Manlio Cammarata repoprter Manlio Cammarata reporter - Archivio 2006-2013
Home Curriculum Blog Mappa del sito E-mail Storico

Documenti

Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione
(Dossier della Camera dei deputati per il DDL sulla diffamazione)

27.11.12

Camera dei deputati
XVI LEGISLATURA
Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

A.A.C. 881 e 4714

n. 698
2 ottobre 2012

Servizio responsabile: Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:
avvocatura – Osservatorio sulle sentenze della corte europea dei diritti dell’uomo
( 066760-9396 – * segreteria_avvocatura@camera.it
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0818.doc

INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo

La giurisprudenza della CEDU

La proposta di legge C. 881 (Pecorella-Costa)

La proposta di legge C 4714

Quadro normativo

Il reato di diffamazione, di cui all’articolo 595 del codice penale, rientra nella categoria dei delitti contro l’onore, disciplinati nel Capo II del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro II del codice e consiste nel fatto di chiunque, fuori dai casi di ingiuria di cui all’articolo 594 c.p., comunicando con più persone offende l’altrui reputazione.

Con l’incriminazione della diffamazione si tutelano quindi i riflessi oggettivi dell’onore, vale a dire la considerazione e la stima di cui l’individuo gode nella collettività sia sotto il profilo morale che sociale. Il reato è caratterizzato:

a)       dall’offesa dell’altrui reputazione;

b)        dall’assenza dell’offeso (tale caratteristica distingue il delitto in esame da quello dell’ingiuria di cui all’articolo 594); occorre infatti che questi non sia presente al momento della condotta criminosa e che non si verifichino quei fatti che la legge equipara alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa);

c)       dalla comunicazione con più persone ovvero dalla presa di contatto (mediante parole, scritti, disegni e gesti) con soggetti diversi dall’offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di costui.

La pena prevista dal codice per la diffamazione, reato punibile a querela della persona offesa (art. 597 c.p.) consiste, nell’ipotesi “semplice” del primo comma, nella multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.

Il secondo comma dell’art. 595 sanziona l’offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato con le stesse sanzioni dettate dal primo comma.

Fino all’attribuzione al giudice di pace della competenza sulle due fattispecie di diffamazione contenute nel primo e nel secondo comma dell’art. 595 c.p., la diffamazione semplice era punita con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro; l’attribuzione di un fatto determinato costituiva aggravante punita con la reclusione fino a 2 anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Il D.Lgs. 274/2000 ha attribuito (art. 4) al giudice di pace la competenza a giudicare sulle fattispecie di diffamazione dei primi due commi dell’art. 595 c.p. e ha previsto (art. 52) che: ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da euro 258 a euro 2.582; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi.

Nelle ipotesi aggravate del terzo e quarto comma dell’art. 595 c.p., il reato è attribuito alla competenza del tribunale monocratico.

Il terzo comma prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Ratio dell’aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

Se diffamato è, invece, un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza od una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (fino ad un terzo, ex art. 64 c.p.).

Per la definizione dei termini stampa e stampati a fini penalistici si fa comunemente riferimento a quella dettata, ad altri fini, dall’articolo 1 della cd. legge sulla stampa, legge 8 febbraio 1948, n. 47[1] (“Disposizioni sulla stampa”), mentre con l’espressione altro mezzo di pubblicità, secondo l’interpretazione dottrinaria comune[2], si intendono tutti gli altri mezzi divulgativi, diversi dalla stampa, quale la trasmissione radiofonica o televisiva, la rappresentazione cinematografica, la circolare diretta ad ampia cerchia di persone, le grida, canti, annunci o espressioni amplificate dall’altoparlante o megafono in pubbliche manifestazioni o spettacoli. Per atto pubblico, infine, dovrebbe intendersi non soltanto quello in senso formale, ma qualsiasi atto destinato alla pubblicità.

Stante l’uso privilegiato della stampa come mezzo di commissione dell’illecito, la disciplina contenuta nella citata legge n. 47 del 1948, contenendo disposizioni speciali sulla diffamazione, si integra con quella codicistica penale e civile.

Mentre la diffamazione aggravata per l’attribuzione di un fatto determinato prevedeva, come detto, la pena della reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro (dal 2000 sostituita dalla multa da 258 a 2.582 euro ovvero dalla permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o dal lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi), più grave risulta la sanzione per l’identica fattispecie quando l’illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 47 del 1948; infatti, la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro.

