| Proposta di modifica n. 1.1000 al DDL n. 1611 Il Governo Approvato con voto di fiducia Sostituire l'articolo 1 con il seguente: Art. 1 
                          1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura
                          penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: 
                          «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato
                          dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.». 
                          2. All'articolo 53 del codice di procedura penale sono
                          apportate le seguenti modificazioni: 
                          a) al comma 2, nel primo periodo, dopo le parole: «lettere
                          a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h bis),
                          nonché se risulta iscritto nel registro di cui
                          all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis
                          del codice penale, in relazione al procedimento
                          assegnatogli, sentito in tale caso il capo
                          dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11, al
                          fine di valutare la effettiva sussistenza di ragioni
                          oggettive per provvedere alla sostituzione.»; b) al comma 2, è aggiunto, in
                          fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale
                          procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il
                          magistrato assegnatario risultano indagati per il
                          reato previsto dall'articolo 379 bis del codice
                          penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni
                          pubbliche in merito al procedimento.»; c) dopo il comma 2, è
                          inserito il seguente: «2 bis. Di ogni
                          iscrizione di magistrati nel registro di cui
                          all'art.335 per il reato previsto dall'articolo 379 bis
                          del codice penale, il procuratore della Repubblica
                          informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui
                          il magistrato indagato presta servizio ovvero il
                          procuratore generale nell'ipotesi che indagati
                          risultino il capo dell'ufficio e il magistrato
                          assegnatario.». 
                          3. All'articolo 103 del codice di procedura penale
                          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                          a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente
                          periodo: «Il divieto opera anche nel caso di
                          intercettazione eseguita su utenza diversa da quella
                          in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati.»; b) dopo il comma 5 e` inserito
                          il seguente: «5-bis. Ferma restando
                          l'eventuale responsabilità penale, costituiscono
                          illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa,
                          anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o
                          comunicazioni di cui al comma 5.». 
                          4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura
                          penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di
                          tali atti è sempre consentita la pubblicazione per
                          riassunto.». 5. All'articolo 114 del codice
                          di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i
                          seguenti: 
                          «2 bis. E`vietata la pubblicazione, anche
                          parziale, per riassunto o nel contenuto, della
                          documentazione e degli atti relativi a conversazioni,
                          anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni
                          informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti
                          il traffico telefonico o telematico, anche se non più
                          coperti dal segreto, fino alla conclusione delle
                          indagini preliminari ovvero fino al termine
                          dell'udienza preliminare. 2 ter. E' vietata la
                          pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel
                          contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in
                          materia di misure cautelari. Di tali atti e` tuttavia
                          consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la
                          persona sottoposta alle indagini o il suo difensore
                          abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice,
                          fatta eccezione per le parti che riproducono la
                          documentazione e gli atti di cui al comma 2 bis.». 
                          6. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 114 del
                          codice di procedura penale è inserito il seguente: 
                          «6 ter. Sono vietate la pubblicazione e la
                          diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati
                          relativamente ai procedimenti e processi penali loro
                          affidati. Il divieto relativo alle immagini non si
                          applica all'ipotesi di cui all'articolo 147 delle
                          norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
                          del presente codice, nonché quando, ai fini
                          dell'esercizio del diritto di cronaca, la
                          rappresentazione dell'avvenimento non possa essere
                          separata dall'immagine del magistrato.». 
                          7. All'articolo 114 del codice di procedura penale, il
                          comma 7 è sostituito dal seguente: 
                          «7. E' in ogni caso vietata la pubblicazione, anche
                          parziale o per riassunto, della documentazione, degli
                          atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a
                          flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di
                          cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli
                          articoli 269 e 271. E' altresì vietata la
                          pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della
                          documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a
                          conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche
                          riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle
                          indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai
                          sensi dell'articolo 268, comma 7 bis.». 
                          8. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il
                          comma 2 è sostituito dal seguente: 
                          «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati
                          per fatti costituenti reato di violazione del divieto
                          di pubblicazione commessi dalle persone indicate al
                          comma 1, il procuratore della Repubblica procedente
                          informa immediatamente l'organo titolare del potere
                          disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove
                          siano state verificate la gravità del fatto e la
                          sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito
                          il presunto autore del fatto, dispone la sospensione
                          cautelare dal servizio o dall'esercizio della
                          professione fino a tre mesi.». 
