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Normativa

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 346/01/CONS del 7 luglio 2001
Termini e criteri di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 6, 7, 9, 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249

G.U. n. 198 del 27-8-2001 

L’AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 6 agosto 2001, in particolare nella sua prosecuzione del 7 agosto;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed, in particolare, gli artt. 2, comma 6, e 3, commi 6, 7, 9 e 11;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", ed, in particolare, gli artt. 8, comma 17, e 15, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989", ed, in particolare, l’art. 2 della convenzione;

VISTO il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti in materia di pubblicità radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992 n. 483, ed, in particolare, l’art. 3;

VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed, in particolare, l’art. 11 comma 1;

VISTO il d.P.R. 28 marzo 1994, recante: "Approvazione della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. per la concessione in esclusiva del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi sonori e televisivi sull’intero territorio nazionale";

VISTO il d.P.R. 8 febbraio 2001, recante: "Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. per il triennio 2000/2002" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 2001, n.93;

VISTA la legge 30 aprile 1998, n.122, recante "Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", ed, in particolare, l’art.1;

VISTA la propria delibera del 30 ottobre 1998, n. 68/98, recante approvazione del "Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 1998, n.263;

VISTA la propria delibera del 25 novembre 1998, n. 77/98, recante "Istituzione del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali", ed il Libro bianco sulla televisione digitale terrestre, approvato dal predetto Comitato, in data 18 maggio 2000;

VISTA la propria delibera del 1° dicembre 1998, n. 78/98, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n.288;

VISTO il decreto-legge 30 gennaio 1999 n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ed, in particolare, l’art. 3, comma 2;

VISTO il decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, recante "Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale e di termini relativi al rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri in ambito locale", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, ed, in particolare, l’art.1;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2001 n. 66, ed, in particolare, gli artt. 1 e 2 bis;

VISTE le memorie presentate dalla società Telepiù in data 31 maggio 2000, 7 settembre 2000, 17 ottobre 2000 e l’11 maggio 2001;

VISTE le memorie presentate dalla Mediaset S.p.A. in data 31 maggio 2000 e nella audizione tenutasi in data 3 maggio 2001;

VISTO il documento di linee guida sulla Nuova Rai Tre inviato all’Autorità in data 11 ottobre 2000 dalla RAI- Radiotelevisione Italiana S.p.A. e per suo tramite alla Commissione bicamerale di vigilanza e la documentazione presentata il 3 maggio 2001;

VISTO il parere della Commissione bicamerale per l’indirizzo generale e la vigilanza dei sistemi radiotelevisivi approvato nella sua seduta dell’8 febbraio 2001;

SENTITE dinanzi al Consiglio in data 3 maggio 2001 separatamente le società Mediaset S.p.A., Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Telepiù S.p.A.;

CONSIDERATO, per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per la definizione del termine di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 6, 7, 9 e 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, quanto segue:

1. In attuazione di quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, la legge 31 luglio 1997, 249, all’art. 2, comma 6, ha introdotto come limite alla disponibilità di risorse fisiche da parte delle emittenti titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in chiaro in ambito nazionale il parametro dell’irradiazione del 20 per cento delle reti televisive analogiche, individuate sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze redatto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e dei criteri indicati dalla medesima norma. In base alla pianificazione effettuata dall’Autorità con la delibera n. 68/98, il numero delle reti a copertura nazionale è stato determinato in diciassette, di cui undici assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale. In termini di reti televisive, il citato art. 2, comma 6, della legge n. 249/97, non consente, dunque, di rilasciare ad un medesimo soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione, ad esclusione della concessionaria pubblica, concessioni che permettano di irradiare più di due reti televisive nazionali.