L’aggravante citata era prevista originariamente per la sola stampa. Successivamente, l’articolo 30 della legge L. 6 agosto 1990, n. 223 (“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”) ha esteso l’aggravante medesima anche alla radio ed alla televisione, pubbliche e private, eliminandosi così la disparità di trattamento.

L’art. 8 della legge sulla stampa reca inoltre la disciplina per le risposte e le rettifiche.

Prevede infatti che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Sul versante civilistico, la legge sulla stampa, all’articolo 11, prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore.

Secondo l’articolo 12 della legge, poi, il diffamato a mezzo della stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 185 c.p., un’ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell’offesa e alla diffusione dello stampato.

In merito al tema della diffamazione a mezzo stampa va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259).sono ormai concordi nel riconoscere che l’esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all’articolo 51 c.p. (Esercizio di un diritto), in quanto inerente alla libertà di manifestazione delpensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall’articolo 21 della Costituzione.

Esso, pertanto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione purché venganorispettati determinati limiti che sono stati individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella verità delle notizia pubblicata, vale a dire nella corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati, nell’utilità sociale dell’informazione, in relazione all’attualità e rilevanza dei fatti narrati, e nell’esigenza che l’informazione sia mantenuta nei limiti della obbiettività e della serenità e in una forma espositiva necessariamente corretta (requisito della continenza).

La carenza anche di uno solo di questi requisiti, fa rivivere il diritto inviolabile all’onore del singolo individuo in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione del pensiero; l’esercizio del diritto di cronaca non è più configurabile ed il fatto integrerà gli estremi del reato di diffamazione.

 L’articolo 596, c.p. sancisce, al primo comma, il principio dell’esclusione della prova liberatoria (c.d. exceptio veritatis), nel senso che il colpevole dei delitti di ingiuria e diffamazione non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Il secondo comma prevede tuttavia una deroga al suddetto principio, costituita dal deferimento ad un giurì d’onore del giudizio sulla verità del fatto, sempre che l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, vi sia accordo dell’offensore e dell’offeso sul deferimento, non sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Il terzo comma (introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale n. 288/1944) prevede tre ulteriori deroghe al suddetto principio, stabilendo che quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (non, quindi, di un fatto indeterminato o di una mera qualifica), la prova della verità del fatto medesimo sia però sempre ammessa nel procedimento penale se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni, se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale, se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Il quarto comma prevede, infine, che se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell’articolo 594, comma 1, ovvero dell’articolo 595, comma 1, cioè costituiscano come tali ingiuria e diffamazione.

 L’articolo 596-bisprevede poi che, se il delitto di diffamazione è commesso con il mezzo della stampa, le disposizioni dell’articolo precedente, riguardanti l’ammissibilità della prova liberatoria, si applicano anche al direttore o vice-direttore responsabile, all’editore e allo stampatore, per i reati previsti negli articoli 57, 57-bis e 58 (reati commessi col mezzo della stampa periodica, non periodica e clandestina).

Va inoltre richiamata la disciplina di cui all’articolo 57 del codice penale in tema di reati commessi col mezzo della stampa periodica.

L’articolo citato, nella sua originaria formulazione, chiamava a rispondere di omesso impedimento dei reati commessi a mezzo stampa il direttore o il vice-direttore di giornale e ciò sulla base del ruolo di supremazia di tali soggetti: si trattava, quindi, di una forma di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente il fatto oggettivo di una omissione di controllo da parte dei soggetti indicati, a prescindere dalla prova del carattere colposo del comportamento omissivo medesimo.

Con la sentenza n. 3/1956 la Corte costituzionale, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 c.p. allora vigente in adesione alla giurisprudenza della Cassazione secondo cui la responsabilità del direttore di un periodico era comunque fondata sulla colpa, sottolineò tuttavia le difficoltà interpretative che il testo allora vigente poneva. Su questa base, intervenne poi la legge 4 marzo 1958, n. 127 (“Modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa”) che ha condotto all’attuale formulazione dell’articolo 57, in base al quale, “Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

Sebbene parte della dottrina sostenga che l’articolo 57 continui a configurare un’ipotesi di responsabilità oggettiva, la dottrina e la giurisprudenza prevalente considerano, invece, la figura di reato come colposa a tutti gli effetti: secondo questa interpretazione, non basta accertare che il direttore abbia obiettivamente violato l’obbligo di controllo, ma è necessario verificare che tale omissione sia dovuta a un atteggiamento di negligenza.