                          9. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di
                          procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole:
                          «per i documenti formati attraverso la raccolta
                          illegale di informazioni» sono aggiunte le seguenti:
                          «e per i documenti, i supporti e gli atti relativi
                          alle riprese e registrazioni fraudolente di cui
                          all'articolo 616 bis del codice penale, salvi i
                          casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del
                          secondo comma del medesimo articolo». 10. L'articolo 266 del codice
                          di procedura penale è sostituito dal seguente: 
                          «Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). -
                          1.L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni
                          telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di
                          immagini mediante riprese visive e l'acquisizione
                          della documentazione del traffico delle conversazioni
                          o comunicazioni sono consentite nei procedimenti
                          relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i
                          quali e` prevista la pena dell'ergastolo o della
                          reclusione superiore nel massimo a cinque anni
                          determinata a norma dell'articolo 4; b) delitti contro la pubblica
                          amministrazione per i quali è prevista la pena della
                          reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni
                          determinata a norma dell'articolo 4; c) delitti concernenti
                          sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi
                          e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria,
                          minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso
                          di informazioni privilegiate, manipolazione del
                          mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo
                          del telefono, atti persecutori; g) delitti previsti
                          dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice
                          penale, anche se relativi al materiale pornografico di
                          cui all'articolo 600 quater.1 del medesimo
                          codice. 2. Negli stessi casi è
                          consentita l'intercettazione di comunicazioni tra
                          presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che
                          nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività
                          criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte
                          emerga che l'intercettazione potrebbe consentire
                          l'acquisizione di elementi fondamentali per
                          l'accertamento del reato per cui si procede o che
                          dall'intercettazione possano emergere indicazioni
                          rilevanti per impedire la commissione di taluno dei
                          reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere
                          eseguita in luoghi diversi da quelli indicati
                          dall'art. 614 del codice penale, il pubblico
                          ministero, con decreto eventualmente reiterabile
                          ricorrendone i presupposti, dispone le operazioni per
                          non oltre tre giorni, secondo le modalità indicate
                          nell'art.267, comma 3 bis.». 
                          11. All'articolo 267 del codice di procedura penale
                          sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito
                          dai seguenti: 
                          «1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a
                          disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al
                          tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito
                          ha sede il giudice competente, che decide in
                          composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena
                          di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore
                          della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del
                          magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è
                          data con decreto, motivato contestualmente e non
                          successivamente modificabile o sostituibile, quando
                          ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti: a) sussistono gravi indizi di
                          reato; b) nei casi di intercettazione
                          di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di
                          altre forme di telecomunicazione, le utenze sono
                          intestate o effettivamente e attualmente in uso a
                          soggetti indagati ovvero sono intestate o
                          effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi
                          che, sulla base di specifici atti di indagine,
                          risultano a conoscenza dei fatti per i quali si
                          procede e sussistono concreti elementi per ritenere
                          che le relative conversazioni o comunicazioni siano
                          attinenti ai medesimi fatti; c) nei casi di acquisizione
                          della documentazione del traffico relativo a
                          conversazioni o comunicazioni telefoniche o ad altre
                          forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono
                          state intestate o effettivamente in uso a soggetti
                          indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di
                          specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei
                          fatti per i quali si procede; d) nei casi di intercettazioni
                          di immagini mediante riprese visive, i luoghi
                          appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi
                          effettivamente e attualmente in uso, ovvero
                          appartengono o sono effettivamente e attualmente in
                          uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici
                          atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per
                          i quali si procede e sussistono concreti elementi per
                          ritenere che le relative condotte siano attinenti ai
                          medesimi fatti; e) le operazioni sono
                          assolutamente indispensabili ai fini della
                          prosecuzione delle indagini. 1.1 Nel decreto con cui
                          autorizza le operazioni, il tribunale deve, con
                          autonoma valutazione, dare conto dei relativi
                          presupposti, che devono essere espressamente e
                          analiticamente indicati.; 1.2. Il pubblico ministero,
                          insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette
                          al tribunale il fascicolo contenente tutti gli atti di
                          indagine fino a quel momento compiuti.»; 
                          b) il comma 1 bis è sostituito dal seguente: 
                          «1 bis. Nella valutazione dei gravi indizi di
                          reato si applicano le disposizioni di cui agli
                          articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, e 203.»; 
                          c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 
                          «2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo
                          di ritenere che dal ritardo possa derivare grave
                          pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero
                          dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con
                          decreto, motivato contestualmente e non
                          successivamente modificabile o sostituibile, che va
                          comunicato immediatamente e comunque non oltre tre