2. Transitoriamente, l’art. 3, comma 6, della medesima legge, ha autorizzato gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall’art. 2, comma 6, a proseguire, successivamente al 30 aprile 1998, data originariamente prevista, dall’art. 3, comma 2, come termine per il rilascio delle nuove concessioni radiotelevisive private, l’esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo. Sancire la fine del periodo transitorio, mediante l’indicazione del termine a partire dal quale la trasmissione deve avvenire esclusivamente via cavo o via satellite, compete, ai sensi del successivo comma 7, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dipende dal numero di famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi attraverso tali mezzi. Tale norma relaziona, infatti, la fissazione di tale termine all’effettivo e congruo sviluppo dell’utenza dei programmi radiotelevisivi così ricevuti.

3. Il termine di cui al comma 7 serve, inoltre, a stabilire il momento a partire dal quale deve proseguire la trasmissione esclusivamente via cavo o via satellite della rete eccedente i limiti di cui all’art. 3, comma 11, in base al quale nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. Tale norma prevede, infatti, che l’esercizio in via transitoria della rete eccedente deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, tenuto conto della particolare natura di tale tipo di trasmissioni.

4. Contestualmente all’indicazione del termine di cui al comma 7, l’Autorità deve anche stabilire il termine entro cui la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo trasforma una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In base al comma 9 dello stesso articolo l’Autorità indica il termine entro cui deve essere istituita tale emittente, dopo aver valutato il piano per la ristrutturazione della concessionaria pubblica e previo parere della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

5. La Commissione parlamentare si è espressa l’8 febbraio 2001 formulando parere favorevole sul progetto di Nuova Rai Tre con alcune osservazioni che valgono ad arricchire di contenuti il quadro normativo dettato dai citati articoli 2 e 3 della legge n. 249/97. Secondo la Commissione, dal punto di vista economico, il passaggio ad una competizione per le entrate pubblicitarie sulla base di non più di due reti per ciascun esercente di reti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, non deve avere carattere punitivo per le imprese, ma deve contribuire a creare le condizioni per una concorrenza libera e basata su pari opportunità. A questo fine, essa ha ritenuto preliminare e necessaria l’esatta coincidenza del termine previsto dall’art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, relativo all’abbandono delle frequenze terrestri da parte delle reti di cui al comma 6 del medesimo articolo, e del termine entro cui dovrà essere istituita l’emittente di cui al successivo comma 9. Rispetto a tale intervento, essa ha invitato l’Autorità a considerare, nell'esercizio del suo potere di segnalazione al Governo, i radicali cambiamenti di scenario intervenuti dopo l’approvazione della legge n. 249/97 e a tenere conto della attuale mancanza di una disciplina organica circa le risorse del sistema radiotelevisivo, anche con riferimento al servizio radiotelevisivo pubblico e del mutato contesto tecnologico, vale a dire del prossimo avvio delle trasmissioni televisive terrestri in tecnica digitale che consentono un più efficace utilizzo dello spettro di frequenze e, per tale via, un incremento del numero dei programmi diffusi e, quindi, dei potenziali operatori.

6. La legge 20 marzo 2001, n. 66 delinea le condizioni normative per l’immediato avvio delle trasmissioni digitali terrestri mirando, con alcune disposizioni di grande incisività, ad accelerarne lo sviluppo. La legge fissa una data molto ravvicinata (fine 2006) per la cessazione delle trasmissioni analogiche; attribuisce agli attuali concessionari un ruolo di primo piano che si manifesta per alcuni di essi con obblighi, nella fase di sperimentazione, di natura quasi pubblica, quali la riserva a programmi o servizi di terzi del 40% della capacità trasmissiva; distingue fra operatori che gestiscono la rete di trasmissione e operatori che forniscono contenuti e servizi. In questo modo si forma, accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, una terza modalità diffusiva, in prospettiva molto consistente, che estende il perimetro dei sistemi alternativi alla diffusione terrestre in tecnica analogica e accelera lo sviluppo delle famiglie in grado di ricevere i segnali televisivi in forme diverse da quella tradizionale.

