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Normativa

Decreto-legge 20 ottobre 1984, n. 694
Misure urgenti in materia di trasmissioni televisive

GU n. 290 del 20-10-1984
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;
VISTO IL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973, N. 156;
VISTA LA LEGGE 14 APRILE 1975, N. 103;
VISTO IL DECRETO MINISTERIALE 31 GENNAIO 1983 , PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 47 DEL 17 FEBBRAIO 1983;
RITENUTA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI ADOTTARE MISURE TEMPORANEE AL FINE DI CONSENTIRE, IN CONDIZIONI DI PARITÀ PER L'UTENZA, LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE;
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 1984;
SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E DEL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI;
EMANA
IL SEGUENTE DECRETO:

ART. 1.

1 .  SINO ALL'APPROVAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO E COMUNQUE PER NON OLTRE UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, È CONSENTITA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLE SINGOLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE, QUALE SI È FINORA TIPOLOGICAMENTE CONFIGURATA E CON GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE GIÀ IN FUNZIONE ALLA DATA DELL'1 OTTOBRE 1984, FERMO RESTANDO IL DIVIETO DI DETERMINARE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON I PUBBLICI SERVIZI.

2 .  AI FINI DI QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA PRIMO SONO PROVVISORIAMENTE CONSENTITI, PER OGNI SINGOLA EMITTENTE, COLLEGAMENTI RADIOELETTRICI TRA I PROPRI STUDI DI EMISSIONE ED I RISPETTIVI TRASMETTITORI.

3 .  È CONSENTITA LA TRASMISSIONE AD OPERA DI PIÙ EMITTENTI DELLO STESSO PROGRAMMA PRE-REGISTRATO, INDIPENDENTEMENTE DAGLI ORARI PRESCELTI.

 

ART. 2.

  IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO STESSO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

  IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 20 OTTOBRE 1984
PERTINI
CRAXI - GAVA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 20 OTTOBRE 1984
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 52, FOGLIO N. 4

18.01.08

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