L’AUTORITA’
                            NELLA riunione della Commissione per i servizi e
                            i prodotti del 10 febbraio 2010;
                            VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9,
                            della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione
                            dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
                            e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
                            radiotelevisivo”;
                            VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante
                            "Disciplina delle campagne elettorali per
                            l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato
                            della Repubblica", e successive
                            modificazioni;
                            VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante
                            "Disposizioni per la parità di accesso ai
                            mezzi di informazione durante le campagne elettorali
                            e referendarie e per la comunicazione politica",
                            come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
                            VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante
                            "Disposizioni per l’attuazione del
                            principio del pluralismo nella programmazione delle
                            emittenti radiofoniche e televisive locali”;
                            VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni
                            8 aprile 2004, che emana il Codice di
                            autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre
                            2003, n. 313;
                            VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante
                            “Norme in materia di risoluzione dei conflitti
                            di interessi”, come modificata dalla legge 5
                            novembre 2004, n. 261;
                            VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
                            177, recante “Testo unico della
                            radiotelevisione” ed, in particolare,
                            l’articolo 7, comma 1;
                            VISTA la legislazione nazionale e regionale che
                            disciplina le consultazioni regionali, provinciali
                            e comunali programmate nel 2010, e, in particolare,
                            la legge 25 febbraio 1995, n. 43, relativa
                            all’elezione dei consigli delle regioni a statuto
                            ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999,
                            n. 1, relativa all’elezione diretta del presidente
                            della giunta regionale e l’autonomia statutaria
                            delle regioni, la legge 25 marzo
                            1993, n. 81, relativa all’elezione
                            diretta del sindaco, del presidente della provincia
                            e dei consigli comunali e provinciali, nonché
                            gli statuti delle regioni interessate al voto;
                            VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante
                            “Conversione in legge, con modificazioni, del
                            decreto - legge 18 novembre 2009, n. 131, recante
                            ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali
                            amministrative nella provincia di L’Aquila”,
                            nonché l’anticipazione dei termini del
                            procedimento elettorale per lo svolgimento delle
                            elezioni amministrative del 2010;
                            RILEVATO che per domenica 28 e lunedì 29 marzo
                            2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per
                            il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti
                            delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata,
                            Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria,
                            Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria
                            e Veneto nonché per il rinnovo di un rilevante
                            numero di amministrazioni provinciali e comunali, il
                            cui elenco è reso disponibile sul sito web dell’Autorità
                            per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;
                            EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione
                            parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
                            dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22
                            febbraio 2000, n. 28;
                            RILEVATO che in data 11 febbraio sarà affisso il
                            manifesto di convocazione dei comizi relativi alle
                            predette elezioni;
                            CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare
                            la disciplina applicabile nel periodo compreso tra
                            la data di convocazione dei comizi elettorali e
                            quella del termine di presentazione delle
                            candidature, nelle more dello svolgimento degli
                            approfondimenti sulla disciplina applicabile alla
                            seconda fase della tornata elettorale;
                            UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo
                            Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi
                            dell’articolo 29 del regolamento concernente
                            l’organizzazione ed il funzionamento
                            dell’Autorità;
                            DELIBERA
                            TITOLO I
                            DISPOSIZIONI GENERALI
                            Articolo 1 (Finalità e ambito di
                            applicazione)
                            1. Le disposizioni di cui al presente
                            provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio
                            2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre
                            2003, n. 313, in materia di disciplina
                            dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate
                            a dare concreta attuazione ai principi del
                            pluralismo, dell’imparzialità,
                            dell’indipendenza, dell’obiettività e della
                            completezza del sistema radiotelevisivo, si
                            riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei
                            Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali,
                            dei Presidenti delle Province e dei Consigli
                            Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei
                            Consigli comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo
                            2010 e trovano applicazione sino al decorrere del
                            termine ultimo per la presentazione delle
                            candidature. Esse si applicano nei confronti delle
                            emittenti che esercitano l’attività di
                            radiodiffusione televisiva e sonora privata e della
                            stampa quotidiana e periodica. L’elenco delle
                            province e dei comuni interessati dalle
                            consultazioni elettorali è reso disponibile sul
                            sito web dell’Autorità per le garanzie
                            nelle comunicazioni: www.agcom.it.
                            2. Le disposizioni di cui al presente
                            provvedimento non si applicano ai programmi e alle
                            trasmissioni destinati ad essere trasmessi
                            esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non
                            è prevista alcuna consultazione elettorale di cui
                            al precedente comma 1.
