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Giurisprudenza

Consiglio di Stato - Sentenza 4 maggio 2001 n. 3133

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.
Reg.Dec.
N. 301 Reg.Ric.
ANNO   2001

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.301 del 2001, proposto dalla Centro Europa 7 S.r.l., con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante, Sig. Francescantonio Di Stefano, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Oneglia e Renzo Vistarini del Foro di Alessandria e Raffaele Izzo e Guido Cerruti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del suddetto Avv. Cerruti, in Roma, Viale Liegi, 34;
contro
il Ministero delle comunicazioni e l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, rispettivamente in persona del Ministro e del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
e nei confronti di
- Rete A S.r.l. in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante in carica, Sig. Albertino Peruzzo, rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Federico Sorrentino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, Lungotevere delle Navi, 30;
- Vallau Italiana Promomarket S.r.l. (VIP) in persona del Presidente in carica, Sig. Mario Amoroso, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Matteo Fusillo e Antonio Lirosi, con domicilio eletto presso lo studio Gianni, Origoni & Partners, in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;
- Television Broadcasting System (TBS) S.p.a., in persona dell’amministratore unico, legale rappresentante in carica, Sig. Manfredi Pagano, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Cioffi del Foro di Napoli, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Carla Rizzo, in Roma, via Anapo 20;
- Elefante TV S.p.a. (Telemarket), in persona del legale rappresentante, n.c.;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, n. 7585 del 28 settembre 2000, resa sul ricorso n. 12739 del 1999 R.R. TAR Lazio;
      Visto il ricorso con i relativi allegati;
      Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione, dell’Autorità e dei controinteressati sopra specificati;
      Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
      Visti gli atti tutti della causa;
      Relatore, alla pubblica udienza del 4 maggio 2001, il Consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani; uditi!Fine dell'espressione imprevista, altresì, l'Avv. Izzo e l'Avv. Sorrentino!Fine dell'espressione imprevista;
      Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
      1. Con sentenza n. 7585 del 28 settembre 2000, la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso proposto dalla Soc. Centro Europa 7 S.r.l., con sede in Roma, per l’annullamento del decreto 28 luglio 1999 con il quale il Ministro delle comunicazioni non ha accolto la domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale avanzata dalla suddetta società per l'emittente 7 PLUS e, con esso, degli atti presupposti, fra cui, in particolare, la graduatoria predisposta dalla competente commissione ministeriale, a partire dall'ottava posizione.
      Con riferimento alla ragione ostativa enunciata nel provvedimento impugnato (non avere comprovato, la richiedente, la sussistenza del requisito del capitale sociale minimo di cui all’art. 6 comma 2 del regolamento per il rilascio delle concessioni), il giudice di primo grado ha interpretato l’art. 3, comma 3, lett. a) n. 1, nel senso che, nel rimettere ad apposito regolamento di prevedere, per le emittenti radiotelevisive nazionali, “una misura adeguata di capitale” abbia inteso riferire il requisito all’organismo che in concreto esercita l’attività di radiodiffusione televisiva, con la conseguenza che, nel caso in cui una società richieda più di una concessione, l’esistenza del capitale nella misura richiesta debba essere valutata con riguardo a ciascuna concessione.
      Cosicché il capitale sociale di poco superiore ai 12 miliardi, vantato dalla società richiedente, legittimamente sarebbe stato ritenuto insufficiente a legittimare due domande, indipendentemente dalla circostanza che i soci si fossero impegnati a finanziare l’attività per ulteriori 35.000.000.000.
      2. Avverso l’anzidetta sentenza propone appello l’originaria ricorrente, denunciando il procedimento logico giuridico attraverso cui il giudice di primo grado è pervenuto alle sue conclusioni, con analitico riferimento a ciascuno degli argomenti sviluppati nella motivazione, in rapporto agli originari motivi di impugnazione (eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà rispetto a manifestazioni precedenti e legittime, violazione di legge, con riferimento all’art. 15 della L. 6 agosto 1990 n. 223, come modificato dall’art. 2 L. 31 luglio 1997 n. 249 in relazione all’art. 16 n. 7 L. n.223 del 1990 cit., come modificato dall’art. 6 del “regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri” adottato con deliberazione 1° dicembre 1998 n. 78 dell’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni).
      3. Si sono costituite le controinteressate in epigrafe resistendo all’appello nel merito e riproponendo in questa sede eccezioni pregiudiziali, già dedotte in primo grado ed implicitamente assorbite dal Tribunale con la decisione di rigetto.
      4. Chiamata la causa alla pubblica udienza del 4 maggio 2001, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
      1.1. Occorre chiarire che la Soc. Centro Europa 7 presentò due domande di concessione televisiva nazionale, per l’emittente Europa 7 e per l’emittente 7 Plus, la prima delle quali, esaminata per prima dall'apposita Commissione ministeriale, è stata valutata ed assentita senza problemi, alla stregua dei medesimi requisiti richiesti per i fini di cui si tratta.
      Il possesso del requisito minimo previsto dall’art.6, comma 2, del regolamento di cui alla deliberazione 1° dicembre 1998 n. 78/98 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – in capo alla società ricorrente (ossia la natura di società di capitale del soggetto richiedente e la titolarità di un capitale sociale minimo di 12 miliardi di lire italiane interamente versato) - è già stato oggetto di accertamento dell’Amministrazione ed è stato confermato dal giudice di primo grado, con il rilievo che “un capitale sociale appena superiore ai 12 miliardi (e cioè superiore di soli 200 milioni) non è sufficiente a legittimare due domande”.