7. I parametri di riferimento per procedere alla determinazione del termine entro cui le trasmissioni delle reti eccedenti i limiti stabiliti, dall’art. 2, comma 6, per le concessionarie che trasmettono in chiaro in tecnica analogica e, dall’art. 3, comma 11, per le concessionarie che trasmettono in forma codificata in tecnica analogica, nonché entro il quale deve essere istituita l’emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie, sono dunque contenuti nella legge n. 249/97, nelle osservazioni espresse dalla Commissione di vigilanza nel citato parere e nella legge n. 66/2001. Questi tre atti rappresentano la risposta del Parlamento a quanto disposto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 420/94 in ordine alla necessità di operare un bilanciamento tra l’allargamento delle voci a cui assentire l’accesso all’emittenza nazionale privata e l’esigenza di tenere conto delle realtà economiche comunque esistenti rispetto alle quali gli interventi deconcentrativi non devono avere un effetto punitivo.

8. Per la determinazione del termine di cui all’art. 3, comma 7, della legge n. 249/97, finalizzato alle operazioni di sistema sottese ai commi 6, 9 e 11 del medesimo articolo, occorre in via preliminare valutare lo sviluppo (attuale e prospettico) delle trasmissioni via cavo, via satellite e in generale delle trasmissioni svolte con mezzi diversi da quello oggi prevalente, vale a dire la diffusione terrestre in tecnica analogica.

9. Per quanto riguarda le infrastrutture via cavo, occorre rilevare che il loro sviluppo in Italia è rimasto finora a uno stato poco più che embrionale. La principale infrastruttura oggi esistente è la rete realizzata da Telecom Italia nell’ambito del cd. "Progetto Socrate" a partire dal 1996. Destinata in origine ad un’esecuzione in tempi molto rapidi (Telecom pianificava nel 1996 di raggiungere nel successivo quadriennio una penetrazione nelle famiglie italiane addirittura superiore al 50%), la rete "Socrate" è stata, invece, di fatto abbandonata negli anni successivi: nell’ottobre 2000, secondo i dati forniti da Telecom Italia, erano circa un milione le abitazioni "passate", ovvero collegate al cavo al livello di edificio, ma soltanto 70.000 le abitazioni provviste della terminazione fino all’appartamento. Se, dunque, circa il 5% delle famiglie italiane è potenzialmente in grado di accedere alla televisione via cavo, solo lo 0,3% lo è realmente, e ciò quasi esclusivamente nei maggiori centri urbani, senza un’equa distribuzione sul territorio nazionale. D'altro canto, le amministrazioni comunali di alcune città d’arte, come per esempio Siena, hanno avviato iniziative di valorizzazione delle infrastrutture via cavo esistenti, mentre, nelle maggiori città, operatori alternativi a Telecom Italia stanno posando cavi per trasmissioni a larga banda. Le reti nelle città storiche hanno però al momento dimensioni molto limitate, mentre il passaggio alla operatività commerciale delle reti a larga banda non è prevedibile, su scala significativa, prima del 2003.

10. Il numero di famiglie italiane che al dicembre 2000 è in grado di ricevere segnali televisivi inviati via satellite è stimabile intorno ai 2,4 milioni. Le analisi di mercato, svolte da differenti soggetti, divergono su fattori di dettaglio, ma concordano nel valutare in una forchetta compresa fra l’11% e il 13% la quota di famiglie dotate di parabola a fine 2000. Uno studio sullo sviluppo dell’utenza dei programmi televisivi diffusi via satellite e via cavo nel periodo 2000-2006, commissionato dall’Autorità alla società Eurisko e completato nell’aprile 2000, stima a quella data 1,8 milioni di abitazioni dotate di parabola. L’indagine Eurisko comprende, oltre alle analisi di tipo quantitativo, uno studio qualitativo sulla percezione della televisione via satellite da parte del pubblico, sulle motivazioni di acquisto, sugli eventuali fattori ostacolanti. La televisione via cavo e via satellite (i due sistemi trasmissivi sono considerati, a questo livello dell’analisi, in maniera unitaria) ne emerge fortemente connotata come televisione a pagamento, che si caratterizza per un’offerta di programmi molto definita (sport, film) e si distingue nettamente dalla televisione in chiaro. La combinazione tra analisi dei fattori quantitativi e valutazioni dei fattori qualitativi ha originato 5 scenari di sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo, ciascuno dei quali dotato di una differente velocità evolutiva. Quello cui Eurisko attribuisce una maggiore probabilità di realizzazione prevede nel dicembre 2002 una quota di famiglie collegate pari al 20% del totale e nel dicembre 2003 una quota pari a circa il 24%.

