Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Normativa

Decreto-legge 30 novembre 1974, n. 603
Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

GU n. 313 del 01.12.1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO L' ART.77,SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE ;
VISTO CHE LA VIGENTE CONCESSIONE ALLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.,PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIOAUDIZIONE,TELEVISIVO,TELEDIFFUSIONE E RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARI,SCADE IL 30 NOVEMBRE 1974;
RILEVATA LA NECESSITÀ E L'URGENZA DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI RADIOTELEVISIVI;
RILEVATA L'URGENZA DI INTRODURRE NELLA VIGENTE LEGISLAZIONE SULLE TELECOMUNICAZIONI I PRINCIPI INDICATI NELLE SENTENZE N.225 E N.226 DEL 10 LUGLIO 1974 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN ORDINE AGLI OBIETTIVI E AI CRITERI FONDAMENTALI SECONDO I QUALI DEVE ESSERE ORDINATO L'ESERCIZIO DEL MONOPOLIO PUBBLICO;
SENTITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI,DI CONCERTO CON I MINISTRI PER LE FINANZE,PER L'INTERNO,PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER IL TESORO;
DECRETA:

TITOLO I DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

ART.1.

  LA DIFFUSIONE CIRCOLARE DI PROGRAMMI RADIOFONICI VIA ETERE O,SU SCALA NAZIONALE,VIA FILO E DI PROGRAMMI TELEDIFFUSI VIA ETERE, O,SU SCALA NAZIONALE,VIA CAVO E CON QUALSIASI ALTRO MEZZO COSTITUISCE,AI SENSI DELL' ART.43 DELLA COSTITUZIONE ,UN SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE ED A CARATTERE DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE,IN QUANTO VOLTA AD AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E CONCORRERE ALLO SVILUPPO SOCIALE E CULTURALE DEL PAESE IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI SANCITI DALLA COSTITUZIONE.IL SERVIZIO È PERTANTO RISERVATO ALLO STATO.

  L'INDIPENDENZA,L'OBIETTIVITÀ E L'APERTURA ALLE DIVERSE TENDENZE POLITICHE,SOCIALI E CULTURALI,NEL RISPETTO DELLE LIBERTÀ GARANTITE DALLA COSTITUZIONE,SONO PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO.

  AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELLE FINALITÀ,DI CUI AL PRIMO COMMA, E DEI PRINCIPI,DI CUI AL SECONDO COMMA,LA DETERMINAZIONE DELLO INDIRIZZO GENERALE E L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI COMPETONO ALLA COMMISSIONE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 APRILE 1947, N.428 E DALLA LEGGE 23 AGOSTO 1949,N.681 .

  DETTA COMMISSIONE ASSUME LA DENOMINAZIONE DI COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI.

ART.2.

  LA RISERVA DEL SERVIZIO ALLO STATO,DI CUI AL PRECEDENTE ART.1 ,COMPRENDE:

  L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO TECNICO DEGLI IMPIANTI DESTINATI ALLA DIFFUSIONE CIRCOLARE RADIOFONICA E TELEVISIVA,FATTA ECCEZIONE PER GLI IMPIANTI RIPETITORI PRIVATI VIA RADIO DI PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI STRANIERI E NAZIONALI,LA CUI INSTALLAZIONE E UTILIZZAZIONE SONO REGOLATE DAL TITOLO III DEL PRESENTE DECRETO;

  LA TRASMISSIONE CON GLI IMPIANTI PREDETTI DI PROGRAMMI DI QUALSIVOGLIA NATURA,ANCHE DESTINATI ALL'ESTERO.

  SONO ALTRESÌ INCLUSE NELLA RISERVA LA FILODIFFUSIONE SONORA E LA TELEVISIONE VIA CAVO,FATTA ECCEZIONE PER LE IPOTESI PREVISTE DAL TITOLO II DEL PRESENTE DECRETO.

ART.3.

  LO STATO PUÒ PROVVEDERE AL SERVIZIO PUBBLICO DELLA RADIO E DELLA TELEVISIONE CON QUALSIASI MEZZO TECNICO,MEDIANTE ATTO DI CONCESSIONE AD UNA SOCIETÀ PER AZIONI A TOTALE PARTECIPAZIONE STATALE.

  LA CONCESSIONE IMPORTA DI DIRITTO L'ATTRIBUZIONE ALLA CONCESSIONARIA DELLA QUALITÀ DI SOCIETÀ DI INTERESSE NAZIONALE.

ART.4.

  LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI:

  FORMULA GLI INDIRIZZI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALL' ART.1 E ADOTTA TEMPESTIVAMENTE LE DELIBERAZIONI NECESSARIE PER LA LORO OSSERVANZA;

  STABILISCE,TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DELLA ORGANIZZAZIONE E DELL'EQUILIBRIO DEI PROGRAMMI,LE NORME PER GARANTIRE L'ACCESSO AL MEZZO RADIOTELEVISIVO E DECIDE SUI RICORSI PRESENTATI CONTRO LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE,DI CUI AL SUCCESSIVO ART.5 , SULLE RICHIESTE DI ACCESSO;

  DISCIPLINA DIRETTAMENTE LE RUBRICHE DI _TRIBUNA POLITICA_,_TRIBUNA ELETTORALE_,_TRIBUNA SINDACALE E _TRIBUNA DELLA STAMPA_;

  INDICA I CRITERI GENERALI PER LA FORMULAZIONE DEI PIANI ANNUALI E PLURIENNALI DI SPESA E DI INVESTIMENTO,FACENDO RIFERIMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ATTO DI CONCESSIONE;

  APPROVA I PIANI DI MASSIMA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE;RICEVE DAL PREDETTO COMITATO NAZIONALE LE RELAZIONI SUI PROGRAMMI TRASMESSI E NE ACCERTA LA RISPONDENZA AGLI INDIRIZZI GENERALI FORMULATI;

  ESPRIME IL PARERE SUL BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA;

  FORMULA INDIRIZZI GENERALI RELATIVAMENTE AI MESSAGGI PUBBLICITARI,ALLO SCOPO DI ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ DELLE ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON LE FINALITÀ DI PUBBLICO INTERESSE E LE RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO;

  ELEGGE 10 MEMBRI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL' ART.6 ;

  ELEGGE 10 CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALL' ART.12 ;

  ESERCITA LE ALTRE FUNZIONI AD ESSA DEMANDATE DALLA LEGGE.

  LA COMMISSIONE TRASMETTE I PROPRI ATTI ALLE PRESIDENZE DEI DUE RAMI DEL PARLAMENTO,ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,AL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI E AL COMITATO NAZIONALE.PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI LA COMMISSIONE PUÒ INVITARE I COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE,IL PRESIDENTE,GLI AMMINISTRATORI, IL DIRETTORE GENERALE E I DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA E,NEL RISPETTO DEI REGOLAMENTI PARLAMENTARI,QUANTI ALTRI RITENGA UTILE;PUÒ,ALTRESÌ,CHIEDERE AL COMITATO NAZIONALE E ALLA CONCESSIONARIA LA EFFETTUAZIONE DI INDAGINI E STUDI E LA COMUNICAZIONE DI DOCUMENTI.

ART.5.

  È ISTITUITO IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE.ESSO HA COMPITI,NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI STABILITI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE,DI:

  DETERMINARE LE DIRETTIVE GENERALI PER I PROGRAMMI E PER LA LORO EQUILIBRATA DISTRIBUZIONE NEI TEMPI DISPONIBILI;

  DELIBERARE SULLE RICHIESTE DI ACCESSO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART.7 E PREDISPORRE PERIODICAMENTE,SENTITA LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA E TENENDO CONTO DELLE ESIGENZE DI EQUILIBRIO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE,I RELATIVI PIANI ESECUTIVI;

  CONTROLLARE,NEI PIANI DI MASSIMA DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE PREDISPOSTI DALLA CONCESSIONARIA,IL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E DELLE PROPRIE DIRETTIVE;

  APPROVARE TRIMESTRALMENTE LO SCHEMA DEI PROGRAMMI DA SVOLGERE NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO, PREDISPOSTO DALLA CONCESSIONARIA E CORREDATO DELLA DOCUMENTAZIONE EVENTUALMENTE RICHIESTA,IN ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI MASSIMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE;

  ESAMINARE PERIODICAMENTE LE PROPOSTE ALLO STUDIO DELLA CONCESSIONARIA PER LA FUTURA PROGRAMMAZIONE;

  VERIFICARE PERIODICAMENTE I PROGRAMMI TRASMESSI PER ACCERTARNE LA RISPONDENZA ALLE DIRETTIVE E AGLI SCHEMI APPROVATI,FORMULANDO EVENTUALI PROPOSTE;

  ANALIZZARE,ANCHE UTILIZZANDO ISTITUTI SPECIALIZZATI,IL CONTENUTO DEI MESSAGGI RADIOFONICI E TELEVISIVI,ACCERTANDO I DATI DI ASCOLTO E DI GRADIMENTO DEI PROGRAMMI TRASMESSI.

  IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE RIFERISCE TRIMESTRALMENTE ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLE ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DELLA CONCESSIONARIA,SUGLI INDIRIZZI DEI PROGRAMMI ALLO STUDIO,SUI PIANI DI SVILUPPO E DI INVESTIMENTO.ALLE RIUNIONI DEL COMITATO SONO INVITATI A PARTECIPARE,CON DIRITTO DI PAROLA,IL PRESIDENTE,IL VICE PRESIDENTE,IL DIRETTORE GENERALE DELLA CONCESSIONARIA.QUALSIASI MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUÒ CHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATO DAL COMITATO NAZIONALE.

  IL COMITATO NAZIONALE DURA IN CARICA 3 ANNI.

  CON L'EFFETTIVA COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,È SOPPRESSO IL COMITATO PER LE DIRETTIVE CULTURALI, ARTISTICHE,EDUCATIVE DI CUI ALL' ART.8 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 APRILE 1947,N.428 .

ART.6.

  IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE È COMPOSTO DA 23 MEMBRI NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: a)  3 DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; b)  5 ELETTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON MAGGIORANZA DI TRE QUINTI DEI PROPRI COMPONENTI; c)  5 ELETTI DALLA STESSA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON LA MAGGIORANZA DI CUI ALLA LETTERA B),SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI DA UNO A TRE NOMINATIVI EFFETTUATE DA CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE; d)  4 NOMINATI DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI; e)  3 DESIGNATI DALLE CONFEDERAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI PIÙ RAPPRESENTATIVE; f)  3 DESIGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AUTONOMI INDICATE DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE.

  I COMPONENTI DEL COMITATO SONO SCELTI TRA I CITTADINI CHE NON SIANO MEMBRI DEL PARLAMENTO E DEI CONSIGLI REGIONALI.IL COMITATO ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE.
IL COMITATO PROVVEDE ALL'AUTONOMA GESTIONE DELLE SPESE PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO NEI LIMITI DELLO STANZIAMENTO,ISCRITTO IN APPOSITO CAPITOLO DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO, RUBRICA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,AUTORIZZATO ANNUALMENTE CON LA LEGGE DI BILANCIO SULLA BASE DELLE INDICAZIONI FATTE DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE.

  PER L'ANNO 1975,LO STANZIAMENTO È STABILITO IN LIRE 200.000.000,ALLA CUI COPERTURA SI PROVVEDE CON CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL CAP.6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO MEDESIMO.IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE,CON PROPRI DECRETI,LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.IL RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL COMITATO NAZIONALE È SOGGETTO AL CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971,N.1041 .

  IL COMITATO NAZIONALE,CON REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE,DETERMINA LE NORME PER LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE,PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO E PER LA GESTIONE DELLE SPESE.

ART.7.

  TEMPI NON INFERIORI AL 5% DEL TOTALE DELLE ORE DI PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E AL 3% DEL TOTALE DELLE ORE DI PROGRAMMAZIONE RADIOFONICA,DISTINTAMENTE PER LA DIFFUSIONE NAZIONALE E PER QUELLA REGIONALE,SONO RISERVATI AI PARTITI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO,ALLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE DELLE AUTONOMIE LOCALI,AI SINDACATI NAZIONALI,ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE, AI MOVIMENTI POLITICI,AGLI ENTI E ALLE ASSOCIAZIONI POLITICHE E CULTURALI,ALLE MINORANZE ETNICHE E AD ALTRI GRUPPI DI RILEVANTE INTERESSE SOCIALE CHE NE FACCIANO RICHIESTA.

  PER LE TESTATE DEI GIORNALI QUOTIDIANI CHE NON SIANO ORGANI UFFICIALI DI PARTITO È ISTITUITA UNA TRIBUNA DELLA STAMPA.

  IL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE,SULLA BASE DEI CRITERI STABILITI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE,PROCEDE TRIMESTRALMENTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI ACCESSO,DELIBERA SU DI ESSE,DETERMINA IL TEMPO DI TRASMISSIONE COMPLESSIVAMENTE RISERVATO ALL'ACCESSO AI PROGRAMMI NAZIONALI E LOCALI,PROVVEDE ALLA RIPARTIZIONE DEL TEMPO DISPONIBILE TRA I SOGGETTI AMMESSI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO IN RAPPORTO: a)  ALL'ESIGENZA DI ASSICURARE LA PLURALITÀ DELLE OPINIONI E DEGLI ORIENTAMENTI POLITICI E CULTURALI; b)  ALLA RILEVANZA DELL'INTERESSE SOCIALE,CULTURALE ED INFORMATIVO DELLE PROPOSTE DEGLI INTERESSATI; c)  ALLE ESIGENZE DI VARIETÀ DELLA PROGRAMMAZIONE.

  IL COMITATO NAZIONALE STABILISCE LE MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE,SENTITA LA CONCESSIONARIA.

  I SOGGETTI AMMESSI AD ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO DEVONO,NELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL LORO PENSIERO, OSSERVARE I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE,NONCHÉ DELLA LEALTÀ E DELLA CORRETTEZZA DEL DIALOGO DEMOCRATICO E ASTENERSI DA QUALSIASI FORMA DI PUBBLICITÀ COMMERCIALE.

  I SOGGETTI CHE FRUISCONO DALL'ACCESSO NELL'ORGANIZZARE IL PROPRIO PROGRAMMA IN MODO AUTONOMO,POSSONO AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE TECNICA GRATUITA DELLA CONCESSIONARIA,ENTRO LIMITI FISSATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER SODDISFARE ESIGENZE MINIME DI BASE.

  ESSI DEVONO DESIGNARE LA PERSONA RESPONSABILE,AD OGNI EFFETTO,DEI PROGRAMMI DA AMMETTERE ALLA TRASMISSIONE E COMUNICARE AL COMITATO NAZIONALE E ALLA CONCESSIONARIA IL CONTENUTO DEI PROGRAMMI STESSI.

ART.8.

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA HA L'OBBLIGO DI DISPORRE SENZA RITARDO,IN APPOSITE TRASMISSIONI,LE RETTIFICHE RICHIESTE DAI SOGGETTI INTERESSATI PURCHÈ NON ABBIANO CONTENUTO CHE POSSA DAR LUOGO A RESPONSABILITÀ PENALE.

  NEI CASI CONTROVERSI IL COMITATO NAZIONALE DECIDE SULLA TRASMISSIONE DELLE RETTIFICHE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART.9.

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA NOMINA IL PRESIDENTE,SCELTO TRA I SUOI COMPONENTI, E IL DIRETTORE GENERALE.

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA ALTRESÌ UNO O PIÙ VICE-PRESIDENTI TRA I SUOI COMPONENTI.

  AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SPETTA LA GESTIONE DELLA SOCIETÀ, SALVE LE MATERIE RISERVATE PER LEGGE ALLA ASSEMBLEA SOCIALE.

  IL CONSIGLIO,NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI GENERALI FORMULATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO NAZIONALE,PROVVEDE ALLA DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO ANNUO GLOBALE DELLE ENTRATE CON MAGGIORANZA DEI TRE QUARTI DEI SUOI MEMBRI,PROVVEDE ALL'ASSEGNAZIONE ANNUALE DEGLI STANZIAMENTI PER LE ATTIVITÀ DEI VARI SETTORI,ALLA DETERMINAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI MASSIMA DELLA PROGRAMMAZIONE E DEGLI INVESTIMENTI E ALLE MODIFICHE GENERALI DELL'ORGANIZZAZIONE.IL CONSIGLIO PROVVEDE ALTRESÌ ALLE ASSUNZIONI,AI TRASFERIMENTI,ALLE PROMOZIONI DEL PERSONALE CON QUALIFICA DI DIRIGENTE ED ASSIMILATE.

ART.10.

  IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ, PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL QUALE RISPONDE,ESERCITA LA SORVEGLIANZA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE AZIENDALE AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E PER L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E DELLE DIRETTIVE DEL COMITATO NAZIONALE.

ART.11.

  IL DIRETTORE GENERALE È RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO STESSO SECONDO GLI INDIRIZZI FORMULATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE E LE DIRETTIVE FORMULATE DAL COMITATO NAZIONALE.

  A TAL FINE PRESIEDE ALLA ORGANIZZAZIONE E ALL'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA;PARTECIPA SENZA VOTO DELIBERATIVO ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART.12.

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CONCESSIONARIA È COMPOSTO DA 16 MEMBRI,DI CUI:

  6 ELETTI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;

  10 ELETTI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE CON LA MAGGIORANZA DI TRE QUINTI DEI SUOI COMPONENTI,DEI QUALI 4 SCELTI SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI EFFETTUATE DAI CONSIGLI REGIONALI.CIASCUN CONSIGLIO REGIONALE DESIGNA DA UNO A TRE NOMINATIVI NEI 30 GIORNI ANTERIORI ALLA SCADENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E,NELLA PRIMA ATTUAZIONE DEL PRESENTE DECRETO,ENTRO 75 GIORNI DALLA SUA ENTRATA IN VIGORE.TRASCORSI I TERMINI,LA COMMISSIONE PROCEDE SULLA BASE DELLE DESIGNAZIONI PERVENUTE.