                          giorni al tribunale indicato nel comma 1. Il
                          tribunale, entro tre giorni dalla richiesta, decide
                          sulla convalida con decreto, motivato contestualmente
                          e non successivamente modificabile o sostituibile. Se
                          il decreto del pubblico ministero non viene
                          convalidato nel termine stabilito, le operazioni
                          previste dall'articolo 266 non possono essere
                          proseguite e i risultati di esse non possono essere
                          utilizzati.»; 
                          d) il comma 3 è sostituito dai seguenti: 
                          «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone
                          l'intercettazione indica le modalità e la durata
                          delle operazioni per un periodo massimo di trenta
                          giorni, anche non continuativi. Il pubblico ministero
                          da` immediata comunicazione al tribunale della
                          sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su
                          richiesta motivata del pubblico ministero, contenente
                          l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle
                          operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a
                          quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore
                          proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche
                          non continuativi, può essere autorizzata qualora
                          siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati
                          nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti
                          di cui al comma 1. Quando, sulla base di specifici
                          atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che
                          l'attività delittuosa sia portata a conseguenze
                          ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il
                          pubblico ministero può richiedere nuovamente una
                          proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche
                          non continuativi. 3 bis. Se dalle
                          indagini emerge che le operazioni di cui all'art. 266
                          possono consentire l'acquisizione di elementi
                          fondamentali per l'accertamento del reato per cui si
                          procede o che da esse possono emergere indicazioni
                          rilevanti per impedire la commissione di taluno dei
                          reati indicati nel comma 1 dell'articolo 266, e sono
                          scaduti i termini indicati nel comma 3 del presente
                          articolo, il pubblico ministero, con decreto
                          eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti,
                          dispone le operazioni con le modalità di cui al comma
                          2, per non oltre tre giorni. In tal caso, trasmette al
                          tribunale gli atti rilevanti ai fini della convalida,
                          anche per via telematica. 3 ter. Quando le
                          operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per
                          lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti
                          di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater,
                          l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se
                          vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione
                          dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La
                          durata delle operazioni non può superare i quaranta
                          giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con
                          decreto motivato per periodi successivi di venti
                          giorni, qualora permangano gli stessi presupposti,
                          entro i termini di durata massima delle indagini
                          preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga
                          provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi
                          del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra
                          presenti di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta
                          in un procedimento relativo ai delitti di cui al
                          presente comma, è consentita anche se non vi è
                          motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si
                          stia svolgendo l'attività criminosa. 3 quater. Nel decreto
                          di cui al comma 3, il pubblico ministero indica
                          l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del
                          corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui
                          non vi procede personalmente.»; 
                          e) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente
                          periodo: «Nei casi di cui al comma 3 ter, il
                          pubblico ministero e l'ufficiale di polizia
                          giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di
                          polizia giudiziaria.»; f) il comma 5 é sostituito
                          dal seguente: 
                          «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni
                          procura della Repubblica sono annotati, secondo un
                          ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la
                          data e l'ora di deposito in cancelleria o in
                          segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano,
                          convalidano o prorogano le intercettazioni e, per
                          ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle
                          operazioni.». 
                          12. All'articolo 268 del codice di procedura penale
                          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                          a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Le comunicazioni
                          intercettate sono registrate e delle operazioni é
                          redatto verbale. I verbali e i supporti delle
                          registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato
                          di cui all'articolo 269. 2. Il verbale di cui al comma
                          1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che
                          ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle
                          modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e
                          dell'ora di inizio e di cessazione
                          dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì
                          annotati cronologicamente, per ogni comunicazione
                          intercettata, i riferimenti temporali della
                          comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la
                          trascrizione sommaria del contenuto, nonché i
                          nominativi delle persone che hanno provveduto alla
                          loro annotazione. 3. Le operazioni di
                          registrazione sono compiute per mezzo degli impianti
                          installati nei centri di intercettazione telefonica
                          istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le
                          operazioni di ascolto sono compiute mediante gli
                          impianti installati presso la competente procura della
                          Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico
                          ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria
                          delegati per le indagini.»; 
                          b) dopo il comma 3 bis è inserito il seguente: 
                          «3 ter. Ai procuratori generali presso la
                          corte d'appello e ai procuratori della Repubblica
                          territorialmente competenti sono attribuiti i poteri
                          di gestione, vigilanza, controllo e ispezione,
