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                              PROPOSTA DI LEGGE
                               d'iniziativa dei deputati
                               BERSANI, FRANCESCHINI, META, GHIZZONI, AGOSTINI,
                              ALBONETTI, AMICI, ARGENTIN, BENAMATI, BOBBA,
                              BOCCI, BOCCIA, BOCCUZZI, BOFFA, BORDO, BRAGA,
                              BRANDOLINI, BURTONE, CALVISI, CARELLA, MARCO CARRA,
                              CASTAGNETTI, CAUSI, CAVALLARO, CECCUZZI, CENNI,
                              CODURELLI, COSCIA, DAMIANO, DE BIASI, DE PASQUALE,
                              D'INCECCO, DUILIO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA,
                              FEDI, FERRANTI, FERRARI, FONTANELLI, FRONER,
                              GARAVINI, GATTI, GINEFRA, GINOBLE, GIOVANELLI,
                              GNECCHI, GOZI, GRASSI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO,
                              LARATTA, LENZI, LOVELLI, MARAN, MARANTELLI,
                              MARCHI, MARCHIONI, MARIANI, MARTELLA, PIERDOMENICO
                              MARTINO, MATTESINI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MIOTTO,
                              MOGHERINI REBESANI, MOSCA, MOSELLA, MURER,
                              NACCARATO, NANNICINI, NICOLAIS, OLIVERIO, PELUFFO,
                              MARIO PEPE (PD), PICCOLO, PIZZETTI, POLLASTRINI,
                              POMPILI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, REALACCI, RIGONI,
                              ROSSA, RUGGHIA, SAMPERI, SCHIRRU, SIRAGUSA,
                              STRIZZOLO, TIDEI, TOUADI, TULLO, VANNUCCI, VELO,
                              VENTURA, VIOLA, ZAMPA
                               Onorevoli Colleghi! — La RAI –
                              Radiotelevisione italiana Spa, di seguito «RAI»,
                              è una società per azioni che esercita un'attività
                              di servizio pubblico. Come altre società per
                              azioni a partecipazione pubblica, il socio
                              pubblico nomina (alcuni o tutti) i consiglieri di
                              amministrazione della società. A differenza, però,
                              di altre società partecipate dallo Stato, la RAI
                              è assoggettata attualmente a un regime speciale di gestione dell'azienda che deroga al codice civile in molti e
 significativi aspetti: per le nomine, effettuate attraverso il filtro 
della Commissione di vigilanza parlamentare; per la gestione, e in 
particolare per la dinamica societaria dei rapporti tra il consiglio di 
amministrazione, il suo presidente e il direttore generale, nella quale 
quest'ultimo esercita poteri «speciali» e costituisce nei fatti il vero 
gestore dell'azienda; per una complessità nella gestione unica, 
imputabile sia a un diretto intervento del potere politico nella realtà 
quotidiana dell'azienda, sia a un succedersi di norme spesso non 
coordinate tra loro, che hanno ulteriormente irrigidito l'operatività 
della RAI.
       Tutto ciò appare particolarmente pregiudizievole per l'azienda
 e per il servizio pubblico che questa è chiamata a fornire, in un 
momento di radicale cambiamento tecnologico e di mercato in cui la RAI 
deve svolgere un ruolo decisivo, anche a garanzia del servizio pubblico.
       La «specialità» dell'azienda RAI, innegabile e nei fatti, non 
giustifica il mantenimento di un regime che deroghi in modo così 
significativo e determinante alla disciplina codicistica e che la prassi
 quotidiana dimostra ormai essere inadeguato. È importante e urgente un 
ripensamento dell'intera disciplina del sistema pubblico delle 
comunicazioni, con riferimento ai profili della pubblicità e del 
rapporto tra questa e il canone, al tema delle frequenze e dell'uso 
efficiente dello spettro, nonché ai temi della convergenza.
       In attesa di realizzare la riforma complessiva del sistema, 
alcune semplici modifiche alla disciplina vigente consentono di 
intervenire sulla governance della RAI per ricondurre 
quest'ultima a una dimensione «normale» in cui operino le norme previste
 dal codice civile per la gestione delle società per azioni e in cui il 
potere politico faccia «un passo indietro» per consentire all'azienda di
 svolgere pienamente il ruolo che le compete nello sviluppo del sistema 
delle comunicazioni.
       A tal fine si propone di abrogare parte delle norme che oggi 
assoggettano la RAI a un regime speciale, sottoponendo l'azienda a una 
più piena – anche se ancora non totale – applicazione del codice civile.
 In particolare, si propone da un lato di precisare e di specificare i 
princìpi generali cui deve ispirarsi il servizio pubblico e, dall'altro,
 di intervenire sul modello di gestione dell'azienda, prevedendo un 
amministratore delegato (indicato dal consiglio di amministrazione con 
maggioranza di due terzi, che svolga l'attività sulla base delle deleghe
 che il consiglio stesso riterrà di concedere) che sostituisca l'attuale
 direttore generale e un consiglio di amministrazione i cui membri sono 
indicati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la 
vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dalla Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
 Bolzano, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Ministro
 dell'economia e delle finanze. Il rapporto tra l'amministratore 
delegato e il consiglio di amministrazione è radicalmente diverso da 
quello tra il direttore generale e il consiglio attuale: si propone, 
infatti, che i consiglieri intervengano non nella gestione quotidiana 
dell'azienda (di cui si occuperà l'amministratore delegato, anche 
avvalendosi di un comitato consultivo composto da dirigenti 
dell'azienda), ma solo sulle questioni fondamentali legate ai piani 
editoriali, industriali e di bilancio.