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA 3 ANNI.

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE GENERALE DECADONO QUANDO IN UN ESERCIZIO FINANZIARIO IL TOTALE DELLE SPESE SUPERI DI OLTRE IL 10 PER CENTO IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE.

  IL COLLEGIO DEI SINDACI QUALORA ACCERTI CHE, IN UN ESERCIZIO FINANZIARIO,NEL BILANCIO CONSUNTIVO IL TOTALE DELLE SPESE SUPERA DI OLTRE IL 10 PER CENTO IL TOTALE DELLE ENTRATE PREVISTE PER L'ESERCIZIO STESSO,RIFERISCE ENTRO 15 GIORNI ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA CHE,ACCERTATO IL SUPERAMENTO DEL LIMITE DEL 10 PER CENTO,DICHIARA CHE RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.LA PREVISIONE GLOBALE DELLE ENTRATE È APPROVATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE A MAGGIORANZA DI TRE QUARTI DEI COMPONENTI.

  IN QUESTO CASO LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA NOMINA A MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI COMPONENTI UN COLLEGIO COMMISSARIALE DI 5 MEMBRI DI CUI DUE DESIGNATI DALL'AZIONISTA,UNO DEI QUALI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE.IL COLLEGIO COMMISSARIALE DURA IN CARICA QUATTRO MESI.

ART.13.

  L'ATTO DI CONCESSIONE DEVE IMPEGNARE LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA AD ORGANIZZARSI IN MODI IDONEI PER:

  ASSICURARE IL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI SANCITI DALL' ART.1 DEL PRESENTE DECRETO:

  GARANTIRE LA PRIORITÀ DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DEI SETTORI DEI PROGRAMMI E DELL'INFORMAZIONE,ANCHE CON UN EQUILIBRATO SVILUPPO DELLE CAPACITÀ PRODUTTIVE AZIENDALI;

  FAVORIRE UNO SVILUPPO DEL SERVIZIO CHE RISPETTI L'IMPORTANZA E LA MOLTEPLICITÀ DELLE OPINIONI E CHE STABILISCA UN EFFICACE RAPPORTO CON LE REALTÀ SOCIALI E CULTURALI PRESENTI NEL PAESE;

  GARANTIRE CHE I GIORNALISTI PREPOSTI AI SERVIZI DI INFORMAZIONE SIANO TENUTI ALL'IMPARZIALITÀ E CHE I GIORNALISTI AUTORI E REALIZZATORI DEI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI SIANO POSTI IN GRADO DI ADEMPIERE AI LORO DOVERI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.

  IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,NON APPENA IN FUNZIONE,È IMPEGNATO AD ESAMINARE LE PROPOSTE RIORGANIZZATIVE DELL'AZIENDA,CHE SIANO IN GRADO DI ASSICURARE FUNZIONALITÀ, EFFICIENZA,CONDUZIONE UNITARIA ED ECONOMICITÀ DI GESTIONE,IN ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DAI SUCCESSIVI COMMI,E A DELIBERARE SU DI ESSE.

  L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA E RADIOFONICA,AD ECCEZIONE DEI SERVIZI GIORNALISTICI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA VENGONO ORGANIZZATE DA DIREZIONI DI RETE.CIASCUNA DIREZIONE DI RETE HA UNA SUA DISTINTA ASSEGNAZIONE DI PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO.LE DIREZIONI DI RETE SONO ARTICOLATE IN STRUTTURE DI PROGRAMMAZIONE,PER CIASCUNA DELLE QUALI VIENE STABILITO UN NUMERO DI COLLOCAZIONI ORARIE E I RELATIVI STANZIAMENTI E MEZZI TECNICI.PER QUANTO ATTIENE ALLA IMPOSTAZIONE, REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DEI PROGRAMMI I DIRETTORI DI RETE SONO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE.

  DELLE PROPOSTE ALLO STUDIO PER I PROGRAMMI,DELL'ANDAMENTO DELLE PRODUZIONI E DELLA MESSA IN ONDA È RESPONSABILE IL DIRETTORE DI RETE CHE NE CONCORDA I VARI MOMENTI DI SVILUPPO E DI ATTUAZIONE CON LA DIREZIONE GENERALE.IL PIANO ANNUALE DELLE TRASMISSIONI,IL PIANO DI PRODUZIONE ED I PIANI TRIMESTRALI VENGONO PROPOSTI DAI VARI SETTORI PRODUTTIVI AI DIRETTORI DI RETE CHE LI RIELABORANO IN UNA PROPOSTA ALLA DIREZIONE GENERALE.

  IL DIRETTORE GENERALE COORDINA LE VARIE PROPOSTE PRESENTANDO UN PROGRAMMA ORGANICO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,SULLA BASE DEI PIANI DI PRODUZIONE E DI TRASMISSIONE APPROVATI,DETERMINA GLI STANZIAMENTI PER CIASCUNA DIREZIONE.

  I PIANI DI TRASMISSIONE, ANNUALI E TRIMESTRALI,APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VENGONO SUCCESSIVAMENTE PRESENTATI AL COMITATO NAZIONALE PER LA RADIO E LA TELEVISIONE.

  I SERVIZI GIORNALISTICI QUOTIDIANI E PERIODICI SONO FORNITI IN TELEVISIONE DA DUE TELEGIORNALI ED IN RADIO DA TRE GIORNALI RADIO,IL DIRETTORE DI CIASCUNO DEI QUALI È RESPONSABILE DI FRONTE AL DIRETTORE GENERALE PARTICOLARMENTE DELLA IMPOSTAZIONE INFORMATIVA E POLITICA,DELLA REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DELLE TRASMISSIONI.

  È ISTITUITO IL DIPARTIMENTO RADIOTELEVISIVO DELLE TRASMISSIONI SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PER ADULTI,IL DIRETTORE DEL QUALE È RESPONSABILE DI FRONTE AL DIRETTORE GENERALE.

  SERVIZI COMUNI DI NATURA GESTIONALE SONO FORNITI DALLE DIREZIONI DI SUPPORTO.I DIRETTORI DELLE DIREZIONI DI SUPPORTO,DEI SERVIZI GIORNALISTICI PER L'ESTERO,DI TRIBUNA POLITICA SONO, INDIPENDENTEMENTE DALLE QUALIFICHE,ALLE DIPENDENZE DEL DIRETTORE GENERALE.

  UN VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA L'ATTIVITÀ DELLE RETI TELEVISIVE.

  UN VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA L'ATTIVITÀ DELLE RETI RADIOFONICHE.

  UN VICE DIRETTORE GENERALE COORDINA L'ATTIVITÀ DELLE DIREZIONI DI SUPPORTO.

  PER CONSENTIRE UN ADEGUATO APPORTO DI CONTRIBUTI REGIONALI ED INTERREGIONALI ALLA PROGRAMMAZIONE VIENE AVVIATO A REALIZZAZIONE UN DECENTRAMENTO IDEATIVO E PRODUTTIVO CHE POTENZI E SVILUPPI LE STRUTTURE PERIFERICHE DELLA CONCESSIONARIA,ANCHE ATTRAVERSO UN PIANO DI RIASSETTO ORGANIZZATIVO E TECNICO ED UNA REDISTRIBUZIONE DI PERSONALE E DI MEZZI.IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PERIODICAMENTE STABILISCE LE PERCENTUALI DEI PROGRAMMI RELATIVI ALLE SINGOLE RETI, CHE DEVONO ESSERE REALIZZATI IN SEDE REGIONALE O INTERREGIONALE E PREDISPONE LE STRUTTURE PRODUTTIVE ED OPERATIVE NECESSARIE A TAL FINE.

  LA CONSERVAZIONE E LA DIFFUSIONE (ATTRAVERSO SPECIFICHE ATTIVITÀ EDITORIALE,LIBRARIA,DISCOGRAFICA,DI SUPPORTI AUDIOVISIVI, ECC.) DELLE PRODUZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DELLA CONCESSIONARIA E DI QUELLE COMUNQUE CONNESSE ALLA SUA ATTIVITÀ,SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE O A MEZZO DI SOCIETÀ COLLEGATE DI TOTALE PROPRIETÀ DELLA CONCESSIONARIA STESSA.

ART.14.