      Sul punto, dunque, sono inammissibili le eccezioni riproposte in questa sede senza la proposizione di appello incidentale.
      1.2. Smentito per tabulas è l’ulteriore rilievo dei resistenti (inteso anche a contestare l’interesse all’impugnazione) secondo cui l’attuale appellante non avrebbe proposto impugnazione, in primo grado, avverso la graduatoria.
      A parte la considerazione che la stessa sentenza appellata ne dà atto nell’intestazione e che il contraddittorio è stato correttamente instaurato nei confronti dei controinteressati, si rileva che i ricorsi, di primo che di secondo grado, pongono in discussione l’erronea valutazione della garanzia di finanziamento per 35 miliardi, prestata da due dei soci, quale elemento integrativo del requisito di ammissione alla procedura, quando al contrario era stato addotto come indice della potenzialità produttiva, ossia del possesso di mezzi adeguati per produzioni diversificate e di ciò specificamente si occupa il giudice di primo grado, incorrendo – come denunciato dal ricorrente – nel medesimo equivoco dell’autorità procedente.
      In definitiva, pertanto, anche tale eccezione deve essere disattesa, essendo interesse della ricorrente, una volta accertata la sussistenza del requisito di base, che la domanda venga presa in considerazione e valutata con riferimento alla potenzialità derivante dall’impegno di finanziamento sopra ricordato.
      2. Chiariti tali aspetti, la Sezione non può condividere le conclusioni alle quali è pervenuto il giudice di primo grado.
      Sia la legge 6 agosto 1990 n. 223 (art.16 n. 7), sia il regolamento della competente Autorità (art. 6 comma 2) riferiscono i requisiti di accesso alle “persone” dei soggetti richiedenti, disponendo, per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, che il richiedente abbia la connotazione di società di capitali o cooperativa, che si tratti di società costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunità economica europea, che il capitale sociale abbia una determinata consistenza (fissata in 3 miliardi di lire dalla legge ed in 12 miliardi di lire, interamente versate dal regolamento).
      In nessuna parte della legge o del regolamento è possibile rinvenire una confusione terminologica, fra soggetto richiedente ed emittente, che giustifichi un'interpretazione della intenzione del legislatore (ovvero dell’Autorità) differente da quella “fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 disp.preli c.c.)”, la quale resta esclusa, in radice, dalla considerazione che l’espressione “capitale sociale” è tipicamente propria dell’assetto societario, e non si collega a moltiplicatori di sorta (in correlazione al numero delle concessioni richieste).
      A differenti conclusioni non può indurre la circostanza che l’intero contesto dell’art. 6 del regolamento adoperi soltanto al singolare l’espressione “concessione” essendo al contrario, evidente, nello stesso corpo ed in generale, nell’intero contesto regolamentare, la distinzione fra “società” quale soggetto richiedente (in capo alla quale devono sussistere i requisiti di ammissione), ed “emittente”, intesa quale responsabile editoriale dei programmi, alla quale devono essere riferiti la consistenza finanziaria e patrimoniale idonee a garantire il concreto esercizio dell’attivitivà di diffusione televisiva, secondo gli obiettivi stabiliti dalla legge e dal regolamento.
      Come diffusamente rilevato dalla parte appellante, sia il legislatore nazionale sia l’Autorità competente, nel complesso della normativa che disciplina la materia, mostrano di tenere ben distinte le nozioni di società (cui va la titolarità delle concessioni, nel massimo di due consentite dalla attuale legislazione) da quella di emittente (ovvero dell’organismo che esercita l’attività accordata in concessione), come è agevole rinvenire, fra l’altro, dalle disposizioni specificamente volte ad evitare le posizioni dominanti.
      L’interpretazione del combinato disposto dell’art. 16 della L. 6 agosto 1990 n. 223 e dell’art. 6 del regolamento di cui alla deliberazione n.78/98 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve essere, pertanto, nel senso che il requisito di ammissione, consistente nella titolarità di un capitale sociale minimo di 12 miliardi interamente versato, è un requisito unico ed unitario, riferito alla società richiedente, in quanto tale, indipendentemente dal numero delle concessioni richieste.
      3. L’appello, pertanto, deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento e, per quanto di ragione, della graduatoria impugnati, fatti salvi ed impregiudicati gli ulteriori accertamenti e provvedimenti.
      Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
      
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in totale riforma dell’appellata sentenza, accoglie il ricorso proposto in primo grado ed annulla i provvedimenti impugnati nei termini di cui in motivazione;
      compensa interamente fra le parti le spese dei due gradi del giudizio;
      Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
      Così deciso in Roma, addì 4 maggio 2001, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez.VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giovanni RUOPPOLO     Presidente
Luigi MARUOTTI      Consigliere
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI   Consigliere Est.
Pietro FALCONE      Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS     Consigliere
Presidente 
Consigliere       Segretario 
 
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 
il.....................................
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione 
 
N.R.G. 301/2001

DFR



 

 

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