11. Ad integrazione dell’analisi Eurisko, gli studi svolti in seno al Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali istituito dell’Autorità e riportati nel Libro bianco sulla televisione digitale terrestre, evidenziano che a partire dal 2000 si è sviluppata un’offerta non trascurabile di canali in chiaro via satellite, che è destinata a crescere in funzione dell’incremento del numero di impianti di ricezione presso le singole unità abitative. In Italia esistono circa 24 milioni di abitazioni e oltre il 75 % (18 milioni) di esse sono inserite in strutture condominiali, per un totale di circa 750.000 condomìni, di cui circa la metà provvisti di un impianto centralizzato. In termini di utenze, gli impianti esistenti consentono a 9,7 milioni di abitazioni di ricevere la televisione analogica e con successivi interventi, dal costo contenuto, consentiranno di ricevere la televisione digitale. In quest’ottica si colloca il comma 13 dell’art. 2 bis introdotto dalla legge n. 66/2001 che, al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, considera le opere di installazione di nuovi impianti come innovazioni necessarie ai sensi dell’art. 1120, comma 1, codice civile per le cui deliberazioni si applica la norma di cui all'art. 1136, terzo comma, codice civile.

12. Accanto alle trasmissioni via cavo e via satellite, appare opportuno considerare anche la televisione digitale terrestre fra le forme di diffusione rilevanti per la decisione richiesta dall’art. 3, comma 7. Oggi, infatti, la diffusione televisiva si caratterizza, sotto il profilo sistematico, per una bipartizione di fondo. Da un lato, si colloca la trasmissione terrestre in tecnica analogica che si contraddistingue per il fatto di avere una vasta diffusione, di essere consolidata da gran tempo e di operare consumando una risorsa fisica in linea di principio scarsa qual è lo spettro delle frequenze. Dall’altro, si collocano tutti i sistemi di trasmissione (cavo, satellite, digitale terrestre) che non condividono gli elementi ora richiamati: nascono tutti di recente nella storia della televisione, hanno una penetrazione ancora parziale e mostrano problemi di utilizzo di risorse fisiche certamente minori di quelli presenti con la diffusione terrestre analogica. A queste considerazioni di sistema, si aggiungono le correlazioni, nella dinamica di sviluppo, fra le trasmissioni via satellite e via cavo per un verso e la diffusione digitale terrestre per l’altro.

13. A differenza di quanto accade con le trasmissioni via cavo e via satellite, è difficile, allo stato, stimare con metodi empirici la curva di sviluppo della diffusione digitale terrestre. Il nuovo sistema nasce, infatti, sotto l’impulso di una forte volontà politica: non è l’esito di una scelta di investimento effettuata in autonomia dagli imprenditori televisivi, come per esempio nel caso dei sistemi via satellite, ma rappresenta, piuttosto, un’opzione di politica industriale, una svolta di innovazione conseguente a una decisione strategica su scala nazionale volta a spegnere i sistemi di trasmissione in tecnica analogica e a digitalizzare il Paese. Inoltre, non esistono per ora casi di riferimento all’estero: nessun altro Paese ha previsto, almeno fino a oggi, una data tanto vicina quanto la fine del 2006 e neppure un passaggio affidato per intero agli attuali concessionari i quali sono tutti (meno uno) operatori in chiaro; negli altri Paesi, infatti, il digitale terrestre parte come complemento e non come sostituzione della trasmissione terrestre analogica e i protagonisti del passaggio sono gli operatori della televisione a pagamento che usano la nuova tecnologia per aggiungere una piattaforma pay a quelle già esistenti (via satellite e via cavo).