  L'ATTO DI CONCESSIONE,COMPRENSIVO DI TUTTI I SERVIZI CHE RIENTRANO NELLA RISERVA ALLO STATO E SONO RIPORTATI NELLO ART.2 ,DEVE AVERE VALIDITÀ PER SEI ANNI,È RINNOVABILE PER UN PERIODO NON SUPERIORE E PREVEDE TRA L'ALTRO SULLA BASE DEL PREVENTIVO ANNUO GLOBALE DELLE ENTRATE DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA O DELLE ENTRATE CHE AD ESSA EVENTUALMENTE CONCEDA CON LEGGE LO STATO:

  I TEMPI ED I MODI DELL'INTRODUZIONE DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE A COLORI SU PARERE VINCOLANTE DEL CIPE;

  LA PROSECUZIONE DELL'ESTENSIONE DELLE RETI RADIOFONICHE E TELEVISIVE;/ LA RISTRUTTURAZIONE DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI AL FINE DI ADEGUARLI ALL'EVOLUZIONE TECNOLOGICA;

  LA COSTRUZIONE DI UNA TERZA RETE TELEVISIVA;

  LA REALIZZAZIONE GRADUALE DI ALTRI IMPIANTI RADIOFONICI E TELEVISIVI,AD ESAURIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ CONSENTITE DALLE FREQUENZE ASSEGNATE ALL'ITALIA DAGLI ACCORDI INTERNAZIONALI PER I SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE;

  LA SPERIMENTAZIONE DELLE PIÙ RECENTI TECNICHE IN TEMA DI TRASMISSIONI TELEVISIVE.

  I RELATIVI PIANI TECNICO-FINANZIARI SONO SOGGETTI ALLA AUTORIZZAZIONE ED AL CONTROLLO DEI COMPETENTI ORGANI MINISTERIALI SECONDO LE NORME VIGENTI.

ART.15.

  IL FABBISOGNO FINANZIARIO PER UNA EFFICIENTE ED ECONOMICA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ART.1 È PREVALENTEMENTE COPERTO CON I CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI ED ALLA TELEVISIONE DI CUI ALLA LEGGE 4 GIUGNO 1938,N.880 ,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,NONCHÉ CON I PROVENTI DERIVANTI DALLA PUBBLICITÀ RADIOFONICA E TELEVISIVA E CON LE ALTRE ENTRATE CONSENTITE DALLA LEGGE.

  IL CANONE DI ABBONAMENTO È DOVUTO ANCHE DAI DETENTORI DI APPARECCHI ATTI O ADATTABILI ALLA RICEZIONE DI TRASMISSIONI SONORE O TELEVISIVE VIA CAVO O PROVENIENTI DALL'ESTERO.

  LA MISURA DEI CANONI È DETERMINATA SECONDO LE NORME DELL' ART.4 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 OTTOBRE 1944,N.347 .

  CON LO STESSO PROCEDIMENTO VIENE STABILITA LA MISURA DEI CANONI DI ABBONAMENTO SUPPLETIVI DOVUTI DAI DETENTORI DI APPARECCHI O ADATTABILI ALLA RICEZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI A COLORI E DAI DETENTORI DI APPARECCHI ALLACCIATI A RETI PUBBLICHE SU SCALA NAZIONALE DI DIFFUSIONE VIA FILO O VIA CAVO.

ART.16.

  LA RISCOSSIONE DEI CANONI DI ABBONAMENTO ORDINARIO ALLE RADIOAUDIZIONI E ALLA TELEVISIONE,NONCHÉ LA DEVOLUZIONE DEI CANONI STESSI RESTANO REGOLATI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

  NELLA MISURA DEI CANONI DI ABBONAMENTO NON SONO COMPRESE DALL'1 GENNAIO 1975 LE TASSE POSTALI DI VERSAMENTO E DI AFFRANCATURA PER IL RECAPITO A DOMICILIO DEL LIBRETTO PERSONALE DI ISCRIZIONE.

  LA MISURA DEL CANONE DOVUTO DALLA CONCESSIONARIA ALLO STATO È DETERMINATA CON LA CONVENZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART.47 .

ART.17.

  IL TERMINE DI DISDETTA DELL'ABBONAMENTO DI CUI ALLO ART.10 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1938,N.246 ,È FISSATO AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO.

ART.18.

  LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEVE ADOTTARE ADEGUATE INIZIATIVE DIRETTE ALLO SVILUPPO DEL SERVIZIO ED È AUTORIZZATA, ATTRAVERSO IL CENSIMENTO DELL'UTENZA,A VERIFICARE I RISULTATI RAGGIUNTI.A TAL FINE L'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA È TENUTO A DARE CONUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEI DATI RIGUARDANTI GLI UTENTI E DELLE RISCOSSIONI RELATIVE ALLE UTENZE PER AUTORADIO E PER AUTOTELEVISORI.

ART.19.

  LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA,OLTRE CHE A PROVVEDERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI AVUTI IN CONCESSIONE,È TENUTA ALLE SEGUENTI PRESTAZIONI: a)  A SISTEMARE,SECONDO PIANI TECNICI APPROVATI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,LE RETI TRASMITTENTI TELEVISIVE NELLE ZONE DI CONFINE BILINGUI,PER RENDERLE IDONEE A TRASMETTERE PROGRAMMI DI ORGANISMI ESTERI CONFINANTI E AD ATTUARE LA RISTRUTTURAZIONE ED ASSUMERE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TERZI ESISTENTI IN DETTE ZONE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO CHE LE VENISSERO AFFIDATI; b)  A PREDISPORRE ANNUALMENTE,SULLA BASE DELLE DIRETTIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI DESTINATI A STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIVE DI ALTRI PAESI PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO E AD EFFETTUARE TRASMISSIONI RADIOFONICHE SPECIALI AD ONDE CORTE PER L'ESTERO,AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948,N.1132 E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 AGOSTO 1962,N.1703 ; c)  AD EFFETTUARE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO ED A PREDISPORRE,AI SENSI DELLA LEGGE 14 APRILE 1956,N.308 , SPECIALI TRASMISSIONI RADIOFONICHE IN LINGUA TEDESCA E SLOVENA DA RADIO TRIESTE PER LE POPOLAZIONI DELLA VENEZIA GIULIA.

ART.20.

  I CORRISPETTIVI DOVUTI ALLA SOCIETÀ PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO SONO STABILITI COME SEGUE.

  PER QUANTO PREVISTO AL PUNTO A),SI PROVVEDE MEDIANTE SEPARATE PATTUIZIONI DA EFFETTUARSI ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI DELLE ZONE DI CONFINE INTERESSATE.

  PER QUANTO PREVISTO AL PUNTO B),I PROGRAMMI TELEVISIVI E RADIOFONICI DESTINATI A STAZIONI RADIOFONICHE E TELEVISIONE DI ALTRI PAESI SONO REGOLATI MEDIANTE CONVENZIONI AGGIUNTIVE DA STIPULARSI CON LE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ENTRO 90 GIORNI DALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART.47 MENTRE LE TRASMISSIONI RADIOFONICHE SPECIALI AD ONDE CORTE PER L'ESTERO SONO REGOLATE SECONDO LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N.1132 E DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 AGOSTO 1962,N.1703 .

  PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PUNTO C),LE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA PER LA PROVINCIA DI BOLZANO SONO REGOLATE MEDIANTE CONVENZIONE AGGIUNTIVA DA STIPULARSI CON LE COMPETENTI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ENTRO LO STESSO TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA,MENTRE LE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA E SLOVENA DA RADIO TRIESTE SONO REGOLATE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE 14 APRILE 1956,N.308 .

  L'AMMONTARE DEI RIMBORSI DELLA SPESA PER LE TRASMISSIONI IN LINGUA TEDESCA EFFETTUATE DA BOLZANO,NEL PERIODO 7 FEBBRAIO 1966-31 DICEMBRE 1972, È FORFETTARIAMENTE STABILITO IN LIRE 6.710 MILIONI OLTRE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

  LA MISURA DEL RIMBORSO FORFETTARIO ANNUO,PREVISTO PER LE TRASMISSIONI RADIOFONICHE DA RADIO TRIESTE DALLA LEGGE 14 APRILE 1956,N.308 ,IN CONSIDERAZIONE DELLO INTERVENUTO AUMENTO DEL NUMERO DI TRASMISSIONI CON L'INCLUSIONE NEI PROGRAMMI DE _L'ORA DELLA VENEZIA GIULIA_,VIENE ELEVATA A LIRE 250 MILIONI L'ANNO,OLTRE ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO,A PARTIRE DAL 1968 E PUÒ ESSERE SOGGETTA A REVISIONE TRIENNALE SU RICHIESTA DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE A FAR TEMPO DALL'1 GENNAIO 1977.

  ALL'ONERE DEL PRECEDENTE QUINTO COMMA NONCHÉ A QUELLO DEL SESTO COMMA PER IL PERIODO 1968-1972,SI PROVVEDE CON LE DISPONIBILITÀ DI BILANCIO DI CUI AL CAP.2554 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1973. ALL'ONERE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DELLO STESSO SESTO COMMA PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 1972,SI PROVVEDE A CARICO DELLO STANZIAMENTO DEL CAP.2549 DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO FINANZIARIO 1974 E CORRISPONDENTI CAPITOLI DEGLI ANNI SUCCESSIVI.