                          rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei
                          punti di ascolto di cui al comma 3.»; 
                          c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: 
                          «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente
                          trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla
                          conclusione delle operazioni, il pubblico ministero
                          deposita in segreteria i verbali e le registrazioni
                          attinenti al procedimento insieme con i decreti che
                          hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato
                          l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato
                          dal pubblico ministero, comunque non inferiore a
                          quindici giorni, salvo che il tribunale, su istanza
                          delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del
                          numero e della complessità delle intercettazioni, non
                          riconosca necessaria una proroga. 5. Se dal deposito può
                          derivare un grave pregiudizio per le indagini, il
                          tribunale autorizza motivatamente il pubblico
                          ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione
                          dell'avviso della conclusione delle indagini
                          preliminari. 6. Ai difensori delle parti e`
                          immediatamente dato avviso che, entro il termine di
                          cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione
                          dei verbali e dei decreti che hanno disposto,
                          autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione
                          e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere
                          visione delle videoregistrazioni o cognizione dei
                          flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E`
                          vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti
                          e dei decreti.»; 
                          d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
                          «6 bis. E`vietato disporre lo stralcio delle
                          registrazioni e dei verbali attinenti al procedimento
                          prima del deposito previsto dal comma 4. 6 ter. Scaduto il
                          termine, il pubblico ministero trasmette
                          immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni
                          al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in
                          camera di consiglio per l'acquisizione delle
                          conversazioni o dei flussi di comunicazioni
                          informatiche o telematiche indicati dalle parti, che
                          non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo
                          anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e
                          dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il
                          tribunale decide in camera di consiglio a norma
                          dell'articolo 127.»; 
                          e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: 
                          «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai
                          fini della decisione da assumere, dispone la
                          trascrizione integrale delle registrazioni acquisite
                          ovvero la stampa in forma intelligibile delle
                          informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
                          informatiche o telematiche acquisite, osservando le
                          forme, i modi e le garanzie previsti per
                          l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le
                          stampe sono inserite nel fascicolo per il
                          dibattimento. 7 bis. E' sempre
                          vietata la trascrizione delle parti di conversazioni
                          riguardanti esclusivamente fatti, circostanze e
                          persone estranei alle indagini. Il tribunale in ogni
                          caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi
                          di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle
                          trascrizioni delle conversazioni. 8. I difensori possono
                          estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la
                          trasposizione delle registrazioni su supporto
                          informatico. In caso di intercettazione di flussi di
                          comunicazioni informatiche o telematiche i difensori
                          possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi
                          intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal
                          comma 7.». 
                          13. All'articolo 269 del codice di procedura penale
                          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                          a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I verbali e i supporti
                          contenenti le registrazioni sono conservati
                          integralmente in un apposito archivio riservato tenuto
                          presso l'ufficio del pubblico ministero che ha
                          disposto l'intercettazione, con divieto di
                          allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»; b) al comma 2, primo periodo,
                          dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione»
                          sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è
                          disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»; c) ai commi 2 e 3, la parola:
                          «giudice», ovunque ricorre, é sostituita dalla
                          seguente: «tribunale». 
                          14. All'articolo 270 del codice di procedura penale,
                          il comma 1 è sostituito dal seguente: 
                          «1. I risultati delle intercettazioni non possono
                          essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli
                          nei quali le intercettazioni sono state disposte,
                          salvo che risultino indispensabili per l'accertamento
                          dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3 bis
                          e 3 quater, e 407, comma 2, lettera a), del
                          presente codice, nonché per l'accertamento dei
                          delitti di cui agli articoli 241, 256, 257, 416 ter,
                          419, 600 ter, secondo comma, e 600 quinquies
                          del codice penale, e non siano state dichiarate
                          inutilizzabili nel procedimento in cui sono state
                          disposte.». 
                          15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura
                          penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono
                          sostituite dalle seguenti: «e 268, commi 1, 3, 5, 6 e
                          6 bis». 16. All'articolo 271 del
                          codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
                          inserito il seguente: 
                          «1 bis. I risultati delle intercettazioni non
                          possono essere utilizzati qualora, nell'udienza
                          preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti
                          diverso e in relazione ad esso non sussistano i limiti
                          di ammissibilità previsti dall'articolo 266.». 
                          17. All'articolo 292 del codice di procedura penale,
                          dopo il comma 2 ter é inserito il seguente: 
                          «2 quater. Nell'ordinanza le intercettazioni
                          di conversazioni, comunicazioni telefoniche o
                          telematiche possono essere richiamate soltanto nel
                          contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo
                          allegato agli atti.». 
