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Normativa

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Delibera n. 194/01/CONS
Modifica ed integrazione del decreto 11 febbraio 1997 del garante per la radiodiffusione e l'editoria

GU  19 maggio 2001, n. 115 - suppl. ord. n. 121

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 3 maggio 2001;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 9, della stessa legge n. 249/97, che attribuisce al Consiglio dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

VISTO l'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, ai sensi del quale il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con proprio provvedimento i dati contabili ed extracontabili, nonché le notizie, che i soggetti operanti nei settori dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiotelevisiva sono tenuti a comunicare ogni anno in via generale e sistematica;

VISTO l'articolo 16 della legge 7 giugno 2000, n.150, che ha abrogato l'articolo 5, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 25 febbraio 1987, n.67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n.223, e successive modificazioni, concernenti l'obbligo di destinazione delle spese di pubblicità degli enti pubblici sull'emittenza radiotelevisiva locale;

VISTO, altresì, il decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria dell'11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 38 della Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, il quale, in applicazione della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 650, disciplina contenuti, modalità e termini delle suddette comunicazioni di sistema e al quale sono allegati modelli e quadri, per assolvere agli obblighi di informativa, da inoltrare all'Autorità entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni n. 237/00/CONS che ha modificato il predetto decreto, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2001;

RITENUTO che, al fine di rendere più efficace l'analisi dei dati ricevuti e di attuare una opportuna semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori del settore, è necessario sostituire e integrare i modelli e i quadri di cui all'allegato del decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

RITENUTO, infine, che si rende necessario adeguare la modulistica del decreto 11 febbraio 1997 alla normativa vigente in materia di adozione dell'Euro come moneta di conto;

UDITA la relazione del Commissario relatore Dott. Giuseppe Sangiorgi.

DELIBERA

Art. 1

  1. Sono abrogati gli articoli 7, 9, 10 e 11 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 relativamente agli obblighi di invio dei quadri P1, R1 e R2 della serie ridotta.

  2. Sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15 del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997 relativamente agli obblighi di invio dei quadri O1, P1 e S1 delle serie semplificata e base.

  3. In deroga all'articolo 1, comma 1, del decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, il termine per l'invio della comunicazione di sistema è fissato per l'anno 2001 al 31 agosto.

Art. 2

  1. I modelli O, P e il connesso quadro P2, Q e il connesso quadro Q1, R e i connessi quadri R1 e R2, S, e relative istruzioni, allegati al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, sono sostituiti da quelli con le medesime lettere di identificazione allegati alla presente deliberazione.

  2. Il modello Enti pubblici e le relative istruzioni allegato al decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria è sostituito da quello con la medesima denominazione allegato alla presente deliberazione.

Art. 3

  1. Relativamente alla compilazione di tutti i modelli di cui al decreto 11 febbraio 1997 per i quali sia richiesto di indicare una quantità monetaria, deve essere precisato se l'importo sia da intendersi riferito a Lire italiane o ad Euro.

Art. 4

  1. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    2. La presente delibera unitamente agli allegati è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è disponibile, unitamente al decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cui apporta modifiche e integrazioni, nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Napoli, 3 maggio 2001

IL COMMISSARIO RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Sangiorgi Enzo Cheli
IL SEGRETARIO GENERALE  
Antonio Catricalà  

MODELLI (link al sito dell'AGCOM):

20.11.08

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