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Internet e stampa

La registrazione dei periodici on line
(Leggere prima di scrivere)

08.01.07 (aggiornamento 06.02.07)

1. L'iscrizione di una testata nel registro della stampa tenuto dal tribunale è richiesta solo per le pubblicazioni periodiche. Per la procedura, chiedere al tribunale del luogo di pubblicazione, che di solito fornisce moduli predisposti.
E' indispensabile indicare un direttore responsabile, che deve essere iscritto all'Ordine dei giornalisti (professionisti o pubblicisti).
Nota. Alcuni tribunali chiedono copia dell'autorizzazione generale rilasciata al fornitore di servizi internet che diffonde la testata. La richiesta è illegittima.

2. L'iscrizione non è richiesta per le pubblicazioni che non escono a intervalli regolari.

3. Se dalla pubblicazione si prevedono ricavi, è obbligatoria anche l'iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC), tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Le informazioni sono sul sito dell'AGCOM, alla pagina http://www.agcom.it/operatori/roc/roc.htm.

4. Non rilevano la natura e l'oggetto della pubblicazione, né la figura del proprietario o editore della testata. L'unica distinzione operata dalle leggi è tra pubblicazioni periodiche o non periodiche.

5. Non ci sono eccezioni che possano interessare chi vuole pubblicare una testata on line.

Con questo ritengo esaurito l'argomento e non risponderò più alla valanga di e-mail che chiedono informazioni sulla registrazione delle testate telematiche.
Su queste pagine, e prima su InterLex, la questione è stata trattata sotto ogni possibile punto di vista. Da ultimo in Giornali on line: quando occorre la registrazione? del 12 dicembre 2006.
Basta avere la pazienza di leggere, che dovrebbe essere la prima occupazione di chi vuole scrivere. 

(Se vuoi intervenire su questo argomento scrivi a )
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© Manlio Cammarata 2007 

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