
                          forma, gli obblighi di servizio pubblico possono
                          giustificare una congrua compensazione se danno luogo
                          a costi supplementari che di norma l'emittente non
                          deve sostenere. 
                           
                          45. I sistemi di finanziamento possono essere
                          suddivisi in due grandi categorie: "finanziamento
                          semplice" e "finanziamento duplice". La
                          categoria del "finanziamento semplice"
                          comprende i sistemi in cui il servizio pubblico di
                          radiodiffusione e' finanziato esclusivamente con fondi
                          pubblici, in qualsiasi forma. I sistemi di
                          "finanziamento duplice" comprendono un'ampia
                          gamma di meccanismi in cui il servizio pubblico di
                          radiodiffusione viene finanziato mediante combinazioni
                          variabili di fondi statali e di introiti derivanti da
                          attività commerciali, come la vendita di spazi
                          pubblicitari o di programmi. 
                           
                          46. Come ribadito nel protocollo: "Le
                          disposizioni del trattato che istituisce la Comunità
                          europea non pregiudicano la competenza degli Stati
                          membri a provvedere al finanziamento del servizio
                          pubblico di radiodiffusione...". La comunicazione
                          della Commissione sui servizi d'interesse generale in
                          Europa, menzionata nel punto 5, precisa inoltre che:
                          "La scelta del regime di finanziamento e' di
                          competenza dello Stato membro interessato, e in linea
                          di principio non vi può essere alcuna obiezione alla
                          scelta di un duplice regime (cioè una combinazione di
                          risorse pubbliche e entrate pubblicitarie) piuttosto
                          che di un regime unico (comprendente cioè soltanto
                          risorse pubbliche), sempre che la concorrenza nei
                          mercati interessati (ad esempio quelli della pubblicità
                          e dell'acquisizione e/o della vendita di programmi)
                          non sia pregiudicata in misura contraria all'interesse
                          comune" (18). 
                           
                          47. Sebbene gli Stati membri siano liberi di scegliere
                          i mezzi di finanziamento del servizio pubblico di
                          radiodiffusione, la Commissione deve verificare,
                          conformemente all'articolo 86, paragrafo 2, che la
                          deroga all'applicazione delle normali regole di
                          concorrenza concessa per la prestazione del servizio
                          d'interesse economico generale non incida sulla
                          concorrenza nel mercato comune in maniera
                          sproporzionata. La verifica ha natura negativa: si
                          tratta di appurare che la misura non sia
                          sproporzionata. Inoltre, lo sviluppo degli scambi non
                          deve essere compromesso in misura contraria agli
                          interessi della Comunità. 48. Il protocollo conferma
                          questa impostazione anche per quanto riguarda il
                          servizio pubblico di radiodiffusione e ribadisce che
                          il finanziamento non deve "(perturbare) le
                          condizioni degli scambi e della concorrenza nella
                          Comunità in misura contraria all'interesse comune,
                          tenendo conto nel contempo dell'adempimento della
                          missione di servizio pubblico". 
                           
                          6.3.2. Requisiti di trasparenza ai fini della
                          valutazione degli aiuti di Stato 
                           
                          49. La valutazione sopra descritta da parte della
                          Commissione presuppone l'esistenza di una definizione
                          chiara e precisa della funzione di servizio pubblico e
                          una separazione chiara ed adeguata tra le attività di
                          servizio pubblico e le altre attività. La separazione
                          dei conti tra queste due sfere e' di norma già
                          richiesta a livello nazionale, al fine di assicurare
                          la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo dei
                          fondi pubblici. Una separazione contabile e' inoltre
                          necessaria per permettere alla Commissione di
                          applicare il criteri di proporzionalità: le fornirà
                          infatti uno strumento per verificare l'esistenza di
                          sovvenzioni trasversali e un argomento per difendere i
                          pagamenti effettivamente giustificati dall'esigenza di
                          compensare gli oneri derivanti dall'adempimento di
                          compiti di interesse economico generale. Solo sulla
                          base di una ripartizione corretta dei costi e ricavi
                          e' possibile determinare se il finanziamento pubblico
                          sia effettivamente limitato ai costi netti della
                          funzione di servizio pubblico e sia quindi ammissibile
                          alla luce dell'articolo 86, paragrafo 2, e del
                          protocollo. 
                           