Più precisamente, al direttore deve potersi rivolgere l’addebito o di non aver controllato, a causa di un atteggiamento negligente, il contenuto dell’articolo, ovvero di averne superficialmente valutato la liceità penale. E’ evidente, poi, che qualora l’omesso controllo del direttore dipenda non già da negligenza, ma dalla precisa volontà di assecondare la pubblicazione di un articolo di contenuto penalmente illecito, si configura una normale ipotesi di concorso (doloso) del direttore nel fatto doloso dell’autore dello scritto.

L’articolo 57-bis dispone poi che nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.

L’articolo 58 c.p., infine, prevede che le disposizioni di cui agli articoli 57 e 57-bis si applichino anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

La giurisprudenza della CEDU

L’art. 10 della Convenzione EDU (Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo) reca:

“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”.

Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo quello di libera espressione è considerato un diritto centrale nel sistema di salvaguardia dei diritti dell’uomo. In questo ambito, la Corte ha sempre sottolineato il ruolo di ‘cane da guardia’ esercitato dagli organi di stampa, da cui consegue la loro funzione di riferire al grande pubblico su fatti di interesse, e ha considerato le sanzioni a carico dei giornalisti come un’ingerenza nell’esercizio di tale diritto.

La Corte EDU ritiene tale ingerenza legittima solo a tre condizioni: che essa sia prevista dalla legge; che essa sia un mezzo necessario per perseguire finalità legittime nel contesto di una società democratica; che essa sia proporzionata al fatto (per tutte Steel e Morris c. Regno Unito, 15 febbraio 2005).

Nella sentenza del 2 aprile 2009 (Kydonis c. Grecia) la Corte di Strasburgo condannando la Grecia al risarcimento di un giornalista ha ritenuto che “le pene detentive non sono compatibili con la libertà di espressione” perché “il carcere ha un effetto deterrente sulla libertà dei giornalisti di informare con effetti negativi sulla collettività che ha a sua volta diritto a ricevere informazioni”. La CEDU ha ribadito come la previsione del carcere sia “suscettibile di provocare un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà di stampa”.

Nella giurisprudenza della Corte EDU non risultano pronunzie che affrontino specificamente il tema della distinzione tra redattore dell’articolo e direttore responsabile. Viceversa, vi sono molti precedenti che offrono criteri alla luce dei quali valutare la sussistenza del requisito della proporzione.

Sotto questo profilo, la Corte ammette che tra i criteri di giudizio possano essere la natura e la misura delle sanzioni (v. ancora la sentenza Steel and Morris e, in particolare, la sentenza Dupuis c. Francia, 12 novembre 2007), anche se non risultano passaggi specificamente inerenti alla diversità tra pene detentive e pecuniarie.

Nella sentenza Ormanni c. Italia (17 luglio 2007) si rinviene tra i criteri di giudizio ai fini della proporzione la circostanza che il diffamato abbia potuto replicare (più specificamente, è stata affermata nella sanzione al giornalista la sproporzione e, dunque, la violazione dell’art. 10 CEDU, in ragione del fatto che oltretutto al diffamato era stata offerta occasione sulla stessa testata di dare la sua versione dei fatti).

Molte sentenze recenti hanno constatato una violazione dell’art. 10 e in ciò hanno generalmente fatto leva sulla mancanza del requisito della proporzione. E’ stato infatti più volte considerato eccessivo il peso economico della sanzione sulla persona accusata di aver diffamato il soggetto assunto a obiettivo della propria cronaca o critica. Si vedano – oltre alle citate Dupuis e Ormanni - Riolo c. Italia (17 luglio 2008); Saaristo c. Finlandia (12 ottobre 2010) e Publico c. Portogallo (7 dicembre 2010).

La proposta di legge C. 881 (Pecorella-Costa)

Il provvedimento in esame, composto di tre articoli, modifica in particolare la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, sostanzialmente riprendendo il contenuto di un testo unificato approvato in prima lettura dalla Camera nelle XIV legislatura ed il cui iter si è poi interrotto al Senato (A.S. 3176).

