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Giurisprudenza

Corte costituzionale - Sentenza n. 214/1972 (estratto)

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Prof. COSTANTINO MORTATI, Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(OMISSIS)

3. - Parimenti é insussistente l'analogia che vi sarebbe, a detta dell'ordinanza, fra la cassa di previdenza dei giornalisti e quelle degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei geometri.

Invero, né i giornalisti sono liberi professionisti, né la loro cassa di previdenza ha gli stessi compiti delle casse che gestiscono la previdenza a favore dei sopraindicati esercenti professioni liberali.

É vero, peraltro, che dalla legge che disciplina la loro attività (legge 3 febbraio 1963, n. 69) i giornalisti sono qualificati giornalisti-professionisti, ma tale denominazione é loro conferita al solo fine di distinguerli dai "pubblicisti", per quanto concerne la professionalità dell'impegno di lavoro dei primi, che deve essere esclusivo e continuativo, cosa che non occorre invece per quegli altri che, unitamente all'attività giornalistica, possono anche esercitare altre professioni o impieghi (art. 1, comma quarto, detta legge).

Comunque sia poi in merito a tale qualificazione, certo é che i giornalisti-professionisti sono lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro é regolato da contratti collettivi, onde é certo che liberi professionisti o professionisti, nel senso tradizionale, essi non sono.

(OMISSIS)

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI, PRESIDENTE

ERCOLE ROCCHETTI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1972.

Consulta Online - Sentenza n. 2141972

 

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