                          50. Gli obblighi di trasparenza relativi alle
                          relazioni finanziarie tra le autorità pubbliche e le
                          imprese pubbliche, nonché all'interno delle imprese
                          alle quali siano riconosciuti diritti speciali o
                          esclusivi o che siano incaricate della gestione di
                          servizi di interesse economico generale, sono
                          contenuti nella direttiva 80/723/CEE. 
                           
                          51. Agli Stati membri viene richiesto, con la
                          direttiva 80/723/CEE, di adottare le misure necessarie
                          al fine di assicurare - per tutte le imprese alle
                          quali sono stati riconosciuti diritti speciali o
                          esclusivi o che sono state incaricate della gestione
                          di servizi di interesse economico generale e che
                          ricevono aiuti di Stato in qualsiasi forma, svolgendo
                          nel contempo anche altre attività (che non rientrano
                          nel servizio pubblico) - che: a) i conti interni
                          corrispondenti alle attività distinte, vale a dire
                          attività di servizio pubblico ed altre attività,
                          siano separati; b) i costi e i ricavi siano
                          correttamente imputati o attribuiti sulla base di
                          principi di contabilità dei costi applicati in modo
                          coerente e obiettivamente giustificati; c) i principi
                          di contabilità analitica secondo i quali vengono
                          tenuti conti separati siano chiaramente definiti. 
                           
                          52. Gli obblighi generali di trasparenza vigono anche
                          per le emittenti pubbliche come e' stato ricordato nel
                          quinto considerando della direttiva 2000/52/CE. I
                          nuovi obblighi si applicano alle emittenti di servizio
                          pubblico, in quanto beneficiarie di aiuti di Stato e
                          in quanto imprese alle quali e' stata affidata la
                          gestione di servizi d'interesse economico generale,
                          per i quali l'aiuto di Stato non sia stato determinato
                          per un periodo appropriato nell'ambito di una
                          procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.
                          L'obbligo della contabilità separata non si applica
                          alle emittenti di servizio pubblico le cui attività
                          siano limitate alla prestazione di servizi di
                          interesse economico generale e che non esercitino
                          alcuna attività che esuli dall'ambito di tali
                          servizi. 
                           
                          53. Nel settore della radiodiffusione, la separazione
                          contabile non presenta particolari problemi per quanto
                          concerne i ricavi, ma può non essere agevole, o
                          essere addirittura impossibile, per quanto concerne i
                          costi. Ciò e' dovuto al fatto che, nel settore della
                          radiodiffusione, gli Stati membri possono considerare
                          come facente parte della funzione di servizio pubblico
                          l'intera programmazione delle emittenti, consentendone
                          tuttavia al tempo stesso lo sfruttamento commerciale.
                          In altre parole, attività diverse possono condividere
                          in larga misura le stesse voci di costo. 
                           
                          54. Per tali ragioni la Commissione ritiene che, per
                          quanto riguarda i ricavi, gli operatori di
                          radiodiffusione debbano fornire un resoconto
                          dettagliato delle fonti e degli importi di tutti i
                          redditi derivanti dall'esercizio di attività estranee
                          al servizio pubblico. 
                           
                          55. Per quanto riguarda la spesa, e' necessario
                          individuare chiaramente i costi specifici delle
                          attività estranee al servizio pubblico. Inoltre, ogni
                          qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse -
                          personale, apparecchiature, impianti fissi, ecc. - per
                          i compiti di servizio pubblico e per le altre attività,
                          i costi relativi devono essere ripartiti sulla base
                          della differenza tra i costi complessivi dell'impresa
                          considerati o includendo o escludendo le attività di
                          servizio pubblico (19). 
                           
                          56. Questo implica che, contrariamente
                          all'impostazione utilizzata in genere per altri
                          servizi pubblici, i costi interamente imputabili alle
                          attività di servizio pubblico, sebbene vadano anche a
                          vantaggio delle attività commerciali, non devono
                          essere ripartiti tra le due categorie di attività, ma
                          possono essere interamente attribuiti al servizio
                          pubblico. Potrebbe essere il caso, ad esempio, dei
                          costi di produzione di un programma trasmesso
                          nell'ambito della funzione di servizio pubblico, ma
                          anche venduto ad altre emittenti. L'esempio principale
                          e' tuttavia quello dell'ascolto, generato sia per
                          adempiere alla funzione di servizio pubblico, sia per
                          vendere spazi pubblicitari. Si ritiene che la completa
                          ripartizione di questi costi tra le due attività
                          rischi di essere arbitraria e incongrua. L'imputazione
                          dei costi ai fini della trasparenza non deve tuttavia
                          essere confusa con la copertura delle spese
                          nell'ambito delle politiche di fissazione dei prezzi.
                          Quest'ultimo aspetto viene affrontato nel punto 58. 
                           
