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Normativa

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri

(Allegato 1 alla delibera n. 78 del 1° dicembre 1998)

TITOLO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

a) "legge": la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

b) “Autorità”: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) “emittente”: titolare di concessione che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette;

d) “emittente a carattere informativo”: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre;

e) “emittente a carattere commerciale”: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;

f) “emittente a carattere comunitario”: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:
1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;
2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

g) “emittente monotematica a carattere sociale”: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

h) "emittente commerciale nazionale": emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d’informazione;

i) "emittente di televendite": emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

l) “emittente ad accesso condizionato”: emittente che trasmette programmi televisivi in ambito nazionale mediante un segnale codificato, la cui visione da parte dell'utente è contrattualmente subordinata al preventivo assenso per assicurare la remunerazione del servizio;

m) "piano": il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 1998,n. 263;

n) "disciplinare": l'atto richiamato nell'articolo 1, comma 6, lett.c) n.6 della legge 31 luglio 1997, n.249, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva;

o) “ambito nazionale”: l’ambito d’irradiazione del segnale in un’area geografica che comprenda almeno l’80 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia;

p) "bacino di utenza televisiva": l'ambito di irradiazione coincidente, di norma, con il territorio della regione o delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

q) "area di servizio": l'ambito territoriale coincidente con il bacino di utenza, o parte di esso, per il quale è rilasciata la concessione in ambito locale;

r) “programmi originali autoprodotti”: programmi realizzati in proprio dalla società concessionaria o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra società concessionaria;

s) “opere europee”: le opere originarie:
1) di Stati membri dell'Unione europea;
2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;
c) il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Articolo 2
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, in tecnica analogica. Le concessioni sono rilasciate per la radiodiffusione e per l'installazione ed esercizio degli impianti di diffusione e dei necessari collegamenti di telecomunicazioni.

2. Le norme del presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle autorizzazioni previste dagli articoli 38, 43 e 43 bis della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al comma 2 determinano altresì le frequenze pianificate sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione, il diagramma di antenna e l'area di servizio.


TITOLO II
Requisiti tecnici

Articolo 3
Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione interferisca altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della legge, promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

Articolo 4
Progetto dell'impianto o della rete

1. Il progetto può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

Articolo 5
Omologazione e collaudo degli impianti

1. Gli impianti oggetto della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente.

2. L'Autorità promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti anche presso le sedi del concessionario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

TITOLO III
Concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri

Articolo 6
Condizioni per la presentazione delle domande di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).

2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi.

3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l’obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l’obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 8, della legge stessa .

6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell’eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:
a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualità di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi;
b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione;
c) la descrizione dell'attività televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare;
d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 2, par. 3 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.

8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:
a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro 30 giorni dal rilascio stesso;
b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.

9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis, 10 quater, 10 quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Articolo 7
Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una delle seguenti tipologie: emittente commerciale nazionale, emittente di televendite, emittente ad accesso condizionato. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione e deve contenere:
a) l'indicazione del tipo di concessione richiesta;
b) l'eventuale uso di un sistema di codificazione;
c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;
d) l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche e per lo sviluppo della radiodiffusione digitale;
e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;
f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per l'intero arco temporale di durata della concessione;
g) lo spazio che s'intende destinare ai vari tipi di programmazione (a titolo esemplificativo: informazione, sport, cultura, svago);
h) la quota percentuale di programmi e servizi informativi che l'emittente si impegna a produrre in proprio;
i) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2 della legge;
l) l'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122;
m) l'impegno, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, a trasmettere quotidianamente non meno di tre edizioni di un telegiornale di informazione generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;
n) l'indicazione dei bacini di utenza che si intendono servire, conformemente alle modalità di cui all’allegato A ;
o) le esperienze eventualmente maturate nei settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;
p) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione,
q) l'indicazione del numero di lavoratori che si prevede di occupare nelle società concessionarie per le varie mansioni e qualifiche;
r) gli impegni finanziari per la ricerca e lo sviluppo;
s) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) nn. 5 e 6, della legge;
t) la tipologia di servizi di telecomunicazione che l'emittente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge.

2. I richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, siano già titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, devono altresì:
a) specificare, con apposita e idonea documentazione:
1) il numero medio di ore giornaliere di trasmissione effettuate;
2) la tipologia dei programmi trasmessi;
3) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;
4) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo, ivi compresi quelli per la ricerca e lo sviluppo;
5) il numero dei lavoratori occupati nelle varie mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti;
6) ulteriori elementi indicativi della presenza sul mercato;
b) indicare con eventuale specifica dichiarazione:
1) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
2) lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti;
3) di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;
4) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all’esercizio dell’attività radiotelevisiva;
5) gli impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui all’allegato B, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n.223, legittimamente ed effettivamente eserciti.

3. Alla domanda per il rilascio della concessione deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:
a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;
b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;
c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;
d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;
e) certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'articolo 13, comma 1, a titolo di contributo per spese istruttorie.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 2 dell’articolo 6 ed al comma 2, lettera a), numero 5 nonché al comma 3, lettere a), e) ed f) del presente articolo.

5. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente.

6. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

Articolo 8
Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una o più delle seguenti tipologie di emittente, con indicazione delle priorità: emittente commerciale, informativa, a carattere comunitario, monotematica locale sociale.

2. La domanda deve contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere da c) a g), e da o) a t) del comma 1 dell'articolo 7 e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 2 dell'articolo 7, le seguenti indicazioni:
a) il tipo di concessione che si richiede;
b) il bacino di utenza ovvero l’area di servizio che s'intende coprire, conformemente alle modalità di cui all’allegato A;
c) i bacini di utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;
d) l'eventuale impegno del richiedente una concessione a carattere commerciale a trasmettere programmi di informazione locale o comunque legati alle realtà locali;
e) l'impegno del richiedente una concessione a carattere informativo, comunitario o monotematico sociale a rispettare i limiti di trasmissione specificamente indicati per ciascuna emittente dalle relative definizioni di cui all’articolo 1.

3. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 5 e comma 3, lettere d), e) ed f), deve essere corredata da:
a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda o, per le emittenti a carattere comunitario, attestazione riguardante la costituzione del richiedente stesso in associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo lucro;
b) certificato di nazionalità, qualora si tratti di società non italiana;
c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano qualora venga richiesta una concessione per radiodiffusione televisiva a carattere comunitario.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 3 dell’art. 6 ed al comma 2, lettera a), numero 5 ed al comma 3, lettere e) ed f) dell’art. 7.

5. Ciascuna domanda é diretta ad ottenere una sola concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente. Il rilascio della concessione per una delle tipologie nell'ordine delle priorità indicate dal richiedente esonera dall'esame delle richieste relative alle tipologie subordinate.

6. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale nello stesso bacino di utenza.

7. Non é consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito locale in una appartenente a tipologia differente.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, per i soli primi due anni dal rilascio della concessione sono consentiti, previa comunicazione all'Autorità, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti da un titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva ad un altro.

9. In sede di prima attuazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 6, ad uno stesso soggetto che all’atto di presentazione delle domande sia già titolare di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, può essere rilasciata una ulteriore concessione di tipologia diversa per lo stesso bacino d’utenza ovvero una seconda concessione anche della stessa tipologia purché riferita ad area di servizio diversa.

Articolo 9
Valutazione e comparazione delle domande

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, le domande per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il termine indicato nel disciplinare adottato in base al presente regolamento. La concessione viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro i termini di legge.

2. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico-finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità. La commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. La domanda è respinta, con provvedimento motivato, qualora:
a) l'istante non soddisfi le condizioni per la presentazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale di cui all'articolo 6;
b) la domanda non contenga gli elementi di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3 o all'articolo 8, commi 2 e 3, rispettivamente per le richieste di concessione in ambito nazionale o locale.

4. La commissione assegna a ciascuna domanda, presentata per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale, un punteggio, sulla base dei singoli elementi previsti nel disciplinare, nell'ambito delle seguenti aree:
qualità dei programmi;
piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete;
occupazione;
esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori.

5. Al termine della valutazione comparativa la commissione compila le graduatorie per le domande in ambito nazionale e locale; per queste ultime, vengono formate graduatorie distinte per ciascun bacino di utenza. Un medesimo soggetto può ottenere concessioni in più di un bacino d’utenza purché esse siano riferite a regioni limitrofe che servano una popolazione complessivamente non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di tre regioni al Nord ovvero di cinque regioni al Centro e al Sud.

Articolo 10
Obblighi del titolare della concessione

1. I concessionari per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale sono tenuti a trasmettere programmi, nel primo caso, per non meno di 18 ore giornaliere e per non meno di 130 ore settimanali e, nel secondo caso, per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei seguenti limiti:
a) quanto ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, almeno tre edizioni quotidiane di un telegiornale di informazione generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;
b) quanto ai titolari di concessione a carattere informativo in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d);
c) quanto ai titolari di concessione a carattere comunitario e monotematico sociale in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, rispettivamente lettere f) e g).

3. Specifici obblighi per i concessionari di radiodiffusione televisiva che trasmettono con accesso condizionato sono determinati dal regolamento previsto dall'articolo 3, comma 11, della legge.

4. I concessionari per la radiodiffusione televisiva sono tenuti a trasmettere lo stesso programma su tutto l’ambito territoriale per il quale è rilasciata la concessione. Tale obbligo può essere derogato:
a) per le emittenti nazionali e locali, in relazione ad eventi non prevedibili, di carattere occasionale ovvero eccezionale;
b) per le sole emittenti locali e per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera:
1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;
2) nel caso in cui i programmi siano diretti a diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito;
al fine di trasmettere programmi informativi differenziati.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettera b), la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le modalità da questo stabilite.

6. I concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sono tenuti al rispetto delle norme sulla produzione e distribuzione di opere europee e di opere indipendenti previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo le modalità previste da un apposito regolamento dell'Autorità.