                          18. All'articolo 293 del codice di procedura penale,
                          al comma 3 é aggiunto, in fine, il seguente periodo:
                          «In ogni caso i difensori possono prendere visione
                          del contenuto integrale dell'intercettazione,
                          richiamata nell'ordinanza per l'applicazione delle
                          misure.». 19. All'articolo 295, comma 3,
                          del codice di procedura penale, dopo il primo periodo
                          é inserito il seguente: «Non si applica il limite di
                          durata massima delle operazioni previsto nell'articolo
                          267, comma 3.». 20. All'articolo 329, comma 1,
                          del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti
                          d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
                          atti e le attività d'indagine». 21. All'articolo 329 del
                          codice di procedura penale, il comma 2 e` sostituito
                          dal seguente: 
                          «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle
                          indagini, il pubblico ministero può chiedere al
                          giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli
                          atti o di parti di essi. In tal caso gli atti
                          pubblicati sono depositati presso la segreteria del
                          pubblico ministero.». 
                          22. Alla parte seconda, libro V, titolo I, del codice
                          di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto
                          il seguente: 
                          «Art. 329 bis. - (Obbligo del segreto per le
                          intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i
                          supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di
                          comunicazioni informatiche o telematiche custoditi
                          nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269,
                          non acquisiti al procedimento, nonché la
                          documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre
                          coperti dal segreto. 2. I documenti che contengono
                          dati inerenti a conversazioni o comunicazioni
                          telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente
                          formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso
                          la raccolta illecita di informazioni, ove non
                          acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal
                          segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al
                          procedimento, sono coperti dal segreto fino alla
                          chiusura delle indagini preliminari.». 
                          23. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del
                          codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle
                          lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti:
                          «e), e bis),». 24. All'articolo 89 delle
                          norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
                          del codice di procedura penale, di cui al decreto
                          legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le
                          seguenti modificazioni: 
                          a) il comma 1 è abrogato; b) al comma 2, le parole: «I
                          nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite
                          dalle seguenti: «I supporti contenenti le
                          registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche
                          o telematiche» e dopo le parole: «previsto
                          dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le
                          seguenti: «, nonché il numero che risulta dal
                          registro delle notizie di reato di cui all'articolo
                          335.»; c) dopo il comma 2 è aggiunto
                          il seguente: «2 bis. Il procuratore
                          della Repubblica designa un funzionario responsabile
                          del servizio di intercettazione, della tenuta del
                          registro riservato delle intercettazioni e
                          dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i
                          verbali e i supporti.». 
                          25. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di
                          coordinamento e transitorie del codice di procedura
                          penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
                          n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dell'imputazione»
                          sono aggiunte le seguenti: «, con espressa menzione
                          degli articoli di legge che si assumono violati, nonché
                          della data e del luogo del fatto»; b) il comma 2 è sostituito
                          dal seguente: «2. Quando l'azione penale e`
                          esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un
                          religioso del culto cattolico, l'informazione è
                          inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2 ter
                          e 2 quater.»; c) dopo il comma 2 sono
                          inseriti i seguenti: «2 bis. Il pubblico
                          ministero invia l'informazione anche quando taluno dei
                          soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o
                          fermato, ovvero quando e` stata applicata nei suoi
                          confronti la misura della custodia cautelare; nei casi
                          in cui risulta indagato un ecclesiastico o un
                          religioso del culto cattolico invia, altresì,
                          l'informazione quando è stata applicata nei suoi
                          confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché
                          quando procede all'invio dell'informazione di garanzia
                          di cui all'articolo 369 del codice. 2 ter. Quando risulta
                          indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato
                          territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o
                          emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un
                          vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o
                          sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge
                          l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico
                          ministero invia l'informazione al cardinale Segretario
                          di Stato. 2 quater. Quando
                          risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o
                          appartenente a un istituto di vita consacrata o a una
                          società di vita apostolica, il pubblico ministero
                          invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui
                          circoscrizione territoriale ha sede la procura della
                          Repubblica competente.»; d) il comma 3 bis è
                          abrogato. 
                          26. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di
                          coordinamento e transitorie del codice di procedura
                          penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
                          n. 271, il comma 2 è sostituto dal seguente: 
                          «2. L'autorizzazione può essere data, anche senza il
                          consenso delle parti, dal Presidente della Corte di
                          Appello, quando sussiste un interesse sociale
                          particolarmente rilevante alla conoscenza del
                          dibattimento.». 
