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Normativa

Decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 545
Disposizioni urgenti per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata

GU n. 301 del 28.12.1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare l'attività delle emittenti televisive e sonore, autorizzate in ambito locale, nonché per disciplinare le trasmissioni televisive in forma codificata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Emittenti locali

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1,della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
" 1. Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda".

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 30 luglio 1995.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:
" 1. Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea".

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.
Trasmissioni in forma codificata

1. Il termine per la continuazione dell'esercizio soltanto via etere di emittenti che trasmettono in forma codificata, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è fissato al 31 dicembre 1996. L'ulteriore termine previsto dal secondo periodo del medesimo articolo 11, comma 2, entro il quale è consentito alle emittenti che trasmettono in forma codificata di diffondere il proprio segnale con più mezzi trasmissivi, è fissato al 28 agosto 1997.

2. Le emittenti televisive private, titolari di concessioni o di autorizzazioni per la ripetizione di programmi esteri, che hanno titolo a trasmettere in forma non codificata, possono ottenere, su apposita istanza da presentare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'autorizzazione a trasmettere in forma codificata. L'autorizzazione si intende rilasciata ove il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si pronunci entro novanta giorni. Alle emittenti che ottengano la predetta autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal presente articolo, nonchè tutte le disposizioni relative alle emittenti che effettuano trasmissioni in codice.

Art. 3.
Decodificatori per trasmissioni via cavo e da satellite

1. Sono vietate la costruzione, l'importazione, la commercializzazione e la distribuzione di decodificatori per trasmissioni da satellite o via cavo con accesso condizionato non conformi alle norme tecniche nazionali, dell'ETSI (European Telecommunication Standard Institute) e del CE/CENELEC (Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normazione elettrotecnica) in quanto applicabili. Le violazioni sono punite con una sanzione pecuniaria da uno a sessanta milioni, oltre la somma di lire ventimila per ciascuna apparecchiatura.

11.09.08

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