Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
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Normativa
Disposizioni e documenti delle autorità indipendenti

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Delibera N. 24/10/CSP
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali previste per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature

L’AUTORITA’

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 febbraio 2010;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”, come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico della radiotelevisione” ed, in particolare, l’articolo 7, comma 1;

VISTA la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni regionali, provinciali e comunali programmate nel 2010, e, in particolare, la legge 25 febbraio 1995, n. 43, relativa all’elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, relativa all’elezione diretta del presidente della giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, nonché gli statuti delle regioni interessate al voto;

VISTA la legge 20 novembre 2009, n. 165, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 18 novembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L’Aquila”, nonché l’anticipazione dei termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010;

RILEVATO che per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Giunte regionali nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto nonché per il rinnovo di un rilevante numero di amministrazioni provinciali e comunali, il cui elenco è reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RILEVATO che in data 11 febbraio sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi relativi alle predette elezioni;

CONSIDERATA la necessità ed urgenza di adottare la disciplina applicabile nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle more dello svolgimento degli approfondimenti sulla disciplina applicabile alla seconda fase della tornata elettorale;

UDITA la relazione dei Commissari Giancarlo Innocenzi Botti e Michele Lauria, relatori ai sensi dell’articolo 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Province e dei Consigli Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010 e trovano applicazione sino al decorrere del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Esse si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l’attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L’elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

Articolo 2 (Soggetti Politici)

1. Ai fini del successivo Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici sino al decorrere del termine per la presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d’intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.

d) le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate nell’articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

disciplina delle trasmissioni delle emittenti nazionali

Articolo 3 (Riparto degli spazi di comunicazione politica)

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sino al decorrere del termine per la presentazione delle candidature sono ripartiti per il cinquanta per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui all’articolo 2, lett a) e per il restante cinquanta per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui all’articolo 2.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell’ambito della medesima trasmissione, anche nell’ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E’ altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l’applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, nell’ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all’Autorità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell’articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Articolo 4 (Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/ERPC, reso disponibile nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/ERPC, reso disponibile nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 5 (Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell’attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della imparzialità, dell’indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi osservano in maniera rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio per determinate forze politiche , considerando non solo le presenze di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell’informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell’imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni o valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d’ufficio dall’Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione non è ammessa ad alcun titolo la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

capo II
disciplina delle trasmissioni delle emittenti locali

Articolo 6 (Programmi di comunicazione politica)

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere nel periodo di vigenza della presente delibera devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita :

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali, nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali da rinnovare

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera a), presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l’applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. E’ possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

Articolo 7 (Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente delibera, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell’emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/ERPC resi disponibili nel sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera a), nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest’ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/ERPC resi disponibili nel predetto sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Articolo 8 (Messaggi politici autogestiti a pagamento)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera d), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l’accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell’avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l’indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l’indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l’accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l’accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell’avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l’indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Articolo 9 (Trasmissioni in contemporanea)

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un’emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Articolo 10 (Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali)

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l’equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l’emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all’articolo 1, comma 1, lettera f), della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all’articolo 2, comma 1, lettera q), n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo iii
Disposizioni particolari

Articolo 11 (Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell’ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Articolo 12 (Imprese radiofoniche di partiti politici)

1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l’impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Articolo 13 (Conservazione delle registrazioni)

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo di vigenza della presente delibera e per i tre mesi successivi alla conclusione della campagna elettorale e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell’eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Articolo 14 (Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell’offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell’accesso, nonché l’indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l’accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Articolo 15 (Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l’indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell’articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 16 (Organi ufficiali di stampa dei partiti)

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Articolo 17 (Modalità di diffusione dei sondaggi politici ed elettorali)

1. Fermo restando il divieto di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici, da chiunque divulgata, deve essere obbligatoriamente corredata da una “nota informativa” che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l’acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di “sondaggio rappresentativo” o di “sondaggio non rappresentativo”;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l’universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

2. I sondaggi di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della “nota informativa” di cui al medesimo comma 1 sull’apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la “nota informativa” di cui al comma 1 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

4. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la “nota informativa” di cui al comma 1 appare in apposito sottotitolo a scorrimento a caratteri leggibili.

5. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la “nota informativa” di cui al comma 1 viene letta ai radioascoltatori.

6. Quando emittenti o organi di stampa diffondono la notizia, da chiunque divulgata, dell’esistenza di un sondaggio, devono precisare se il sondaggio sia stato o meno realizzato con le modalità indicate nei precedenti commi, cui la legge condiziona la loro diffusione. Nel caso in cui tali precisazioni non siano state date all’atto della diffusione della notizia del sondaggio, le emittenti e gli organi di stampa devono, se l’autore della notizia le fornisce, riportare, entro ventiquattro ore, le precisazioni integrative richieste dalla legge sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati. In caso contrario essi sono tenuti a diffondere, con le stesse modalità di cui sopra, la precisazione che si tratta di sondaggio non rispondente alle prescrizioni di legge.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 18 (Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all’articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Articolo 19 (Procedimenti sanzionatori)

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l’Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all’Autorità, all’emittente privata o all’editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell’editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l’Autorità, nell’esercizio dei suoi poteri d’ufficio avvia l’istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L’Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l’ipotesi dell’adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all’Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all’acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all’accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell’Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all’Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L’Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell’articolo 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l’attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all’articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell’ipotesi in cui il provvedimento dell’Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall’articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L’Autorità, nell’ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all’esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 10 febbraio 2010

 

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