                          6.3.3. Proporzionalità 
                           
                          57. Nell'applicare il criterio di proporzionalità,
                          la Commissione muove dalla premessa che il
                          finanziamento statale sia necessario, di regola,
                          affinché l'impresa possa svolgere i suoi compiti di
                          interesse pubblico. Perché il criterio sia
                          soddisfatto, e' necessario tuttavia che l'aiuto di
                          Stato non ecceda i costi netti della funzione di
                          servizio pubblico, tenuto conto anche degli altri
                          introiti, diretti o indiretti, derivanti
                          dall'esercizio di tale funzione. Per tale ragione, nel
                          determinare la proporzionalità dell'aiuto si terrà
                          conto dei vantaggi netti per le altre attività
                          derivanti dall'attività di servizio pubblico. 
                           
                          58. Si possono d'altro canto verificare distorsioni
                          del mercato che non sono necessarie per l'adempimento
                          della funzione di servizio pubblico. Se le minori
                          entrate sono compensate da aiuti di Stato,
                          un'emittente di servizio pubblico potrebbe, per
                          esempio, essere indotta a tenere bassi i prezzi sul
                          mercato degli spazi pubblicitari e delle altre attività
                          non di servizio pubblico, per ridurre le entrate dei
                          concorrenti. Un siffatto comportamento dell'emittente
                          pubblica, qualora fosse dimostrato, non potrebbe
                          essere considerato come intrinsecamente connesso alla
                          funzione di servizio pubblico affidatale.
                          Ogniqualvolta l'emittente pubblica riduca i prezzi
                          delle attività estranee al servizio pubblico al di
                          sotto di quanto necessario per recuperare le spese
                          autonome (stand-alone costs) che un operatore
                          commerciale efficiente, nelle medesime condizioni,
                          dovrebbe di norma recuperare, tale pratica denota la
                          presenza di una compensazione eccessiva degli obblighi
                          di servizio pubblico e ad ogni modo "(incide
                          sulle) condizioni degli scambi e della concorrenza
                          nella Comunità in misura contraria all'interesse
                          comune", violando le disposizioni del protocollo. 
                           
                          59. Di conseguenza, nell'applicare il criterio di
                          proporzionalità, la Commissione valuterà se le
                          eventuali distorsioni della concorrenza determinate
                          dall'aiuto possano o meno essere giustificate dalla
                          necessità di prestare il servizio pubblico quale
                          definito dallo Stato membro e di assicurarne il
                          finanziamento. La Commissione assumerà, se del caso,
                          le iniziative necessarie alla luce di altre
                          disposizioni del trattato. 
                           
                          60. L'analisi degli effetti degli aiuti di Stato sulla
                          concorrenza e sullo sviluppo degli scambi dovrà
                          necessariamente basarsi sulle caratteristiche
                          specifiche di ciascuna situazione. Non e' possibile
                          descrivere nella presente comunicazione l'effettiva
                          struttura concorrenziale e le altre caratteristiche
                          dei singoli mercati, generalmente alquanto diversi.
                          Per lo stesso motivo, la presente comunicazione non può
                          definire a priori quali condizioni debbano ricorrere
                          affinché i prezzi praticati dall'emittente di
                          servizio pubblico siano in linea con i principi
                          illustrati al punto 58. La valutazione della
                          compatibilità di un aiuto di Stato destinati ad
                          un'emittente pubblica, sulla base dell'articolo 86,
                          paragrafo 2, potrà dunque essere operata solo caso
                          per caso, secondo la prassi della Commissione. 
                           
                          61. La Commissione terrà conto nella sua valutazione
                          del fatto che, quando un aiuto di Stato sia necessario
                          per l'adempimento di un obbligo di servizio pubblico,
                          il sistema considerato nel suo insieme può avere
                          anche l'effetto positivo di preservare una fonte
                          alternativa di approvvigionamento in alcuni mercati
                          rilevanti (20). Quest'effetto va tuttavia considerato
                          soppesando le possibili incidenze negative dell'aiuto,
                          come il fatto che esso impedisca l'ingresso su tali
                          mercati di altri operatori, mantenendo in essere una
                          struttura di mercato più oligopolistica o determini
                          possibili comportamenti anticoncorrenziali da parte
                          degli operatori del servizio pubblico sui mercati
                          rilevanti. 
                           