       I candidati consiglieri devono rispondere a requisiti di 
professionalità e di esperienza e saranno sottoposti ad audizioni 
parlamentari prima dell'eventuale nomina. Il mandato dei consiglieri di 
amministrazione è di sei anni: il minimo per consentire di operare 
efficacemente su un periodo temporale medio, necessario nella fase 
attuale.
       Infine, si abrogano espressamente le norme, ormai 
disapplicate, che prevedevano modalità specifiche per una 
privatizzazione della RAI.
                               Art. 1. (Princìpi del servizio pubblico
                              generale radiotelevisivo).
                                     1.
                              All'articolo 45 del testo unico dei servizi di
                              media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto
                              legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive
                              modificazioni, sono apportate le seguenti
                              modificazioni: 
                                        a)
                              il comma 1 è sostituito dal seguente: 
                                    «1.
                              L'informazione, l'educazione, la cultura e
                              l'intrattenimento diffusi nel territorio nazionale
                              mediante i mezzi di comunicazione elettronica nel
                              rispetto del pluralismo delle idee e con una
                              programmazione di qualità, con obiettività e
                              completezza nei servizi informativi, costituiscono
                              un diritto dei cittadini garantito dal secondo
                              comma dell'articolo 3 e dall'articolo 21 della
                              Costituzione»; 
                                        b)
                              dopo il comma 1 è inserito il seguente: 
                                    «1-bis.
                              Il servizio pubblico radiotelevisivo diffuso
                              mediante i mezzi di comunicazione elettronica
                              costituisce un'attività riservata allo Stato,
                              esercitata da una società per azioni di proprietà
                              pubblica che lo svolge sulla base di un contratto
                              nazionale di servizio stipulato con il Ministero e
                              di contratti di servizio regionali e, per le
                              province autonome di Trento e di Bolzano,
                              provinciali, con i quali sono individuati i
                              diritti e gli obblighi della società
                              concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni
                              tre anni». 
                                
                              
                              Art. 2. (Organizzazione e amministrazione della
                              società concessionaria del servizio pubblico
                              generale radiotelevisivo).
                                    1.
                              All'articolo 49 del testo unico di cui al decreto
                              legislativo 31 luglio 2005,  
                              n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
                                        a)
                              il comma 4 è sostituito dal seguente: 
                                    «4.
                              Gli amministratori della società concessionaria
                              del servizio pubblico devono possedere una
                              competenza professionale specifica per essersi
                              distinti in attività economiche, scientifiche,
                              giuridiche, umanistiche o comunicative. A tal
                              fine, prima di essere nominati, devono essere
                              sentiti in pubblica audizione dalla Commissione
                              parlamentare per l'indirizzo generale e la
                              vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Non possono
                              essere nominati componenti coloro che nel biennio
                              precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi
                              di governo, incarichi elettivi politici o ruoli o
                              uffici di rappresentanza nei partiti politici,
                              sono stati componenti del collegio di un'autorità
                              indipendente o che, in relazione alle cariche
                              assunte nel biennio precedente alla nomina,
                              permangono portatori di interessi in conflitto con
                              l'esercizio della funzione di consigliere di
                              amministrazione della RAI – Radiotelevisione
                              italiana Spa. Ove siano lavoratori dipendenti essi
                              sono, a richiesta, collocati in aspettativa non
                              retribuita per la durata del mandato. Il mandato
                              dei membri del consiglio di amministrazione, che
                              non sono rieleggibili, dura sei anni»; 
                                        b)
                              al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente
                              periodo: «Il presidente del consiglio di
                              amministrazione ha la rappresentanza legale della
                              società, presiede il consiglio di amministrazione
                              ed esercita la sorveglianza sull'andamento della
                              gestione aziendale ai fini del raggiungimento
                              degli scopi sociali e per l'attuazione degli
                              indirizzi della Commissione parlamentare per
                              l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
                              radiotelevisivi»; 
                                        c)
                              al comma 6, le parole da: «le liste possono
                              essere presentate» fino alla fine del comma sono
                              soppresse; 
                                        d)
                              dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
                                    «8-bis.
                              Il consiglio di amministrazione della società
                              concessionaria del servizio pubblico
                              radiotelevisivo è composto da nove membri, di cui
                              quattro indicati dalla Commissione parlamentare
                              per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
                              servizi radiotelevisivi, che li elegge con il voto
                              limitato a uno, due indicati dalla Conferenza
                              permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
                              e le province autonome di Trento e di Bolzano, due
                              indicati dall'Associazione nazionale dei comuni
                              italiani e uno indicato dal Ministro dell'economia
                              e delle finanze che, designato con il voto
                              favorevole di almeno sei dei membri del consiglio
                              di amministrazione, svolge le funzioni di
                              consigliere di amministrazione delegato. Il
                              consiglio di amministrazione, con la maggioranza
                              di almeno sei componenti, può revocare l'incarico
                              al consigliere delegato, che decade dalla carica
                              di componente del medesimo consiglio. 
                                    8-ter.
                              L'amministratore delegato presenta al consiglio di
                              amministrazione, per l'approvazione, il piano
                              industriale, il piano editoriale e il bilancio e
                              decide sulle nomine dei direttori di rete, del
                              personale e delle testate giornalistiche. In sede
                              di prima attuazione della presente disposizione,
                              entro centottanta giorni dalla sua nomina,
                              l'amministratore delegato presenta al consiglio di
                              amministrazione un piano di riorganizzazione
                              dell'azienda che tiene conto anche dell'evoluzione
                              tecnologica e di mercato e che prevede
                              l'istituzione di un comitato consultivo costituito
                              da dirigenti di primo livello per la gestione
                              aziendale e per l'elaborazione delle strategie»; 
                                        e) i commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono
                              abrogati. 
                                                         |