                            Articolo 2 (Soggetti Politici)
                            1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione
                            della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata
                            dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono
                            per soggetti politici sino al decorrere del termine
                            per la presentazione delle candidature:
                            a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in
                            almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i
                            Gruppi parlamentari composti da forze politiche
                            distinte, o rappresentate da sigle diverse, il
                            Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che
                            contemperino le esigenze di rappresentatività con
                            quelle di pariteticità, le forze politiche che di
                            volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
                            b) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il
                            Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi
                            come unico soggetto, i cui Presidenti individuano,
                            d’intesa tra loro, secondo criteri che
                            contemperino le esigenze di rappresentatività con
                            quelle di pariteticità, le forze politiche diverse
                            da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta
                            in volta rappresenteranno i due Gruppi;
                            c) le forze politiche, diverse da quelle di cui
                            alle lettere a) e b), che hanno eletto con proprio
                            simbolo almeno due rappresentanti dell’Italia al
                            Parlamento europeo.
                            d) le forze politiche diverse da quelle di cui
                            alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con
                            proprio simbolo almeno un rappresentante nel
                            Parlamento nazionale e che sono oggettivamente
                            riferibili ad una delle minoranze linguistiche
                            indicate nell’articolo 2 della legge 15 dicembre
                            1999, n. 482.
                            TITOLO II
                            RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
                            Capo I
                            disciplina delle trasmissioni delle
                            emittenti nazionali
                            Articolo 3 (Riparto degli spazi di
                            comunicazione politica)
                            1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione
                            della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che
                            ciascuna emittente televisiva o radiofonica
                            nazionale privata dedica alla
                            comunicazione politica riferita alle consultazioni
                            elettorali nelle forme previste dall'articolo 4,
                            comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino
                            al decorrere del termine per la presentazione delle
                            candidature sono ripartiti per il cinquanta per
                            cento in proporzione alla consistenza dei soggetti
                            di cui all’articolo 2, lett a) e per il restante
                            cinquanta per cento in modo paritario tra tutti i
                            soggetti di cui all’articolo 2.
                            2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli
                            spazi disponibili, il principio delle pari
                            opportunità tra gli aventi diritto può essere
                            realizzato, oltre che nell’ambito della medesima
                            trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più
                            trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia
                            analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì
                            possibile realizzare trasmissioni anche mediante la
                            partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
                            ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli
                            spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica
                            nei confronti dei soggetti politici aventi diritto
                            deve essere effettuata su base bisettimanale,
                            garantendo l’applicazione dei principi di equità
                            e di parità di trattamento, nell’ambito di
                            ciascun periodo di due settimane di programmazione.
                            Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con
                            modalità che ne consentano la fruizione anche ai
                            non udenti.
                            3. L’eventuale assenza di un soggetto politico
                            non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni
                            degli altri soggetti, anche nella medesima
                            trasmissione, ma non determina un aumento del tempo
                            ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è
                            fatta menzione della rinuncia.
                            4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
                            collocate in contenitori con cicli a cadenza
                            quindicinale dalle emittenti televisive nazionali
                            all’interno della fascia oraria compresa tra le
                            ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle
                            emittenti radiofoniche nazionali all’interno della
                            fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00
                            del giorno successivo.
                            5. I calendari delle trasmissioni di cui al
                            presente articolo sono tempestivamente comunicati,
                            anche a mezzo telefax, all’Autorità per le
                            garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali
                            variazioni dei predetti calendari sono
                            tempestivamente comunicati all’Autorità.
                            6. La responsabilità delle trasmissioni di cui
                            al presente articolo deve essere ricondotta a quella
                            di specifiche testate giornalistiche registrate ai
                            sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto
                            legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
                            Articolo 4 (Messaggi politici autogestiti a
                            titolo gratuito)
                            1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
                            entrata in vigore della presente delibera, le
                            emittenti che intendono trasmettere messaggi
                            politici autogestiti a titolo gratuito:
                            a) rendono pubblico il loro intendimento mediante
                            un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
                            fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato
                            l'emittente nazionale informa i soggetti politici
                            che presso la sua sede, di cui viene indicato
                            l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
                            contattare, è depositato un documento, che può
                            essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente,
                            concernente la trasmissione dei messaggi,
                            il numero massimo dei contenitori predisposti, la
                            collocazione nel palinsesto, gli standard
                            tecnici richiesti e il termine di consegna per la
                            trasmissione del materiale autoprodotto. A tale
                            fine, le emittenti possono anche utilizzare il
                            modello MAG/1/ERPC, reso disponibile nel sito web
                            dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
                            www.agcom.it;
                            b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità
                            per le garanzie nelle comunicazioni il documento di
                            cui alla lettera a), nonché possibilmente con
                            almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione
                            successiva del documento stesso con riguardo al
                            numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
                            palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
                            possono anche utilizzare il modello MAG/2/ERPC, reso
                            disponibile nel predetto sito web
                            dell’Autorità per le garanzie nelle
                            comunicazioni.