7. I concessionari devono tenere un registro sul quale vengono annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione. I concessionari sono altresì tenuti a conservare, per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, la registrazione dei programmi trasmessi.

8. Si applicano ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 11
Durata della concessione,
subentro, estinzione e decadenza

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale hanno durata di sei anni, sono rinnovabili e non possono essere cedute salvo quanto previsto al comma 2.

2. In caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione conforme alle previsioni di cui agli articoli 6,7 e 8 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 5 e delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lett.a), n.1 della legge. A tal fine, previo accertamento delle predette condizioni e disposizioni, l'Autorità autorizza la cessione dell'azienda ed il Ministero delle comunicazioni consente il subentro nella concessione.

3. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si estinguono:
a) per scadenza del termine, qualora non vengano rinnovate;
b) per rinuncia del concessionario;
c) in caso di estinzione del concessionario;
d) per dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;
e) per mancato pagamento del canone di concessione.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nel presente regolamento comporta la decadenza della concessione.

Articolo 12
Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo.

2. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo.

3. In sede di rinnovo delle concessioni si tiene conto delle eventuali sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge e del presente regolamento.

Articolo 13
Determinazione dei contributi e dei canoni

1. Il richiedente la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale è tenuto, anteriormente alla presentazione della domanda, al pagamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, così determinata:
lire 50 milioni per la domanda di concessione in ambito nazionale;
lire 10 milioni per la domanda di concessione in ambito locale.

2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo determinato dall'Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett.c), n.5 della legge.

3. In caso di ritardato o mancato pagamento del canone di concessione si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 14
Trasmissione di programmi in contemporanea

1. Ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni alla trasmissione di programmi in contemporanea, nello stesso bacino d'utenza o in diversi bacini, secondo le disposizioni dell'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.223 e dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n.422, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, escluso il riferimento alla necessaria diversità dei bacini di utenza.

2. La variazione dell'orario di interconnessione da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni presentata con preavviso di almeno quindici giorni.

Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e devono essere identificate mediante un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelle delle emittenti interconnesse. Le concessionarie autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi della propria emittente. Esse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiamino in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente.

4. Il presente articolo si applica anche alle concessionarie che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni in contemporanea nell'arco della programmazione giornaliera.

TITOLO IV - Sanzioni

Articolo 15
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del presente regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando a questi ultimi un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le motivazioni addotte risultino inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento persista oltre il termine indicato ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.

TITOLO V
Norme transitorie e finali

Articolo 16
Disciplina per l'adeguamento al piano

1. In sede di prima attuazione la concessione rilasciata da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi del presente regolamento, per l'uso delle frequenze di cui al piano , è sottoposta a condizione risolutiva per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli impianti al piano stesso, secondo le indicazioni contenute nell'atto concessorio.

2. Coloro che ottengono la concessione in ambito nazionale o locale ai sensi del presente regolamento, nelle more della completa attuazione del piano, possono proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. B), n. 5).

Articolo 17
Particolare regime delle reti eccedenti i limiti di cui all'articolo 2, comma 6 ed all’articolo 3, comma 11, della legge

1. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge, nonché i soggetti che esercitano la rete eccedente di cui all'articolo 3, comma 11, della stessa legge, che risultino utilmente collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, commi 6 e 7 della predetta legge, l'esercizio delle reti eccedenti i limiti sopraindicati.

2. Qualora entro il termine di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 3 della legge risultino rimosse le condizioni ostative all’esercizio, sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti eccedenti, può essere presentata dagli interessati domanda di subentro ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 18
Canone transitorio

1. Fino all'adozione dell'apposito regolamento di cui all'art.1, comma 6 lett.c), n.5, della legge, per la determinazione dei canoni e contributi, i titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone stabilito dall'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n.223 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 19
Trasmissione di programmi televisivi su frequenze terrestri con tecnica numerica

1. Per consentire l'attuazione del piano e l'introduzione delle trasmissioni su frequenze terrestri con tecnica numerica le emittenti che si impegnano a rendere disponibili entro 24 mesi i canali, destinati dal piano a tale scopo, hanno titolo ad una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per cento del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare.

2. Le emittenti che s’impegnino a trasmettere, sulle frequenze televisive terrestri, con tecnica numerica, entro 36 mesi, sono esonerate dal pagamento del canone per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica numerica per un periodo di sei anni. Alle stesse è praticata una riduzione del canone dovuto per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica analogica, in proporzione alla percentuale di territorio servito con la nuova tecnica e, comunque, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. Le emittenti che assumono gli impegni di cui ai commi 1 e 2 sono tenute, a garanzia dei relativi adempimenti, a consegnare fideiussione bancaria pari a 12 miliardi per le emittenti in ambito nazionale e 300 milioni per quelle in ambito locale.

4. I canali utilizzati per la radiodiffusione televisiva in tecnica numerica, qualora siano destinati alla trasmissione simultanea dei programmi già irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui ai commi 6 e 8 dell'articolo 2 della legge.

03.11.08

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