                          27. Al codice penale sono apportate le seguenti
                          modificazioni: 
                          a) l'articolo 379 bis è sostituito dal
                          seguente: «Art. 379 bis. -
                          (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un
                          procedimento penale). Salvo che il fatto costituisca
                          più grave reato, chiunque rivela indebitamente
                          notizie inerenti ad atti o a documentazione del
                          procedimento penale coperti dal segreto, dei quali e`
                          venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o
                          servizio svolti in un procedimento penale, o ne
                          agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con
                          la reclusione da uno a sei anni. Se il fatto e` commesso per
                          colpa, la pena e` della reclusione fino a un anno. Chiunque, dopo avere
                          rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini
                          preliminari, non osserva il divieto imposto dal
                          pubblico ministero ai sensi dell'articolo
                          391-quinquies del codice di procedura penale e` punito
                          con la reclusione fino a un anno. Le pene sono aumentate se il
                          fatto concerne comunicazioni di servizio di
                          appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la
                          sicurezza o ai servizi di informazione per la
                          sicurezza. Per i reati di cui al presente
                          articolo la competenza è determinata ai sensi
                          dell'articolo 11 del codice di procedura penale.»; 
                          b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di
                          privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»; c) dopo l'articolo 616 è
                          inserito il seguente: 
                          «Art. 616 bis. (Riprese e registrazioni
                          fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua
                          riprese o registrazioni di comunicazioni e
                          conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate
                          in sua presenza, é punito con la reclusione da sei
                          mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso
                          degli interessati. La punibilità é esclusa: a) quando le riprese o
                          registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate
                          nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità
                          amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o
                          amministrativa o nell'ambito di un procedimento volto
                          alla definizione di una controversia; b) quando le riprese o
                          registrazioni di cui al primo comma sono effettuate
                          nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza
                          dello Stato; c) quando le riprese o le
                          registrazioni di cui al primo comma sono effettuate ai
                          fini della attività di cronaca da giornalisti
                          appartenenti all'ordine professionale. Il delitto e` punibile a
                          querela della persona offesa.»; 
                          d) all'articolo 617 e` aggiunto, in fine, il seguente
                          comma: 
                          «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
                          chiunque pubblica intercettazioni in violazione
                          dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura
                          penale e` punito con la reclusione da sei mesi a tre
                          anni.»; 
                          e) dopo l'articolo 617 sexies è inserito il
                          seguente: 
                          Art. 617 septies. - (Accesso abusivo ad atti
                          del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità
                          o attività illecita prende diretta cognizione di atti
                          del procedimento penale coperti dal segreto e` punito
                          con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il
                          fatto e` commesso da un pubblico ufficiale o
                          incaricato di pubblico servizio la pena e` della
                          reclusione da due a sei anni.»; 
                          f) all'articolo 684, le parole: «con l'ammenda da
                          euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti:
                          «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000»; g) all'articolo 684 sono
                          aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
                          «La stessa pena di cui al primo comma si applica per
                          la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114,
                          comma 6 ter, del codice di procedura penale. Se il fatto di cui al primo
                          comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o
                          comunicazioni telefoniche o di altre forme di
                          telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive
                          o l'acquisizione della documentazione del traffico
                          delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è
                          dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da
                          euro 2.000 a euro 10.000.»; 
                          h) Al libro III, titolo I, capo I, sezione III,
                          paragrafo 1, dopo l'articolo 685 è aggiunto il
                          seguente: 
                          «Art. 685 bis. - (Omesso controllo in
                          relazione alle operazioni di intercettazione). -Salva
                          la responsabilità dell'autore della pubblicazione e
                          fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli
                          articoli 268, comma 3 ter, del codice di
                          procedura penale e 89, comma 2 bis, delle norme
                          di attuazione, di coordinamento e transitorie del
                          codice di procedura penale, di cui al decreto
                          legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di
                          esercitare il controllo necessario ad impedire
                          l'indebita cognizione di intercettazioni di
                          conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre
                          forme di telecomunicazione, di immagini mediante
                          riprese visive e della documentazione del traffico
                          della conversazione o comunicazione stessa di cui
                          all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura
                          penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro
                          1.032.». 