                            Articolo 5 (Programmi di informazione
                            trasmessi sulle emittenti nazionali)
                            1. Sono programmi di informazione i telegiornali,
                            i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma
                            di contenuto informativo, a rilevante presentazione
                            giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai
                            temi dell’attualità e della cronaca.
                            2. Nel periodo di vigenza della presente
                            delibera, tenuto conto del servizio di interesse
                            generale dell’attività di informazione
                            radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti
                            televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli
                            altri programmi a contenuto informativo,
                            riconducibili alla responsabilità di una specifica
                            testata registrata ai sensi di legge, si conformano
                            con particolare rigore ai principi di tutela del
                            pluralismo, della imparzialità,
                            dell’indipendenza, della obiettività e della
                            apertura alle diverse forze politiche.
                            3. I direttori responsabili dei programmi di cui
                            al presente articolo, nonché i loro conduttori e
                            registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed
                            imparziale nella gestione del programma, così da
                            non esercitare, anche in forma surrettizia,
                            influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi
                            osservano in maniera rigorosa ogni cautela atta ad
                            evitare che si determinino, anche indirettamente,
                            situazioni di vantaggio per determinate forze
                            politiche , considerando non solo le presenze di
                            candidati ed esponenti politici, ma anche le
                            posizioni di contenuto politico espresse da soggetti
                            e persone non direttamente partecipanti alla
                            competizione elettorale. Inoltre essi curano che
                            gli utenti non siano oggettivamente nella
                            condizione di poter attribuire, in base alla
                            conduzione del programma, specifici orientamenti
                            politici ai conduttori o alla testata e che nei
                            notiziari propriamente detti non si
                            determini un uso ingiustificato di riprese con
                            presenza diretta di membri del Governo, o di
                            esponenti politici.
                            4. I telegiornali devono rispettare, con la
                            completezza dell’informazione, la pluralità dei
                            punti di vista. I direttori, i conduttori, i
                            giornalisti devono orientare la loro attività al
                            rispetto dell’imparzialità, avendo come unico
                            criterio quello di fornire ai cittadini il massimo
                            di informazioni, verificate e fondate, con il
                            massimo della chiarezza.
                            5. Nel periodo disciplinato dalla presente
                            delibera i programmi di approfondimento informativo,
                            qualora in essi assuma carattere rilevante
                            l’esposizione di opinioni o valutazioni
                            politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più
                            ampia ed equilibrata presenza e possibilità di
                            espressione ai diversi soggetti politici.
                            6. Il rispetto delle condizioni di cui al
                            presente articolo e il ripristino di eventuali
                            squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio
                            dall’Autorità che persegue le relative violazioni
                            secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
                            7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive
                            diverse da quelle di comunicazione politica, dai
                            messaggi politici autogestiti e dai programmi di
                            informazione non è ammessa ad alcun titolo la
                            presenza di candidati o di esponenti politici e non
                            possono essere trattati temi di evidente rilevanza
                            politica ed elettorale né che riguardino vicende o
                            fatti personali di personaggi politici.
                            8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva,
                            diversa da quelle di comunicazione politica e dai
                            messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
                            anche in forma indiretta, indicazioni di voto o
                            manifestare le proprie preferenze di voto.
                            capo II
                            disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali
                            Articolo 6 (Programmi di comunicazione
                            politica)
                            1. I programmi di comunicazione politica, come
                            definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
                            codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
                            Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le
                            emittenti televisive e radiofoniche locali intendono
                            trasmettere nel periodo di vigenza della presente
                            delibera devono consentire una effettiva parità di
                            condizioni tra i soggetti politici competitori,
                            anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo
                            di trasmissione.
                            2. La parità di condizioni di cui al comma 1
                            deve essere garantita :
                            a) nei confronti delle forze politiche che
                            costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli
                            regionali, nei Consigli provinciali
                            o nei Consigli comunali da rinnovare
                            b) nei confronti delle forze politiche diverse da
                            quelle della lettera a), presenti in uno dei due
                            rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto,
                            con proprio simbolo, almeno due rappresentanti
                            italiani al Parlamento europeo.
                            3. L’eventuale assenza di un soggetto politico
                            non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni
                            degli altri soggetti, ma non determina un aumento
                            del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso
                            della trasmissione è fatta esplicita menzione delle
                            predette assenze.
