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1. L'iscrizione di una testata nel registro della stampa tenuto dal
tribunale è richiesta solo per le pubblicazioni periodiche. Per la procedura,
chiedere al tribunale del luogo di pubblicazione, che di solito fornisce moduli
predisposti.
E' indispensabile indicare un direttore responsabile, che deve essere iscritto
all'Ordine dei giornalisti (professionisti o pubblicisti).
Nota. Alcuni tribunali chiedono copia
dell'autorizzazione generale rilasciata al fornitore di servizi internet che
diffonde la testata. La richiesta è illegittima. 2. L'iscrizione non
è richiesta per le pubblicazioni che non escono a intervalli regolari. 3.
Se dalla pubblicazione si prevedono ricavi, è obbligatoria anche l'iscrizione
nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Le informazioni sono sul sito dell'AGCOM,
alla pagina http://www.agcom.it/operatori/roc/roc.htm. 4.
Non rilevano la natura e l'oggetto della pubblicazione, né la figura del
proprietario o editore della testata. L'unica distinzione operata dalle leggi è
tra pubblicazioni periodiche o non periodiche. 5. Non ci sono
eccezioni che possano interessare chi vuole pubblicare una testata on line. Con questo ritengo esaurito
l'argomento e non risponderò più alla valanga di e-mail che chiedono
informazioni sulla registrazione delle testate telematiche.
Su queste pagine, e prima su InterLex, la questione è stata trattata sotto ogni
possibile punto di vista. Da ultimo in Giornali on line: quando occorre la registrazione?
del 12 dicembre 2006.
Basta avere la pazienza di leggere, che dovrebbe essere la prima occupazione di
chi vuole scrivere.
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