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Progetto di legge C.2393
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista

Progetto di legge d'iniziativa dei Deputati Pisicchio, Zampa, Mazzuca, Pionati, Erlo, Giulietti, Rao, Salvini e Lehner - Presentato alla Camera dei deputati il 22 aprile 2009
Nota: al 13 maggio il testo ufficiale non è ancora visibile sul sito della Camera. Quello che segue è tratto da www.francoabruzzo.it.

ARTICOLO 1
REQUISITI PER L'ACCESSO

All'art.29 della Legge 3 febbraio 1963, n.69, aggiungere al primo alinea, dopo le parole "di cui all'art.32", il seguente comma:
Alla prova di idoneità di cui al comma precedente si accede con la laurea in una qualsiasi disciplina o classe unitamente al compimento della pratica giornalistica da svolgersi in alternativa nell'ambito:
a) di una laurea specialistica o magistrale il cui percorso formativo biennale sia almeno per il 50 per cento costituito da attività pratica orientata alla professione di giornalista e disciplinata sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell' ordine dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto;
b) di un master universitario biennale il cui percorso formativo sia disciplinato sulla base di convenzioni tra l'università e il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che verifica anche l'effettivo tirocinio professionale svolto;
c) di corsi biennali presso Istituti di formazione al giornalismo riconosciuti con deliberazione del Consiglio nazionale dei giornalisti.

ARTICOLO 2
STATUS DI PUBBLICISTA

All'articolo 35 della Legge 3 febbraio 1963 n. 69, dopo il l° comma aggiungere:
"L'iscrizione è subordinata all'effettuazione di un colloquio presso il consiglio regionale dell'Ordine cui viene presentata la domanda, concernente le materie previste dalle lettere d), e) del secondo comma, art. 44, del DPR 4 febbraio 1965 n. 115 e successive modificazioni ed integrazioni. La domanda resta sospesa sino all'esito positivo del colloquio. L'effettuazione del colloquio può essere sostituita, dalla frequenza di corsi formativi della durata di almeno 45 ore organizzati dai consiglio regionali o dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti",

ARTICOLO 3
NORME TRANSITORIE

Dopo l'articolo 32 della L. 3 febbraio 1963, n. 69, aggiungere il seguente 32 bis

1. Sono ammessi agli esami di Stato di cui all'articolo 32:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno già svolto il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento;
b) coloro che sono iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento

2. Fino alle sessioni di esame di Stato dell'anno 2015 sono ammessi alle prove di esame anche:
a) coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dal previgente ordinamento, svolgono attività redazionale giornalistica attestata secondo parametri fissati dal consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ne assicura l'applicazione, da almeno due anni consecutivi in organi di informazione, quali quotidiani, telegiornali, giornali radio, periodici, agenzie di stampa, giornali telematici regolarmente registrati, purché abbiano seguito, anche via web (e-learning), corsi di formazione teorica e di aggiornamento sulle aree della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
b) coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dal previgente ordinamento, esercitano la professione giornalistica a tempo pieno e in modo continuativo da almeno cinque anni, comprovata dalla presentazione di un congruo numero di pezzi firmati o di altra documentazione che dimostri l'effettivo e regolare inserimento nella produzione giornalistica di una o più testate, secondo parametri fissati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, che ne assicura l'applicazione e dalla documentazione del rapporto contrattuale giornalistico esistente, ovvero dalla documentazione degli avvenuti pagamenti, purché abbiano seguito, anche via web (e-learning) corsi di formazione teorica e aggiornamento sulle aree disciplinari di cui all'articolo 32 comma 4, lettera a), numero 3), della durata di almeno trecento ore complessive, in strutture abilitate mediante la stipula di convenzioni con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
c) Sono altresì ammessi alle prove dell' esame di Stato, fino alle sessioni dell'anno 2013, coloro che in possesso del titolo di laurea abbiano svolto presso aziende editoriali il periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento ovvero siano iscritti nel registro dei praticanti al compimento del periodo di pratica previsto dal previgente ordinamento.

ARTICOLO 4
COMPOSIZIONE DEL CN DELL'ORDINE

L'art. 16 della 1. n. 69/1663 è cosi sostituito:

"la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e le modalità elettorali per esprimere la rappresentanza saranno dettate da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro della Giustizia".

ARTICOLO 5
COMMISSIONE NAZIONALE DEONTOLOGICA

Dopo l'art. 59 della Legge n. 69/1963 aggiungere il seguente art. 59 bis:

“E' istituita una Commissione nazionale Deontologica competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei consigli regionali in materia disciplinare. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della legge n.69/1963.
Le deliberazioni della Commissione nazionale Deontologica che prevedono la sanzione non superiore alla censura hanno carattere definitivo e possono essere impugnate ai sensi dell'art. 63 della legge n. 69/1963.
In caso di sanzione superiore alla censura, la deliberazione della Commissione è sottoposta a ratifica del Consiglio nazionale secondo le disposizioni che saranno definite dal regolamento per i ricorsi”.
Alla lettera b) dell'art. 20 ter del regolamento di esecuzione dopo le parole " ... di cui all'art. 20, lettera d) della legge, sono aggiunte "ad eccezione di quelle in materia disciplinare".

ARTICOLO 6
GRAN GIURI' PER LA CORRETTA INFORMAZIONE

Dopo l'art.65 della Legge 69 del 1963 aggiungere il seguente 65bis:

1. E' istituito presso ogni distretto di Corte di Appello il Giuri per la correttezza dell’informazione, di seguito denominato "giurì", composto da cinque membri, dei quali due nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, due nominati dal consiglio competente dell'Ordine dei giornalisti e uno, con funzioni di presidente, nominato tra i magistrati di Corte d'Appello.

2)I membri dei Giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell' Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.
3) L'organizzazione e il funzionamento del Giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sono disciplinati da apposito regolamento emanato dal Ministro della Giustizia d'intesa con il consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

ARTICOLO 7

All'art. 24, primo comma, DM giustizia 18 luglio 2003, "Regolamento per la trattazione di ricorsi e degli affari di competenza del CN nell'Ordine dei Giornalisti, dopo le parole “a mezzo raccomandata", aggiungere: "posta prioritaria”.

ARTICOLO 8

All'art. 4 L. 3 febbraio 1963 n. 69, al secondo comma sostituire le parole "otto giorni dalla prima" con "quarantotto ore dalla prima".

ARTICOLO 9

Dopo il comma dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione della L. 3 febbraio 1963 n. 69 approvato con DPR 4 febbraio 1965 n. 115, aggiungere: "I candidati possono presentare solo due domande di ammissione alla prova di idoneità professionale nell' arco di ciascun anno solare".

090513

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