                            4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono
                            collocate in contenitori con cicli a cadenza
                            quindicinale dalle emittenti televisive locali
                            all’interno della fascia oraria compresa tra le
                            ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti
                            radiofoniche locali all’interno della fascia
                            oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del
                            giorno successivo, in modo da garantire
                            l’applicazione dei princìpi di equità e di parità
                            di trattamento tra i soggetti politici anche
                            attraverso analoghe opportunità di ascolto. I
                            calendari delle predette trasmissioni sono
                            comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo
                            telefax, al competente Comitato regionale per le
                            comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato
                            regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne
                            informa l’Autorità per le garanzie nelle
                            comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti
                            calendari sono tempestivamente comunicate al
                            predetto organo, che ne informa l’Autorità per le
                            garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali
                            trasmissioni sono diffuse con modalità che ne
                            consentano la fruizione anche ai non udenti.
                            5. E’ possibile realizzare trasmissioni di
                            comunicazione politica anche mediante la
                            partecipazione di giornalisti che rivolgono domande
                            ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità
                            e pari opportunità nel confronto tra i soggetti
                            politici.
                            Articolo 7 (Messaggi politici autogestiti a
                            titolo gratuito)
                            1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
                            entrata in vigore della presente delibera, le
                            emittenti radiofoniche e televisive locali che
                            trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo
                            gratuito:
                            a) rendono pubblico il loro intendimento mediante
                            un comunicato da trasmettere almeno una volta nella
                            fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato
                            l'emittente locale informa i soggetti politici che
                            presso la sua sede, di cui viene indicato
                            l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da
                            contattare, è depositato un documento, che può
                            essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente,
                            concernente la trasmissione dei messaggi, il numero
                            massimo dei contenitori predisposti, la collocazione
                            nel palinsesto, gli standard tecnici
                            richiesti e il termine di consegna per la
                            trasmissione del materiale autoprodotto. A tale
                            fine, le emittenti possono anche utilizzare i
                            modelli MAG/1/ERPC resi disponibili nel sito web
                            dell’Autorità per le garanzie nelle
                            comunicazioni: www.agcom.it;
                            b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente
                            Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non
                            costituito, al Comitato regionale per i servizi
                            radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le
                            garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui
                            alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno
                            cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata
                            successivamente al documento stesso con riguardo al
                            numero dei contenitori e alla loro collocazione nel
                            palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti
                            possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC resi
                            disponibili nel predetto sito web
                            dell’Autorità per le garanzie nelle
                            comunicazioni.
                            Articolo 8 (Messaggi politici autogestiti a
                            pagamento)
                            1. Nel periodo di vigenza della presente delibera
                            le emittenti radiofoniche e televisive locali
                            possono trasmettere messaggi politici autogestiti a
                            pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1,
                            lettera d), del codice di autoregolamentazione di
                            cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8
                            aprile 2004.
                            2. Per l’accesso agli spazi relativi ai
                            messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti
                            radiofoniche e televisive locali devono assicurare
                            condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti
                            politici.
                            3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
                            che intendono diffondere i messaggi politici di cui
                            al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta
                            dei relativi spazi mediante un avviso da
                            trasmettere, almeno una volta al giorno, nella
                            fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni
                            consecutivi.
                            4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti
                            radiofoniche e televisive locali informano i
                            soggetti politici che presso la propria sede, della
                            quale viene indicato l’indirizzo, il numero
                            telefonico e di fax, è depositato un documento,
                            consultabile su richiesta da chiunque ne abbia
                            interesse, concernente:
                            a) le condizioni temporali di prenotazione degli
                            spazi con l’indicazione del termine ultimo entro
                            il quale gli spazi medesimi possono essere
                            prenotati;
                            b) le modalità di prenotazione degli spazi;
                            c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali
                            autonomamente determinate da ogni singola emittente
                            radiofonica e televisiva locale;
                            d) ogni eventuale ulteriore circostanza od
                            elemento tecnico rilevante per la fruizione degli
                            spazi.
                            5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
                            locale deve tenere conto delle prenotazioni degli
                            spazi da parte dei soggetti politici in base alla
                            loro progressione temporale.
                            6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per
                            i messaggi di cui al comma 1 devono essere
                            riconosciute le condizioni di miglior favore
                            praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
                            7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva
                            locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui
                            al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70%
                            del listino di pubblicità tabellare. I soggetti
                            politici interessati possono richiedere di
                            verificare in modo documentale i listini tabellari
                            in relazione ai quali sono state determinate le
                            condizioni praticate per l’accesso agli spazi per
                            i messaggi di cui al comma 1.
                            8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi
                            di cui al comma 1 differenziati per diverse aree
                            territoriali dovranno essere indicate anche le
                            tariffe praticate per ogni area territoriale.
                            9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai
                            commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la
                            diffusione dei messaggi politici autogestiti a
                            pagamento in periodo elettorale.