                          28. L'art. 25 novies (Induzione a non rendere
                          dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
                          all'autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8
                          giugno 2001, n. 231, è sostituito dai seguenti: 
                          «Art. 25 decies. (Induzione a non rendere
                          dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
                          all'autorità giudiziaria). 1. In relazione alla
                          commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis
                          del codice penale, si applica all'ente la sanzione
                          pecuniaria fino a cinquecento quote. Art. 25 undecies. (Pubblicazione
                          arbitraria di atti di un procedimento penale). 1. In relazione alla
                          commissione del reato previsto dall'articolo 617,
                          comma quarto, del codice penale, si applica all'ente
                          la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote. 2. In relazione alla
                          commissione del reato previsto dall'articolo 684 del
                          codice penale, si applica all'ente la sanzione
                          pecuniaria da cento a duecento quote.». 29. All'articolo 8 della legge
                          8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni,
                          sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il terzo comma è
                          inserito il seguente: «Per le trasmissioni
                          radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le
                          rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32
                          del testo unico dei servizi di media audiovisivi e
                          radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio
                          2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i
                          giornali quotidiani e periodici diffusi per via
                          telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono
                          pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con
                          le stesse caratteristiche grafiche, la stessa
                          metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità
                          della notizia cui si riferiscono.»; b) al quarto comma, dopo le
                          parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le
                          seguenti: «, senza commento,»; c) dopo il quarto comma è
                          inserito il seguente: «Per la stampa non periodica
                          l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui
                          all'articolo 57 bis del codice penale,
                          provvedono, su richiesta della persona offesa, alla
                          pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di
                          due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla
                          stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei
                          soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai
                          quali siano stati attribuiti atti o pensieri o
                          affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
                          reputazione o contrari a verità, purché le
                          dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di
                          rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve
                          essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta,
                          con idonea collocazione e caratteristica grafica e
                          deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che
                          l'ha determinata.»; d) al quinto comma, le parole:
                          «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma»
                          sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine
                          di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda
                          i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani
                          e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma»
                          e le parole: «in violazione di quanto disposto dal
                          secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle
                          seguenti: «in violazione di quanto disposto dal
                          secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti
                          informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e
                          periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto
                          comma»; e) dopo il quinto comma è
                          inserito il seguente: «Della stessa procedura può
                          avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore
                          responsabile del giornale o del periodico, il
                          responsabile della trasmissione radiofonica,
                          televisiva, o delle trasmissioni informatiche o
                          telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e
                          periodici diffusi per via telematica, non pubblichino
                          la smentita o la rettifica richiesta.». 30. Al titolo I, capo VI,
                          delle norme di attuazione, di coordinamento e
                          transitorie del codice di procedura penale, di cui al
                          decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo
                          l'articolo 90 è aggiunto il seguente: «Art. 90 bis. (Spese
                          di gestione e di amministrazione in materia di
                          intercettazioni telefoniche e ambientali). 1. Entro il 31 marzo di ogni
                          anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al
                          Ministro della giustizia una relazione sulle spese di
                          gestione e di amministrazione riferite alle
                          intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate
                          nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla
                          gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio
                          1994, n. 20, la relazione e` trasmessa dal Ministro
                          della giustizia al procuratore generale della Corte
                          dei conti.». 31. All'articolo 4 della legge
                          20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 4 sono aggiunti
                          i seguenti: «4 bis. Le
                          disposizioni del presente articolo si applicano anche
                          quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di
                          soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1
                          intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni
                          o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di
                          comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine
                          emerga che le operazioni medesime sono comunque
                          finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla
                          sfera delle comunicazioni del parlamentare. 4 ter. I verbali e i
                          supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1
                          sono inseriti in fascicolo separato e conservati in
                          apposita sezione dell'archivio riservato di cui
                          all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura
                          penale.». 32. All'articolo 6 della legge
                          20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il
                          seguente: «6 bis. I verbali e i
                          supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1
                          sono immediatamente trasmessi al procuratore della
                          Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un
                          fascicolo separato, conservato in apposita sezione
                          dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma
                          1, del codice di procedura penale. Salvo quanto
                          previsto al comma 1, della loro sussistenza è data
                          riservata comunicazione al parlamentare interessato