Punto qualificante dell’intervento appare l’eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l’onore (ingiuria e diffamazione), che tuttavia non vengono depenalizzati ma conservano la natura giuridica di delitto.

Richiami all’eliminazione della pena detentiva per il reato di diffamazione sono arrivati all’Italia da consessi internazionali.

Il Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 2006 nelle sue osservazioni conclusive del 2 novembre 2005 sul rapporto sull’Italia chiede all’Italia di non punire la diffamazione con la reclusione, in quanto prerogativa dei regimi autoritari.  Un appello analogo, anch’esso inascoltato, è venuto nel 2007 dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (risoluzione 1577), che ha suggerito di declassare la diffamazione da reato doloso in reato colposo.

L'articolo 1 della proposta di legge propone, anzitutto, una serie di modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948.

Dopo la novella dell’art. 1 con cui viene precisata l’applicabilità della legge anche ai siti Internet di natura editoriale (comma 1), ulteriori modifiche interessano gli articoli 8, 12 e 13 della legge 47, nella quale è poi introdotto un articolo aggiuntivo (11-bis).

Recente giurisprudenza ha escluso l’applicabilità della legge sulla stampa in materia di diffamazione alle testate telematiche (v. Cassazione, sentenze n. 35510 del 2010 e n. 44126 del 2011).

Il comma 2 dell’art. 1 interviene sull’art. 8della legge sulla stampa in materia di diritto di rettifica. E’, anzitutto, specificato (lett. a)), in relazione ai quotidiani, che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento.

Come sopra ricordato, l’art. 8 della legge 47/1948, rubricato “Risposte e rettifiche” prevede che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.

Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.

Qualora, trascorso il termine indicato per i quotidiani o i periodici, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dalle norme sopradescritte, l'autore della richiesta di rettifica può chiedere al tribunale, ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., che sia ordinata la pubblicazione.

La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da euro 7.746 a euro 12.911.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Sono, poi, introdotti due commi (rispettivamente dopo il terzo e dopo il quarto) che ampliano l’ambito applicativo dell'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche, alla stampa non periodica (ad es. i libri) e ai siti informatici.

La lettera b)estende l’istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche. Per tali trasmissioni, il diritto alle dichiarazioni e alla rettifica è esercitato ai sensi dell’art. 32-quinquies del T.U. radiotelevisione (D.Lgs 177/2005).

L’art. 32-quinquies del TU radiotelevisione prevede che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, incluse la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, all'emittente radiofonica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede ai sensi del comma 4.

 Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui l'emittente, televisiva o radiofonica, analogica o digitale, o la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione all'Autorità, che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità stessa, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

Si osserva che il testo fa riferimento all’art. 32 anziché all’art. 32-quinquies del Testo unico. Stante la non riferibilità dell’art. 30 all’esercizio del diritto di rettifica, sembra probabile che si tratti di un refuso.

Anche per i siti informatici, il termine di pubblicazione della dichiarazione o della rettifica è di 48 ore dalla richiesta e a questa vanno date lo stesso rilievo, caratteristiche grafiche e metodologia di accesso al sito della notizia lesiva cui si riferiscono.

La lettera c) prevede, per la stampa non periodica, l’obbligo di pubblicazione a proprie spese da parte dell’autore dello scritto ritenuto diffamatorio su non più di due quotidiani nazionali delle dichiarazioni o rettifiche della persona offesa, sempre che queste ultime “non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale”. La rettifica va pubblicata entro sette giorni dalla richiesta con adeguato rilievo e deve far chiaro riferimento allo scritto cui si riferisce.

Per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte (in particolare in relazione alla pubblicazione di rettifiche sui siti informatici), la lettera d) novella il quinto comma dell’art. 8 della legge sulla stampa che prevede, trascorsi invano i termini di pubblicazione della rettifica, il possibile ricorso dell’interessato all’autorità giudiziaria per l’adozione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. Tale possibilità, a tutela dell’autore dell’offesa, è offerta (da un sesto comma aggiunto dalla lettera e)) in caso di inerzia nella pubblicazione della smentita o rettifica da parte degli obbligati.

In materia di conseguenze civili della diffamazione, il comma 3 dell’art. 1 in esame mira a limitare l’entità del risarcimento del danno a favore dell’offeso dal reato, risarcimento, per il quale, ai sensi dell’art. 11 della legge 47/1948, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore (per i giornali telematici, il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi i giornali telematici, v. C. Cost. sent. n. 20 del 2001).