                            10. Per le emittenti radiofoniche locali i
                            messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e
                            seguiti da un annuncio in audio del seguente
                            contenuto: "Messaggio elettorale a
                            pagamento", con l’indicazione del soggetto
                            politico committente.
                            11. Per le emittenti televisive locali i messaggi
                            di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione
                            per tutta la loro durata la seguente dicitura:
                            "Messaggio elettorale a pagamento", con
                            l’indicazione del soggetto politico committente.
                            12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
                            non possono stipulare contratti per la cessione di
                            spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a
                            pagamento in periodo elettorale in favore di singoli
                            candidati per importi superiori al 75% di quelli
                            previsti dalla normativa in materia di spese
                            elettorali ammesse per ciascun candidato.
                            Articolo 9 (Trasmissioni in contemporanea)
                            1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali
                            che effettuano trasmissioni in contemporanea con una
                            copertura complessiva coincidente con quella
                            legislativamente prevista per un’emittente
                            nazionale sono disciplinate dal codice di
                            autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
                            delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo
                            II esclusivamente per le ore di trasmissione non in
                            contemporanea.
                            Articolo 10 (Programmi di informazione
                            trasmessi sulle emittenti locali)
                            1. Nei programmi di informazione, come definiti
                            all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di
                            autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
                            delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti
                            radiofoniche e televisive locali devono garantire il
                            pluralismo, attraverso la parità di trattamento,
                            l’obiettività, la correttezza, la completezza, la
                            lealtà, l’imparzialità, l’equità e la
                            pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando
                            vengono trattate questioni relative alle
                            consultazioni elettorali, deve essere assicurato
                            l’equilibrio tra i soggetti politici secondo
                            quanto previsto dal citato codice di
                            autoregolamentazione.
                            2. Resta comunque salva per l’emittente la
                            libertà di commento e di critica, che, in chiara
                            distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi
                            comunque il rispetto delle persone. Le emittenti
                            locali a carattere comunitario di cui all’articolo
                            16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e
                            all’articolo 1, comma 1, lettera f), della
                            deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78
                            dell’Autorità per le garanzie nelle
                            comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma
                            1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31
                            luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di
                            cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette
                            norme.
                            3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva
                            diversa da quelle di comunicazione politica e dai
                            messaggi politici autogestiti, è vietato fornire,
                            anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze
                            di voto.
                            Capo iii
                            Disposizioni particolari
                            Articolo 11 (Circuiti di emittenti
                            radiotelevisive locali)
                            1. Ai fini del presente provvedimento, le
                            trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti
                            locali che operano in circuiti nazionali comunque
                            denominati sono considerate come trasmissioni in
                            ambito nazionale; il consorzio costituito per la
                            gestione del circuito o, in difetto, le singole
                            emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti
                            al rispetto delle disposizioni previste per le
                            emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo,
                            che si applicano altresì alle emittenti autorizzate
                            alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi
                            dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
                            2. Ai fini del presente provvedimento, il
                            circuito nazionale si determina con riferimento
                            all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto
                            legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
                            3. Rimangono ferme per ogni emittente del
                            circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le
                            disposizioni previste per le emittenti locali dal
                            Capo II del presente titolo.
                            4. Ogni emittente risponde direttamente delle
                            violazioni realizzatesi nell’ambito delle
                            trasmissioni in contemporanea.
                            Articolo 12 (Imprese radiofoniche di partiti
                            politici)
                            1. In conformità a quanto disposto
                            dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n.
                            28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del
                            presente titolo non si applicano alle imprese di
                            radiodiffusione sonora che risultino essere organo
                            ufficiale di un partito politico rappresentato in
                            almeno un ramo del Parlamento ai sensi
                            dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio
                            1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la
                            cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
                            spazi per messaggi autogestiti.
                            2. I partiti sono tenuti a fornire con
                            tempestività all’Autorità per le garanzie nelle
                            comunicazioni ogni indicazione necessaria a
                            qualificare l’impresa di radiodiffusione come
                            organo ufficiale del partito.
                            Articolo 13 (Conservazione delle
                            registrazioni)
                            1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a
                            conservare le registrazioni della totalità dei
                            programmi trasmessi nel periodo di vigenza della
                            presente delibera e per i tre mesi successivi alla
                            conclusione della campagna elettorale e, comunque, a
                            conservare, sino alla conclusione dell’eventuale
                            procedimento, le registrazioni dei programmi in
                            ordine ai quali sia stata notificata contestazione
                            di violazione di disposizioni della legge 10
                            dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000,
                            n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al
                            decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile
                            2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di
                            quelle emanate dalla Commissione parlamentare per
                            l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
                            radiotelevisivi o del presente provvedimento.