  AI NUOVI O MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALLE ALTRE CONVENZIONI DA STIPULARE AI SENSI DEI PRECEDENTI COMMA,SI PROVVEDE CON UTILIZZO DEI PROVENTI DEL CANONE DOVUTO DALLA CONCESSIONARIA ALLO STATO E DA DETERMINARE,AI SENSI DEL PRECEDENTE ART.16 ,CON LA CONVENZIONE DI CUI AL SUCCESSIVO ART.47 .IL MINISTRO PER IL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI,LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

  PER I SERVIZI SPECIALI RADIOTELEVISIVI,NON COMPRESI FRA QUELLI SUINDICATI,LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO RICHIEDENTI CONCORDANO,ATTRAVERSO APPOSITE CONVENZIONI,CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA LE MODALITÀ DELLE PRESTAZIONI E L'ENTITÀ DEI RELATIVI RIMBORSI,SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE.

ART.21.

  LA PUBBLICITÀ E ' AMMESSA NEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO COME FONTE DI PROVENTI ACCESSORIA.ESSA E' SOGGETTA AI LIMITI DERIVANTI DAGLI INDIRIZZI GENERALI RELATIVI AI MESSAGGI PUBBLICITARI STABILITI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE AI SENSI DELL' ART.4 E DALLE ESIGENZE DI TUTELA DEGLI ALTRI SETTORI DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA.

  LA DURATA COMPLESSIVA DEI PROGRAMMI PUBBLICITARI NON PUÒ SUPERARE IL 5% DELLA DURATA DELLE TRASMISSIONI SIA TELEVISIVE CHE RADIOFONICHE.

  ENTRO IL MESE DI LUGLIO DI OGNI ANNO,LA COMMISSIONE PARLAMENTARE,SENTITA LA COMMISSIONE PARITETICA, ISTITUITA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO,SERVIZI INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA,ARTISTICA E SCIENTIFICA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 OTTOBRE 1967 ,STABILISCE IL LIMITE MASSIMO DEGLI INTROITI PUBBLICITARI RADIOTELEVISIVI DELLA CONCESSIONARIA DELL'ANNO SUCCESSIVO.A TAL FINE CONSIDERA I RICAVI PUBBLICITARI DERIVANTI DALLA PUBBLICITÀ NAZIONALE SULLA STAMPA E IN RADIOTELEVISIONE RELATIVI ALL'ANNO PRECEDENTE E ALL'ANDAMENTO DELL'ANNO IN CORSO.

  LE VARIAZIONI PERCENTUALI IN ECCESSO O IN DIFETTO RELATIVE A TALE ANDAMENTO INDICANO GLI AUMENTI O LE DIMINUZIONI DEGLI INTROITI PUBBLICITARI RADIOTELEVISIVI PER L'ANNO SUCCESSIVO.

ART.22.

  IL SEGRETARIO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA PUÒ RICHIEDERE LA TRASMISSIONE PER RADIO E PER TELEVISIONE DI COMUNICAZIONI ED INTERVENTI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

  ANALOGA FACOLTÀ È RICONOSCIUTA ALLE CAMERE,AL GOVERNO ED ALLA CORTE COSTITUZIONALE IN ORDINE ALLE PROPRIE ATTRIBUZIONI.

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PUÒ RICHIEDERE LA TRASMISSIONE IMMEDIATA NEI CASI DI URGENZA.

ART.23.

  LA GESTIONE SOCIALE È CONTROLLATA,A NORMA DEGLI ARTICOLI 2403 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE ,DA UN COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA 5 SINDACI EFFETTIVI E DA 2 SINDACI SUPPLENTI.

  IL COLLEGIO È COMPOSTO:

  DA DUE COMPONENTI EFFETTIVI E UN SUPPLENTE DESIGNATI DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE A MAGGIORANZA DEI TRE QUINTI DEI SUOI COMPONENTI E SCELTI TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI;

  DA TRE COMPONENTI EFFETTIVI E UN SUPPLENTE ELETTI DALL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI,CHE FISSA LE INDENNITÀ SPETTANTI AI COMPONENTI IL COLLEGIO.

  I SINDACI HANNO LE ATTRIBUZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

TITOLO II DEGLI IMPIANTI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO

ART.24.

  L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA E/O TELEVISIVA MONOCANALI VIA CAVO E LA DISTRIBUZIONE,ATTRAVERSO DI ESSI,DI PROGRAMMI SONO AMMESSI RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DI UN SINGOLO COMUNE O RELATIVAMENTE AD AREE GEOGRAFICHE,DEFINITE PREVENTIVAMENTE DALLA REGIONE, COMPRENDENTI PIÙ COMUNI CONTIGUI AVENTI COMPLESSIVAMENTE UNA POPOLAZIONE NON SUPERIORE A 150.000 ABITANTI.

  PER OGNI SINGOLA RETE DI DIFFUSIONE È STABILITA,IN BASE A CRITERI PREVENTIVAMENTE DETERMINATI CON LEGGE REGIONALE,UN'AREA NELLA QUALE SUSSISTE L'OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO DEGLI UTENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA SINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 30 PER CENTO DEL MASSIMO DELLE UTENZE CONSENTITE.

  CIASCUNA RETE NON POTRÀ SERVIRE PIÙ DI 40.000 UTENZE.

ART.25.

  CHIUNQUE,AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 24 INTENDA INSTALLARE ED ESERCITARE RETI E IMPIANTI LOCALI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO E DISTRIBUIRE,ATTRAVERSO DI ESSI,I PROGRAMMI INDICATI NELLO STESSO ARTICOLO,DEVE CHIEDERE APPOSITE AUTORIZZAZIONI AL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALLA REGIONE COMPETENTE PER TERRITORIO.

ART.26.

  SPETTA AL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI,IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO.

  L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

  CITTADINANZA ITALIANA SE SI TRATTA DI PERSONE FISICHE O NAZIONALITÀ ITALIANA SE SI TRATTA DI PERSONE GIURIDICHE;SI PUÒ PRESCINDERE DA TALI REQUISITI PER I SOGGETTI DI STATI MEMBRI DELLA CEE,A CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ;

  GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DA PARTE DEL RICHIEDENTE;

  BUONA CONDOTTA.

  POSSONO OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE OLTRE AI SOGGETTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ANCHE LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E I COMITATI. GLI AMMINISTRATORI ED I SINDACI NONCHÉ I RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI DOVRANNO POSSEDERE I REQUISITI INDICATI AL COMMA PRECEDENTE.

  IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI,SENTITO IL PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA,EMANERÀ IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PRESENTE DECRETO ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI ESSO.

  IL REGOLAMENTO STABILISCE LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE RETI NONCHÉ LE MODALITÀ PER LA LORO INSTALLAZIONE.

  IL REGOLAMENTO STABILISCE,ALTRESÌ,LE MODALITÀ PER LA SOSPENSIONE DELLA AUTORIZZAZIONE E LA CESSIONE TEMPORANEA DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI AGLI ORGANI DELLO STATO, ALLE REGIONI,ALLE PROVINCE ED AI COMUNI,A SEGUITO DI CALAMITÀ O DI GRAVI NECESSITÀ PUBBLICHE.

  L'AUTORIZZAZIONE DECADE IN CASO DI MORTE O DI FALLIMENTO DEL TITOLARE,IN CASO DI TRASFERIMENTO DELLA RETE A TERZI,NON AUTORIZZATO PREVIAMENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,OVVERO,PER LE PERSONE GIURIDICHE, IN CASO DI SCIOGLIMENTO,FUSIONE O INCORPORAZIONE.

  IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE INCORRE,INOLTRE,NELLA DECADENZA QUALORA:

  1) VENGA MENO UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;

  2) SI RENDA RESPONSABILE DI GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITÀ NELL'ESERCIZIO DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI;

  3) NON OTTEMPERI RIPETUTAMENTE AI PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA A NORMA DI LEGGE O NE OSTACOLI L'ESECUZIONE;

  4) MODIFICHI,SENZA L'ASSENSO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI.

  LA DECADENDA È DISPOSTA DAL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI ED È PRECEDUTA DA DIFFIDA NEI CASI DI CUI AI PRECEDENTI NUMERI 2 E 3.

ART.27.

  L'AMMINISTRAZIONE PUÒ PROCEDERE ALLA VERIFICA TECNICA DELLA RETE E PUÒ EFFETTUARE,IN QUALSIASI MOMENTO,SOPRALLUOGHI E VERIFICHE ALLO SCOPO DI RISCONTRARE LA RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI ALLE PRESCRIZIONI TECNICHE.

  L'AMMINISTRAZIONE PUÒ IMPORRE,IN QUALUNQUE MOMENTO,AL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPOSTARE SENZA INDENNIZZO GLI IMPIANTI E LA RETE DEI CAVI QUALORA PREMINENTI INTERESSI PUBBLICI LO RICHIEDANO.

ART.28.

  IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ART.26 ,FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE,È TENUTO: a)  A COMPLETARE L'INSTALLAZIONE E L'ATTIVAZIONE DELLA RETE E DEGLI IMPIANTI,IN CONFORMITÀ AL PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE,ENTRO LA DATA E CON LA PROGRESSIONE RIPORTATE NELL'AUTORIZZAZIONE MEDESIMA; b)  A SODDISFARE ALLE RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO DEI RESIDENTI NELLA ZONA DEFINITA DAL SECONDO COMMA DELL' ART.24 .

ART.29.

  LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DOVUTI DAGLI UTENTI DELLE RETI SONORE E TELEVISIVE VIA CAVO LOCALI È STABILITA DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI.

ART.30.

  SPETTA ALLA REGIONE,NELLA QUALE È COMPRESO IL TERRITORIO NEL CUI AMBITO SONO INSTALLATI GLI IMPIANTI,RILASCIARE LA AUTORIZZAZIONE PER LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI SULLA RETE VIA CAVO LOCALE AUTORIZZATA AI SENSI DEL PRECEDENTE ART.26 .

  L'AUTORIZZAZIONE PUÒ ESSERE RILASCIATA SUBORDINATAMENTE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART.26, COMMA SECONDO E TERZO.

  L'AUTORIZZAZIONE DECADE IN CASO DI MORTE O DI FALLIMENTO DEL TITOLARE E IN CASO DI DECADENZA DELLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DAL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI AI SENSI DELL'ART.26.

  IL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE INCORRE INOLTRE NELLA DECADENZA QUALORA:

  1) PERDA UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;

  2) SUPERI I LIMITI COMPLESSIVI O SUPERI RIPETUTAMENTE I LIMITI ORARI POSTI ALLA TRASMISSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI;

  3) NON RISPETTI IN RIPETUTE OCCASIONI IL DISPOSTO DI CUI ALL'ULTIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO,AI PUNTI B) E C).

  NEL CONCEDERE L'AUTORIZZAZIONE LA REGIONE DOVRÀ ASSICURARE IL RISPETTO DELLE SEGUENTI NORME: a)  IL LIMITE MASSIMO DI DURATA COMPLESSIVA DEI MESSAGGI PUBBLICITARI,CHE DEVONO ESSERE RISERVATI ALLA PUBBLICITÀ LOCALE,NON POTRÀ SUPERARE IL 5 PER CENTO DEI TEMPI TOTALI DI TRASMISSIONE,ESCLUSI I TEMPI UTILIZZATI PER LE REPLICHE DI PROGRAMMI DIFFUSI NEI SEI MESI PRECEDENTI,CON UNA DURATA MASSIMA DI 6 MINUTI PER CIASCUNA ORA SOLARE DI TRASMISSIONE; b)  È VIETATA OGNI INTERCONNESSIONE PER TRASMISSIONE CONTEMPORANEA CON ALTRE RETI,ANCHE ESTERE; c)  SUL TOTALE DELLE ORE DI TRASMISSIONE SETTIMANALI DI CIASCUN CANALE,LA QUOTA PARTE COMPOSTA DA PROGRAMMI ACQUISTATI,NOLEGGIATI O SCAMBIATI,NON PUÒ SUPERARE QUELLA COMPOSTA DA PROGRAMMI PRODOTTI IN PROPRIO.

  SONO ESCLUSI DA QUESTO COMPUTO I TEMPI DI TRASMISSIONE DI IMMAGINI FISSE.

  LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ART.26 ED AL PRESENTE ARTICOLO NON SOSTITUISCONO LE ALTRE AUTORIZZAZIONI E LICENZE PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE.

ART.31.

  PER LE TRASMISSIONI DEI PROGRAMMI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3,5,6,9,13,14,15 E 21 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948,N.47.

ART.32.

  LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 26 E 30 SONO RILASCIATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 ANNI E POSSONO ESSERE RINNOVATE.

  ESSE NON POSSONO ESSERE TRASFERITE A QUALSIVOGLIA TITOLO A TERZI,SENZA IL CONSENSO,ROSPETTIVAMENTE,DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELLA REGIONE.OVE SULLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO NON SI PROVVEDA DA PARTE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI O DELLA REGIONE,ENTRO IL TERMINE DI TRE MESI,IL CONSENSO SI INTENDE ACCORDATO.

  I PROVVEDIMENTI DI DECADENZA,DI SOSPENSIONE E DI CONSENSO ALLA CESSIONE A TERZI DELLE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,DEVONO ESSERE PARTECIPATE IMMEDIATAMENTE ALLA REGIONE INTERESSATA E VICEVERSA.

ART.33.

  L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ART.26 È SOGGETTA ALLA TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE NELLA MISURA E NEI MODI INDICATI DALLA TARIFFA ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N.641 ,COME MODIFICATA DAL COMMA SEGUENTE.

  DOPO LA VOCE N.126 DELLA TARIFFA APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N.641,È AGGIUNTA LA SEGUENTE:

  NUMERO D'ORDINE 127 INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

  AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AVENTE PER OGGETTO:

  1) IMPIANTO DI ESERCIZIO DI UNA RETE PER LA DIFFUSIONE VIA CAVO DI PROGRAMMI TELEVISIVI: - TASSA DI RILASCIO AMMONTARE DELLA TASSA 400.000 MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO

  -TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 200.000 MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE.

ART.34.

  AL DIRETTORE RESPONSABILE DEI PROGRAMMI EMESSI DALLE STAZIONI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO LOCALI, AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 26 E 30 DEL PRESENTE DECRETO,SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL PRECEDENTE ART.8 ,PER QUANTO RIGUARDA IL DIRITTO DI RETTIFICA.

ART.35.

  I TITOLARI DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL' ART.24 ,GIÀ INSTALLATI SUL TERRITORIO NAZIONALE,DOVRANNO PRESENTARE,ENTRO 90 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE, DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA DALLE CARATTERISTICH TECNICHE DEGLI IMPIANTI.

  IL FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI SUDDETTI È CONSENTITO SINO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, SEMPRECHÈ SIA STATA PRESENTATA NEI TERMINI LA DOMANDA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

  OVE SIA ACCERTATO CHE L'IMPIANTO NON RISPONDE AI REQUISITI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, L'AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA ED IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ASSEGNA UN TERMINE DI SEI MESI ENTRO IL QUALE L'IMPIANTO DEVE ESSERE ADEGUATO AI REQUISITI DI LEGGE.TRASCORSO INUTILMENTE TALE TERMINE,IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DISPORRÀ LA DISATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DA ESEGUIRSI D'UFFICIO.

  VERRANNO PURE DISATTIVATI QUEGLI IMPIANTI PER I QUALI NON SIA STATA PRESENTATA DOMANDA ENTRO I TERMINI DI CUI AL PRIMO COMMA.

  PER GLI IMPIANTI PREVISTI NEL PRIMO COMMA DELL'ART.37 I TITOLARI DOVRANNO PROCEDERE ENTRO LO STESSO TERMINE ALLA COMUNICAZIONE DI CUI AL SECONDO COMMA DELLO STESSO ARTICOLO.

ART.36.

  LE SANZIONI PREVISTE DALL' ART.195 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156 ,MODIFICATO DALL'ART.46 DEL PRESENTE DECRETO,SI APPLICANO A CHIUNQUE STABILISCE O ESERCITA UNA RETE TELEVISIVA VIA CAVO E DIFFONDE ATTRAVERSO DI ESSA PROGRAMMI,SENZA AVER OTTENUTO LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI 26 E 30 OVVERO STABILISCE O ESERCITA UNA RETE TELEVISIVA VIA CAVO E DIFFONDE ATTRAVERSO DI ESSA PROGRAMMI CON MODALITÀ E CARATTERISTICHE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELLE AUTORIZZAZIONI.

  LE STESSE SANZIONI SI APPLICANO A CHIUNQUE,SENZA IL PREVENTIVO ASSENSO DELL'AMMINISTRAZIONE,MODIFICHI LA RETE O NE ALTERI LE CARATTERISTICHE TECNICHE O LA INTERCONNETTA AD ALTRE RETI ED IMPIANTI PUBBLICI O PRIVATI DI TELECOMUNICAZIONI ANCHE ESTERI OVVERO LA ADIBISCA AD USO DIVERSO DA QUELLO AUTORIZZATO.

ART.37.

  NON SONO SOGGETTI ALLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DAL PRESENTE DECRETO LA INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CUI AI PRECEDENTI ARTICOLI,CHE COLLEGHINO NON PIÙ DI 50 UTENTI, EFFETTUATI SENZA SCOPO DI LUCRO.PER L'ALLACCIAMENTO AI PREDETTI IMPIANTI E PER LA DISTRIBUZIONE DI PROGRAMMI MEDIANTE GLI STESSI, NON PUÒ ESSERE RICHIESTO ALCUN CANONE.È ALTRESÌ VIETATA LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DI PUBBLICITÀ COMMERCIALE.

