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Normativa

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 15/03/CONS - Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)

GU n. 43 del 21-2-2003

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 29 gennaio 2003;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l’articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, che affida all’Autorità l’elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante "Differimento dei termini per la pianificazione previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e norme anche in materia di procedimento";

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n.433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n.5, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale";

VISTO il decreto legge 23 gennaio 2001, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

VISTO l’articolo 35 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione n. 17 del 16 giugno 1998 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 128 del 22 luglio 1998, che attribuisce al Consiglio dell’Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997 n. 249;

VISTA la propria delibera n. 435/01/CONS recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nel supplemento ordinario n. 259 alla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;

CONSIDERATA l’attività istruttoria svolta dall’Autorità avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni;

SENTITE per l’ubicazione degli impianti le regioni e viste le comunicazioni intercorse con le regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Bolzano e Trento per il raggiungimento delle intese, ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

SENTITE la concessionaria del servizio pubblico e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

VISTO il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 146 alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2002;

RILEVATO che al servizio di radiodiffusione televisivo sono destinate da detto piano di ripartizioni le bande VHF-III, UHF-IV e UHF-V;

RITENUTO opportuno di non utilizzare i canali A e B della banda VHF-I, in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione di questa banda e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande destinate alla radiodiffusione televisiva;

RITENUTO opportuno di pianificare la banda VHF-III attribuita al servizio di radiodiffusione televisiva adottando, conformemente alle scelte già operate da alcuni paesi europei, una larghezza di banda di ciascun canale pari a 8 MHz rispetto ai 7 MHz previsti per la canalizzazione analogica allo scopo di rendere la capacità trasmissiva dei canali in banda VHF-III uguale a quella dei canali della banda UHF e di evitare un possibile aggravio dei costi di produzione dei ricevitori digitali (decoder);

CONSIDERATO che il numero delle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, a seguito del recepimento della succitata proposta di nuova canalizzazione della banda VHF-III, diviene pari a 54, di cui 6 in banda VHF-III e 48 in banda UHF-IV e IV;

CONSIDERATI i criteri dettati dall'articolo 2, comma 6 lettere a), b), c), d), e), f), g) nonché dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249/97;

RITENUTO di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO che ogni impianto ricompreso nel Piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

RITENUTO di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia;

RITENUTO di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico "sito comune";

RILEVATO che il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, stabilisce che nella predisposizione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale si adotti il criterio della migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo, di norma, per l’emittenza nazionale reti isofrequenziali per macroaree di diffusione;

DETERMINATI i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

RITENUTO di stabilire la qualità di ricezione al 95% di servizio per ricevitore fisso;

RILEVATO che a seguito di approfondite valutazioni tecniche finalizzate ad una migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico la soluzione tecnica più idonea è risultata quella di pianificare reti del tipo 3-SFN, decomponibili in reti SFN a estensione regionale e che tale soluzione consente anche la pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare all’emittenza locale in base ai criteri di cui alla legge 5/2000;

CONSIDERATO altresì che un criterio di equivalenza dei siti che consenta, nell’effettiva attivazione degli impianti, l’uso di siti equivalenti, dal punto di vista radioelettrico, a quelli di Piano sia in termini di servizio sia in termini di livelli interferenziali, si presta a favorire lo sviluppo della fase di definitiva transizione dall’attuale sistema televisivo analogico al futuro sistema interamente digitale;

RITENUTO che, ai fini dell’applicazione del criterio di equivalenza dei siti, nel Piano stesso siano indicati, oltre ai siti pianificati con le relative caratteristiche di emissione degli impianti, anche l’elenco dei restanti siti per i quali è stato acquisito il parere favorevole delle regioni e delle province autonome, senza escludere comunque la possibilità per gli operatori di poter utilizzare anche altri siti, purché vengano acquisite preventivamente le necessarie autorizzazioni dalle competenti autorità;

UDITA la relazione del Commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DELIBERA

Art. 1
(Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale)

  1. E’ approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, costituito da un tabulato suddiviso in 21 parti, ciascuna delle quali riferita a una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino di utenza, recante indicazioni delle varie postazioni di emissione, con specificazione per ognuna di: denominazione della postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell’antenna trasmittente, altezza del sistema radiante, bacino servito, frequenze utilizzabili, massima potenza equivalente irradiata in dBk sul piano orizzontale, diagramma di irradiazione.
    Costituisce parte integrante del Piano la relazione illustrativa.

  2. La qualità di ricezione è pari al 95% di probabilità di servizio per ricezione fissa.

  3. Tenuto conto del numero delle frequenze pianificate (48 della banda UHF e 6 della banda VHF), in ragione di quanto precisato nelle premesse, e dell’utilizzo di tre frequenze per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in 18, di cui 6, pari al 33,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell’articolo 2, comma 6, lettera e), e 12 sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

  4. Le aree non coperte o parzialmente coperte dal Piano potranno essere servite dagli operatori di rete che ne faranno richiesta al Ministero delle comunicazioni mediante un’opportuna progettazione di impianti a bassa potenza equivalente irradiata.

  5. Gli operatori che si avvalgono del criterio di equivalenza dei siti devono progettare la rete in modo da non superare i limiti di interferenza prodotti all’esterno delle aree servite secondo le modalità indicate nella relazione illustrativa.


Art. 2
(Pianificazione di 2° livello)

  1. La pianificazione di 2° livello delle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell’art. 2, comma 6, lettera e), della legge 249/97 e dell’art. 2, comma 1, della legge 5/2000 è effettuata entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. La pianificazione di 2° livello può comportare variazioni o integrazioni al presente Piano.


Art. 3
(Attuazione del Piano)

  1. L’Autorità segnala al Governo, ai sensi di cui alla relazione illustrativa, la necessità di adeguare il quadro normativo vigente ai fini di definire una disciplina di attuazione del presente Piano.
  2. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Copia del Piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell’Autorità in Napoli, Centro Direzionale, isola B5, e presso l’ufficio di Roma, via delle Muratte, n. 25 e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Napoli, 29 gennaio 2003

IL COMMISSARIO RELATORE

IL PRESIDENTE

Mario Lari

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO GENERALE
Per attestazione di conformità a quanto deliberato

 

Alessandro Botto

 

03.11.08

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