                            TITOLO III
                            STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA
                            Articolo 14 (Comunicato preventivo per la
                            diffusione di messaggi politici elettorali su
                            quotidiani e periodici)
                            1. Entro il quinto giorno successivo alla data di
                            pubblicazione del presente provvedimento nella
                            Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli
                            editori di quotidiani e periodici che intendano
                            diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il
                            penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme
                            ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22
                            febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali
                            sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei
                            relativi spazi attraverso un apposito comunicato
                            pubblicato sulla stessa testata interessata alla
                            diffusione di messaggi politici elettorali. Per la
                            stampa periodica si tiene conto della data di
                            effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione
                            della periodicità della testata non sia stato
                            possibile pubblicare sulla stessa nel termine
                            predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei
                            messaggi non potrà avere inizio che dal numero
                            successivo a quello recante la pubblicazione del
                            comunicato sulla testata, salvo che il comunicato
                            sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei
                            modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana
                            o periodica, di analoga diffusione.
                            2. Il comunicato preventivo deve essere
                            pubblicato con adeguato rilievo, sia per
                            collocazione, sia per modalità grafiche, e deve
                            precisare le condizioni generali dell’accesso,
                            nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della
                            redazione della testata presso cui è depositato un
                            documento analitico, consultabile su richiesta,
                            concernente:
                            a) le condizioni temporali di prenotazione degli
                            spazi con puntuale indicazione del termine ultimo,
                            rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione
                            entro il quale gli spazi medesimi possono essere
                            prenotati;
                            b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali
                            autonomamente determinate per ogni singola testata,
                            nonché le eventuali condizioni di gratuità;
                            c) ogni eventuale ulteriore circostanza od
                            elemento tecnico rilevante per la fruizione degli
                            spazi medesimi, in particolare la definizione del
                            criterio di accettazione delle prenotazioni in base
                            alla loro progressione temporale.
                            3. Devono essere riconosciute ai soggetti
                            politici richiedenti gli spazi per messaggi politici
                            elettorali le condizioni di migliore favore
                            praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.
                            4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in
                            modo documentale, su richiesta dei soggetti politici
                            interessati, le condizioni praticate per l'accesso
                            agli spazi in questione, nonché i listini in
                            relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli
                            spazi medesimi.
                            5. Nel caso di edizioni locali o comunque di
                            pagine locali di testate a diffusione nazionale,
                            tali intendendosi ai fini del presente provvedimento
                            le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
                            indicarsi distintamente le tariffe praticate per le
                            pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove
                            diverse, le altre modalità di cui al comma 2.
                            6. La pubblicazione del comunicato preventivo di
                            cui al comma 1 costituisce condizione per la
                            diffusione dei messaggi politici elettorali durante
                            la consultazione elettorale. In caso di mancato
                            rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo
                            quanto previsto nello stesso comma per le testate
                            periodiche, la diffusione dei messaggi può avere
                            inizio dal secondo giorno successivo alla data di
                            pubblicazione del comunicato preventivo.
                            Articolo 15 (Pubblicazione di messaggi
                            politici elettorali su quotidiani e periodici)
                            1. I messaggi politici elettorali di cui
                            all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28,
                            devono essere riconoscibili, anche mediante
                            specifica impaginazione in spazi chiaramente
                            evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna
                            testata, e devono recare la dicitura "messaggio
                            elettorale" con l’indicazione del soggetto
                            politico committente.
                            2. Sono vietate forme di messaggio politico
                            elettorale diverse da quelle elencate al comma 2
                            dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n.
                            28.
                            Articolo 16 (Organi ufficiali di stampa dei
                            partiti)
                            1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi
                            titolo, di messaggi politici elettorali su
                            quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni
                            di parità ai relativi spazi non si applicano agli
                            organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti
                            politici e alle stampe elettorali di coalizioni,
                            liste, gruppi di candidati e candidati.
                            2. Si considera organo ufficiale di partito o
                            movimento politico il giornale quotidiano o
                            periodico che risulta registrato come tale ai sensi
                            dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n.
                            47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella
                            testata, ovvero che risulti indicato come tale nello
                            statuto o altro atto ufficiale del partito o del
                            movimento politico.
                            3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni
                            e le liste sono tenuti a fornire con tempestività
                            all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
                            ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi
                            ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti
                            politici, nonché le stampe elettorali di
                            coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.