Con un nuovo art. 11-bis aggiunto alla legge n. 47/1948, si prevede, infatti, che il giudice - determinando l’ammontare del quantum risarcitorio - deve tenere conto dell’effetto riparatorio già conseguito con la pubblicazione della rettifica.

La nuova disposizione stabilisce, poi, un limite massimo di 30.000 euro al risarcimento del danno non patrimoniale che il giudice determina in via equitativa; tale limite non è tuttavia vincolante in caso di recidiva nei confronti della stessa persona, accertata con sentenza definitiva sia civile che penale.

Secondo la relazione illustrativa, si è ritenuto opportuno “limitare quantitativamente l'entità massima del risarcimento del danno non patrimoniale, qualora questo debba essere liquidato in via equitativa, al fine di ridurre l'eccessiva discrezionalità del magistrato nel determinare la somma da risarcire nei casi in cui non sia possibile utilizzare parametri oggettivi”.

L’art. 11-bis determina, infine, in un anno dalla pubblicazione il tempo della prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa nei casi previsti dalla legge 47/1948.

Si ricorda che attualmente il tempo della prescrizione dell’obbligazione risarcitoria per la diffamazione a mezzo stampa è determinato, ex art. 2947 c.c., “in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato” ovvero dalla pubblicazione (cd. prescrizione breve); qualora invece intervenga una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, l’azione civile è soggetta alla prescrizione decennale “ex iudicato”, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile (in tal senso, Cassazione, sent. n. 17949 del 2002; Cass., n. 8154 del 2003 e, più recentemente, n. 4054 del 2009).

La notevole riduzione del periodo utile alla prescrizione è giustificato, nella relazione alla p.d.l., dal fatto che si tratta di “situazioni nelle quali il pregiudizio perde di intensità con il passare del tempo”.

Il comma 4 dell’art. 1 abroga l’art. 12 della legge sulla stampa che prevede, in caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, la possibile richiesta da parte del danneggiato - oltre al il risarcimento del danno - di una ulteriore somma a titolo di riparazione.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47 del 1948, la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno né costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato (Cassazione, sez. III, 26 giugno 2007, n. 14761).

Il comma 5 dell’art. 1 riformula l’art. 13 della legge sulla stampa, escludendo che la diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, possa essere sanzionata con pena detentiva.

Per il reato in questione è, infatti, stabilita, al comma 1, la sola pena della multa, da determinare tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Attualmente, l’art. 13 della legge sulla stampa prevede per la diffamazione a mezzo stampa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato la pena congiunta della reclusione da 1 a 6 anni e la multa non inferiore a 258 euro. Come detto, lo stesso reato (non commesso a mezzo stampa) è, invece, sanzionato dal codice penale (art. 595 c.p.) con la multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi.

All’eventuale condanna del giornalista consegue come pena accessoria la pubblicazione della sentenza ex art. 36 c.p.[3]; solo in caso di recidiva del condannato, il giudice impone l’ulteriore pena accessoria della sospensione dalla professione per un periodo da 1 mese a 6 mesi. La relazione alla proposta di legge, sul punto, giustifica la maggior severità per i recidivi “in quanto la reiterazione del reato esclude la buona fede dell’autore”.

In base al comma 3, è considerato causa di esclusione della punibilità l’adempimento da parte dell’autore dell’offesa degli obblighi di pubblicazione di dichiarazioni e rettifiche previsti dall’art. 8 della legge (spetterà comunque al giudice la verifica del corretto adempimento della rettifica).

A seguito della condanna, il giudice deve trasmettere gli atti all’ordine professionale ai fini delle determinazioni relative alle sanzioni disciplinari.

L’articolo 2 della proposta di legge interviene sul codice penale modificando il regime dei delitti contro l'onore, l'ingiuria, la diffamazione e la diffamazione a mezzo stampa, in maniera coerente rispetto alle scelte effettuate per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per fatto determinato.

Il comma 1 dell’art. 2 novella l’art. 57 c.p. concernente la responsabilità dei direttori dei periodici in relazione ai contenuti delle pubblicazioni; si tratta di responsabilità colposa per omesso controllo sanzionata, in caso di commissione di un reato, con la pena stabilita per tale reato, diminuita fino ad un terzo.