  CHIUNQUE INTENDA INSTALLARE ED ESERCITARE GLI IMPIANTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE,È TENUTO A DARNE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AL MINISTERO DELLE POSTE ED ALLA REGIONE.SONO VIETATI PER TALI IMPIANTI L'INTERCONNESSIONE E L'ALLACCIAMENTO CON QUALSIASI ALTRA RETE PUBBLICA O PRIVATA DI TELECOMUNICAZIONE.SI APPLICANO LE NORME DI CUI ALL' ART.31 .

  NON SONO INFINE SOGGETTI ALL'AUTORIZZAZIONE PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO GLI IMPIANTI AD USO PRIVATO ED ESCLUSIVO DEL PROPRIETARIO DI CUI ALL' ART.183 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156 ,COSÌ COME SOSTITUITO DALL'ART.46 DEL PRESENTE DECRETO.

ART.38.

  PER GARANTIRE LA CORRETTEZZA DEL DIALOGO DEMOCRATICO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI,LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E L'ALTA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI PUÒ FORMULARE DIRETTIVE A RIGUARDO DEI PROGRAMMI DIFFUSI VIA CAVO,PARTICOLARMENTE PER I PERIODI DI CAMPAGNA ELETTORALE.

TITOLO III DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIA ETERE PRIVATI DI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI

ART.39.

  L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI RIPETITORI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA RICEZIONE ED ALLA CONTEMPORANEA ED INTEGRALE DIFFUSIONE VIA ETERE NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI NORMALI PROGRAMMI SONORI E TELEVISIVI IRRADIATI DAGLI ORGANISMI ESTERI ESERCENTI I SERVIZI PUBBLICI DI RADIODIFFUSIONE NEI RISPETTIVI PAESI,NONCHÉ DAGLI ALTRI ORGANISMI REGOLARMENTE AUTORIZZATI IN BASE ALLE LEGGI VIGENTI NEI RISPETTIVI PAESI,CHE NON RISULTINO COSTITUITI ALLO SCOPO DI DIFFONDERE I PROGRAMMI NEL TERRITORIO ITALIANO,SONO ASSOGGETTATI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,CUI SPETTA COORDINARE TUTTI I SISTEMI DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIE DEI SERVIZI PUBBLICI NAZIONALI E DEL LORO SVILUPPO E,IN PARTICOLARE,L'ASSEGNAZIONE DELLA FREQUENZA DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.

  TALI IMPIANTI COMUNQUE NON DEBBONO INTERFERIRE CON LE RETI DEL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE,NÈ CON GLI ALTRI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE.L'AUTORIZZAZIONE VIENE RILASCIATA DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI,PREVIO PARERE FAVOREVOLE DEI MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA DIFESA.

  GLI IMPIANTI DEVONO INOLTRE ESSERE CONFORMI ALLE NORME TECNICHE STABILITE DAL REGOLAMENTO,DA EMANARSI SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI ENTRO 90 GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

  IL RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE ALLA DOMANDA IL PROGETTO TECNICO DELL'IMPIANTO.

ART.40.

  L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO È RILASCIATA SUBORDINATAMENTE AL RICORRERE DEI SEGUENTI REQUISITI:

  CITTADINANZA ITALIANA DEL RICHIEDENTE,SE SI TRATTA DI PERSONE FISICHE;

  GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DA PARTE DEL RICHIEDENTE;

  SEDE PRINCIPALE DELL'ATTIVITÀ SITUATA NEL TERROTORIO NAZIONALE SE SI TRATTA DI SOCIETÀ O PERSONE GIURIDICHE;

  APPARTENENZA A STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA CHE PRATICHINO IL TRATTAMENTO DI RECIPROCITÀ,SE SI TRATTA DI SOGGETTI STRANIERI;

  RISPONDENZA DEGLI IMPIANTI,PER I QUALI LA RICHIESTA È AVANZATA,ALLE NORME DEL COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO,A QUELLE SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI,NONCHÉ A TUTTE LE ALTRE NORME DI LEGGI VIGENTI.

  IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE INCORRE NELLA DECADENZA QUALORA:

  PERDA UNO DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;

  SI RENDA RESPONSABILE DI GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITÀ;

  NON OTTEMPERI RIPETUTAMENTE AI PROVVEDIMENTI PRESI DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA A NORMA DI LEGGE O NE OSTACOLI L'ESECUZIONE;

  NON OSSERVI GLI OBBLIGHI STABILITI DAL PRESENTE TITOLO III .

  LE MODALITÀ TECNICHE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SONO DETERMINATE NEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

ART.41.

  L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL' ART.39 OBBLIGA IL TITOLARE AD ELIMINARE DAI PROGRAMMI ESTERI TUTTE LE PARTI AVENTI, SOTTO QUALSIASI FORMA,CARATTERE PUBBLICITARIO.

  IN CASO DI INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO INDICATO NEL COMMA PRECEDENTE,IL TITOLARE DEGLI IMPIANTI RIPETITORI VIENE DIFFIDATO.IN CASO DI RECIDIVA,GLI IMPIANTI RIPETITORI SONO DISATTIVATI E SEQUESTRATI, IN VIA AMMINISTRATIVA,CON PROVVEDIMENTO DEL MINISTERO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI E L'AUTORIZZAZIONE VIENE REVOCATA;SI APPLICANO INOLTRE LE SANZIONI DI CUI ALL' ART.195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156 ,COME RISULTA MODIFICATO DALL'ART.46 DEL PRESENTE DECRETO.

  LE STESSE SANZIONI SI APPLICANO IN CASO DI DIFFUSIONE DI PROGRAMMI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATA SPECIFICAMENTE RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE O DI IMPIEGO DEGLI IMPIANTI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL PRECEDENTE ART.39 .

ART.42.

  IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PUÒ IMPORRE,IN QUALSIASI MOMENTO,LA MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DI UN IMPIANTO,QUALORA CIÒ SIA NACESSARIO PER EVITARE INTERFERENZE AL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RADIODIFFUSIONE E AGLI ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TELECOMUNICAZIONE.

  LE AUTORIZZAZIONI SONO RILASCIATE PER UN PERIODO DI 5 ANNI E POSSONO ESSERE RINNOVATE.ESSE NON SOSTITUISCONO LE ALTRE AUTORIZZAZIONI PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI.

  LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO SOGGETTE ALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE NELLA MISURA E NEI MODI INDICATI DALLA TARIFFA ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N.641 ,COME MODIFICATA DAL COMMA SEGUENTE.

  DOPO LA VOCE N.125 DELLA TARIFFA APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972,N.641,È AGGIUNTA LA SEGUENTE:

  NUMERO D'ORDINE 125-BIS INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

  AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI AVENTE PER OGGETTO L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIOELETTRICI PER LA RICEZIONE E LA CONTEMPORANEA RITRASMISSIONE NEL TERRITORIO NAZIONALE DI PROGRAMMI TELEVISIVI,PER CIASCUN IMPIANTO: a)  IRRADIATI DA ORGANISMI DI RADIODIFFUSIONE ESTERI SECONDO LE LEGGI VIGENTI NEI RISPETTIVI PAESI:

  -TASSA DI RILASCIO AMMONTARE DELLA TASSA 500.000 MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO

  -TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 350.000 MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE.

  B) IRRADIATI DALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE:

  -TASSA DI RILASCIO AMMONTARE DELLA TASSA 50.000 MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO

  -TASSA ANNUALE AMMONTARE DELLA TASSA 30.000 MODO DI PAGAMENTO ORDINARIO NOTE LA TASSA ANNUALE DEVE ESSERE CORRISPOSTA ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO CUI SI RIFERISCE.

ART.43.

  IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE,DI CUI AL PRECEDENTE ART.39 ,È RESPONSABILE DELLE TRASMISSIONI EFFETTUATE.EGLI RISPONDE DEI DANNI CAGIONATI A TERZI,IN DIPENDENZA SIA DELLA REALIZZAZIONE CHE DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO,COME PURE IN DIPENDENZA DELLE TRASMISSIONI EFFETTUATE.

  LO STESSO TITOLARE È RESPONSABILE ANCHE AGLI EFFETTI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N.633 E DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1973,N.866 .

ART.44.

  L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTI RIPETITORI PRIVATI,DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA RICEZIONE E TRASMISSIONE VIA ETERE SIMULTANEA ED INTEGRALE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE,SONO ASSOGGETTATI A PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ASSEGNA LE FREQUENZE DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.

  GLI IMPIANTI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE NORME TECNICHE STABILITE DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO E DEVONO ESSERE COMPATIBILI CON GLI ESISTENTI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE E CON GLI ALTRI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE.

  IL RICHIEDENTE DEVE ALLEGARE ALLA DOMANDA IL PROGETTO TECNICO DELL'IMPIANTO.

  I REQUISITI CUI L'AUTORIZZAZIONE È SUBORDINATA E LE CAUSE DI DECADENZA SONO QUELLI INDICATI AL PRECEDENTE ART.40 .

  SI APPLICA,ALTRESÌ,PER GLI IMPIANTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO,IL DISPOSTO DEL PRECEDENTE ART.42 .