                          alla conclusione delle indagini preliminari.». 33. Con decreto del Ministro
                          della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
                          magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento
                          complessivo massimo di spesa per il servizio
                          riguardante le operazioni di intercettazione ripartito
                          per ciascun distretto di corte di appello. Il
                          procuratore generale della corte di appello provvede
                          alla ripartizione dello stanziamento tra le singole
                          procure della Repubblica. Il limite di spesa può
                          essere derogato su richiesta del procuratore capo al
                          procuratore generale per comprovate sopravvenute
                          esigenze investigative. 34. Al fine del contenimento
                          della spesa pubblica per operazioni di
                          intercettazione, con decreto dei Ministri della
                          giustizia, dello sviluppo economico e per la pubblica
                          amministrazione e l'innovazione, da adottare entro
                          centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
                          della presente legge, sono stabilite le tariffe per la
                          fornitura dei servizi connessi all'esecuzione delle
                          operazioni di intercettazione da parte delle società
                          concessionarie di pubblici servizi di telefonia. 35. All'attuazione del comma
                          33 si provvede nell'ambito delle risorse previste a
                          legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
                          carico del bilancio dello Stato. 36. L'articolo 13 del
                          decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con
                          modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
                          successive modificazioni, è abrogato. 37. Al codice in materia di
                          protezione dei dati personali, di cui al decreto
                          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le
                          seguenti modificazioni: a) all'articolo 139, il comma
                          5 e` sostituito dai seguenti: «5. In caso di violazione
                          delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia
                          o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli
                          11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare
                          il trattamento o disporne il blocco ai sensi
                          dell'articolo 143, comma 1, lettera c). 5 bis. Nell'esercizio
                          dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere
                          b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante
                          puo` anche prescrivere, quale misura necessaria a
                          tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione
                          in una o piu` testate della decisione che accerta la
                          violazione, per intero o per estratto, ovvero di una
                          dichiarazione riassuntiva della medesima violazione. 5 ter. Nei casi di cui
                          al comma 5 bis, il Consiglio nazionale e il
                          competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti,
                          anche in relazione alla responsabilita` disciplinare,
                          nonche´, ove lo ritengano, le associazioni
                          rappresentative di editori possono far pervenire
                          documenti e la richiesta di essere sentiti. 5 quater. La
                          pubblicazione o diffusione di cui al comma 5 bis
                          è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le
                          modalita` prescritti con la decisione, anche per
                          quanto riguarda la collocazione, le relative
                          caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale
                          menzione di parti interessate. Per le modalita` e le
                          spese riguardanti la pubblicazione o diffusione
                          disposta su testate diverse da quelle attraverso la
                          quale è stata commessa la violazione, si osservano le
                          disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento di
                          cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
                          luglio 2003, n. 284.»; b) all'articolo 170, comma 1,
                          dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le
                          seguenti: «139, comma 5 bis,». 38. All'articolo 2, comma 1,
                          del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo
                          la lettera h) e` inserita la seguente: «h bis) l'inserimento
                          nella motivazione di un provvedimento giudiziario di
                          circostanze relative a fatti personali di terzi
                          estranei, che non rilevano a fini processuali.». 39. Salvo quanto previsto ai
                          commi 40, 41 e 42, le disposizioni di modifica del
                          codice di procedura penale contenute nella presente
                          legge non si applicano, nei procedimenti pendenti alla
                          data della sua entrata in vigore, alle operazioni di
                          cui all'articolo 266 del codice di procedura penale
                          per le quali è già stato emesso il provvedimento di
                          autorizzazione o di proroga. In tali casi, fatta salva
                          la validità delle operazioni precedentemente
                          disposte, le stesse non possono ulteriormente
                          proseguire, a decorrere dalla data di entrata in
                          vigore della presente legge, per un tempo superiore
                          alla durata massima stabilita nell'articolo 267 del
                          codice di procedura penale, come modificato dal comma
                          11. 40. Le disposizioni di cui
                          agli articoli 114, 268, comma 7 bis, 329 e 329 bis
                          del codice di procedura penale, nonché le
                          disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle
                          norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
                          del codice di procedura penale, di cui al decreto
                          legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o
                          introdotte dal presente articolo, si applicano anche
                          ai procedimenti pendenti alla data di entrata in
                          vigore della presente legge. 41. Le disposizioni di cui
                          all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura
                          penale, limitatamente all'attribuzione della
                          competenza al tribunale del capoluogo del distretto e
                          alla composizione collegiale dello stesso, acquistano
                          efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in
                          vigore della presente legge. Fino a tale data
                          continuano a trovare applicazione le disposizioni
                          precedentemente vigenti. 42. Le disposizioni di cui al
                          comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura
                          penale, come sostituito dal comma 12 del presente
                          articolo, si applicano decorsi tre mesi dalla data di
                          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito
                          decreto del Ministro della giustizia che dispone
                          l'entrata in funzione dei centri di intercettazione
                          telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo
                          268. Fino a tale data continuano a trovare
                          applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo
                          268 del codice di procedura penale nel testo vigente
                          prima della data di entrata in vigore della presente
                          legge.
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