L’art. 57 c.p. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica) sanziona a titolo di colpa, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile che omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati; se un reato è commesso, la pena a suo carico è quella stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Il contenuto dell’art. 57 è riformulato ed adeguato, fin dalla rubrica, alle nuove modalità (oltre alla stampa periodica) con cui possono essere commessi i reati (ovvero diffusione radiotelevisiva ed altri mezzi di diffusione), rafforza il nesso di causalità tra i doveri di vigilanza del direttore e i delitti commessi, rende obbligatorio per il giudice, in caso di condanna del direttore, la riduzione di un terzo della pena prevista per il delitto. 

Codice penale vigente

Proposta di legge

Art. 57 (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica)

Art. 57 (Reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione)

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva, risponde dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo

 

 

Il successivo comma 2 della norma in esame sostituisce l’art. 594 c.p., relativo al delitto di ingiuria.

L’ingiuria (art. 594 c.p.) – reato attribuito alla competenza del giudice di pace - è l’illecito commesso da chi offende l’onore e il decoro di una persona presente ed è punito con la multa da 258 a 2.582 euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il reato con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, scritti, disegni o altri mezzi rivolti alla persona offesa.

La stessa multa oppure la pena della permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi è prevista se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. L'offesa commessa in presenza di più persone è considerata circostanza aggravante (art. 64 c.p.) comportando, quindi, un aumento di pena fino a un terzo.

Prima dell’attribuzione dell’ingiuria alla competenza del giudice di pace (con il D.Lgs. 274/2000), il reato era punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 516 euro; analoga sanzione era applicata se il reato era commesso con comunicazioni telegrafiche, telefoniche, scritti, disegni, ecc. L’ingiuria aggravata dall’attribuzione di un fatto determinato era invece punita con la reclusione fino a un anno o la multa fino a 1.032 euro; il reato commesso in presenza di più persone era, invece, sanzionato con l’aumento di un terzo della pena.

Con il nuovo art. 594 c.p. l’ingiuria (sia verbale che commessa con altri mezzi) è sanzionabile con sola pena pecuniaria della multa, fino a 5.000 euro (primo comma).

La nuova disposizione raccoglie insieme, nel terzo comma, con lo stesso aumento di pena le attuali circostanze aggravanti dell’ingiuria ovvero l’attribuzione di un fatto determinato nonché la sua commissione in presenza di una pluralità di persone (secondo e terzo comma vigenti) prevedendo, in tali ipotesi, un aumento di pena (fino ad 1/3 ex art. 64 c.p.).

Codice penale vigente

Proposta di legge

Art. 594 (Ingiuria).

Art. 594 (Ingiuria).

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1).

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (1).

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (2).

Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.

 

Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

Le pene sono aumentate qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone.

 

 

 

1) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

2) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Analogo intervento riguarda il reato di diffamazione con la riformulazione dell’art. 595 del codice penale da cui è eliminata la previsione della pena detentiva.

Il nuovo art. 595 sanziona la diffamazione solo in via pecuniaria, con la multa da 1.500 a 6.000 euro (primo comma).

Cambiano le sanzioni al ricorso delle aggravanti:

-            l’attribuzione di un fatto determinato aggrava la pena pecuniaria fino ad un terzo, ex art. 64 c.p. (secondo comma);

-            la diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico comporta una multa da 3.000 a 8.000 euro (terzo comma).

Anche in relazione a tale fattispecie, visto il rinvio all’art. 13, comma 3, della legge sulla stampa, come riformulato (v. ante, art. 1, comma 5, p.d.l.), la pubblicazione da parte dell’autore del reato di una completa rettifica del giudizio o del contenuto diffamatorio costituisce causa di non punibilità per l’autore della diffamazione (quarto comma).

Alla recidiva nel reato di diffamazione, come nella diffamazione a mezzo stampa di cui all’art. 13 della legge 48/1947, consegue l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione del condannato per un periodo da 1 a 6 mesi dalla professione di giornalista (quinto comma).

Codice penale vigente

Proposta di legge

Art. 595 (Diffamazione)

Art. 595 (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1).

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 (1).

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

 

Se l'offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.

Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell'altrui reputazione.

Alla condanna consegue la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma.