14. Per costruire una plausibile curva di penetrazione della televisione digitale terrestre in Italia, occorre quindi fare riferimento alle date contenute nella legge n. 66/2001. Al riguardo vanno segnalate almeno tre scadenze: in ordine inverso a quello cronologico, si tratta del 31 dicembre 2006, che segna la fine delle trasmissioni in tecnica analogica; del 25 luglio 2005, data di scadenza delle concessioni per le trasmissioni in tecnica analogica; del 20 marzo 2004, quando termina il periodo in cui sono possibili tra concessionari televisivi trasferimenti di impianti o rami di azienda da destinare a trasmissioni terrestri in tecnica digitale. La prima data corrisponde a una situazione in cui tutta la popolazione (100% delle famiglie italiane) sarà in grado di ricevere i segnali digitali; la seconda data corrisponde a una situazione in cui le trasmissioni analogiche saranno giunte a uno stadio residuale ed esercite in proroga per servire una parte minoritaria della popolazione; la terza corrisponde a una situazione in cui gli operatori avranno ormai effettuato cospicui investimenti sia per acquistare impianti e rami di azienda sia per attrezzare siti e postazioni e quindi, per rientrare dei capitali impegnati, sono stimolati a servire quote già rilevanti di popolazione. Alla luce della valenza propriamente politica sottesa all’introduzione della televisione digitale su frequenze terrestri in Italia, per costruirne una plausibile curva di penetrazione, non si può che fare riferimento alla data di arrivo ipotizzata dal legislatore. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro il 31 dicembre 2006. Se a tale data corrisponde una situazione in cui tutta la popolazione italiana, e dunque il 100% delle famiglie, sarà in grado di ricevere i segnali digitali, è lecito supporre che a metà del percorso, secondo una previsione di crescita media, considerando un modello di innovazione tecnologica per sostituzione, il numero degli utenti della televisione digitale terrestre dovrebbe avvicinarsi ad un quarto del totale.

15. Se si combinano gli scenari di tipo empirico relativi allo sviluppo dei sistemi via satellite e via cavo con gli scenari derivati dalle previsioni di legge e relativi allo sviluppo della diffusione digitale terrestre, è possibile prevedere che una quota piuttosto cospicua della popolazione italiana potrà, già nel corso del 2003, ricevere segnali televisivi digitali, ovvero accedere a modalità di diffusione televisiva diversa da quella prevalente per via terrestre in tecnica analogica. Dalla combinazione di tali scenari, a metà del 2003 la quota delle famiglie in grado di accedere a modalità alternative di diffusione televisiva potrà superare un terzo del totale e a metà del 2004 potrà aver superato la metà del totale.

16. Per definire il termine di trasferimento delle reti eccedenti, tanto in chiaro quanto in forma codificata, e di trasformazione di una delle emittenti pubbliche, occorre stabilire in via preliminare quale sia la quota di famiglie in grado di accedere ai segnali televisivi diffusi via satellite e via cavo, integrata dalla quota di famiglie in grado di ricevere segnali per via terrestre in tecnica digitale. Tale quota deve rispondere ai requisiti di effettività e congruità fissati dall’articolo 3, comma 7, che è richiamato dai commi 6, 9 e 11, che rilevano ai fini di tali interventi. I commi 6 e 11 introducono a favore delle reti eccedenti che devono liberare risorse frequenziali, il principio della continuità operativa, legittimandole a proseguirne l’esercizio, principio che la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel parere citato sul Piano per la Nuova Rai Tre, specifica ed amplia nel criterio dell’assenza di "carattere punitivo per le imprese". Tali principi devono, tuttavia, rivelarsi compatibili con il fine deconcentrativo che ispira l’articolo 3, comma 7, in quanto norma che dà esecuzione alla sentenza n. 420/94 della Corte costituzionale.