                            TITOLO IV
                            SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI
                            Articolo 17 (Modalità di diffusione dei
                            sondaggi politici ed elettorali)
                            1. Fermo restando il divieto di cui
                            all’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio
                            2000, n. 28, la diffusione o pubblicazione integrale
                            o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da
                            chiunque divulgata, deve essere
                            obbligatoriamente corredata da una “nota
                            informativa” che ne costituisce parte integrante e
                            contiene le seguenti indicazioni, di cui è
                            responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:
                            a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;
                            b) il committente e l’acquirente del sondaggio;
                            c) i criteri seguiti per la formazione del
                            campione, specificando se si tratta di “sondaggio
                            rappresentativo” o di “sondaggio non
                            rappresentativo”;
                            d) il metodo di raccolta delle informazioni e di
                            elaborazione dei dati;
                            e) il numero delle persone interpellate e
                            l’universo di riferimento;
                            f) il testo integrale delle domande rivolte o,
                            nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio,
                            dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;
                            g) la percentuale delle persone che hanno
                            risposto a ciascuna domanda;
                            h) la data in cui è stato realizzato il
                            sondaggio.
                            2. I sondaggi di cui al comma 1 possono essere
                            diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili
                            dal committente nella loro integralità e corredati
                            della “nota informativa” di cui al medesimo
                            comma 1 sull’apposito sito web istituito e tenuto
                            a cura del Dipartimento per l’informazione e
                            l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei
                            ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it,
                            ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22
                            febbraio 2000, n. 28.
                            3. In caso di pubblicazione dei risultati dei
                            sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa”
                            di cui al comma 1 è sempre evidenziata con apposito
                            riquadro.
                            4. In caso di diffusione dei risultati dei
                            sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la
                            “nota informativa” di cui al comma 1 appare in
                            apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri
                            leggibili.
                            5. In caso di diffusione radiofonica dei
                            risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di
                            cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.
                            6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono
                            la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza
                            di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio
                            sia stato o meno realizzato con le modalità
                            indicate nei precedenti commi, cui la legge
                            condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali
                            precisazioni non siano state date all’atto della
                            diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti
                            e gli organi di stampa devono, se l’autore della
                            notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro
                            ore, le precisazioni integrative richieste dalla
                            legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il
                            sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia
                            oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con
                            cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In
                            caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le
                            stesse modalità di cui sopra, la precisazione che
                            si tratta di sondaggio non rispondente alle
                            prescrizioni di legge.
                            TITOLO V
                            VIGILANZA E SANZIONI
                            Articolo 18 (Compiti dei Comitati regionali
                            per le comunicazioni)
                            1. I Comitati regionali per le comunicazioni o,
                            ove questi non siano stati ancora costituiti, i
                            Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
                            assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva
                            competenza, i seguenti compiti:
                            a) di vigilanza sulla corretta e
                            uniforme applicazione della legislazione vigente,
                            del codice di autoregolamentazione di cui al decreto
                            del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del
                            presente provvedimento da parte delle emittenti
                            locali, nonché delle disposizioni dettate per la
                            concessionaria del servizio pubblico generale
                            radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
                            l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
                            radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni
                            a carattere regionale;
                            b) di accertamento delle eventuali
                            violazioni, ivi comprese quelle relative
                            all’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in
                            materia di disciplina della comunicazione
                            istituzionale e obblighi di informazione,
                            trasmettendo i relativi atti e gli eventuali
                            supporti e formulando le conseguenti proposte
                            all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
                            per l’adozione dei provvedimenti di sua
                            competenza.
                            Articolo 19 (Procedimenti sanzionatori)
                            1. Le violazioni delle disposizioni della legge
                            22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di
                            autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
                            delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle
                            emanate dalla Commissione parlamentare per
                            l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
                            radiotelevisivi o dettate con il presente
                            provvedimento, sono perseguite d'ufficio
                            dall'Autorità, al fine dell'adozione dei
                            provvedimenti previsti dall’articolo 10 e
                            11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto
                            politico interessato può comunque denunciare tali
                            violazioni entro il termine perentorio di dieci
                            giorni dal fatto.
                            2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso
                            l’Autorità può denunciare comportamenti in
                            violazione delle disposizioni di cui al Capo II
                            della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di
                            autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro
                            delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle
                            disposizioni del presente atto.
                            3. La denuncia delle violazioni deve essere
                            inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità,
                            all’emittente privata o all’editore presso cui
                            è avvenuta la violazione, al competente Comitato
                            regionale per le comunicazioni ovvero, ove il
                            predetto organo non sia ancora costituito, al
                            Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al
                            gruppo della Guardia di Finanza nella
                            cui competenza territoriale rientra il domicilio
                            dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo
                            della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle
                            registrazioni interessate dalla comunicazione
                            dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive
                            dodici ore.
                            4. La denuncia indirizzata all'Autorità è
                            procedibile solo se sottoscritta in maniera
                            leggibile e va accompagnata dalla documentazione
                            comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
                            anche agli altri destinatari indicati dal precedente
                            comma.