Identico

1) Al reato previsto in questo comma si applica, ora, la pena pecuniaria della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

L’articolo 3 della p.d.l. aggiunge un comma all’art. 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni.

L’art. 427 c.p.p. prevede che, nei reati a querela dell’offeso, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato (comma 1). La ratio della disposizione risiede nella dimostrazione della temerarietà della querela.

In tali ipotesi, dietro domanda, il giudice condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto; in presenza di giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte (comma 2).

Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (comma 3).

Il comma aggiuntivo 3-bis prevede che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, in favore della cassa delle ammende.

Si legge nella relazione illustrativa che si “tratta di una norma che potrebbe sembrare ultronea rispetto al contenuto della proposta di legge, ma che in realtà è connessa alla ratio del provvedimento. Infatti, essa è volta a ridurre il rischio di querele presentate solamente come forma di pressione psicologica in vista di un risarcimento civile, fenomeno che vede proprio i giornalisti come le principali vittime”.

La proposta di legge C 4714 (Genovese)

L’articolo unico della proposta propone una nuovo formulazione dell’art. 57 del codice penale. La norma, come accennato, concerne i reati commessi col mezzo della stampa periodica per la cui responsabilità di natura omissiva è chiamato in causa il direttore responsabile della testata (o il suo vice).

Più precisamente, la norma punisce l’omissione di controllo sui contenuti della pubblicazione costituente reato; si tratta di omissione colposa in quanto l’omissione dolosa risulterebbe punibile a titolo di concorso nel reato ex art. 110 del codice penale. Al direttore responsabile del periodico il legislatore attribuisce, quindi, un reato autonomo punibile a titolo di colpa, consistente non in forme generiche di negligenza, imprudenza o imperizia, bensì nell'inosservanza di una specifica regola di condotta, vale a dire nel mancato esercizio sul contenuto del periodico del controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Come ricordato dalla relazione al provvedimento in esame, tale responsabilità colposa non è attribuibile ai direttori dei giornali telematici (Cass. sent. n. 35511 del 2010). Opinione confermata dalla Suprema Corte “sia per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on-line nel concetto di stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata on-line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori 'postate’ direttamente dall'utenza” (Cass., sent. n. 44126 del 2011).

Il testo a fronte che segue evidenzia le novità introdotte nel testo dell’art. 57 del codice penale.

Codice penale vigente

Proposta di legge

Art. 57 c.p. (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica).

Art. 57 c.p. (Reati commessi con il mezzo della stampa periodica).

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario a impedire che con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati è punito, se un reato è commesso, con la multa non inferiore a euro 5.000.

L’articolo unico della p.d.l. 4714 detta quindi una riformulazione dell’art. 57 c.p. che, in particolare, elimina la possibilità dell’applicazione della pena detentiva prevedendo a carico del direttore responsabile la sola pena pecuniaria della multa non inferiore a 5.000 euro.

Va, inoltre, segnalata nel nuovo testo dell’art. 57 la soppressione dell’inciso “a titolo di colpa”.

Ai sensi dell’art. 43 c.p. il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Una parte della dottrina, ora minoritaria, sostiene che l’inciso “a titolo di colpa” si riferirebbe non al fondamento della responsabilità, cioè alla colpa come elemento strutturale della fattispecie, bensì alla disciplina del fatto “come se fosse colposo” cosicchè l’art. 57 integrerebbe un’ipotesi di responsabilità oggettiva (Pisapia). Dottrina e giurisprudenza prevalenti, invece, ritengono il reato di cui all’art. 57 “colposo a tutti gli effetti” (Grosso, Fiandaca-Musco, Padovani)

Occorre considerare, una volta esclusa la fattispecie di responsabilità oggettiva, quale sia l’effetto della soppressione dell’inciso “a titolo di colpa”.


[1]     L’articolo 1 della legge n. 47/1948 prevede che: “Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici , in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”

[2]     Cfr. F. Mantovani, “Diritto penale”, Parte speciale I, pp. 313 e ss.

[3] La sentenza di condanna è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza. La sentenza è inoltre pubblicata nel sito internet del Ministero della giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni. In mancanza, la durata è di quindici giorni. La pubblicazione è fatta per estratto (salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero) ed è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

Per intervenire su questo argomento scrivi a

Top   Indice della sezione   Home

© Manlio Cammarata 2011

Informazioni di legge