17. Al fine di pervenire ad un ragionevole bilanciamento tra la necessità di procedere ad una rapida deconcentrazione e le esigenze economiche delle imprese, che non sia elusivo di quanto sancito dalla Corte, la soglia del 50% di popolazione coperta dai sistemi di trasmissione alternativi alla via terrestre analogica (satellite, cavo, digitale terrestre) si profila come un punto di sintesi equilibrato. Da un lato, essa costituisce un traguardo raggiungibile in tempi ravvicinati al quale corrisponde un prevedibile dimezzamento delle risorse acquisibili dalla rete eccedente generalista, che vede ridursi in linea consequenziale la copertura, l’audience e il valore dei contratti pubblicitari. Dall’altro, tale soglia sancisce uno sviluppo adeguato dei sistemi alternativi e, con una copertura ridotta ma presumibilmente concentrata sulle aree più appetibili dal punto di vista pubblicitario, garantisce una continuità operativa e funzionale. Nella combinazione degli scenari richiamati al punto 15, la soglia del 50% dovrebbe essere raggiunta nel 31 dicembre 2003.

18. Le valutazioni sin qui esposte in ordine alla determinazione del termine per il trasferimento delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97 valgono anche per il trasferimento della rete eccedente i limiti di cui all'art. 3, comma 11, della medesima legge. La scelta di un termine unico per entrambi i trasferimenti si fonda non solo su quanto espressamente previsto dalla disposizione richiamata, per cui l'esercizio provvisorio della rete deve avvenire alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7, ma anche sulla considerazione di procedere ad una valutazione di sistema in vista della redazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale. Le medesime valutazioni di carattere sistematico valgono anche per la determinazione della data in cui deve essere istituita l'emittente pubblica che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. In merito l'Autorità condivide pienamente quanto espresso dalla Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in ordine all'esatta coincidenza dei termini di cui ai commi 7 e 9 dell'art. 3 e alla valutazione del profilo editoriale della Nuova Rai Tre.

19. Poiché tanto gli scenari relativi allo sviluppo dei sistemi satellite e cavo quanto le simulazioni relative alla penetrazione del digitale terrestre contengono assunzioni speculative e ipotesi su comportamenti sociali dipendenti da numerose variabili, possono essere evidenziati, anche prima della data fissata, dei margini di oscillazione significativi rispetto alla quota percentuale prevista. Appare, quindi, opportuno da parte dell’Autorità effettuare in data antecedente una verifica circa lo sviluppo dei sistemi alternativi di diffusione in modo da controllare se, all’avvicinarsi della data indicata, le previsioni assunte si rivelino corrette. La verifica viene effettuata con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2002, termine entro il quale deve essere, tra l'altro, adottato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale e momento in cui sarà possibile disporre di un quadro di riferimento più certo alla luce del quale effettuare le necessarie valutazioni.

20. Se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere inferiore al 35% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo inferiore a quanto ipotizzato, l’Autorità potrà posticipare il termine del 31 dicembre 2003; se al 31 dicembre 2002 la quota delle famiglie digitali risulterà essere superiore al 45% delle famiglie e, quindi, aver avuto un tasso di sviluppo superiore a quanto ipotizzato, l’Autorità potrà anticipare il termine del 31 dicembre 2003.

UDITE le relazioni dei commissari dott. Antonio Pilati e dott. Giuseppe Sangiorgi, relatori ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

Art. 1

La data stabilita per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, commi 6, 7, 9 e 11 della legge n. 249/97 è il 31 dicembre 2003.

L'Autorità, entro il 31 gennaio 2003, si riserva di rivedere il termine di cui al comma 1 secondo i criteri definiti in premessa ai punti 19 e 20.

La presente delibera è notificata alle società Madiaset S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A. e Telepiù S.p.A.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Roma, 7 luglio 2001

25.10.08

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