  IL TITOLARE DEGLI IMPIANTI RISPONDE DEI DANNI NEI CONFRONTI DI TERZI,IN DIPENDENZA DELLA REALIZZAZIONE E DELLO ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI STESSI.

  L'AUTORIZZAZIONE È REVOCATA, SENZA INDENNIZZO,QUANDO LA ZONA VIENE SERVITA DA IMPIANTI DELLE RETI TELEVISIVE NAZIONALI.

  OVE GLI IMPIANTI VENGANO UTILIZZATI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO,SI APPLICANO LE SANZIONI DI CUI ALL' ART.195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156 ,COME RISULTA MODIFICATO DALL'ART.46 DEL PRESENTE DECRETO,E L'AUTORIZZAZIONE VIENE REVOCATA.

ART.45.

  I TITOLARI DEGLI IMPIANTI DI CUI AGLI ARTICOLI 39 E 44 GIÀ INSTALLATI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEVONO PRESENTARE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL PRESENTE DECRETO,DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE CORREDATA DALLE INDICAZIONI DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI.

  IL FUNZIONAMENTO IN VIA PROVVISORIA DEGLI IMPIANTI SUDDETTI È CONSENTITO FINO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE, SEMPRECHÈ SIA STATA PRESENTATA NEI TERMINI LA DOMANDA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

  OVE SIA ACCERTATO CHE L'IMPIANTO NON RISPONDE AI REQUISITI STABILITI DAL PRESENTE DECRETO E DAL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE,LA AUTORIZZAZIONE NON PUÒ ESSERE RILASCIATA ED IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DIFFIDA IL TITOLARE AD ADEGUARE L'IMPIANTO ENTRO TRE MESI,TRASCORSI I QUALI SENZA CHE LO IMPIANTO SIA STATO ADEGUATO,NE DISPONE LA DISATTIVAZIONE,DA ESEGUIRSI ANCHE DI UFFICIO.

  SONO PURE DISATTIVATI GLI IMPIANTI PER I QUALI NON SIA STATA PRESENTATA LA DOMANDA NEL TERMINE DI CUI AL PRIMO COMMA.

TITOLO IV MODIFICHE AGLI ARTICOLI 1,183 E 195 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI,APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156.

ART.46.

  GLI ARTICOLI 1,183 E 195 DEL TESTO UNICO IN MATERIA POSTALE,DI BANCOPOSTA E DI TELECOMUNICAZIONI,APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 MARZO 1973,N.156,SONO SOSTITUITI DAI SEGUENTI:

  ART.1 (ESCLUSIVITÀ DEI SERVIZI POSTALI E DELLE TELECOMUNICAZIONI). - APPARTENGONO IN ESCLUSIVA ALLO STATO NEI LIMITI PREVISTI DAL PRESENTE DECRETO:

  I SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE;

  I SERVIZI DI TRASPORTO DI PACCHI E COLLI;

  I SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI,SALVO QUELLI INDICATI NEL COMMA SUCCESSIVO.

  SONO SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONI L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI: a)  IMPIANTI RIPETITORI PRIVATI DI PROGRAMMI RADIOTELEVISIVI ESTERI E NAZIONALI; b)  IMPIANTI LOCALI DI DIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA VIA CAVO.

  ART.183 (ESECUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI - ESCLUSIVITÀ - ECCEZIONI - ASSEGNAZIONE DI RADIOFREQUENZE). - NESSUNO PUÒ ESEGUIRE OD ESERCITARE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI SENZA AVER OTTENUTO LA RELATIVA CONCESSIONE O,PER GLI IMPIANTI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ART.1,LA RELATIVA AUTORIZZAZIONE.

  TUTTAVIA È CONSENTITO AL PRIVATO DI STABILIRE, PER SUO USO ESCLUSIVO,IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI PER COLLEGAMENTI A FILO NELL'AMBITO DEL PROPRIO FONDO O DI PIÙ FONDI DI SUA PROPRIETÀ,PURCHÈ CONTIGUI,OVVERO NELL'AMBITO DELLO STESSO EDIFICIO PER COLLEGARE UNA PARTE DI PROPRIETÀ DEL PRIVATO CON ALTRA COMUNE,PURCHÈ NON CONNESSI ALLE RETI DI TELECOMUNICAZIONI DESTINATE A PUBBLICO SERVIZIO.

  PARTI DELLO STESSO FONDO O PIÙ FONDI DELLO STESSO PROPRIETARIO SI CONSIDERANO CONTIGUI ANCHE SE SEPARATI, PURCHÈ COLLEGATI DA OPERE PERMANENTI DI USO ESCLUSIVO DEL PROPRIETARIO,CHE CONSENTANO IL PASSAGGIO PEDONALE.

  SALVO IL CASO PREVISTO DAL QUARTO COMMA DEL SUCCESSIVO ART.184,SONO DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE,NELL'AMBITO DEL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DELLE RADIOCOMUNICAZIONI,L'ASSEGNAZIONE DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER TUTTE LE RADIOCOMUNICAZIONI E LA NOTIFICAZIONE AL COMITATO INTERNAZIONALE DI REGISTRAZIONE DELLE FREQUENZE DELL'AVVENUTA ASSEGNAZIONE.

  ART.195 (IMPIANTO OD ESERCIZIO DI TELECOMUNICAZIONI SENZA CONCESSIONE - SANZIONI).-CHIUNQUE INSTALLA, STABILISCE OD ESERCITA UN IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONI SENZA AVER PRIMA OTTENUTO LA RELATIVA CONCESSIONE,O L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ART.184,È PUNITO,SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA REATO PUNIBILE CON PENA PIÙ GRAVE:

  1) CON L'AMMENDA DA L.100.000 A L.1.000.000 SE IL FATTO NON SI RIFERISCE AD IMPIANTI RADIOELETTRICI;

  2) CON L'ARRESTO DA TRE A SEI MESI E CON L'AMMENDA DA L.200.000 A L.2.000.000 SE IL FATTO RIGUARDA IMPIANTI RADIOELETTRICI.

  IL CONTRAVVENTORE È TENUTO,IN OGNI CASO, AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA PARI AL DOPPIO DEI CANONI PREVISTI PER CIASCUNO DEI COLLEGAMENTI ABUSIVAMENTE REALIZZATI PER IL PERIODO DI ESERCIZIO ABUSIVO ACCERTATO,E COMUNQUE PER UN PERIODO NON INFERIORE AD UN TRIMESTRE.

  NON SI TIENE CONTO,NELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE,DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE A FAVORE DI DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI.

  INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE PENALE, L'AMMINISTRAZIONE PUÒ PROVVEDERE DIRETTAMENTE,A SPESE DEL POSSESSORE,A SUGGELLARE O RIMUOVERE L'IMPIANTO RITENUTO ABUSIVO ED A SEQUESTRARE GLI APPARECCHI.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.47.

  FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NUOVA CONVENZIONE CHE DISCIPLINA LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL' ART.2 ,SONO PROROGATE LA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952 E SUCCESSIVE CONVENZIONI AGGIUNTIVE E DI MODIFICA,GIÀ PROROGATE FINO ALLA DATA DEL 30 NOVEMBRE 1974 DAL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974,N.113 , CONVERTITO NELLA LEGGE 27 GIUGNO 1974,N.245.

  LA NUOVA CONVENZIONE È APPROVATA E RESA ESECUTIVA,SENTITA LA COMMISSIONE PARLAMENTARE, ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO.

  ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO DEBBONO ESSERE COSTITUITI I NUOVI ORGANI SOCIETARI.

  FINO ALLA COSTITUZIONE DI TALI ORGANI RIMANGONO IN CARICA GLI ATTUALI AMMINISTRATORI DELLA CONCESSIONARIA,PER L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE E PER EVENTUALI ATTI URGENTI E DOVUTI.

ART.48.

  IN APPLICAZIONE DELL' ART.3 DEL PRESENTE DECRETO L'INTERO CAPITALE AZIONARIO DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEVE ESSERE DI PROPRIETÀ DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

  LE AZIONI DELLA SOCIETÀ CONCESSIONARIA DEI PUBBLICI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE IN POSSESSO DI OGNI ALTRO SOGGETTO SONO TRASFERITE ALL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

  IL RELATIVO INDENNIZZO È CORRISPOSTO AGLI AVENTI DIRITTO SECONDO IL VALORE RISULTANTE DALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO ALLA DATA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.

ART.49.

  RESTANO IN VIGORE LE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON QUELLE DEL PRESENTE DECRETO.

ART.50.

  IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

  IL PRESENTE DECRETO,MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO,SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA,ADDÌ 30 NOVEMBRE 1974
LEONE
MORO - ORLANDO -
VISENTINI - GUI -
BISAGLIA - COLOMBO
VISTO,IL GUARDASIGILLI:REALE
VISTO E REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI,ADDÌ 30 NOVEMBRE 1974
ATTI DI GOVERNO,REGISTRO N.7,FOGLIO N.46.-CARUSO

27.01.09

Per intervenire su questo argomento scrivi a

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