                          62. La Commissione terrà conto anche della difficoltà
                          che alcuni Stati membri di minori dimensioni possono
                          incontrare nel reperire i fondi necessari se i costi
                          del servizio pubblico pro capite risultano, a parità
                          di altre condizioni, più elevati (21). 
                           
                           
                          (1) COM(2000) 580 def. pag. 38. 
                          (2) "L'era digitale: la politica audiovisiva
                          europea. Relazione del gruppo di alto livello sulla
                          politica audiovisiva", 1998. 
                          (3) Ai fini della presente comunicazione, ed in
                          conformità con l'articolo 16 e la dichiarazione (n.
                          13) allegata all'atto finale di Amsterdam,
                          l'espressione "servizio pubblico" utilizzata
                          nel protocollo interpretativo sul sistema di
                          radiodiffusione pubblica va intesa come relativa
                          all'espressione "servizi di interesse economico
                          generale" utilizzata nell'articolo 86, paragrafo
                          2. 
                          (4) GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1. 
                          (5) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva
                          modificata dalla direttiva 
                          97/36/CE (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60). 
                          (6) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva
                          modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L
                          193 del 29.7.2000, pag. 75). 
                          (7) Bollettino CE 9-1984. 
                          (8) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3. 
                          (9) Aiuto NN 88/98, "Finanziamento da parte della
                          BBC, tramite il canone, di un notiziario operante 24
                          ore/24 senza pubblicità", GU C 78 del 18.3.2000,
                          pag. 6 e aiuto NN 70/98, aiuti di Stato ai canali
                          televisivi pubblici ´Kinderkanal/Phoenixª, GU C 238
                          del 21.8.1999, pag. 3. 
                          (10) Causa 730/79, Philip Morris Holland/Commissione,
                          Racc. 1980, pag. 2671, punto 11 della motivazione;
                          causa C-303/88, Italia/Commissione, Racc. 1991, pag.
                          I-1433, punto 17 della motivazione; causa C-156/98,
                          Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto
                          33 della motivazione. 
                          (11) Causa T-106/95, FFSA ed altri/Commissione, Racc.
                          1997, pag. II-229; causa T-46/97, SIC/Commissione,
                          Racc. 2000, pag. II-2125; causa C-332/98,
                          Francia/Commissione, Racc. 2000, pag. I-4833. 
                          (12) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. 
                          (13) Causa C-44/93 Namur-Les Assurances du Credit SA
                          contro Office National du Ducroire e Stato belga,
                          Racc. 1994, pag. I-3829. 
                          (14) Per quanto concerne la recente prassi seguita
                          dalla Commissione in questo campo, cfr. nota n. 9. 
                          (15) Cfr. nota n. 9. 
                          (16) Cfr. causa C-179/90, ´Merci convenzionali porto
                          di Genova SpA v. Siderurgica Gabrielli SpAª, Racc.
                          1991, pag. I-5889. 
                          (17) COM(1999) 657 def. sezione 3, punto 6. 
                          (18) Cfr. nota 1, pag. 39. 
                          (19) Questo implica un riferimento alla situazione
                          ipotetica nella quale le attività non di servizio
                          pubblico venissero interrotte: i costi che verrebbero
                          meno in tal caso rappresentano l'importo dei costi
                          comuni da attribuire alle attività non di servizio
                          pubblico. 
                          (20) Ciò non significa che l'aiuto di Stato possa
                          giustificarsi quale strumento che aumenta l'offerta e
                          la concorrenza in un mercato. Un aiuto di Stato che
                          consenta ad un operatore di restare sul mercato,
                          nonostante le ripetute perdite, causa una grave
                          distorsione della concorrenza in quanto porta, nel
                          lungo periodo, a maggiore inefficienza, offerta più
                          ristretta e prezzi più elevati per i consumatori.
                          L'eliminazione delle barriere legali ed economiche
                          all'ingresso, l'applicazione di un'efficace politica
                          antitrust e la promozione del pluralismo costituiscono
                          strumenti più efficaci a tal fine. I monopoli
                          naturali sono generalmente soggetti a
                          regolamentazione. 
                          (21) Difficoltà analoghe si possono incontrare anche
                          quando il servizio pubblico di radiodiffusione e'
                          destinato a minoranze linguistiche o al
                          soddisfacimento di esigenze locali.
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