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Bozza della proposta di legge di Futuro e Libertà per l'Italia presentata il 13 ottobre 2010 

13.10.10 
Articolo 1 – Dismissione di Rai Radiotelevisione Italiana Spa

L'articolo 21 della Legge 3 maggio 2004, n. 112 è sostituito dal seguente:
“1. Entro il 30 giugno 2011 è avviato, ad opera del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia, il procedimento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Tale alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell’offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d’azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.”

Articolo 2 – Modificazioni al Testo Unico della Radiotelevisione

1. L'articolo 38 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:
“Articolo 38
1. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell’orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell’articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

2. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti non può eccedere, per ogni ora di programmazione, rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente a carattere comunitario. Un’eventuale eccedenza di messaggi pubblicitari, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o in quella successiva.

3. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 2, per le emittenti ed i fornitori di contenuti radiofonici in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.ù

4. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva. 5. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito nazionale è portato al 20 per cento se comprende forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell’acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al comma 2 per gli spot pubblicitari. Per i medesimi fornitori ed emittenti il tempo di trasmissione dedicato a tali forme di pubblicità diverse dagli spot pubblicitari non deve comunque superare un’ora e dodici minuti al giorno. 6. Per quanto riguarda le emittenti ed i fornitori di contenuti televisivi in ambito locale, il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, qualora siano comprese altre forme di pubblicità di cui al comma 6, come le offerte fatte direttamente al pubblico, è portato al 40 per cento, fermo restando il limite di affollamento orario e giornaliero per gli spot di cui al comma 5. Il limite del 40 per cento non si applica alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale che si siano impegnati a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione.

7. La pubblicità locale è riservata alle emittenti ed ai fornitori di contenuti in ambito locale. Le emittenti ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto su tutti i bacini serviti. Le emittenti ed i fornitori autorizzati in base all’articolo 29 possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l’interconnessione.

8. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti ed ai fornitori di contenuti di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

9. I messaggi pubblicitari, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente o a condizioni di favore da fornitori di contenuti ed emittenti televisive e radiofoniche, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.”

2. L'articolo 45 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: 1 “Art. 45 (Definizione dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo)
1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, che a tal scopo sente un comitato riunente gli operatori radiotelevisivi, stabilisce con proprio provvedimento da rinnovarsi ogni tre anni il fabbisogno di servizio pubblico radiotelevisivo generale. Il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce, nel medesimo provvedimento, gli oneri minimi di servizio pubblico da applicare alle emittenti televisive o radiofoniche commerciali nazionali titolari di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica e ai fornitori di contenuti in ambito nazionale, nella misura massima di un terzo del fabbisogno di servizio pubblico radiotelevisivo generale, valutato in termini di ore di 15
trasmissione. L’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni fissa i criteri di programmazione e le fasce orarie per l’adempimento degli oneri minimi di servizio pubblico, tenendo conto dei livelli di ascolto e di pubblico, nonché della copertura territoriale di ciascun canale. Per quanto non coperto dai predetti oneri, e comunque per una percentuale non inferiore ai due terzi del fabbisogno totale, valutato in termini di ore di trasmissione, il Ministero dello Sviluppo Economico affida per gara, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e secondo le regole di mercato e di concorrenza, il servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e regionale a uno o più operatori radiotelevisivi, aventi copertura territoriale pari ad almeno il 50 per cento in ciascuna delle regioni e in ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nel contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero e nei contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, sono individuati i diritti e gli obblighi dei soggetti concessionari di servizio pubblico radiotelevisivo. Tali contratti decadono ogni tre anni.

2. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, comunque garantisce:
a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio dei soggetti concessionari o, in caso di oneri, dei soggetti tenuti a renderlo, con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;
b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell’Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;
c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;
d) l’accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento e in assemblee e consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;
e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;
f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli - Venezia Giulia;
g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;
h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell’età evolutiva;
i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l’accesso del pubblico agli stessi;
l) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
m) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall’articolo 38;
n) l’adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell’articolo 4, comma 2;
o) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;
p) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza;
q) con riferimento ai soggetti che risultino concessionari, mediante gara, del servizio pubblico generale radiotelevisivo, l'organizzazione degli stessi con sedi o strutture di produzione in ciascuna regione italiana e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.”

3. L'articolo 46 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: “Art. 46 (Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e provinciale)
1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell’utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che ciascun soggetto tenuto a fornire il servizio pubblico generale di radiodiffusione, a titolo di onere o di concessione, deve adempiere nell’orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito provinciale; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o provinciale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con soggetti concessionari del servizio pubblico generale di radiodiffusione per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica dei soggetti concessionari, nel rispetto dell’unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell’incolumità e della sicurezza pubbliche.
3. Ai fini dell’osservanza dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.”
4. Al fine di finanziare i costi del servizio pubblico radiotelevisivo generale di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla presente legge, è istituita una addizionale all'imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nella misura del 20 per cento. L'addizionale si applica limitatamente ai soggetti di cui all’art. 2, co. 1, lett. d), lett. q), n. 5 e 6 e lett. r) n. 3, del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Ai fini del presente articolo, per trasmissione di spot pubblicitari televisivi e radiofonici si intendono le attività definite alle lettere t), u), v), z) e aa) dell'articolo 2 comma 1 del Testo unico della radiotelevisione. L’addizionale è indeducibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società e si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi derivanti dalla trasmissione di spot pubblicitari televisivi e radiofonici da parte dei soggetti di cui al periodo precedente. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le imposte sul reddito. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 100 per cento dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo nel periodo d'imposta precedente.
5. L'articolo 48 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente: 3 “Art. 48 (Verifica dell’adempimento dei compiti)
1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è affidato all’Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, di ciascun contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nei contratti medesimi.
2. L’Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d’ufficio o su impulso del Ministero dello Sviluppo Economico ovvero delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l’apertura dell’istruttoria al rappresentante legale del soggetto concessionario ovvero del soggetto onerato, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell’istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.
3. L’Autorità può in ogni fase dell’istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell’istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell’istruttoria.
4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati dal segreto d’ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
5. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.
6. Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero a sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall’ordinamento vigente.
7. Se, a seguito dell’istruttoria, l’Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa al soggetto concessionario ovvero al soggetto onerato il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità stessa e della durata dell’infrazione, l’Autorità dispone, inoltre, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l’impresa deve procedere al pagamento della sanzione.
8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l’Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa fino a novanta giorni.
9. L’Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.”
6. Il comma 8 dell'articolo 51 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 è sostituito dal seguente:
“8. L’Autorità verifica l’adempimento dei compiti assegnati agli operatori assegnatari di oneri o appalti del servizio pubblico generale radiotelevisivo e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall’articolo 48.“

Articolo 3 – Abrogazioni

1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- della Legge 3 maggio 2004, n. 112:
- le lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 16;
- gli articoli da 17 a 20;
- del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177:
- nel comma 1 lettera b) dell'articolo 5, sono eliminate le parole da “fatto salvo
quanto previsto” a “fornitore di contenuti”;
- i commi 4 e 5 dell'articolo 7; - nel comma 3 dell'articolo 42 sono eliminate le parole “la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo”;
- nel comma 5 dell'articolo 42 sono eliminate le parole da “A partire dal contratto di servizio per il triennio 2006-2008 “ fino a “formazione dell’infanzia.”
- il comma 8 dell'articolo 42
- nel comma 3 dell'articolo 44, sono eliminate le parole da “Per le stesse opere la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.”;
- gli articoli 47 e 49.

2. E' interamente abrogato il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 nonché ogni successiva disposizione riguardante il canone di abbonamento radiotelevisivo.

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