                            5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità,
                            l'indicazione dell'emittente e della trasmissione,
                            ovvero dell’editore e del giornale o periodico,
                            cui sono riferibili le presunte violazioni
                            segnalate, completa, rispettivamente, di data e
                            orario della trasmissione, ovvero di data ed
                            edizione, nonché di una motivata argomentazione.
                            6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi
                            previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità,
                            nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio avvia
                            l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella
                            trattazione a quelle immediatamente procedibili.
                            7. L’Autorità provvede direttamente alle
                            istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti
                            emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di
                            giornali e periodici, mediante le proprie strutture,
                            che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale
                            della Guardia di Finanza istituito presso
                            l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti
                            entro le quarantotto ore successive
                            all’accertamento della violazione o alla denuncia,
                            fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo
                            agli obblighi di legge da parte delle emittenti
                            televisive e degli editori, con contestuale
                            informativa all’Autorità.
                            8. I procedimenti riguardanti le emittenti
                            radiofoniche e televisive locali sono istruiti
                            sommariamente dai competenti Comitati regionali per
                            le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano
                            ancora costituiti, dai Comitati regionali per i
                            servizi radiotelevisivi, che formulano le relative
                            proposte all'Autorità secondo quanto previsto al
                            comma 10.
                            9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente
                            per territorio, ricevuta la denuncia della
                            violazione, da parte di emittenti radiotelevisive
                            locali, delle disposizioni di cui al comma 1,
                            provvede entro le dodici ore successive
                            all’acquisizione delle registrazioni e alla
                            trasmissione delle stesse agli uffici del competente
                            Comitato di cui al comma 8, dandone immediato
                            avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per
                            le garanzie nelle comunicazioni.
                            10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una
                            istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti,
                            anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed
                            acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle
                            ventiquattro ore successive alla contestazione.
                            Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si
                            sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via
                            compositiva, agli obblighi di legge lo stesso
                            Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi
                            incluso uno specifico verbale di accertamento,
                            redatto, ove necessario, in cooperazione con il
                            competente Gruppo della Guardia di Finanza,
                            all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e
                            alle modalità procedimentali previste dalla legge
                            24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore
                            successive all’accertamento della violazione o
                            alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi
                            atti e supporti presso gli uffici del Servizio
                            Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di
                            interesse dell’Autorità medesima.
                            11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8
                            segnala tempestivamente all’Autorità le attività
                            svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o
                            ripetuti di mancata attuazione della vigente
                            normativa.
                            12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero
                            delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i
                            Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non
                            costituiti, con i Comitati regionali per i servizi
                            radiotelevisivi.
                            13. Le emittenti radiotelevisive private e gli
                            editori di stampa sono tenuti al rispetto delle
                            disposizioni dettate dal presente provvedimento,
                            adeguando la propria attività di programmazione e
                            pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.
                            14. L’Autorità verifica il rispetto dei propri
                            provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1,
                            commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e
                            a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della
                            legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla
                            legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì,
                            l’attuazione delle disposizioni emanate dalla
                            Commissione parlamentare per l’indirizzo generale
                            e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per
                            le finalità di cui all’articolo 1, comma 6,
                            lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n.
                            249.
                            15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento
                            dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria
                            della parità di accesso ai mezzi di informazione,
                            come individuata dall’articolo 10 della legge 22
                            febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o
                            gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel
                            termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento
                            medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o
                            pubblicazione utile.
                            16. Le sanzioni amministrative pecuniarie
                            stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre
                            1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni
                            della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13
                            della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle
                            relative disposizioni dettate dalla Commissione
                            parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
                            dei servizi radiotelevisivi o delle relative
                            disposizioni di attuazione dettate con il presente
                            provvedimento, non sono evitabili con il pagamento
                            in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della
                            legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano
                            anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono
                            state commesse le violazioni, qualora ne venga
                            accertata la responsabilità.
                            17. L’Autorità, nell’ipotesi di accertamento
                            delle violazioni delle disposizioni recate dalla
                            legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31
                            luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle
                            campagne elettorali disciplinate dal presente
                            provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei
                            settori del sistema integrato delle comunicazioni di
                            cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto
                            legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo
                            al titolare di cariche di governo e ai soggetti di
                            cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio
                            2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei
                            medesimi, procede all’esercizio della competenza
                            attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in
                            materia di risoluzione dei conflitti di interesse.
                            Il presente provvedimento entra in vigore il
                            giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
                            Ufficiale della Repubblica italiana.
                            La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta
                            Ufficiale della Repubblica italiana, nel
                            Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie
                            nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito
                            web della stessa Autorità: www.agcom.it.
                            Roma, 10 febbraio 2010